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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4785/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALLOTTI MARCO e dell'avv. ,
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BANDIERA BARBARA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attrice, come da note scritte depositate il 16/1/2025
Convenuto, come da note scritte depositate il 28/1/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 27/7/2022, (5/7/1968 Parte_2
Brasile) ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi quale domanda di scioglimento dal matrimonio, contratto il 1/12/1995 in Brasile con CP_1
(30/11/1961), dal quale è legalmente separata (sentenza Tribunale Modena 1433/2016).
pagina 1 di 5 Non è allegata né documentata la trascrizione nei registri di stato civile italiano del matrimonio contratto all'estero.
La sentenza –contumaciale- di separazione prevedeva a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie di euro 600 (300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie e in favore della moglie di euro 300.
Dal matrimonio sono nate due figlie: (12/2/1996) e (31/8/1998). Persona_1 Persona_2
La ricorrente allega che le figlie maggiorenni sono entrambe economicamente autonome.
La ricorrente allega di non svolgere attività lavorativa e di essere priva di redditi.
Ha chiesto il mantenimento in suo favore dell'assegno ex art. 156 c.c. di euro 300.
Il convenuto regolarmente costituito, si è associato alla richiesta di divorzio a diverse CP_1
condizioni e ha chiesto in via d'urgenza la revoca di tutti i contributi economici previsti dalla sentenza di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 27/12/2022 si è così provveduto:
“- revoca il contributo economico per le figlie dal 27/7/2022;
- conferma il contributo ex art. 156 c.c. di euro 300 in favore della moglie come da sentenza di separazione.”
Il giudice istruttore non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
La causa è stata rimessa in decisione a collegio a seguito di udienza a trattazione scritta del 28/01/2025
Motivi della decisione
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile n Brasile il 01/12/1995, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza contumaciale n. 1433/2016 emessa dal Tribunale di Modena.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Domande accessorie.
3. – La ricorrente non ha formulato domande economiche relative alle figlie maggiorenni.
Va dunque confermata la revoca del contributo economico posto a carico del padre per il loro mantenimento, con decorrenza dal 27/7/2022, nel rispetto del principio della domanda.
4. – La domanda di condanna al pagamento degli arretrati di cui al punto 3 delle conclusioni è inammissibile, posto che la parte è già munita di un titolo costituito dalla sentenza di separazione.
pagina 2 di 5 5. - La domanda (punto 2 delle conclusioni) di pagamento di un contributo economico in favore della ricorrente può essere interpretata come domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
5.1 – La sentenza di separazione riconosce in favore della moglie un assegno perequativo ex art. 156
c.c. di euro 300,00 mensili.
In fase presidenziale si è così motivato in ordina al contributo economico in favore della moglie:
“Va premesso che allo stato le parti non sono divorziate e solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (Cass. 28990/2008): in questa fase quindi va valutato se sussistano o meno modifiche nelle condizioni delle parti che giustifichino la modifica del contributo al mantenimento previsto in sede separativa non rilevando i diversi criteri previsti per la determinazione dell'assegno divorzile.
I provvedimenti di cui sopra non possono oggi venire rivalutati in relazione a sopravvenuti mutamenti delle condizioni di fatto fra i coniugi separati, che non sono state adeguatamente allegati e documentati dal marito ricorrente.”
5.2 - Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni
(perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non pagina 3 di 5 consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
5.3 - Venendo all'esame del caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile soltanto sotto il profilo assistenziale.
All'udienza presidenziale le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
La moglie ricorrente: Non lavoro, se non in modo saltuario. Ho lavorato solo per un periodo. Con me abita una sola delle figlia, ” Per_3
Il marito resistente: Ho avuto un infortunio sul lavoro nel 2014 con riconoscimento di invalidità INAIL del 34%. Lavoro da settembre 2021 per Hyma srl con stipendio mensile netto di euro 1.150 circa.
