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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 2197/2021
Oggi 18 settembre 2025;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, lette le note depositate, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2197/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Granato, Parte_1
presso il cui studio, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura agli atti, dagli avv.ti Giovanni Carratù e Vincenzo Calabrese, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 346/2021, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore in virtù del contratto per la fornitura di servizi di piantonamento, vigilanza non armata, portierato e custodia, come risultanti dalla documentazione in atti, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 18.400,04, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva il grave inadempimento contrattuale, “in quanto, nella notte tra le ore20:45 del
08.03.2019 e le ore 02:45 del 09.03.2019, nel mentre il dipendente della medesimaPE.DE.
[...]
tale Sig. prestava servizio di vigilanza, ispezione e controllo Controparte_2 Persona_1
accessi con piantonamento dello stabile, veniva perpetrato, ad opera di ignoti introdottisi nello stabilimento della il danneggiamento di alcuni beni mobili (cancello di Pt_1 Parte_1
ingresso, porta di sicurezza, scaffalature, carrello elevatore) di proprietà di quest'ultima e il furto di un ingente quantitativo di nocciole sgusciate, pari a circa22 tonnellate per un valore di €. 106.196,00, di proprietà di terzi che, in virtù di distinti rapporti contrattuali di natura commerciale in essere con la ne avevano affidato a quest'ultima il deposito presso il proprio stabilimento, Parte_1
nelle apposite celle frigorifero a temperatura costante”; “il danneggiamento dei beni della
[...]
e il furto dell'ingente quantitativo di nocciole detenute in deposito e appartenenti a Parte_1
terzi è avvenuto allorquando era in servizio di vigilanza, ispezione, controllo accessi e piantonamento dello stabile, il dipendente della Sig. il quale Controparte_1 Persona_1
CP dapprima non si è accorto dell'intrusione degli ignoti nello stabilimento della . Controparte_3
dei danneggiamenti ai beni mobili e del furto indisturbato di nocciole il cui asporto è stato perpetrato presumibilmente con veicoli di grosse dimensioni atteso l'ingente quantitativo delle nocciole stesse ma poi, cosa ancora più grave, accortosi del furto non ha avvertito, nell'immediatezza, come era suo obbligo fare, le forze di polizia limitandosi ad avvertire il Sig. il quale ha Parte_2 immediatamente avvertito l'amministratore unico della società Sig. che ha Parte_3
quindi allertato i carabinieri poi giunti sul posto”.
Parte opponente deduceva, altresì, che “alla medesima non spetta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1460 c.c., l'importo di €. 3.507,50 rappresentato dalla sommatoria tra l'importo di €.2.806,00 portato dalla fattura nr. 14 del 01.04.2019 e l'importo di €.701,50 portato dalla fattura nr. 22 del
29.04.2019, relative rispettivamente al servizio prestato presso lo stabilimento della Parte_1
in IN (Av), nel periodo dal 01.03.2019 al31.03.2019 e nel periodo dal 01.04.2019 al
[...]
07.04.2019. Tale importo va, pertanto, detratto dall'asserito e contestato credito ingiunto, non potendola pretenderne il pagamento, essendosi resa negligente Controparte_1 nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali”.
Parte opponente concludeva al fine di pronunciare, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato in data 01.04.2016 tra la e la per grave Parte_1 Controparte_5 inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni come sopra quantificati in €.44.972,80 e, previa compensazione degli stessi con il contestato importo ingiunto di€.18.000,04, condannare la medesima Controparte_1
al pagamento, in favore della della differenza pari ad €.26.972,76; accertare e Parte_1 dichiarare, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c. di cui al motivo sub
2), stante l'acclarato inadempimento contrattuale, che la nulla deve alla Parte_1
in relazione alla fattura nr. 14 dell'01.04.2019, dell'importo di €. 2.806,00, CP_1 CP_1
e alla fattura nr. 22 del 29.04.2019, dell'importo di €. 701,50, per un totale complessivo di €. 3.507,50, relative rispettivamente al servizio prestato presso lo stabilimento della in Parte_1
IN (Av), nel periodo dall'01.03.2019 al 31.03.2019 e nel periodo dal 01.04.2019 al 07.04.2019. Parte opposta si costituiva, deducendo che “Non si comprende, dunque, come parte opponente intenda vedersi riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della in relazione agli Controparte_1
obblighi assunti con il contratto sottoscritto dalle parti in data 01/04/2016, avendo il custode provveduto ad allertare le autorità, non appena accortosi dell'accaduto”; concludeva chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione, e vittoria di spese.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In relazione all'asserito inadempimento ascrivibile a parte opposta, il testimone Per_1
ha dichiarato che “ho lavorato per la per un paio di anni, il rapporto lavorativo
[...] CP_1
è cessato circa cinque anni fa;
la mansione era di guardiania non armata;
l'08 marzo, non ricordo precisamente di quale anno, durante la notte è avvenuto un furto nella sede della Parte_1
[...
