Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20028
CASS
Sentenza 9 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 20028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20028
    Data del deposito : 9 maggio 2024

    Testo completo