Dopo l'infortunio del 2014 sono stato disoccupato con rendita temporanea Inail di euro 490 e ho ripreso a lavorare nel 2021. Nella causa di separazione non mi sono costituito perché avevo problemi di salute anche psichiatrici.”
La moglie dunque lavora saltuariamente con redditi minimi non accertati.
Il marito lavora con stipendio mensile di euro 1.100 circa (doc. 5 buste paga).
La ricorrente non ha allegato né provato elementi sui quali fondare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile anche sotto i profili compensativo e perequativo.
In particolare le prove di cui nella memoria del 11/5/2023 (peraltro irritualmente richieste non come prove testimoniali ma come “audizione” delle due figlie maggiorenni) sono formulate con capitoli generici o irrilevanti.
In particolare con il capitolo 4 si chiede di provare che la ricorrente era costretta a trovare piccoli lavoretti al fine di mantenere le figlie a scuola e procurarsi il cibo e/o le medicine;
con il capitolo 5 si chiede di provare che i vicini di casa ed il medico di famiglia hanno provveduto a pagare le utenze ed il canone di locazione per evitarle lo sfratto.
E' peraltro documentato che il convenuto si è sempre disinteressato della famiglia anche sotto il profilo materiale. Con sentenza del Tribunale di Terni n. 486/2021 è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p. oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio ed al riconoscimento di una provvisionale in favore di figlie e moglie (documento non numerato prodotto con il ricorso).
Sulla base dei limitati elementi di prova acquisiti può essere stabilito un assegno divorzile di euro
200,00, corrispondente a due terzi del contributo ex art. 156 c.c., i cui diversi presupposti fanno riferimento al tenore di vita familiare.
pagina 4 di 5 Il pagamento dell'assegno divorzile può essere fatto decorrere dal momento della presente decisione.
6. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto prevalentemente soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidando valori pari a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brasile il 01/12/1995 fra
[...]
nata in [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(RM) il 30/11/1961
II – PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 200,00 annualmente Parte_1 rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'odierno provvedimento.
III - CONDANNA a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese del procedimento, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed in € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4785/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALLOTTI MARCO e dell'avv. ,
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BANDIERA BARBARA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attrice, come da note scritte depositate il 16/1/2025
Convenuto, come da note scritte depositate il 28/1/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 27/7/2022, (5/7/1968 Parte_2
Brasile) ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi quale domanda di scioglimento dal matrimonio, contratto il 1/12/1995 in Brasile con CP_1
(30/11/1961), dal quale è legalmente separata (sentenza Tribunale Modena 1433/2016).
pagina 1 di 5 Non è allegata né documentata la trascrizione nei registri di stato civile italiano del matrimonio contratto all'estero.
La sentenza –contumaciale- di separazione prevedeva a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie di euro 600 (300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie e in favore della moglie di euro 300.
Dal matrimonio sono nate due figlie: (12/2/1996) e (31/8/1998). Persona_1 Persona_2
La ricorrente allega che le figlie maggiorenni sono entrambe economicamente autonome.
La ricorrente allega di non svolgere attività lavorativa e di essere priva di redditi.
Ha chiesto il mantenimento in suo favore dell'assegno ex art. 156 c.c. di euro 300.
Il convenuto regolarmente costituito, si è associato alla richiesta di divorzio a diverse CP_1
condizioni e ha chiesto in via d'urgenza la revoca di tutti i contributi economici previsti dalla sentenza di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 27/12/2022 si è così provveduto:
“- revoca il contributo economico per le figlie dal 27/7/2022;
- conferma il contributo ex art. 156 c.c. di euro 300 in favore della moglie come da sentenza di separazione.”
Il giudice istruttore non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
La causa è stata rimessa in decisione a collegio a seguito di udienza a trattazione scritta del 28/01/2025
Motivi della decisione
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile n Brasile il 01/12/1995, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza contumaciale n. 1433/2016 emessa dal Tribunale di Modena.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Domande accessorie.
3. – La ricorrente non ha formulato domande economiche relative alle figlie maggiorenni.
Va dunque confermata la revoca del contributo economico posto a carico del padre per il loro mantenimento, con decorrenza dal 27/7/2022, nel rispetto del principio della domanda.
4. – La domanda di condanna al pagamento degli arretrati di cui al punto 3 delle conclusioni è inammissibile, posto che la parte è già munita di un titolo costituito dalla sentenza di separazione.
pagina 2 di 5 5. - La domanda (punto 2 delle conclusioni) di pagamento di un contributo economico in favore della ricorrente può essere interpretata come domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
5.1 – La sentenza di separazione riconosce in favore della moglie un assegno perequativo ex art. 156
c.c. di euro 300,00 mensili.
In fase presidenziale si è così motivato in ordina al contributo economico in favore della moglie:
“Va premesso che allo stato le parti non sono divorziate e solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (Cass. 28990/2008): in questa fase quindi va valutato se sussistano o meno modifiche nelle condizioni delle parti che giustifichino la modifica del contributo al mantenimento previsto in sede separativa non rilevando i diversi criteri previsti per la determinazione dell'assegno divorzile.
I provvedimenti di cui sopra non possono oggi venire rivalutati in relazione a sopravvenuti mutamenti delle condizioni di fatto fra i coniugi separati, che non sono state adeguatamente allegati e documentati dal marito ricorrente.”
5.2 - Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni
(perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non pagina 3 di 5 consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
5.3 - Venendo all'esame del caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile soltanto sotto il profilo assistenziale.
All'udienza presidenziale le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
La moglie ricorrente: Non lavoro, se non in modo saltuario. Ho lavorato solo per un periodo. Con me abita una sola delle figlia, ” Per_3
Il marito resistente: Ho avuto un infortunio sul lavoro nel 2014 con riconoscimento di invalidità INAIL del 34%. Lavoro da settembre 2021 per Hyma srl con stipendio mensile netto di euro 1.150 circa.
Dopo l'infortunio del 2014 sono stato disoccupato con rendita temporanea Inail di euro 490 e ho ripreso a lavorare nel 2021. Nella causa di separazione non mi sono costituito perché avevo problemi di salute anche psichiatrici.”
La moglie dunque lavora saltuariamente con redditi minimi non accertati.
Il marito lavora con stipendio mensile di euro 1.100 circa (doc. 5 buste paga).
La ricorrente non ha allegato né provato elementi sui quali fondare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile anche sotto i profili compensativo e perequativo.
In particolare le prove di cui nella memoria del 11/5/2023 (peraltro irritualmente richieste non come prove testimoniali ma come “audizione” delle due figlie maggiorenni) sono formulate con capitoli generici o irrilevanti.
In particolare con il capitolo 4 si chiede di provare che la ricorrente era costretta a trovare piccoli lavoretti al fine di mantenere le figlie a scuola e procurarsi il cibo e/o le medicine;
con il capitolo 5 si chiede di provare che i vicini di casa ed il medico di famiglia hanno provveduto a pagare le utenze ed il canone di locazione per evitarle lo sfratto.
E' peraltro documentato che il convenuto si è sempre disinteressato della famiglia anche sotto il profilo materiale. Con sentenza del Tribunale di Terni n. 486/2021 è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p. oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio ed al riconoscimento di una provvisionale in favore di figlie e moglie (documento non numerato prodotto con il ricorso).
Sulla base dei limitati elementi di prova acquisiti può essere stabilito un assegno divorzile di euro
200,00, corrispondente a due terzi del contributo ex art. 156 c.c., i cui diversi presupposti fanno riferimento al tenore di vita familiare.
pagina 4 di 5 Il pagamento dell'assegno divorzile può essere fatto decorrere dal momento della presente decisione.
6. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto prevalentemente soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidando valori pari a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brasile il 01/12/1995 fra
[...]
nata in [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(RM) il 30/11/1961
II – PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 200,00 annualmente Parte_1 rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'odierno provvedimento.
III - CONDANNA a rifondere a le CP_1 Parte_1
spese del procedimento, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed in € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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