a IN;
io ero di turno quella notte, dalle ore 19:00 fino alle 8:00 del successivo mattino;
ero solo;
verso le 9:30- 10:00 si allontanava , ultima persona in sede, chiudendo Parte_3 il cancello principale;
verso le 23:00, dopo aver mangiato uscii nell'androne vicino ai nostri alloggi, dentro la sede, per fumare una sigaretta;
dopo 10 minuti avvertii un malore, con giramento di testa;
cercai di sedermi ma mi accasciai a terra perdendo i sensi;
verso le ore 2:00 ho avvertito una scottatura, a causa di una stufa vicino alla quale ero caduto;
mi girava ancora la testa, entrai all'interno del capannone e notai che il muletto era in movimento;
accesi le luci e vidi scappare tre persone dal lato posteriore dello stabilimento attraverso la porta di emergenza;
tornai verso la guardiania per prendere il cellulare, ma per prendere la linea uscii fuori;
i carabinieri vennero verso le 2:30; quando vennero, insieme ai fratelli napoletano, notai che il telecomando del cancello di accesso alla sede non funzionava, prima di tale momento non avevo ancora controllato;
entrarono per il cancello pedonale, sbloccammo poi il cancello in via manuale;
il sig. verso le 5:30- Parte_1
6:00 del mattino mi avvertiva che il furto era stato compiuto, io non ho notato altro rispetto a quello che ho già detto, avendo perso conoscenza;
”; “la sede era priva di impianto di videosorveglianza o allarme acustico”; “ho continuato a lavorare per la e i fratelli , per 15 giorni CP_1 Parte_1
dopo il fatto nella sede di IN e poi a Castel S. Giorgio, fino a un mese dopo il fatto, quando il rapporto è cessato”; “preciso che di regola all'interno delle celle non entravamo;
la notte del furto notai i tre soggetti che scappavano dalle celle;
la guardiania distava circa 50 metri dalle celle”;
“notai che il cancello di ingresso alla sede non si apriva con il telecomando, ma non notai danni di natura meccanica;
il capannone non aveva porte chiuse a chiave;
hanno eliminato il cicalino dal muletto;
altro non ho notato”.
Il testimone ha dichiarato: “in passato ho lavorato con la , in qualità Testimone_1 Parte_1
di magazziniere, con sede dello stabilimento in IN;
ho lavorato fino a febbraio 2022, ho cominciato circa nel 2017-2018; in sede vi era un servizio di guardiania della che iniziava CP_1
il proprio turno verso le 18:30-19:00; veniva una sola guardia, che doveva coprire il turno sino alla mattina successiva;
tra il 7 ed 8 marzo, non ricordo di preciso l'anno, avvenne il furto presso la sede di IN, di notte;
io non ero presente;
il furto è avvenuto di venerdì, io sono rientrato in sede il lunedì, ma sono stato avvisato del furto da parte dei fratelli già in precedenza”; “tornato Parte_1
al lavoro notai che il cicalino del muletto era rotto;
non funzionava l'impulso elettrico per aprire il cancello della sede, non ho notato altri danni”; “in seguito al furto mancavano 22 grandi sacchi di nocciole da 1.000,00 KG ciascuno;
i sacchi erano di e;
costoro hanno CP_6 Parte_4 progressivamente hanno ritirato la restante merce, lo so perché io redigevo le bolle di consegna”;
“io fui chiamato la mattina dopo il furto e venni informato;
non ricordo se andai sul posto il sabato
o il lunedì”; “i sacchi rubati erano posti su delle scaffalature all'interno delle celle a temperature positive;
le scaffalature erano graffiate”; “non c'era un servizio di videosorveglianza, non ricordo se
c'era un allarme acustico”; “non ricordo quanto tempo è durato, dopo il furto, il rapporto tra
e ”. CP_1 Parte_1 Il testimone ha dichiarato: “sono dipendente della , sono stato Testimone_2 Parte_1
assunto a luglio 2018, come magazziniere;
lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 13:00 e poi dalle ore 14:00 alle ore 18:00;”; “il 09 marzo 2019 sono stato contattato dal mio datore di lavoro
e mi recai presso la sede della , in IN via Pescarole;
si doveva quantificare la Parte_1
merce sparita;
sono arrivato in sede, ho trovato il sig. la guardia della Persona_1
lo conoscevo di vista sul luogo di lavoro;
sono andato in cella, tramite le stampe di CP_1 giacenza che avevamo nell'inventario abbiamo accertato la mancanza di 22 pedane/sacconi di nocciole, 17 erano dell'azienda Santo Sant'aniello, e 5 di;
non mancava altro;
c'erano inoltre CP_6
danni al muletto, alle scaffalature, al robot di impianto automazione presente nella cella, alla porta di emergenza, che era aperta;
io non ero di notte in sede;”; “i danni erano presenti anche al cancello di ingresso, non funzionava l'accesso elettrico, anche oggi entriamo a mano e chiudiamo con un lucchetto;”; “dopo il fatto ero presente quando verificava l'assenza della Persona_2 merce;
c'era anche , rappresentante della;
poco tempo dopo il fatto sia Persona_3 CP_6
Sant'Aniello che non hanno più depositato la propria merce e in poco tempo CP_7 CP_8
hanno anche ritirato ulteriore loro merce che già avevano in precedenza depositato presso la sede della ”; “La era responsabile di magazzino, si occupava anche di Parte_1 Tes_1 lavoro di ufficio, entrambi ci occupavamo delle merce che entrava ed usciva”; “il muletto poi è stato riparato, ed anche il robot di impianto di automazione, che però non entra più negli scaffali a causa delle ammaccature;
e pertanto alcuni scaffali non risultano più utilizzabili”; “non c'era un impianto di videosorveglianza né un sistema di allarme”.
Dalle dichiarazioni riportate non emerge alcun chiaro inadempimento asseritamente perpetrato da parte opposta in relazione alle obbligazioni pattiziamente stipulate all'art. 1 del contratto in atti, tenuto anche conto che non emerge alcuna negligenza nemmeno in relazione all'obbligo di dare l'allarme, non sussistendo evidenze probatorie in proposito.
Ne deriva che parte opposta non può essere ritenuta responsabile, nemmeno ai sensi del successivo art. 8 del contratto citato, per i danni subiti da parte opponente, esclusivamente conseguenti alla condotta criminosa perpetrata da terzi, rispetto alla quale parte opposta non aveva né l'obbligo contrattuale, né le possibilità tecniche per poterla impedire.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2197/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 2197/2021
Oggi 18 settembre 2025;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, lette le note depositate, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2197/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Granato, Parte_1
presso il cui studio, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura agli atti, dagli avv.ti Giovanni Carratù e Vincenzo Calabrese, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 346/2021, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore in virtù del contratto per la fornitura di servizi di piantonamento, vigilanza non armata, portierato e custodia, come risultanti dalla documentazione in atti, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 18.400,04, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva il grave inadempimento contrattuale, “in quanto, nella notte tra le ore20:45 del
08.03.2019 e le ore 02:45 del 09.03.2019, nel mentre il dipendente della medesimaPE.DE.
[...]
tale Sig. prestava servizio di vigilanza, ispezione e controllo Controparte_2 Persona_1
accessi con piantonamento dello stabile, veniva perpetrato, ad opera di ignoti introdottisi nello stabilimento della il danneggiamento di alcuni beni mobili (cancello di Pt_1 Parte_1
ingresso, porta di sicurezza, scaffalature, carrello elevatore) di proprietà di quest'ultima e il furto di un ingente quantitativo di nocciole sgusciate, pari a circa22 tonnellate per un valore di €. 106.196,00, di proprietà di terzi che, in virtù di distinti rapporti contrattuali di natura commerciale in essere con la ne avevano affidato a quest'ultima il deposito presso il proprio stabilimento, Parte_1
nelle apposite celle frigorifero a temperatura costante”; “il danneggiamento dei beni della
[...]
e il furto dell'ingente quantitativo di nocciole detenute in deposito e appartenenti a Parte_1
terzi è avvenuto allorquando era in servizio di vigilanza, ispezione, controllo accessi e piantonamento dello stabile, il dipendente della Sig. il quale Controparte_1 Persona_1
CP dapprima non si è accorto dell'intrusione degli ignoti nello stabilimento della . Controparte_3
dei danneggiamenti ai beni mobili e del furto indisturbato di nocciole il cui asporto è stato perpetrato presumibilmente con veicoli di grosse dimensioni atteso l'ingente quantitativo delle nocciole stesse ma poi, cosa ancora più grave, accortosi del furto non ha avvertito, nell'immediatezza, come era suo obbligo fare, le forze di polizia limitandosi ad avvertire il Sig. il quale ha Parte_2 immediatamente avvertito l'amministratore unico della società Sig. che ha Parte_3
quindi allertato i carabinieri poi giunti sul posto”.
Parte opponente deduceva, altresì, che “alla medesima non spetta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1460 c.c., l'importo di €. 3.507,50 rappresentato dalla sommatoria tra l'importo di €.2.806,00 portato dalla fattura nr. 14 del 01.04.2019 e l'importo di €.701,50 portato dalla fattura nr. 22 del
29.04.2019, relative rispettivamente al servizio prestato presso lo stabilimento della Parte_1
in IN (Av), nel periodo dal 01.03.2019 al31.03.2019 e nel periodo dal 01.04.2019 al
[...]
07.04.2019. Tale importo va, pertanto, detratto dall'asserito e contestato credito ingiunto, non potendola pretenderne il pagamento, essendosi resa negligente Controparte_1 nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali”.
Parte opponente concludeva al fine di pronunciare, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato in data 01.04.2016 tra la e la per grave Parte_1 Controparte_5 inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni come sopra quantificati in €.44.972,80 e, previa compensazione degli stessi con il contestato importo ingiunto di€.18.000,04, condannare la medesima Controparte_1
al pagamento, in favore della della differenza pari ad €.26.972,76; accertare e Parte_1 dichiarare, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c. di cui al motivo sub
2), stante l'acclarato inadempimento contrattuale, che la nulla deve alla Parte_1
in relazione alla fattura nr. 14 dell'01.04.2019, dell'importo di €. 2.806,00, CP_1 CP_1
e alla fattura nr. 22 del 29.04.2019, dell'importo di €. 701,50, per un totale complessivo di €. 3.507,50, relative rispettivamente al servizio prestato presso lo stabilimento della in Parte_1
IN (Av), nel periodo dall'01.03.2019 al 31.03.2019 e nel periodo dal 01.04.2019 al 07.04.2019. Parte opposta si costituiva, deducendo che “Non si comprende, dunque, come parte opponente intenda vedersi riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della in relazione agli Controparte_1
obblighi assunti con il contratto sottoscritto dalle parti in data 01/04/2016, avendo il custode provveduto ad allertare le autorità, non appena accortosi dell'accaduto”; concludeva chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione, e vittoria di spese.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In relazione all'asserito inadempimento ascrivibile a parte opposta, il testimone Per_1
ha dichiarato che “ho lavorato per la per un paio di anni, il rapporto lavorativo
[...] CP_1
è cessato circa cinque anni fa;
la mansione era di guardiania non armata;
l'08 marzo, non ricordo precisamente di quale anno, durante la notte è avvenuto un furto nella sede della Parte_1
[...
a IN;
io ero di turno quella notte, dalle ore 19:00 fino alle 8:00 del successivo mattino;
ero solo;
verso le 9:30- 10:00 si allontanava , ultima persona in sede, chiudendo Parte_3 il cancello principale;
verso le 23:00, dopo aver mangiato uscii nell'androne vicino ai nostri alloggi, dentro la sede, per fumare una sigaretta;
dopo 10 minuti avvertii un malore, con giramento di testa;
cercai di sedermi ma mi accasciai a terra perdendo i sensi;
verso le ore 2:00 ho avvertito una scottatura, a causa di una stufa vicino alla quale ero caduto;
mi girava ancora la testa, entrai all'interno del capannone e notai che il muletto era in movimento;
accesi le luci e vidi scappare tre persone dal lato posteriore dello stabilimento attraverso la porta di emergenza;
tornai verso la guardiania per prendere il cellulare, ma per prendere la linea uscii fuori;
i carabinieri vennero verso le 2:30; quando vennero, insieme ai fratelli napoletano, notai che il telecomando del cancello di accesso alla sede non funzionava, prima di tale momento non avevo ancora controllato;
entrarono per il cancello pedonale, sbloccammo poi il cancello in via manuale;
il sig. verso le 5:30- Parte_1
6:00 del mattino mi avvertiva che il furto era stato compiuto, io non ho notato altro rispetto a quello che ho già detto, avendo perso conoscenza;
”; “la sede era priva di impianto di videosorveglianza o allarme acustico”; “ho continuato a lavorare per la e i fratelli , per 15 giorni CP_1 Parte_1
dopo il fatto nella sede di IN e poi a Castel S. Giorgio, fino a un mese dopo il fatto, quando il rapporto è cessato”; “preciso che di regola all'interno delle celle non entravamo;
la notte del furto notai i tre soggetti che scappavano dalle celle;
la guardiania distava circa 50 metri dalle celle”;
“notai che il cancello di ingresso alla sede non si apriva con il telecomando, ma non notai danni di natura meccanica;
il capannone non aveva porte chiuse a chiave;
hanno eliminato il cicalino dal muletto;
altro non ho notato”.
Il testimone ha dichiarato: “in passato ho lavorato con la , in qualità Testimone_1 Parte_1
di magazziniere, con sede dello stabilimento in IN;
ho lavorato fino a febbraio 2022, ho cominciato circa nel 2017-2018; in sede vi era un servizio di guardiania della che iniziava CP_1
il proprio turno verso le 18:30-19:00; veniva una sola guardia, che doveva coprire il turno sino alla mattina successiva;
tra il 7 ed 8 marzo, non ricordo di preciso l'anno, avvenne il furto presso la sede di IN, di notte;
io non ero presente;
il furto è avvenuto di venerdì, io sono rientrato in sede il lunedì, ma sono stato avvisato del furto da parte dei fratelli già in precedenza”; “tornato Parte_1
al lavoro notai che il cicalino del muletto era rotto;
non funzionava l'impulso elettrico per aprire il cancello della sede, non ho notato altri danni”; “in seguito al furto mancavano 22 grandi sacchi di nocciole da 1.000,00 KG ciascuno;
i sacchi erano di e;
costoro hanno CP_6 Parte_4 progressivamente hanno ritirato la restante merce, lo so perché io redigevo le bolle di consegna”;
“io fui chiamato la mattina dopo il furto e venni informato;
non ricordo se andai sul posto il sabato
o il lunedì”; “i sacchi rubati erano posti su delle scaffalature all'interno delle celle a temperature positive;
le scaffalature erano graffiate”; “non c'era un servizio di videosorveglianza, non ricordo se
c'era un allarme acustico”; “non ricordo quanto tempo è durato, dopo il furto, il rapporto tra
e ”. CP_1 Parte_1 Il testimone ha dichiarato: “sono dipendente della , sono stato Testimone_2 Parte_1
assunto a luglio 2018, come magazziniere;
lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 13:00 e poi dalle ore 14:00 alle ore 18:00;”; “il 09 marzo 2019 sono stato contattato dal mio datore di lavoro
e mi recai presso la sede della , in IN via Pescarole;
si doveva quantificare la Parte_1
merce sparita;
sono arrivato in sede, ho trovato il sig. la guardia della Persona_1
lo conoscevo di vista sul luogo di lavoro;
sono andato in cella, tramite le stampe di CP_1 giacenza che avevamo nell'inventario abbiamo accertato la mancanza di 22 pedane/sacconi di nocciole, 17 erano dell'azienda Santo Sant'aniello, e 5 di;
non mancava altro;
c'erano inoltre CP_6
danni al muletto, alle scaffalature, al robot di impianto automazione presente nella cella, alla porta di emergenza, che era aperta;
io non ero di notte in sede;”; “i danni erano presenti anche al cancello di ingresso, non funzionava l'accesso elettrico, anche oggi entriamo a mano e chiudiamo con un lucchetto;”; “dopo il fatto ero presente quando verificava l'assenza della Persona_2 merce;
c'era anche , rappresentante della;
poco tempo dopo il fatto sia Persona_3 CP_6
Sant'Aniello che non hanno più depositato la propria merce e in poco tempo CP_7 CP_8
hanno anche ritirato ulteriore loro merce che già avevano in precedenza depositato presso la sede della ”; “La era responsabile di magazzino, si occupava anche di Parte_1 Tes_1 lavoro di ufficio, entrambi ci occupavamo delle merce che entrava ed usciva”; “il muletto poi è stato riparato, ed anche il robot di impianto di automazione, che però non entra più negli scaffali a causa delle ammaccature;
e pertanto alcuni scaffali non risultano più utilizzabili”; “non c'era un impianto di videosorveglianza né un sistema di allarme”.
Dalle dichiarazioni riportate non emerge alcun chiaro inadempimento asseritamente perpetrato da parte opposta in relazione alle obbligazioni pattiziamente stipulate all'art. 1 del contratto in atti, tenuto anche conto che non emerge alcuna negligenza nemmeno in relazione all'obbligo di dare l'allarme, non sussistendo evidenze probatorie in proposito.
Ne deriva che parte opposta non può essere ritenuta responsabile, nemmeno ai sensi del successivo art. 8 del contratto citato, per i danni subiti da parte opponente, esclusivamente conseguenti alla condotta criminosa perpetrata da terzi, rispetto alla quale parte opposta non aveva né l'obbligo contrattuale, né le possibilità tecniche per poterla impedire.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2197/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio