CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliato in Lucera presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco A. Ciliberti che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione----------------------------------------
------------------------------------------ attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. CP_1
Alessandra Muciaccia e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Giulio
D'Antuono e Leonardo Montanaro che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di rinvio ------------------------------------- convenuta in riassunzione
nonchè
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi di domiciliati in Lucera presso lo studio Persona_1
pagina 1 di 10 dell'avv. Rocco Cimmarusti che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di rinvio--------
------------------------------------------------------------convenuti in riassunzione
Oggetto: fornitura; fidejussione
Conclusioni: all' udienza cartolare del 4/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Nell'ambito di due distinti giudizi poi riuniti, (quale Persona_1 titolare dell'omonima impresa individuale) e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente
[...] esecutivo n. 645/2002 col quale il Tribunale di Foggia, su istanza di CP_1
[...
aveva loro ingiunto il pagamento solidale della somma di € 115.252,13
(oltre interessi legali e spese della fase monitoria) a titolo di saldo corrispettivo di forniture di calcestruzzo eseguite in favore dell'impresa per l'esecuzione di lavori a questa appaltati dal e garantite CP_3 Pt_1 da fidejussione prestata da quest'ultimo.
Con sentenza n. 286/2012, il Tribunale di Foggia ha accolto le opposizioni nei limiti di cui in parte motiva (con conseguente revoca del d.i. opposto), rigettato la domanda riconvenzionale con cui la società opposta aveva chiesto il pagamento della maggior somma di € 138.489,13 e condannato l'impresa a rifondere a il 50% delle spese di Persona_1 CP_1 lite (comprese quelle della ctu grafologica espletata), compensando le stesse spese tra le restanti parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in integrale CP_1 riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto di entrambe le opposizioni e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ha altresì proposto appello incidentale il , chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui era stata omessa la condanna alla rifusione in proprio favore delle spese di lite, nonché la sua integrazione con l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da in forza CP_1 del d.i. opposto.
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 193/2018, la Corte d'Appello di Bari ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza appellata, ha condannato entrambi gli appellati impresa e al pagamento, in solido tra Persona_1 CP_5 loro, della somma di € 102.832,65, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado. CP_1
Proposto ricorso per cassazione da con ordinanza n. CP_5
31701/2021 depositata il 4/11/2021 la S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso (afferente la mancata declaratoria dell'apocrifia della firma della fidejussione) ed accolto il secondo motivo (avente ad oggetto la dedotta violazione dell'art. 1938 c.c.), cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 16/11/2022, il ha Pt_1 dunque chiesto dichiararsi la nullità integrale della fidejussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e rigettarsi definitivamente ogni domanda di pagamento proposta nei suoi confronti da con CP_1 vittoria di spese dei due gradi di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase rescissoria.
Si è costituita in questa fase la quale ha contestato l'avversa CP_1 interpretazione del principio di diritto affermato dalla S.C., assumendo che la mancata determinazione dell'importo massimo garantito escluderebbe solo la responsabilità del per le “ulteriori forniture” eseguite, ma non Pt_1 anche per quella di circa 700 mc di calcestruzzo costituente oggetto del contratto scritto cui la garanzia sarebbe accessoria.
Si sono qui costituiti anche e i figli e Controparte_2 Controparte_3
al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 stante la rinuncia da essi operata -con atto ricevuto dal Cancelliere in data
29/09/2017- all'eredità relitta da , deceduto nel corso del Persona_1 giudizio di appello.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza cartolare del 4/04/2025 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
pagina 3 di 10 Prima di passare alla trattazione del merito della controversia, giova osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio cd. proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393
c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 15143/21; 10009/17; 1824/05).
Pertanto, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise o colmare le lacune della motivazione rilevate in sede di legittimità, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve esaminare ex novo il fatto della lite (Cass. n. 9970/22;
16506/19; 4070/19; 24336/15; 1/63).
Ciò precisato, non costituisce oggetto dell'odierno giudizio di rinvio il rapporto di credito tra e l'impresa che, con la CP_1 Persona_1 sentenza di appello, non impugnata sul punto, è stata definitivamente condannata a versare alla prima la somma di € 102.832,65: il giudicato interno formatosi su tale statuizione preclude qualsiasi ulteriore esame anche dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da moglie e figli del defunto nella presente fase rescissoria, essendo evidente che la rinuncia da essi operata all'eredità relitta dal defunto potrà avere Persona_1 come unico effetto che il titolo giudiziale definitivo già formatosi sul rapporto principale in danno del medesimo dovrà essere esecutivamente azionato e speso nei confronti degli eventuali ulteriori chiamati per rappresentazione, senza che rilevi la loro esatta individuazione nell'odierna fase cognitiva di rinvio limitato.
Parimenti coperta da giudicato interno deve considerarsi l'accertata autenticità della firma della fidejussione prestata dal (costituente Pt_1
pagina 4 di 10 l'unico titolo in virtù del quale la sentenza d'appello, non impugnata sul punto, ha affermato che il medesimo potesse essere chiamato a rispondere del debito dell'appaltatrice verso . La S.C. ha infatti dichiarato CP_1 inammissibile il primo motivo di ricorso col quale il aveva Pt_1 lamentato che la ctu grafologica, pur avendo accertato l'apocrifia della predetta firma, fosse stata disattesa dalla Corte d'appello per la ritenuta prevalenza di prove testimoniali a suo dire claudicanti.
Delimitato dunque l'odierno thema decidendum al solo rapporto di garanzia intercorso tra e l'analisi che segue deve necessariamente Pt_1 CP_1 prendere le mosse dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio che ha accolto il secondo motivo di ricorso, col quale il aveva lamentato che la fidejussione prestata avesse un Pt_1 contenuto indeterminato, mancando dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che la fidejussione prestata da quest'ultimo non fosse omnibus, ma specifica, accedendo ad un rapporto di fornitura regolato da un contratto scritto.
La S.C. ha invece rilevato che il cit. contratto prevedeva solo la somministrazione di circa 700 mc di calcestruzzo, mentre la stessa sentenza di appello aveva dato conto dell'esistenza di successive forniture anche oltre il predetto quantitativo contrattuale, ed ha dunque concluso affermando che
“…in ragione delle successive forniture, estranee al contratto coevo all'assunzione della garanzia fidejussoria, e delle correlative future obbligazioni di pagamento che avrebbero impegnato il somministrato, si imponeva la delimitazione dell'importo garantito, a norma del richiamato art. 1938 c.c. Rispetto a tale necessità si mostrano insoddisfacenti le succitate affermazioni della Corte d'Appello: infatti la (scontata) natura accessoria della fidejussione non consente certamente di affermare che il garante, in assenza di una precisazione del detto importo, fosse tenuto a rispondere di obbligazioni non ricomprese nel contratto di fornitura. La prestazione di una garanzia mancante di tale indicazione risulta infatti essere nulla, a norma del cit. art. 1938 c.c.”.
Orbene, sull'interpretazione del succitato principio di diritto è sorto tuttavia contrasto tra le parti interessate, posto che il sostiene in questa fase Pt_1
pagina 5 di 10 la tesi della nullità integrale della fidejussione che discenderebbe dalla pronuncia della S.C., mentre assume che il giudice di legittimità, CP_1 avendo operato una chiara distinzione tra la fornitura di 700 mc di calcestruzzo prevista nel contratto scritto e le “successive forniture” eseguite, avrebbe affermato la nullità della garanzia (per mancata indicazione dell'importo massimo garantito) solo in relazione a queste ultime, ma non anche in relazione alla fornitura dei 700 mc circa di calcestruzzo, della quale il sarebbe comunque chiamato a rispondere. Pt_1
Sul punto, ritiene il Collegio che la S.C., lungi dall'operare distinzioni di sorta e dall'affermare la nullità parziale o totale della garanzia, si sia limitata solo ad accertare la natura omnibus della fidejussione de qua, devolvendo a questa Corte d'Appello il compito di trarre, nel merito, le conseguenze della rilevata violazione dell'art. 1938 c.c. sulla base delle eccezioni e difese resesi in questa fase necessarie per effetto della statuizione definitiva assunta in ordine alla qualificazione della garanzia prestata (cfr. sul punto Cass. 2019/n.
5137; Cass. SS.UU. 2007/n. 4096).
Fatta questa precisazione, giova premettere che l'art. 1938 c.c., nella formulazione successiva alla novella del 1992, costituisce norma inderogabile di ordine pubblico, che pone l'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito solo per le obbligazioni future scaturenti da una fidejussione (tale è anche il senso letterale della previsione normativa, secondo cui “la fidejussione può essere prestata anche per un'obbligazione, condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito”).
Ora, in presenza di una garanzia prestata, come nella fattispecie, “nella forma più ampia ed incondizionata, per ogni vostra ragione di credito che abbia a sorgere con la relativamente alle sole Controparte_6 forniture di materiali da voi consegnati ed occorrenti per i soli succitati lavori”, cioè dei materiali occorrenti in cantiere che l'impresa “acquisterà … presso di voi”, diventa allora fondamentale stabilire nell'odierna sede quali obbligazioni fossero già esistenti al momento della prestazione della fidejussione del 6/02/2002 e quali costituissero invece obbligazioni future, perché la nullità affermata dalla S.C. non può che riguardare solo quelle obbligazioni che, al momento della prestazione della garanzia, dovevano dirsi non ancora sorte.
pagina 6 di 10 Tale è l'unica interpretazione possibile del principio di diritto affermato nell'ordinanza di rinvio, poiché, in linea con quanto affermato in caso analogo a quello in esame da Cass. 2022/n. 5423, “qualora venga prestata una fidejussione o una garanzia a prima richiesta per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938 c.c. che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura”.
In altri termini, il controllo dell'osservanza dell'art. 1938 c.c. non può che avvenire separatamente per ciascuna delle obbligazioni di pagamento assunte.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, alla data del 6/02/2002, non fosse ancora sorta alcuna obbligazione dell'impresa Parte_2 CP_1 né con riferimento alle “successive forniture”, né con riferimento a quella avente ad oggetto i 700 mc circa di calcestruzzo.
Risulta infatti per tabulas che la fidejussione de qua fu prestata nella stessa data della firma non di un contratto, ma di una mera commissione d'ordine da parte dell'impresa che, tuttavia, valendo come semplice CP_6 proposta contrattuale, ha portato al perfezionamento e alla conclusione del contratto (e dunque all'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte della ordinante) solo al momento in cui quest'ultima ha avuto conoscenza dell'accettazione della suddetta proposta da parte di vale a dire CP_1 all'atto della ricezione (in data 18/02/2002), della racc. datata 14/02/2002 con cui la fornitrice, premettendo di aver ricevuto la commissione del
6/02/2002, ha comunicato “per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.”
l'accettazione della proposta dell'impresa, assicurando la tempestiva esecuzione della fornitura.
Della natura di proposta della commissione in atti vi è, del resto, espressa conferma testuale anche nelle condizioni generali di vendita, ove era espressamente precisato che “la presente proposta non vincola la fornitrice destinataria della stessa se non al momento in cui perviene al proponente
pagina 7 di 10 comunicazione della conforme accettazione della fornitrice ai sensi dell'art.
1326 c.c. Il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per quindici giorni dalla data del suo inoltro alla fornitrice”.
Non è, del resto, un caso che nella stessa fidejussione accettata da CP_1 si parlasse di una garanzia prestata “…per ogni vostra ragione di credito che abbia a sorgere con la ”, segno che tutti i CP_6 Controparte_6 soggetti interessati alla vicenda erano perfettamente consapevoli del fatto che, alla data del 6/02/2002, non era ancora sorto alcun debito in capo all'impresa.
Da tanto discende che, anche in relazione alla fornitura dei 700 mc circa di calcestruzzo (da qualificarsi come obbligazione futura), la garanzia deve, in applicazione del principio di diritto dettato dalla S.C., ritenersi nulla in mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente accoglimento dell'opposizione ed accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al . Pt_1
La caducazione del d.i. opposto (già avvenuta in forza della pronuncia di revoca adottata in primo grado) determina, come conseguenza rilevabile anche d'ufficio, l'obbligo di di procedere, all'atto del passaggio CP_1 in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale compiuta in forza del predetto titolo provvisoriamente esecutivo (cfr. sul punto Cass. 1997/n. 12318; Cass. 2006/n. 24746).
Nei rapporti tra e la regolazione delle spese di lite, Pt_1 CP_1 comprese quelle del giudizio di legittimità, deve essere rapportata all'esito globale del processo, piuttosto che a quello dei diversi gradi di giudizio;
è infatti principio giurisprudenziale pacifico che il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. 2015/n. 20289; conf. Cass. SS.UU. ord. 2022/n.
32906; Cass. 2023/n. 9448).
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che , pur vincitore sulla Pt_1 nullità della garanzia prestata, è rimasto comunque sempre soccombente anche in cassazione sulla tesi dell'asserita apocrifia della firma della fidejussione che ha inciso non poco nell'economia complessiva dell'intero giudizio, ritiene il Collegio che sussistano motivi idonei a legittimare una compensazione delle spese complessive nei limiti di ½ dell'intero (con accollo al dei costi integrali della ctu grafologica), mentre il restante Pt_1 mezzo deve seguire l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022.
Le spese processuali restano invece integralmente compensate tra il Pt_1
e i stante l'assenza tra i medesimi di ragioni di Controparte_7 contrasto e la necessità della loro citazione nel presente giudizio al solo fine di assicurare l'integrità del contraddittorio (è noto infatti che “il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione di principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti….” -sic Cass. 2025/n. 5555).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da Parte_1
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del
[...]
16/11/2022 nei confronti di CP_1 Controparte_2
e questi ultimi tre quali eredi di Controparte_3 Controparte_4
, così provvede: Persona_1
1. accoglie l'opposizione a d.i. proposta da Parte_1
e, per l'effetto, rigetta la domanda di pagamento proposta nei
[...] confronti del medesimo da CP_1
2. visto l'art. 2884 c.c., dispone, all'atto del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale eseguita da il 19/12/2002 ai n.ri 4159/27586 presso la CP_1
Conservatoria dei RR.II. di Foggia;
3. nei rapporti tra e compensa le spese di tutti i Parte_3 CP_1 gradi di giudizio e della presente fase rescissoria nei limiti di ½
pagina 9 di 10 dell'intero e condanna a rifondere al il restante mezzo, CP_1 Pt_1 da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario avv. M.A. Ciliberti, liquidandolo per la suddetta quota in € 5.300 per il giudizio di primo grado, € 7.158,50 per quello di appello, € 3.828 per il giudizio di legittimità ed € 7.551,50 per il presente giudizio di rinvio (di cui € 393 per esborsi), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu grafologica definitivamente a carico di Parte_3
[...]
5. compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra CP_5
gli eredi rinunciatari di .
[...] Persona_1
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi il 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliato in Lucera presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco A. Ciliberti che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione----------------------------------------
------------------------------------------ attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. CP_1
Alessandra Muciaccia e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Giulio
D'Antuono e Leonardo Montanaro che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di rinvio ------------------------------------- convenuta in riassunzione
nonchè
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi di domiciliati in Lucera presso lo studio Persona_1
pagina 1 di 10 dell'avv. Rocco Cimmarusti che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di rinvio--------
------------------------------------------------------------convenuti in riassunzione
Oggetto: fornitura; fidejussione
Conclusioni: all' udienza cartolare del 4/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Nell'ambito di due distinti giudizi poi riuniti, (quale Persona_1 titolare dell'omonima impresa individuale) e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente
[...] esecutivo n. 645/2002 col quale il Tribunale di Foggia, su istanza di CP_1
[...
aveva loro ingiunto il pagamento solidale della somma di € 115.252,13
(oltre interessi legali e spese della fase monitoria) a titolo di saldo corrispettivo di forniture di calcestruzzo eseguite in favore dell'impresa per l'esecuzione di lavori a questa appaltati dal e garantite CP_3 Pt_1 da fidejussione prestata da quest'ultimo.
Con sentenza n. 286/2012, il Tribunale di Foggia ha accolto le opposizioni nei limiti di cui in parte motiva (con conseguente revoca del d.i. opposto), rigettato la domanda riconvenzionale con cui la società opposta aveva chiesto il pagamento della maggior somma di € 138.489,13 e condannato l'impresa a rifondere a il 50% delle spese di Persona_1 CP_1 lite (comprese quelle della ctu grafologica espletata), compensando le stesse spese tra le restanti parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in integrale CP_1 riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto di entrambe le opposizioni e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ha altresì proposto appello incidentale il , chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui era stata omessa la condanna alla rifusione in proprio favore delle spese di lite, nonché la sua integrazione con l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da in forza CP_1 del d.i. opposto.
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 193/2018, la Corte d'Appello di Bari ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza appellata, ha condannato entrambi gli appellati impresa e al pagamento, in solido tra Persona_1 CP_5 loro, della somma di € 102.832,65, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado. CP_1
Proposto ricorso per cassazione da con ordinanza n. CP_5
31701/2021 depositata il 4/11/2021 la S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso (afferente la mancata declaratoria dell'apocrifia della firma della fidejussione) ed accolto il secondo motivo (avente ad oggetto la dedotta violazione dell'art. 1938 c.c.), cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 16/11/2022, il ha Pt_1 dunque chiesto dichiararsi la nullità integrale della fidejussione per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e rigettarsi definitivamente ogni domanda di pagamento proposta nei suoi confronti da con CP_1 vittoria di spese dei due gradi di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase rescissoria.
Si è costituita in questa fase la quale ha contestato l'avversa CP_1 interpretazione del principio di diritto affermato dalla S.C., assumendo che la mancata determinazione dell'importo massimo garantito escluderebbe solo la responsabilità del per le “ulteriori forniture” eseguite, ma non Pt_1 anche per quella di circa 700 mc di calcestruzzo costituente oggetto del contratto scritto cui la garanzia sarebbe accessoria.
Si sono qui costituiti anche e i figli e Controparte_2 Controparte_3
al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 stante la rinuncia da essi operata -con atto ricevuto dal Cancelliere in data
29/09/2017- all'eredità relitta da , deceduto nel corso del Persona_1 giudizio di appello.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza cartolare del 4/04/2025 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
pagina 3 di 10 Prima di passare alla trattazione del merito della controversia, giova osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio cd. proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393
c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 15143/21; 10009/17; 1824/05).
Pertanto, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise o colmare le lacune della motivazione rilevate in sede di legittimità, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve esaminare ex novo il fatto della lite (Cass. n. 9970/22;
16506/19; 4070/19; 24336/15; 1/63).
Ciò precisato, non costituisce oggetto dell'odierno giudizio di rinvio il rapporto di credito tra e l'impresa che, con la CP_1 Persona_1 sentenza di appello, non impugnata sul punto, è stata definitivamente condannata a versare alla prima la somma di € 102.832,65: il giudicato interno formatosi su tale statuizione preclude qualsiasi ulteriore esame anche dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da moglie e figli del defunto nella presente fase rescissoria, essendo evidente che la rinuncia da essi operata all'eredità relitta dal defunto potrà avere Persona_1 come unico effetto che il titolo giudiziale definitivo già formatosi sul rapporto principale in danno del medesimo dovrà essere esecutivamente azionato e speso nei confronti degli eventuali ulteriori chiamati per rappresentazione, senza che rilevi la loro esatta individuazione nell'odierna fase cognitiva di rinvio limitato.
Parimenti coperta da giudicato interno deve considerarsi l'accertata autenticità della firma della fidejussione prestata dal (costituente Pt_1
pagina 4 di 10 l'unico titolo in virtù del quale la sentenza d'appello, non impugnata sul punto, ha affermato che il medesimo potesse essere chiamato a rispondere del debito dell'appaltatrice verso . La S.C. ha infatti dichiarato CP_1 inammissibile il primo motivo di ricorso col quale il aveva Pt_1 lamentato che la ctu grafologica, pur avendo accertato l'apocrifia della predetta firma, fosse stata disattesa dalla Corte d'appello per la ritenuta prevalenza di prove testimoniali a suo dire claudicanti.
Delimitato dunque l'odierno thema decidendum al solo rapporto di garanzia intercorso tra e l'analisi che segue deve necessariamente Pt_1 CP_1 prendere le mosse dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio che ha accolto il secondo motivo di ricorso, col quale il aveva lamentato che la fidejussione prestata avesse un Pt_1 contenuto indeterminato, mancando dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che la fidejussione prestata da quest'ultimo non fosse omnibus, ma specifica, accedendo ad un rapporto di fornitura regolato da un contratto scritto.
La S.C. ha invece rilevato che il cit. contratto prevedeva solo la somministrazione di circa 700 mc di calcestruzzo, mentre la stessa sentenza di appello aveva dato conto dell'esistenza di successive forniture anche oltre il predetto quantitativo contrattuale, ed ha dunque concluso affermando che
“…in ragione delle successive forniture, estranee al contratto coevo all'assunzione della garanzia fidejussoria, e delle correlative future obbligazioni di pagamento che avrebbero impegnato il somministrato, si imponeva la delimitazione dell'importo garantito, a norma del richiamato art. 1938 c.c. Rispetto a tale necessità si mostrano insoddisfacenti le succitate affermazioni della Corte d'Appello: infatti la (scontata) natura accessoria della fidejussione non consente certamente di affermare che il garante, in assenza di una precisazione del detto importo, fosse tenuto a rispondere di obbligazioni non ricomprese nel contratto di fornitura. La prestazione di una garanzia mancante di tale indicazione risulta infatti essere nulla, a norma del cit. art. 1938 c.c.”.
Orbene, sull'interpretazione del succitato principio di diritto è sorto tuttavia contrasto tra le parti interessate, posto che il sostiene in questa fase Pt_1
pagina 5 di 10 la tesi della nullità integrale della fidejussione che discenderebbe dalla pronuncia della S.C., mentre assume che il giudice di legittimità, CP_1 avendo operato una chiara distinzione tra la fornitura di 700 mc di calcestruzzo prevista nel contratto scritto e le “successive forniture” eseguite, avrebbe affermato la nullità della garanzia (per mancata indicazione dell'importo massimo garantito) solo in relazione a queste ultime, ma non anche in relazione alla fornitura dei 700 mc circa di calcestruzzo, della quale il sarebbe comunque chiamato a rispondere. Pt_1
Sul punto, ritiene il Collegio che la S.C., lungi dall'operare distinzioni di sorta e dall'affermare la nullità parziale o totale della garanzia, si sia limitata solo ad accertare la natura omnibus della fidejussione de qua, devolvendo a questa Corte d'Appello il compito di trarre, nel merito, le conseguenze della rilevata violazione dell'art. 1938 c.c. sulla base delle eccezioni e difese resesi in questa fase necessarie per effetto della statuizione definitiva assunta in ordine alla qualificazione della garanzia prestata (cfr. sul punto Cass. 2019/n.
5137; Cass. SS.UU. 2007/n. 4096).
Fatta questa precisazione, giova premettere che l'art. 1938 c.c., nella formulazione successiva alla novella del 1992, costituisce norma inderogabile di ordine pubblico, che pone l'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito solo per le obbligazioni future scaturenti da una fidejussione (tale è anche il senso letterale della previsione normativa, secondo cui “la fidejussione può essere prestata anche per un'obbligazione, condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito”).
Ora, in presenza di una garanzia prestata, come nella fattispecie, “nella forma più ampia ed incondizionata, per ogni vostra ragione di credito che abbia a sorgere con la relativamente alle sole Controparte_6 forniture di materiali da voi consegnati ed occorrenti per i soli succitati lavori”, cioè dei materiali occorrenti in cantiere che l'impresa “acquisterà … presso di voi”, diventa allora fondamentale stabilire nell'odierna sede quali obbligazioni fossero già esistenti al momento della prestazione della fidejussione del 6/02/2002 e quali costituissero invece obbligazioni future, perché la nullità affermata dalla S.C. non può che riguardare solo quelle obbligazioni che, al momento della prestazione della garanzia, dovevano dirsi non ancora sorte.
pagina 6 di 10 Tale è l'unica interpretazione possibile del principio di diritto affermato nell'ordinanza di rinvio, poiché, in linea con quanto affermato in caso analogo a quello in esame da Cass. 2022/n. 5423, “qualora venga prestata una fidejussione o una garanzia a prima richiesta per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938 c.c. che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura”.
In altri termini, il controllo dell'osservanza dell'art. 1938 c.c. non può che avvenire separatamente per ciascuna delle obbligazioni di pagamento assunte.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, alla data del 6/02/2002, non fosse ancora sorta alcuna obbligazione dell'impresa Parte_2 CP_1 né con riferimento alle “successive forniture”, né con riferimento a quella avente ad oggetto i 700 mc circa di calcestruzzo.
Risulta infatti per tabulas che la fidejussione de qua fu prestata nella stessa data della firma non di un contratto, ma di una mera commissione d'ordine da parte dell'impresa che, tuttavia, valendo come semplice CP_6 proposta contrattuale, ha portato al perfezionamento e alla conclusione del contratto (e dunque all'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte della ordinante) solo al momento in cui quest'ultima ha avuto conoscenza dell'accettazione della suddetta proposta da parte di vale a dire CP_1 all'atto della ricezione (in data 18/02/2002), della racc. datata 14/02/2002 con cui la fornitrice, premettendo di aver ricevuto la commissione del
6/02/2002, ha comunicato “per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.”
l'accettazione della proposta dell'impresa, assicurando la tempestiva esecuzione della fornitura.
