Ordinanza cautelare 22 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 22/12/2018, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2018
N. 02377/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2018, proposto da
Società Bio Stella S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Giurdanella in Palermo, via Notarbartolo n.5;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Azienda Agricola Raineri Societa' Semplice, Associazione Agricola A.L.P.A., Pro.Cal. Soc. Agr. S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con cui sono state approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2017, gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno afferenti alla Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata inserita nell'elenco delle “domande non ammissibili per mancata cantierabilità dei progetti”, di cui all'Allegato 2, anziché nell'elenco delle domande ammissibili di cui all'Allegato 1 con il punteggio di 57 punti;
- del presupposto “Verbale di verifica della cantierabilità del progetto” del 05/06/2018, (conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti del 18/10/2018, accolta il successivo 19/10/2018, redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, il quale ha ritenuto non cantierabile il progetto della ricorrente;
- del “Verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggi a seguito di riesame” del 15/03/2018, nonché della relativa check list allegata, nella parte in cui ha attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio di 46 punti, inferiore di 11 punti rispetto al punteggio autoattribuito (57 punti);
- ove occorra, per mero scrupolo, del precedente D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018 di approvazione degli elenchi definitivi, poi sostituiti con DDG n. 1910/2018;
- ove occorra, di tutti gli atti precedenti e, in particolare: del D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017 di prima approvazione degli elenchi regionali provvisori; del successivo D.D.S. n. 3911 del 05/12/2017, di modifica e approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori.
- ove occorra, del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, delle “Disposizioni attuative – parte specifica”, delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale”, nonché dell'avviso del Dirigente del Servizio 2 del 2 marzo 2018, ed in particolare le rispettive clausole, come meglio individuate nel prosieguo, che prevedono la decorrenza del termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non degli elenchi definitivi, ovvero ove le stesse clausole dovessero essere interpretate nel senso della necessità di dimostrare la cantierabilità dei progetti, per tutti i partecipanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la “cantierabilità” entro il termine di 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria;
Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: “E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando”;
Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris nella parte in cui contesta la clausola surriportata, non potendosi ritenere, allo stato, ragionevole - pur con la massima attenzione verso l’interesse pubblico sotteso alla procedura per cui è causa - fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria di cui al decreto n. 1910 del 10 agosto 2018 e non di quella definitiva di cui al decreto n. 3911 del 5 dicembre 2017;
Rilevato, in particolare, sotto tale specifico profilo che:
- la c.d. “cantierabilità” non incide sulla valutazione della “qualità” del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicchè sembra logico configurarla non come criterio di selezione incidente sui presupposti di inclusione nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità del progetto rilevante ai fini dell’attuazione dello stesso e quindi in una fase successiva alla stesura di detta graduatoria;
- la richiesta della cantierabilità dei progetti in corso di redazione della graduatoria definitiva sembra configurare anche un onere sproporzionato, perché imposto ai partecipanti anche in assenza della certezza dell’ammissione degli stessi al finanziamento (certezza – occorre sottolineare – che consegue solamente dall’approvazione della graduatoria definitiva e quindi per effetto delle possibili variazioni derivanti dall’accoglimento di reclami o ricorsi contro la graduatoria provvisoria);
- il carattere illogico dell’adempimento in parola sembra accentuato anche dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (nella specie approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l’autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori, con conseguente incertezza del quadro normativo;
- l’interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui possa prevedersi la celere realizzazione sembra, del resto, essere già adeguatamente tutelato dall’obbligo di presentazione, in uno all’istanza di partecipazione, del “progetto definitivo”, residuando, poi, ai fini della materiale erogazione del finanziamento l’ulteriore, doverosa, acquisizione della certezza esecutiva derivante dalla comprovata “cantierabilità” del progetto medesimo;
Rilevato che sussiste il periculum in quanto nelle more del giudizio potrebbe aversi l’esaurimento dei fondi, e che alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela imponendo all’Amministrazione il riesame della domanda alla luce delle censure dedotte in ricorso ai fini della rimessione in termini e del vaglio della sua ammissibilità;
Ritenuto necessario ai fini del decidere, quanto alle residue censure, acquisire dall’amministrazione resistente documentati chiarimenti, in apposita relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, in relazione ai punteggi attribuiti al progetto dell’associazione ricorrente anche in relazione ai profili di censura in proposito svolti nel presente giudizio;
al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per autorizzare l’istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psrsicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
Ritenuto di dover fissare l'udienza camerale di discussione della domanda cautelare alla data dell’8 febbraio 2019, ore di regolamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),
a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente;
b) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione;
Fissa l'udienza camerale di discussione della domanda cautelare alla data dell’8 febbraio 2019, ore di regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO