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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 897/2021
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Savino, presso il cui studio in Foggia, alla via Stefano de Stefano, n. 23, è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F.: .I.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa, tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune, sedente in alla Piazza Matteotti, n.1 CP_1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per il ristoro delle lesioni personali costituite da “trauma anca dx con limitazione funzionale”, riportato in conseguenza della caduta stradale, verificatasi il 21.02.2019, alle ore 17:15 circa, allorquando nell'attraversare la via Raffaele Rubini con direzione Piazza Della Vittoria, giunta all'altezza dell'intersezione con la via Filomeno Consiglio, è inciampata in una basola sconnessa, rovinando al suolo.
Pag. 1 a 5 1.1 ha chiesto, quindi, con atto di citazione notificato in data Parte_1
01.03.2021, il risarcimento del danno non patrimoniale subito per l'importo di € 11.359,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese di lite, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa del 15.06.2021, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attrice per infondatezza nell'an e nel quantum, vinte le spese di lite.
In particolare, il convenuto ha eccepito, in prima istanza, l'assenza di riscontri probatori CP_1 con riferimento al verificarsi dell'evento lesivo occorso all'attrice, non essendo stato richiesto né
l'intervento della Polizia Municipale né dei soccorsi e, in seconda istanza, l'insussistenza dello stato di pericolo o di un'insidia nei luoghi teatro dell'accaduto.
In ogni caso, ha dedotto la negligenza dell'attrice che, ai sensi dell'art. 190, co.2, del Codice della
Strada, avrebbe dovuto avvalersi del marciapiede e dell'attraversamento pedonale ivi presenti per attraversare la strada e che, usando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto avvedersi dello stato dei luoghi, noto all'attrice visto che abita a poca distanza e visibile grazie all'illuminazione pubblica.
3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi richiesti e ammessi nonché a mezzo
CTU medica svolta dalla Dott.ssa , di cui il comune convenuto ha tempestivamente Per_1 eccepito la nullità relativa per aver considerato un documento successivamente formato e prodotto unilateralmente dall'attrice in sede di osservazioni di parte.
3.1 Con ordinanza del 02.11.2024, il Tribunale ha rilevato la nullità relativa e parziale della
CTU depositata, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. della CTU depositata, atteso che la CTU ha utilizzato un documento prodotto, per la prima volta, dal CTP in sede di osservazioni, acquisito senza consenso del convenuto e senza preventivo contraddittorio sullo stesso, relativo alla prova di un fatto principale che è onere di parte attrice allegare e provare nel rispetto dei termini processuali.
Ha ritenuto, quindi, non necessario convocare il CTU a chiarimenti o disporre la rinnovazione della CTU già svolta, come puntualizzato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3086/2022,
e, ritenuta esaurita l'istruttoria, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando un termine per note finali in cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
Pag. 2 a 5 ***
4. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente, è necessario ascrivere il caso in esame alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ossia alla responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia.
La norma succitata configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, addebitabile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano un rapporto di custodia con la cosa che ha cagionato il danno e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova del caso fortuito o dell'efficacia causale della condotta negligente dello stesso danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
In tal senso si deve vagliare la condotta del danneggiato alla luce del dovere generale di ragionevole cautela: quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione di normali cautele tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico allorquando tale condotta risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro, secondo un criterio di regolarità causale (Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 8450/2025).
La valutazione della condotta del danneggiato è, quindi, di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, assumere un'efficienza causale non solo concorrente ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa” (sempre Cass. n. 14228/2023).
Al riguardo, si deve richiamare il principio di autoresponsabilità delineato dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio.
6. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi che l'evento dannoso si è verificato a causa “dell'inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. 14228/2023 già citata) addebitabile esclusivamente a
. Parte_1
6.1 Dalle foto depositate dalla stessa attrice emerge con chiarezza lo stato di dissesto delle basole della pavimentazione stradale e risulta con evidenza che la basola su cui è caduta l'attrice si trova a distanza di circa 1-1,5 m dalle strisce pedonali presenti, ancorché scolorite.
Deve dirsi, quindi, che il dissesto era visibile il pomeriggio della caduta avvenuta il 21.02.2019, alle ore 17:15, anche in considerazione dell'illuminazione pubblica presente nel centro cittadino e del tragitto noto all'attrice, residente in zona.
6.2 Né dalle prove testimoniali emerge una ricostruzione alternativa dell'accaduto.
Pag. 3 a 5 I testimoni oculari si sono limitati, infatti, a narrare la caduta, dichiarando di ricordare scarse condizioni di visibilità all'ora della caduta e di non ricordare se l'illuminazione pubblica fosse accesa o meno. Ciò nondimeno, i teste hanno affermato di aver visto chiaramente la caduta avvenire su un lastrone “che non era parallelo agli altri”, “pressochè sulle strisce pedonali”, scolorite, sebbene fossero a una distanza di 6-7m dall'attrice.
È palese la contraddittorietà logica presente nelle affermazioni dei teste che, da un lato, indicano scarse condizioni di visibilità e, dall'altro lato, nonostante la distanza presente dai luoghi di causa, raccontano con precisione la caduta e individuano con certezza la basola in cui l'attrice è inciampata.
Ebbene, delle due l'una: o si vedeva bene, così che loro hanno visto precisamente la caduta e l'attrice avrebbe potuto vedere il dissesto, o non si vedeva bene, così che loro non avrebbero potuto indicare con precisione la basola della caduta e l'attrice non avrebbe potuto vedere il dissesto.
Considerato il grado di precisione del racconto, lo stato dei luoghi rappresentato in foto e la luminosità/visibilità presente nei pomeriggi di fine febbraio, appare più plausibile la prima conclusione, ossia che i testi abbiano visto in modo nitido la caduta anche a distanza di 6-7m e che l'attrice avrebbe potuto e dovuto avvedersi del dissesto stradale a fortiori visibile a una distanza ben più ridotta di 6-7m.
6.3 Va osservato, altresì, che l'attrice avrebbe dovuto utilizzare le strisce pedonali presenti, certamente sbiadite ma non invisibili, per attraversare la strada, come sancito dall'art. 190 del
Codice della Strada.
6.4 Deve, quindi, concludersi che i danni riportati da sono dipesi Parte_1 esclusivamente da un comportamento negligente della stessa attrice che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia il dissesto stradale) e il danno.
7. Al rigetto della domanda attorea segue la condanna dell'attrice soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 11.359,00), con riduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 55/2014, del 30% del compenso in ragione della modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto.
Pag. 4 a 5 7.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla dott.ssa Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 897/2021
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Savino, presso il cui studio in Foggia, alla via Stefano de Stefano, n. 23, è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
(C.F.: .I.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa, tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune, sedente in alla Piazza Matteotti, n.1 CP_1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per il ristoro delle lesioni personali costituite da “trauma anca dx con limitazione funzionale”, riportato in conseguenza della caduta stradale, verificatasi il 21.02.2019, alle ore 17:15 circa, allorquando nell'attraversare la via Raffaele Rubini con direzione Piazza Della Vittoria, giunta all'altezza dell'intersezione con la via Filomeno Consiglio, è inciampata in una basola sconnessa, rovinando al suolo.
Pag. 1 a 5 1.1 ha chiesto, quindi, con atto di citazione notificato in data Parte_1
01.03.2021, il risarcimento del danno non patrimoniale subito per l'importo di € 11.359,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese di lite, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa del 15.06.2021, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attrice per infondatezza nell'an e nel quantum, vinte le spese di lite.
In particolare, il convenuto ha eccepito, in prima istanza, l'assenza di riscontri probatori CP_1 con riferimento al verificarsi dell'evento lesivo occorso all'attrice, non essendo stato richiesto né
l'intervento della Polizia Municipale né dei soccorsi e, in seconda istanza, l'insussistenza dello stato di pericolo o di un'insidia nei luoghi teatro dell'accaduto.
In ogni caso, ha dedotto la negligenza dell'attrice che, ai sensi dell'art. 190, co.2, del Codice della
Strada, avrebbe dovuto avvalersi del marciapiede e dell'attraversamento pedonale ivi presenti per attraversare la strada e che, usando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto avvedersi dello stato dei luoghi, noto all'attrice visto che abita a poca distanza e visibile grazie all'illuminazione pubblica.
3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi richiesti e ammessi nonché a mezzo
CTU medica svolta dalla Dott.ssa , di cui il comune convenuto ha tempestivamente Per_1 eccepito la nullità relativa per aver considerato un documento successivamente formato e prodotto unilateralmente dall'attrice in sede di osservazioni di parte.
3.1 Con ordinanza del 02.11.2024, il Tribunale ha rilevato la nullità relativa e parziale della
CTU depositata, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. della CTU depositata, atteso che la CTU ha utilizzato un documento prodotto, per la prima volta, dal CTP in sede di osservazioni, acquisito senza consenso del convenuto e senza preventivo contraddittorio sullo stesso, relativo alla prova di un fatto principale che è onere di parte attrice allegare e provare nel rispetto dei termini processuali.
Ha ritenuto, quindi, non necessario convocare il CTU a chiarimenti o disporre la rinnovazione della CTU già svolta, come puntualizzato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3086/2022,
e, ritenuta esaurita l'istruttoria, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando un termine per note finali in cui le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
Pag. 2 a 5 ***
4. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente, è necessario ascrivere il caso in esame alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ossia alla responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia.
La norma succitata configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, addebitabile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano un rapporto di custodia con la cosa che ha cagionato il danno e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova del caso fortuito o dell'efficacia causale della condotta negligente dello stesso danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
In tal senso si deve vagliare la condotta del danneggiato alla luce del dovere generale di ragionevole cautela: quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione di normali cautele tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico allorquando tale condotta risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro, secondo un criterio di regolarità causale (Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 8450/2025).
La valutazione della condotta del danneggiato è, quindi, di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, assumere un'efficienza causale non solo concorrente ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa” (sempre Cass. n. 14228/2023).
Al riguardo, si deve richiamare il principio di autoresponsabilità delineato dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio.
6. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi che l'evento dannoso si è verificato a causa “dell'inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. 14228/2023 già citata) addebitabile esclusivamente a
. Parte_1
6.1 Dalle foto depositate dalla stessa attrice emerge con chiarezza lo stato di dissesto delle basole della pavimentazione stradale e risulta con evidenza che la basola su cui è caduta l'attrice si trova a distanza di circa 1-1,5 m dalle strisce pedonali presenti, ancorché scolorite.
Deve dirsi, quindi, che il dissesto era visibile il pomeriggio della caduta avvenuta il 21.02.2019, alle ore 17:15, anche in considerazione dell'illuminazione pubblica presente nel centro cittadino e del tragitto noto all'attrice, residente in zona.
6.2 Né dalle prove testimoniali emerge una ricostruzione alternativa dell'accaduto.
Pag. 3 a 5 I testimoni oculari si sono limitati, infatti, a narrare la caduta, dichiarando di ricordare scarse condizioni di visibilità all'ora della caduta e di non ricordare se l'illuminazione pubblica fosse accesa o meno. Ciò nondimeno, i teste hanno affermato di aver visto chiaramente la caduta avvenire su un lastrone “che non era parallelo agli altri”, “pressochè sulle strisce pedonali”, scolorite, sebbene fossero a una distanza di 6-7m dall'attrice.
È palese la contraddittorietà logica presente nelle affermazioni dei teste che, da un lato, indicano scarse condizioni di visibilità e, dall'altro lato, nonostante la distanza presente dai luoghi di causa, raccontano con precisione la caduta e individuano con certezza la basola in cui l'attrice è inciampata.
Ebbene, delle due l'una: o si vedeva bene, così che loro hanno visto precisamente la caduta e l'attrice avrebbe potuto vedere il dissesto, o non si vedeva bene, così che loro non avrebbero potuto indicare con precisione la basola della caduta e l'attrice non avrebbe potuto vedere il dissesto.
Considerato il grado di precisione del racconto, lo stato dei luoghi rappresentato in foto e la luminosità/visibilità presente nei pomeriggi di fine febbraio, appare più plausibile la prima conclusione, ossia che i testi abbiano visto in modo nitido la caduta anche a distanza di 6-7m e che l'attrice avrebbe potuto e dovuto avvedersi del dissesto stradale a fortiori visibile a una distanza ben più ridotta di 6-7m.
6.3 Va osservato, altresì, che l'attrice avrebbe dovuto utilizzare le strisce pedonali presenti, certamente sbiadite ma non invisibili, per attraversare la strada, come sancito dall'art. 190 del
Codice della Strada.
6.4 Deve, quindi, concludersi che i danni riportati da sono dipesi Parte_1 esclusivamente da un comportamento negligente della stessa attrice che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia il dissesto stradale) e il danno.
7. Al rigetto della domanda attorea segue la condanna dell'attrice soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 11.359,00), con riduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 55/2014, del 30% del compenso in ragione della modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto.
Pag. 4 a 5 7.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dalla dott.ssa Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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