Della natura di proposta della commissione in atti vi è, del resto, espressa conferma testuale anche nelle condizioni generali di vendita, ove era espressamente precisato che “la presente proposta non vincola la fornitrice destinataria della stessa se non al momento in cui perviene al proponente
pagina 7 di 10 comunicazione della conforme accettazione della fornitrice ai sensi dell'art.
1326 c.c. Il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per quindici giorni dalla data del suo inoltro alla fornitrice”.
Non è, del resto, un caso che nella stessa fidejussione accettata da CP_1 si parlasse di una garanzia prestata “…per ogni vostra ragione di credito che abbia a sorgere con la ”, segno che tutti i CP_6 Controparte_6 soggetti interessati alla vicenda erano perfettamente consapevoli del fatto che, alla data del 6/02/2002, non era ancora sorto alcun debito in capo all'impresa.
Da tanto discende che, anche in relazione alla fornitura dei 700 mc circa di calcestruzzo (da qualificarsi come obbligazione futura), la garanzia deve, in applicazione del principio di diritto dettato dalla S.C., ritenersi nulla in mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente accoglimento dell'opposizione ed accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al . Pt_1
La caducazione del d.i. opposto (già avvenuta in forza della pronuncia di revoca adottata in primo grado) determina, come conseguenza rilevabile anche d'ufficio, l'obbligo di di procedere, all'atto del passaggio CP_1 in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale compiuta in forza del predetto titolo provvisoriamente esecutivo (cfr. sul punto Cass. 1997/n. 12318; Cass. 2006/n. 24746).
Nei rapporti tra e la regolazione delle spese di lite, Pt_1 CP_1 comprese quelle del giudizio di legittimità, deve essere rapportata all'esito globale del processo, piuttosto che a quello dei diversi gradi di giudizio;
è infatti principio giurisprudenziale pacifico che il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. 2015/n. 20289; conf. Cass. SS.UU. ord. 2022/n.
32906; Cass. 2023/n. 9448).
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che , pur vincitore sulla Pt_1 nullità della garanzia prestata, è rimasto comunque sempre soccombente anche in cassazione sulla tesi dell'asserita apocrifia della firma della fidejussione che ha inciso non poco nell'economia complessiva dell'intero giudizio, ritiene il Collegio che sussistano motivi idonei a legittimare una compensazione delle spese complessive nei limiti di ½ dell'intero (con accollo al dei costi integrali della ctu grafologica), mentre il restante Pt_1 mezzo deve seguire l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022.
Le spese processuali restano invece integralmente compensate tra il Pt_1
e i stante l'assenza tra i medesimi di ragioni di Controparte_7 contrasto e la necessità della loro citazione nel presente giudizio al solo fine di assicurare l'integrità del contraddittorio (è noto infatti che “il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione di principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti….” -sic Cass. 2025/n. 5555).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da Parte_1
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del
[...]
16/11/2022 nei confronti di CP_1 Controparte_2
e questi ultimi tre quali eredi di Controparte_3 Controparte_4
, così provvede: Persona_1
1. accoglie l'opposizione a d.i. proposta da Parte_1
e, per l'effetto, rigetta la domanda di pagamento proposta nei
[...] confronti del medesimo da CP_1
2. visto l'art. 2884 c.c., dispone, all'atto del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale eseguita da il 19/12/2002 ai n.ri 4159/27586 presso la CP_1
Conservatoria dei RR.II. di Foggia;
3. nei rapporti tra e compensa le spese di tutti i Parte_3 CP_1 gradi di giudizio e della presente fase rescissoria nei limiti di ½
pagina 9 di 10 dell'intero e condanna a rifondere al il restante mezzo, CP_1 Pt_1 da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario avv. M.A. Ciliberti, liquidandolo per la suddetta quota in € 5.300 per il giudizio di primo grado, € 7.158,50 per quello di appello, € 3.828 per il giudizio di legittimità ed € 7.551,50 per il presente giudizio di rinvio (di cui € 393 per esborsi), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu grafologica definitivamente a carico di Parte_3
[...]
5. compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra CP_5
gli eredi rinunciatari di .
[...] Persona_1
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi il 2 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 10 di 10