Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/02/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3250/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 20.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 28.08.1998, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira (VE), con atto numero 24, Parte I, Serie /, Anno 1998, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 1.10.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 3430/2024 pubbl. il 2.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 20.02.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nelle note congiunte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28.08.1998, trascritto
[...] CP_1 matrimonio alla parte I serie / n. 24 anno 1998 Comune di Mira (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nelle conclusioni congiunte presentate con note scritte d.d. 17.02.2025, qui di seguito integralmente riprodotte:
“- dichiararsi con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti CP_1
e in data 28.08.1998 in Mira (VE), atto iscritto nel registro degli
[...] Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Mira al n. 24, parte I, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1. preso atto che il figlio ivrà con la madre presso la sua residenza, che la figlia Persona_1 vivra con il padre presso la sua residenza (salvo temporaneo trasferimento Persona_2 all'estero) e che entrambi non sono ancora economicamente autosufficienti, disporsi che i genitori provvedano ciascuno al mantenimento diretto del figlio che vivra presso la propria residenza;
2. porsi a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche riguardanti i figli, necessarie e concordate secondo quanto indicato nel protocollo famiglia del 20.09.2019 in uso presso il Tribunale di Venezia;
i due i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno, mentre l'assegno unico relativo alla figlia spettera al Per_2 padre a partire dal 01.10.2024; 3. nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, in Mira, localita Oriago, via Lago Vittoria n. 27/3, in quanto di proprietà esclusiva della OR;
Parte_1
4. disporsi l'onere a carico del sig. di versare alla OR entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ciascun mese, la somma di euro titolo di assegno divo ivalutazione ISTAT come per legge a decorrere dal mese di ottobre 2025; tali versamenti avverranno mediante bonifico bancario nel conto corrente presso la banca Intesa San Paolo, con le coordinate già in uso e note tra le parti;
5. spese del giudizio compensate tra le parti;
- darsi atto che i coniugi confermano gli accordi patrimoniali raggiunti con la loro separazione e in particolare il contenuto degli accordi di scioglimento della comunione legale e in particolare quanto previsto nelle lettere c), d) ed e) punto 7 delle conclusioni congiunte del 01.10.2024 in atti al PCT.
- ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -