Articolo 1 della Legge 28 maggio 1934, n. 972
Versione
2 luglio 1934
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531 , contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG - ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Entrata in vigore il 2 luglio 1934