Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/02/2026, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3136 del 2024, proposto da AR IV, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Interministeriale AM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per la condanna
della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto AM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido, al risarcimento di tale danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, unitamente ad altri, impugnava il bando AM pubblicato il 13 marzo 2015 per il reclutamento di n. 120 unità di personale di ruolo nella Categoria A-F1 o area III-F1, presso diverse amministrazioni, nella parte in cui richiedeva, come requisito di ammissione al concorso, la laurea con voto non inferiore a 105/110 o votazione equivalente.
Questo Tribunale, ammesso il ricorrente con riserva allo svolgimento delle prove, confermava nel merito tale statuizione con sentenza n. 13180/2015, appellata dall’amministrazione.
Risultato tra i vincitori, nondimeno la Commissione AM disponeva che “ per il concorso identificato dal codice AG8/FSE le assunzioni dei tre vincitori ammessi alle prove con riserva dal TAR potranno essere effettuate solo all’esito del contenzioso in atto ”, laddove gli altri vincitori venivano assunti nel mese di settembre del 2016.
L’assunzione dell’odierno ricorrente avveniva soltanto a far data da luglio 2017, dopo la nomina di un commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza nel frattempo instaurato.
Nell’ottobre del 2023 veniva dichiarata dal Consiglio di Stato la perenzione del giudizio d’appello.
2. In questa sede, il ricorrente agisce per ottenere il “ risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa da parte della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto AM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ”, da quantificarsi “ nella complessiva somma di € 21.150,60, oltre interessi e rivalutazione dal momento della concreta mancata percezione del trattamento stipendiale fino al reale soddisfo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, nonché del danno non patrimoniale da quantificarsi secondo criteri di giustizia ” (cfr. conclusioni del ricorso).
3. Costituendosi in giudizio, le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la decadenza dall’azione per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 30 c.p.a.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, sussiste la giurisdizione del g.a. sulla controversia, posto che il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo dell’inerzia serbata nel dar corso ai mutati esiti della procedura concorsuale.
6. Il ricorso è inammissibile essendo maturata la decadenza dall’azione risarcitoria.
A ben vedere, la domanda di risarcimento del danno non è stata formulata in connessione con quella caducatoria del bando, sicché non può operare il quinto comma dell’art. 30, secondo il quale la domanda può essere proposta sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Diversamente, il fatto illecito di cui si richiede il ristoro mediante azione autonoma di risarcimento consiste nella mancata assunzione a valle della vittoria del concorso, illecito che si è estinto al momento dell’assunzione, che costituisce il dies a quo del termine di decadenza a norma del terzo comma, secondo il quale la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato. Trattandosi di illecito permanente, infatti, operano i principi generali secondo i quali il momento iniziale della decorrenza della prescrizione o della decadenza coincide con la cessazione del fatto lesivo. Conseguentemente, l’azione avrebbe dovuto essere utilmente proposta entro centoventi giorni dall’assunzione, coincidente con l’estinzione del fatto generatore dell’illecito.
6. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
VA LL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | RI CO |
IL SEGRETARIO