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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2339 dell'anno 2020, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. D'AMBROSIO ELISABETTA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. FALCONI CESARE
:, Controparte_2
DIFENSORE: Avv. ALTADONNA GIOVANNI MARIA
OP
DIFENSORE: Avv. CALEO ALESSANDRO
PAOLO , Controparte_4
DIFENSORE: Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
, CP_5
DIFENSORE: Avv. ANDREINI PAOLA
Pag. 1 di 21 , Controparte_6
DIFENSORE: Avv. TARTAGLI ROBERTO
Controparte_7
DIFENSORE: Avv. AMBROSANIO PIETRO
- PARTE TERZA CHIAMATA -
Con le conclusioni così precisate:
Conclusioni di parte attrice : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU ing nominato Persona_1 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al numero 1238/2018 RG di questo Tribunale , in ordine alle cause delle lamentate infiltrazione ed agli interventi indicati per ovviarvi, condannare i convenuti in parte in solido ed in parte ciascuno per quanto di competenza. Voglia l'illustrissimo Giudice Istruttore del Tribunale di Massa in funzione di giudice unico, accogliere la proposta domanda e per l'effetto: nel merito: preso atto anche della CTU redatta dal consulente di fiducia di codesto Tribunale ing.
dichiarare solidalmente responsabili immobiliare in persona Persona_1 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, l'architetto e l' CP_8 [...] in persona dell'amministratore pro tempore , di tutti i danni Controparte_2 verificatisi a carico della terrazza piano attico del signor . Accertare e Parte_1 condannare l'immobiliare al risarcimento a favore di parte ricorrente del danno CP_3 pari a euro 43.700 oltre iva di cui euro 40.900 per la ricostruzione della terrazza, previa eliminazione di tutti gli strati preesistenti e di tutti i pluviali, euro 1500 per opere murarie occorrenti per risanare i danni subiti dall'appartamento del signor ed euro 2800 per Pt_1 oneri accessori, ponteggi, sicurezza, direzione lavori.
Accertare e condannare solidalmente l'architetto e CP_8 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 risarcimento del danno, a favore di parte ricorrente, pari ad euro 36.251,14 oltre iva, somma comprensiva di tutti gli altri oneri per le opere inutili, di tentativi e riparazioni, di cui euro
1500 per opere murarie appartamento attrice, euro 4400 primo lotto, euro 20.595,14 secondo lotto opere extra, euro 7956 ultimo lotto opere extra, euro 1800 oneri tecnici.
Condannare in solido l'immobiliare in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, l'architetto , l' in CP_8 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese sostenute dal signor
per le spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo euro Parte_1 118,50 per contributo ed 1,27 € per marca, spese per compenso CTU pari ad euro 7.404,80, come da fatture allegate a seguito di decreto di liquidazione, spese per l'organismo di mediazione euro 48,80 come da fattura allegata, spese per il proprio CTP ing. Per_2 euro 5000, spese legali sostenute per ricorso per accertamento tecnico preventivo e
[...] mediazione euro 2000.
Condannare inoltre in solido il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore , l'immobiliare in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 CP_3 tempore, l'architetto , l' in CP_8 Controparte_2
Pag. 2 di 21 persona legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 20.000 o di quella maggiore e/o minore che il giudice adito riterrà equa per tutti i danni e i molti disagi avuti dal signor e dalla sua famiglia nel corso degli anni. La famiglia Parte_1 per 10 anni non ha potuto utilizzare la terrazza del proprio attico, perché come Pt_1 riscontrato dal CTU ing. oggetto di cantiere, deposito di materiali, arrivo di Per_1 ponteggi ecc. Si sottolinea che tale situazione rientra anche nell'alveo del danno emergente, stante la diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito altrui e quindi una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato e lucro cessante riscontrante nell'impossibilità di poter utilizzare il bene e quindi di una ricchezza che si sarebbe potuta produrre.
Condannare l'architetto non avendo partecipato senza giustificare la CP_8 propria decisione all'incontro di mediazione fissato, alle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 4 bis decreto legislativo 28/2010 (tribunale Verona sentenza 10 Marzo 2017 dott.
Vaccari). Infine giova rammentare come la Corte di Cassazione, espressasi sull'articolo 8, comma 4 bis, decreto legislativo 28/2010 nel scorso mese di gennaio, evidenzia come tale norma fornisce al giudice uno speciale potere sanzionatorio a fronte dell'esecuzione dall'incontro programmato davanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Trattasi, in particolare, osserva il giudice di legittimità , di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente - l'espressione condanna non lascia spazio a dubbi in proposito - in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda trasversale-riconvenzionale avanzata dalla CP_2
Controparte_2
- dichiarare inammissibile la domanda trasversale-riconvenzionale avanzata dalla nei confronti del OP Controparte_1
Nel merito:
- respingere la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del , Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nell'eventualità di sua ammissibilità, respingere la domanda trasversale-riconvenzionale avanzata dalla nei confronti del CP_2 Controparte_2 CP_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- nell'eventualità di sua ammissibilità, respingere le domanda trasversale-riconvenzionale avanzata dalla nei confronti del , in quanto OP Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
Vinte le spese e competenze del giudizio, nonché quelle relative all'eseguito A.T.P da porre a carico di parte soccombente, oppure in caso di accoglimento dell'attorea domanda, da porre a carico delle altre parti convenute in solido o nei confronti di coloro che dovessero risultare soccombenti.”
Conclusioni di parte convenuta : Controparte_2
previa revoca/revisione dell'ordinanza 16.11.2023, previa Controparte_2 ammissione delle prove tutte richieste dalla convenuta, disposta la richiesta CTU, previa remissione della causa in istruttoria, espletate le prove, così CONCLUDE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, In tesi in rito: Preliminarmente e pregiudizialmente dichiararsi l'azione avversaria improponibile ed improcedibile. In ipotesi,
Pag. 3 di 21 nel merito: non accettato il contraddittorio, ma solo nel caso di reiezione delle spiegate eccezioni preliminari e pregiudiziali, nel contraddittorio esteso ad ogni interessato, accertata
e dichiarata la nullità della CTU Ing. e, quindi l'inutilizzabilità ai fini del presente Per_1 giudizio;
In via principale: Respingere tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti di
[...] poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, Controparte_2 non provate e rigettare, quindi, ogni richiesta, a qualsiasi titolo avanzata, dall'attore, con ogni conseguente declaratoria, anche in ordine al fatto che Controparte_2 ha agito in qualità di appaltatore del , sotto la
[...] Controparte_1 puntuale direzione del nominato DL, per la realizzazione delle specifiche opere di volta in volta commissionatele;
In ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare , in persona del Controparte_10 legale rappresentante pro-tempore, a termini di contratto, tenuta a garantire e mallevare dal pagamento di ogni somma Controparte_2 quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere all'attore all'esito del presente giudizio;
In ogni caso, in via riconvenzionale, trasversale: Dichiarare tenuto e condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 4.214,29, oltre CP_2 Controparte_2 interessi, fino al saldo. Vinte spese e competenze di lite.”
Conclusioni di parte convenuta OP
“in via preliminare: accertare l'intervenuta decadenza del diritto e\o prescrizione dell'azione in capo a parte attrice, per avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 1667-1669 c. 2 C.C.; nel merito, in via principale: previo accertamento dell'insussistenza di responsabilità alcuna in capo ad per quanto contestato in ricorso, respingere
OP integralmente ogni domanda avanzata nei confronti di in quanto
OP infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in denegata ipotesi di riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità anche concorsuale a carico di nella causazione dei danni in ricorso
OP asseriti, condannare in persona del legale rappr. p.t., in via diretta e/o in CP_5 manleva a tenere esente ed indenne da ogni pregiudizio
OP eventualmente conseguente ad emananda sentenza, nel limite della propria responsabilità contrattuale. in via riconvenzionale: previo accertamento e quantificazione dei danni riportati dalla proprietà in forza dei fatti per cui è causa, condannare
OP Controparte_2
Arch. e , in solido tra loro al risarcimento
[...] CP_8 Controparte_1 in favore di di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi. OP
Con vittoria di spese e compensi di causa, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP.”
Conclusioni di parte convenuta : CP_8
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere e statuire:
1)Preliminarmente: dichiarare la nullità della citazione e, conseguentemente dichiarare la domanda improcedibile;
Pag. 4 di 21 2) ferma l'assorbente eccezione avanzata in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarata la nullità della CTU Ing. per le motivazioni addotte nella parte motiva Per_1 del presente atto e, quindi l'inutilizzabilità ai fini del presente giudizio;
2) In via principale nel merito: Respingere tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti dell'arch. poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non CP_8 provate per i motivi di cui in narrativa e rigettare, quindi, ogni richiesta di risarcimento a qualsiasi titolo avanzata, dal sig. con ogni conseguente declaratoria;
Pt_1
3) In ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie avanzate in via riconvenzionale, dichiarare la in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore tenuta a mallevare l'Arch. dal pagamento di CP_8 ogni somma quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere all'attore all'esito del presente giudizio;
Condannare in ogni caso l'attore alla refusione delle spese legali e competenze del presente giudizio.”
Conclusioni della terza chiamata Controparte_11
(compagnia assicuratrice di :
[...] CP_2
“Voglia il tribunale riconoscere e dichiarare la domanda attorea infondata e non provata sia in fatto che in diritto, sia sull'an che sul quantum respingendola in toto ed assolvendo i convenuti da ogni pretesa e comunque voglia dichiarare in ogni caso la non operatività delle polizze assicurativa invocate dalla Controparte_12 per i motivi sopra esposti e per quelli emergenti dall'istruttoria, e quindi dichiarare la suddetta compagnia assicurativa non tenuta a manlevare Controparte_12
dalle proprie eventuali responsabilità col favore di tutte le spese diritti ed
[...] onorari di causa per la convenuta Società IN CP_7 Controparte_10
IPOTESI DENEGATA E NON AMMESSA di accoglimento anche parziale delle domande, voglia ridurre tutte le poste quantificate ed emerse in istruttoria e risultanti dovute dalla
Società se tenuta a manlevare Controparte_10 [...] evitando ingiustificate speculazioni e duplicazioni del Controparte_12 danno, valutando il reale grado di responsabilità dello stesso danneggiato ex 1227 c.c., e eventualmente di terzi nella determinazione dei danni lamentati. Ciò anche in relazione al contenuto del contratto di assicurazione, entro i suoi stretti limiti, avendo riguardo quanto previsto dall'art. 1915 c.c. e valutate tutte la clausole contrattuali ed applicate le franchigie;
sempre con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”
Conclusioni della terza chiamata (compagnia assicuratrice di CP_5
: CP_3 CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa in via preliminare e pregiudiziale dichiarare improcedibile e/o inammissibile la chiamata in causa di avanzata da CP_13
poiché proposta oltre il termine risultante dal combinato OP disposto degli artt. 166, 167 c. 3 e 269 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge;
nel merito respingere la domanda di manleva formulata dalla nei OP confronti di perché inoperativa nel caso de quo la polizza di assicurazione CP_5 decennale postuma sempre con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge”.
Conclusioni della terza chiamata (compagnia assicuratrice Controparte_6 di ): CP_8
Pag. 5 di 21 “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis, per tutto quanto in narrativa e comunque di giustizia e con ogni consequenziale pronuncia:
Nel merito, in via principale,
- rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa;
- rigettare tutte le domande dell'attore nei confronti dell'assicurato Arch- , CP_8 perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa.
In via subordinata,
- rigettare le domande dell'assicurato Arch. di essere rilevato indenne da CP_8 per l'eventuale risarcimento del danno che dovrà corrispondere Controparte_6 all'attore per carenza di copertura assicurativa e/o inoperatività assicurativa e/o inoperatività delle garanzie di polizza, essendo gli eventi lamentati estranei ai rischi contemplati dalla polizza n.380511120.
In via ulteriormente subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attore, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile all'Architetto e ne venga conseguentemente determinato il danno, e per CP_8 l'effetto condannata la terza chiamata in causa accertare e dichiarare Controparte_6 l'esclusiva e/o la prevalente responsabilità della dell' OP [...]
del , contenendo, pertanto, nei limiti Controparte_14 Controparte_1 del giusto del dovuto e del rigorosamente provato detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, nei limiti e con le franchigie tutte ed il massimale nonché le esclusioni contemplate nella polizza n. 380511120, senza alcun vincolo di solidarietà. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto espone di essere proprietario dell'appartamento, posto al piano attico del Parte_1
, a Marina di Carrara, via Galileo LE n. 90, censito al NCEU del CP_1 CP_1 predetto Comune al foglio 88, mappale 5, subalterno 26, la cui terrazza lastrico solare, di pertinenza esclusiva, risulta danneggiata in esito a infiltrazioni.
Da una prima perizia (geom. , svolta nel gennaio 2015 su incarico di tale Per_3 Pt_2 (proprietario dell'appartamento sottostante all'attico), era risultato che i fenomeni infiltrativi fossero dovuti a originari vizi di progettazione e costruttivi del condominio, di recente edificazione a opera della (permesso di costruire nr. 103/2006 del OP
7.8.2006).
Nel maggio - giugno 2015, la su incarico del condominio, aveva OP provveduto al rifacimento completo della terrazza dell'attico di proprietà del Pt_1
Perdurando le problematiche di cui sopra, anche dopo i lavori svolti nel 2015, il condominio aveva incaricato quindi l'arch. di redigere perizia sullo stato dei luoghi e, CP_8 successivamente (assemblea condominiale del 10.11.16) capitolato delle opere necessarie. In data 31.7.17 il condominio deliberava l'affidamento dell'appalto a di Controparte_15
Pag. 6 di 21 (valore intervento € 4400 oltre IVA), con l'arch. quale Controparte_2 CP_8 direttore lavori.
Il redigeva relazione di fine lavori il 3.10.17, dando atto della persistenza delle CP_8 problematiche che avevano dato luogo all'intervento.
Erano pertanto svolti ulteriori lavori, sempre da Controparte_16 (valore intervento € 20.595,14 oltre IVA), con direzione lavori dell'arch.
[...] CP_8
L'attore, nel 2018, perdurando i fenomeni infiltrativi, aveva instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo n.r.g. 1238/2018, nell'ambito del quale era stato nominato CTU l'ing. e in esito al quale aveva incardinato il presente giudizio. Persona_1 si costituiva, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. OP
1667, 1668, 1669 c.c.. Nel merito, evidenziava che:
1. Nell'intervento del 2015 il posizionamento dei pluviali era avvenuto come da accordo tra il e il CP_1 Pt_1
2. L'intervento del 2015 era stato risolutivo per le proprietà sottostanti a quella del
Pt_1
3. il nuovo riposizionamento dei pluviali nel pavimento che aveva cagionato le infiltrazioni nella proprietà dell'attore era stato eseguito dalla Controparte_2 senza predisporre adeguata impermeabilizzazione, sotto l'imperita direzione lavori
[...] del come si evinceva dalla presenza di infiltrazioni in nuove porzioni CP_8 (prima non interessate dal fenomeno) nell'unità abitativa sottostante a quella attorea, ove, invece, il problema era stato risolto dopo i lavori del 2015.
Avanzava infine domanda riconvenzionale nei confronti del condominio, di e CP_2 dell'arch. per il risarcimento danni ad altra unità abitativa di sua proprietà, CP_8 anch'essa interessata da infiltrazioni.
richiamate le proprie eccezioni, spese nel procedimento n.r.g. 1238/2018, in CP_2 ordine all'ammissibilità dell'atp e ritenuto tecnicamente errato l'elaborato dell'ing.
reso in tale sede, eccepiva la nullità della CTU e la conseguente inutilizzabilità nel Per_1 giudizio di merito, la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva del in ordine ad azioni contrattuali (non essendo parte né del Pt_1 contratto di appalto, né d'opera), nonché in ordine all'azione per risarcimento del danno extracontrattuale non riferibile all'immobile di sua proprietà.
Nel merito, evidenziava che i lavori, terminati il 29.9.17, erano stati positivamente collaudati e accettati senza riserve dall'arch. che le successive attività (oggetto di altro CP_8 contratto di appalto) erano stare sospese il 4.6.18 in attesa delle determinazioni del
, essendosi rinvenuta la presenza di acqua sotto la guaina impermeabilizzante CP_1
(pag. 9 comparsa) e che, comunque, tutti i lavori erano stati compiuti attenendosi alle indicazioni operative della direzione lavori.
Evidenziava, infine, di essere creditrice di € 3.057,90, oltre IVA al 10%, nei confronti del condominio, avendo la eseguito, al momento del recesso/sospensione (4.6.18), CP_2 lavori per € 8.767,90, oltre IVA al 10%, non integralmente pagati.
Il condominio si costituiva in giudizio, negando ogni responsabilità, in quanto i vizi e difetti lamentati erano da imputarsi a errate modalità costruttive poste in essere dall' CP_3
aggravati dai successivi interventi, non eseguiti a regola d'arte dalla
[...] [...]
sotto la direzione dell'arch. Controparte_2 CP_8
Pag. 7 di 21 Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_2 nei confronti del condominio, quest'ultimo ne eccepiva l'irritualità, comunque
[...] opponendosi nel merito, in quanto l'interruzione lavori da parte dell'impresa esecutrice era avvenuta per sua iniziativa unilaterale, conseguente all'invio di missiva da parte del legale del (doc. 11 atto di citazione), senza che fosse mai assunta alcuna delibera assembleare Pt_1 in proposito.
In relazione alla riconvenzionale avanzata da per risarcimento danni nei OP confronti del condominio, quest'ultimo ne eccepiva la tardività, contestandola nel merito.
L'arch. eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli articoli 163 e CP_8 seguenti, evidenziando, altresì, di non essere stato parte nel giudizio di atp, ma di essere stato nominato consulente del condominio, nonché la nullità dell'elaborato peritale a firma ing.
Per_1
Nel merito, esponeva:
− Di essere stato incaricato dal condominio di redigere perizia relativa ai vizi delle opere sulla terrazza lastrico solare del dopo l'intervento del 2015, e di aver Pt_1 illustrato al condominio, nel corso di apposita assemblea, le risultanze dell'elaborato, suggerendo di contattare l' per il ripristino della terrazza, operando OP la garanzia di legge. Tuttavia, i condomini avevano deciso di non azionare la garanzia verso la società costruttrice;
− quanto ai lavori svolti nel 2017, in corso d'opera si erano evidenziate problematiche ulteriori, descritte nella CTU resa in sede di atp (pagine 22 -24), nonché documentate dal nella relazione inizio lavori dell'11 settembre 2017 (documento 3), CP_8 evidenziando, anche in quel caso, criticità riferibili all'opera di edificazione dello stabile e al rifacimento della terrazza operato nel 2015;
− Quanto ai lavori iniziati il 21 maggio 2018, anche in quel caso il aveva CP_8 segnalato al le criticità riscontrate e, segnatamente, la presenza di acqua CP_1 sotto lo strato di guaina impermeabilizzante e il materassino isolante, vizi imputabili all'attività effettuata da Il 25 giugno 2018, poi, OP CP_2 aveva sospeso i lavori a causa della mancata erogazione dell'acqua di cantiere da parte del e il aveva comunicato al condominio l'impossibilità di Pt_1 CP_8 presenziare in cantiere sino al 29 giugno per motivi personali. Il 28 giugno 2018, infine, il aveva ricevuto la comunicazione dal condominio circa l'avvio del CP_8 procedimento per atp.
Si costituivano le compagnie assicurative terze chiamate (assicuratrice di CP_5
, (assicuratrice del ed OP CP_6 CP_8 CP_7
(assicuratrice di , dispiegando le conclusioni come in epigrafe. CP_2
Le risultanze della CTU nel procedimento n.r.g. 1238/2018
È opportuno richiamare alcuni passaggi significativi della CTU:
“i danni da infiltrazioni che la comunicava a Parte Attrice con OP raccomandata A.R. in data 08/04/2016, derivavano unicamente da errori costruttivi commessi dalla stessa convenuta durante le fasi di realizzazione del condominio 90. CP_3 Tali errori risultano ad oggi rimediati” (pag. 13 della CTU). “[…] “vizi e difetti” hanno interessato la terrazza di proprietà di Parte Attrice sin dalla sua realizzazione (2006-2009) avvenuta ad opera della convenuta Tutte le problematiche legate OP
a tale elemento edilizio (ad oggi non ancora risolte, né risolvibili con quanto previsto ed in parte eseguito), sostanzialmente, si sono incentrate sull'errata progettazione/realizzazione
Pag. 8 di 21 delle opere di impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare, nonché sulla errata
“gestione” dei n. 4 discendenti in rame deputati allo scarico a terra delle acque meteoriche raccolte dalla metà Est della copertura condominiale” (pag. 59):
“1) 2006-2009: realizzazione ad opera della Controparte_1 OP
Nell'ambito dell'intervento edilizio di cui sopra, l' realizza la prima OP impermeabilizzazione della terrazza di Parte Attrice con gravi e diffusi difetti costruttivi (pag.
61)
2) Maggio – giugno 2015: 1° intervento sulla terrazza di Parte Attrice ad opera della
. […] OP seguenti difetti costruttivi […] errata posa delle guaine bituminose […] raddoppio dei volumi delle acque meteoriche sulla terrazza di Parte Attrice e contestuale dimezzamento delle luci di scarico della stessa (“ombrinali”);
- pavimentazione ceramica con pendenze estremamente basse ed insufficienti ad un corretto/rapido smaltimento delle acque meteoriche;
-
I danni materiali/emergenti provocati dai predetti difetti realizzativi risultano:
- ammaloramento per infiltrazione di circa 1,5 mq di intonaco tra soffitto e parete verticale all'interno dell'appartamento n. 21 (di proprietà della Sig.ra in Controparte_17 corrispondenza della cucina, ovvero in zona planimetricamente prossima alla soprastante
“soglia di marmo lato mare” della terrazza di Parte Attrice, così come documentato dall'Arch. nella sua “Perizia” del 22/09/16 (cfr. pag. 7 doc. 3 fascicolo Avv. CP_8 Elisabetta D'Ambrosio per Parte Attrice). L'ammaloramento interessa l'intero spessore dell'intonaco che, dunque, necessiterà di essere completamente asportato, ricostruito e pitturato (cfr. Allegato 6 – Appartamenti Piano 3°: foto nn. 1 e 2);
- ammaloramento per prolungato assorbimento diretto e conseguente risalita capillare di circa 3,0 mq di intonaco all'interno dell'appartamento di Parte Attrice, ovvero di alcune zone sopra la zoccolatura a pavimento, in corrispondenza del disimpegno/“antibagno” e lateralmente alle varie portefinestre. L'ammaloramento interessa l'intero spessore dell'intonaco che, dunque, necessiterà di essere completamente asportato, ricostruito e pitturato” (pagg. 61 -61).
[…]
“3) 2016-2018: attività di indagine, progettazione e D.L. ad opera dell'Arch.
[...]
realizzazione interventi ad opera della CP_8 Controparte_2
A fronte di varie indagini e valutazioni circa le problematiche infiltrative che interessano il condominio 90 sin dalla sua realizzazione, l'Arch. progetta e dirige CP_3 CP_8 interventi edilizi sostanzialmente errati e mai realmente risolutivi (ancorché via via sempre più invasivi e costosi) che, conseguentemente, sottopongono le Parti ad una lunga alternanza di inizi lavori, fermi cantiere e riprese Lavori […] lo scrivente C.T.U. non può condividere né ritenere corretto alcun altro intervento progettato e diretto dallo stesso tecnico.” (pag. 64)
“Già al 11/09/2017, dunque, vi erano gli elementi oggettivi per:
- interrompere ogni altra lavorazione prevista;
Pag. 9 di 21 - comprendere che il “sandwich” costituito da membrana bituminosa inferiore - pannello isolante - membrana bituminosa superiore si era, negli anni, trasformato in una sorta di
“materasso ad acqua”;
- proporre al condominio , quale unica soluzione definitiva possibile, il totale CP_1 rifacimento di tutta la stratigrafia di completamento della terrazza di Parte Attrice, da eseguirsi (ovviamente) secondo la “buona regola dell'arte” e previa attenta progettazione di dettaglio. A margine di quanto sopra, in ogni caso, rimangono i riscontrati errori di posa delle guaine bituminose (cfr. punto 3) della 10° Nota del C.T.U.: pag. 54 e seguenti), nonché l'errato utilizzo di tubi in pvc rigido da edilizia (del tipo arancione, con giunzioni a freddo) per costituire le porzioni sub-orizzontali dei pluviali n. 1, 2, 3 e 4 da porre sotto la pavimentazione ceramica della terrazza di Parte Attrice (cfr. punti 1) e 3) della 10° Nota del
C.T.U.: pag. 51 e seguenti).
I relativi danni materiali/emergenti risultano tutti riferibili ad avvenute perdite dalle giunzioni dei tubi in pvc con cui sono state realizzate le porzioni sub-orizzontali dei pluviali n. 1, 2, 3 e 4 sotto la pavimentazione ceramica della terrazza di Parte Attrice.” (pag. 65)
Alle pagg. 67 – 75, infine, il CTU provvede all' elencazione delle attività necessarie per l'eliminazione dei vizi/difetti, con i costi di seguito esplicitati:
“I costi per realizzare quanto sopra (compreso fornitura e posa in opera del materiale ed escluso I.V.A.) risultano:
1) Terrazza di Parte Attrice:
Lavori “edìli” (voci 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34) = € 23.000,00
Lavori di idraulica e lattoneria (voci 5, 11, 35) = € 2.000,00
Lavori relativi alle guaine bituminose (voci 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) = € 8.700,00
Lavori relativi all'impermeabilizzazione del massetto (voci 26, 30, 31) = € 7.200,00
2) Appartamento di Parte Attrice:
Lavori “edìli” (rifacimento intonaci e pitturazioni) = € 500,00
3) Appartamenti al 3° piano (nn. 21, 22, 23 e 24): -
Lavori “edìli” (rifacimento intonaci e pitturazioni) = € 1.000,00
4) Altre voci di costo per la realizzazione dell'intervento:
Realizzazione ponteggio = 800,00 €
Coordinamento alla sicurezza = € 1.800,00
Direzione lavori = € 5.000,00”
L'utilizzabilità della CTU
I rilievi in ordine alla nullità e conseguente inutilizzabilità della CTU resa in sede di atp sono stati avanzati da e dall'arch. e si incentrano sulla ritenuta lesione del CP_2 CP_8 contraddittorio da parte dell'ing. nonché su una generica censura di non Per_1 correttezza del suo operato “per l'acrimonia, la poca oggettività, il difetto di ogni predisposizione all'ascolto” (pag. 5 comparsa di costituzione . CP_2
Pag. 10 di 21 Nello specifico, lamenta l'avvenuta acquisizione in autonomia, da parte del CP_2
CTU, di copia dei contratti assicurativi stipulati con , mentre il CP_7 CP_8 l'acquisizione di documentazione contrattuale da Assiligure Insurance srl, nonché della dichiarazione che “non era stata richiesta polizza assicurativa relativa al preventivo” (pag. 13 comparsa si veda anche pag. 93 della CTU). CP_8
In proposito, deve richiamarsi Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, per cui “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Quanto alla posizione del lo stesso non è stato parte nell'atp, ma consulente del CP_8 condominio. Ora, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam “non può disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione” (Cass. n. 8459/2020), disponendo degli strumenti processuali per difendersi in relazione a esso, “confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie” (Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 cit. in parte motiva). Inoltre, la categoria dell'inutilizzabilità, prevista ex art. 191 c.p.p., non rileva in sede civile, ove le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Cass. n. 8459 del 2020). In proposito, fermo restando che sono state acquisite anche la relazione a firma arch. (doc. 1 allegato a comparsa e le osservazioni CP_8 CP_8 alla CTU (doc. 13 allegato a comparsa , lo stesso si è limitato a chiedere CP_8 genericamente rinnovazione integrale della CTU sulla scorta dell'eccepita nullità ed evidenziando anche di aver querelato l'ing. proprio in relazione al comportamento Per_1 tenuto nell'espletamento dell'incarico peritale.
Da quanto sopra, dunque, non emergono profili di nullità della CTU.
La domanda proposta da parte attrice
Il chiede risarcimento del danno conseguente a vizi e difetti della terrazza lastrico Pt_1 solare a servizio esclusivo del suo appartamento.
Dalla lettura della citazione emergono sia il petitum che la causa petendi, spettando al Giudice la qualificazione della domanda, alla luce del contenuto dell'atto introduttivo.
Il riferimento svolto dal ai vizi e difetti evidenzia che lo stesso abbia inteso far valere Pt_1 una responsabilità contrattuale delle imprese che hanno effettuato i lavori.
Deve richiamarsi SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951, per cui “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di
Pag. 11 di 21 esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. […]”.
Il oltre ad essere legittimato attivo, tenuto conto della sua prospettazione, è anche Pt_1 titolare del diritto, considerato che l'appalto avente a oggetto i lavori è stato concluso dal condominio con Immobiliare LE e ZI S.M. (e che del pari il condominio ha concluso contratto d'opera con l'arch. e che la qualità di condomino è inscindibilmente CP_8 legata a quella di titolare di proprietà esclusiva di parte dell'edificio. Ogni singolo condomino, infatti, sia pure agendo nel suo esclusivo interesse, può compiere atti giuridici aventi effetto dispositivo o risolutivo rispetto a un contratto concluso dall'amministratore a nome dell'intero condominio (“In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti
l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario.” Sez. 2 - , Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022). È infatti pacifico che i singoli condomini, non essendo il un'autonoma entità giuridica, bensì un mero “ente di gestione”, possano agire CP_1 personalmente, a tutela non solo dei propri diritti esclusivi, ma, altresì, dei propri diritti comuni (Cass. civ., sez. II, 9giugno 2000 n. 7891).
Il poi, risulta aver acquistato direttamente dal costruttore (atto di compravendita Pt_1 6.8.2009) sebbene non si evinca dalla narrativa di cui all'atto di citazione che il abbia Pt_1 inteso far valere la responsabilità di cui all'art. 1490 c.c..
È appena il caso di precisare, dunque, che non trova applicazione l'art. 1669, che configura ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore rispetto al committente e ai suoi aventi causa.
Deve, altresì, evidenziarsi che la responsabilità del condominio, nella prospettazione attorea, non può che ricondursi, invece, al paradigma dell'art. 2043 e non a quello dell'art. 2051, in quanto il espone chiaramente che la condotta addebitata al convenuto è Pt_1 CP_1 quella aver affidato i lavori a e all'architetto come si evince dai punti CP_2 CP_8
16 e 17 dell'atto di citazione. A conforto di tale ricostruzione, nella prima memoria ex art. 183, parte attrice precisa, infatti: “il condominio nonostante l'errata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione dell'attico svolti dall' senza il rispetto della OP regola d'arte, anzichè attivarsi azionando la garanzia decennale nei confronti dell'impresa affidava l'incarico per lo svolgimento di ulteriori lavori all' e Controparte_2 nominava l'Arch. quale Direttore Lavori” (pag. 2). CP_8
Tanto premesso, nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 e azione di responsabilità a norma dell'art. 2051, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode (cfr. Cass., sez. un., n. 10893/2001; Cass., n. 7938/2001; Cass., n. 584/2001).
Pag. 12 di 21 A fronte di un determinato evento di danno, dunque, diversa è la causa petendi, a seconda che l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 ovvero ex art. 2051, e con la precisazione che, nel caso in esame, non consta che le due azioni siano state proposte entrambe, eventualmente in via subordinata, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione. Invero, la domanda è stata prospettata esclusivamente nella specifica situazione di fatto per cui, rispetto all'autonomia dell'appaltatore (il quale, di regola, deve ritenersi l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera), sarebbe ravvisabile una corresponsabilità del committente per culpa in eligendo, perché l'opera è stata affidata a un'impresa ritenuta inidonea, con individuazione di un direttore lavori, parimenti, ritenuto inidoneo.
Deve, in proposito, precisarsi che “l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'"opus perfectum" in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente, sia quando si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 c.c. sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando
l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto” (Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n.2363).
Tanto premesso, al creditore è sufficiente provare il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c., potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
ha eccepito decadenza e prescrizione ex artt. 1667 -1669. Nondimeno, la OP società convenuta si è costituita tardivamente, decadendo dalla facoltà di sollevare tali eccezioni.
Se così è, risulta assolto l'onere della prova da parte del rispetto alla Pt_1 CP_3
Preme evidenziare che tutte le relazioni tecniche in atti (sia quella a firma ing.
[...]
che quella del geom. svolta su incarico del proprietario dell'appartamento Per_1 Per_3 del piano terzo nel 2015, nonché quelle redatte dall'arch. in data 22.9.16 e 3.10.17 CP_8 su richiesta del condominio, prima dell'instaurazione del procedimento ex art. 696 e, seppur con minor grado di approfondimento, anche il parere tecnico rilasciato dall' ing. in Per_2 data 23.3.18 -doc. 16 parte attrice) convergono nel ricondurre con certezza a errori riconducibili all'operato di l'insorgenza dei fenomeni infiltrativi (cfr. in OP particolare pag. 1 relazione pagg. 10-11, 15-17, 22,24 relazione del Per_3 CP_8
22.9.16; lett.a) e b) relazione del 3.10.17; pag. 59 CTU . CP_8 Per_1
Sulla condotta imperita della pertanto, non sussistono dubbi, risultando, OP rispetto a essa, assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice.
In proposito, si osserva che la CTU è completa ed esaustiva, oltre che estremamente dettagliata, con la precisazione che, poi, per quanto concerne l'attività espletata da il ctp di quest'ultima ha mosso solo generiche osservazioni all'elaborato OP dell'ing. in ordine alla ricostruzione dell'eziologia del fenomeno, mentre non ha Per_1 sollevato osservazioni alle modalità proposte dal CTU per la sua eliminazione, se non
Pag. 13 di 21 sottolineando che le infiltrazioni che interessano l'attico sarebbero dovute alla particolare esposizione nord-est-sud dell'unità abitativa e all'inesistenza, nel 2009, di impermeabilizzanti performanti come gli odierni (cfr. pag. 113 CTU). Questo Giudice, sul punto, ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, puntuale nel dare riscontro alle osservazioni, che, peraltro, con specifico riferimento alle conclusioni in ordine alla condotta della OP risultano generiche e non condivisibili (posto che neppure è stato richiesto un raffronto con le condizioni dell'altro attico, non avente la medesima esposizione, né risulta letteratura scientifica attestante la diversa e minore efficacia degli impermeabilizzanti in uso nel 2009, epoca, peraltro, recente). È opportuno, in proposito, ricordare che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, come nel caso in esame, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
Quanto alle posizioni di e dell'arch. dall'istruttoria è emerso che, in CP_2 CP_8 seguito agli interventi svolti dall'impresa, sotto la direzione lavori alle cui CP_8 indicazioni la S.M. si era attenuta (cfr. testimonianza del , resa all'udienza Testimone_1 del 13.3.24) si erano manifestati fenomeni infiltrativi in zone dell'appartamento diverse da quelle in origine interessate (cfr. in particolare testimonianza del , resa Testimone_2 all'udienza del 13.3.24).
Rientra nelle obbligazioni del direttore lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti volti a garantirne la realizzazione senza difetti costruttivi, ciò da cui conseguono l'obbligo di vigilare, impartire le opportune disposizioni al riguardo, controllarne l'effettivo rispetto da parte dell'appaltatore e riferirne al committente. In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo della realizzazione nelle sue varie fasi e l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, l'osservanza delle regole dell'arte e la corrispondenza ai materiali impiegati (cfr. Cass. 10728/2008; Cass. Civ., Sez. III, ord. 24.5.2023, n. 14456).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che il non ha esplicitato la necessità di CP_8 impiegare tubazioni in grado di garantire una tenuta idraulica in condizioni di pressione dall'interno, proponendo un intervento (demolizione della pavimentazione e sottofondo terrazza, battiscopa e soglia di marmo lato mare) non coerente con le risultanze delle prove di allagamento, svolte dal medesimo tecnico (pag. 19 CTU); ha ipotizzato come risolutiva la saldatura al doppio strato di guaine esistenti di un nuovo doppio strato di guaine bituminose, decisione anch'essa ritenuta dal CTU non coerente con quanto accertato dallo stesso che aveva infatti già verificato come le guaine preesistenti non risultassero saldate CP_8 nei sormonti e che, pertanto, non avrebbero potuto garantire una perfetta impermeabilizzazione (pag. 26 CTU); la previsione di un “risvolto guaine” sul parapetto della terrazza di almeno 12 cm dal piano di calpestio – poi portato a 15 cm nel 2018 (pag. 36 CTU)
-, a fronte di un battiscopa di 8 cm, così lasciando una fascia di guaina non protetta, foriera di possibili ulteriori infiltrazioni (pag. 27 CTU); infine, l'aver indicato come risolutiva la
Pag. 14 di 21 demolizione della guaina impermeabilizzante e del materassino isolante, con successiva nuova posa di uno strato di pannelli in poliuretano (senza indicarne alcuna particolare modalità di messa in opera, come invece necessario per l'esecuzione a regola d'arte – cfr. pag. 49 CTU) e ulteriore doppio strato di guaina bituminosa, tuttavia continuando a mantenere il primo strato di guaina posato nel 2015 da quello, cioè, di cui il OP aveva già verificato l'insufficiente tenuta – cfr. pagg. 46-47 CTU), e dunque CP_8 proponendo un'operazione che, tenuto conto delle condizioni dei luoghi appurate dal non avrebbe potuto essere risolutiva. CP_8
Ora se si considera che il direttore lavori è tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e a controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi, è tanto più rilevante che l'arch. si sia CP_8 effettivamente presentato in cantiere con cadenza giornaliera (cfr. testimonianza ), Tes_1 poiché - posto che, a monte, il rimedio proposto risultava inidoneo, come sottolineato dal CTU- ben avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'errata posa delle guaine da parte di CP_2 (“Dette guaine presentano risvolti verticali errati, in quanto realizzati in continuo tra
[...] superficie corrente e supporti verticali di contenimento (murature perimetrali dell'abitazione e parapetti in C.A. della terrazza), ovvero senza le necessarie “fasce d'angolo” prescritte nei relativi manuali di corretta posa delle stesse” – pag. 56 CTU).
E, invero, anche dalla lettura della corposa CTU non si evincono, a ben vedere, critiche mosse specificamente e soltanto all'operato di (rispetto alle cui attività risulta la piena CP_2 rispondenza alle indicazioni della direzione lavori – cfr. collaudo finale a firma arch. dell'11.10.17 - doc. 3 comparsa lettera di sospensione lavori a firma CP_8 CP_2 arch. del 4.6.18 – cfr. doc. 7 comparsa , quanto, piuttosto, all'arch. CP_8 CP_2
sul cui ruolo, peraltro, si impongono le ulteriori riflessioni di cui nel prosieguo. CP_8
Il CTU, infatti, ritiene errata la posa in opera delle guaine e l'impiego di tubi in pvc inidonei (pag. 64 CTU), nondimeno, evidenzia che proprio in ordine a tali elementi era stato il a non prevedere le accortezze tecniche necessarie allo scopo, tanto è vero che, CP_8 anche in sede di risposta alle osservazioni del ctp di rinvia a quanto già esposto CP_18 in risposta alle osservazioni dell'arch. (pag. 113 CTU). CP_8
Quanto alla posizione dell'architetto convenuto, è poi pacifico che lo stesso abbia predisposto su incarico del condominio il computo metrico estimativo (doc. 1 comparsa . CP_2
Seppur il computo metrico abbia una funzione diversa rispetto a quella del progetto esecutivo, in quanto documento funzionale a definire la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera progettata, non risulta la sussistenza di un progetto esecutivo per le opere commissionate a .. Trattandosi di appalto tra privati, di modesto CP_2 importo, come spesso accade in via di prassi, la completa realizzazione dell'attività è avvenuta su indicazioni – anche operative – della direzione lavori, che, di fatto, nel caso in questione, pur in assenza di una formale investitura (risultando solo incarichi di redazione di perizia, di computo metrico e di direzione lavori), ha svolto anche il ruolo di progettista rispetto agli interventi del 2017 e 2018 (circostanza, questa, emersa anche all'esito della prova orale).
Se così è, anche rispetto all'arch. risulta assolto l'onere probatorio incombente sulla CP_8 parte attrice.
Diversamente è a dirsi rispetto al condominio. Non è infatti emerso dall'istruttoria che lo stesso , nel commettere i lavori all'impresa, abbia inciso su di essa in modo tale da CP_1 esplicare condotte pregiudizievoli per i terzi, o omettendo di adottare cautele idonee a evitare le infiltrazioni d'acqua, ovvero perché l'appaltatore è stato un semplice esecutore degli ordini del committente, attuandone specifiche direttive, né la sussistenza di elementi tali da fondare
Pag. 15 di 21 una culpa in eligendo nella scelta della direzione lavori e della ditta esecutrice.
Conseguentemente, non vi è prova del nesso causale tra la condotta del condominio e il danno lamentato dal con la precisazione che non possono in questa sede svolgersi Pt_1 valutazioni circa l'eventuale responsabilità ex art. 2051, trattandosi di domanda che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto e che, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione, è volta a far valere una pretesa diversa da quella azionata (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2004, n.12329).
Venendo alla quantificazione del danno, deve considerarsi che:
1. Il singolo condomino può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero;
2. Ai sensi dell'art. 1126 “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”;
3. Il risulta titolare di 100,71 millesimi (cfr. verbali di assemblea allegati a Pt_1 citazione);
4. in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni,
l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Il principio enunciato con riguardo alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per l'ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo (Sezioni Unite 15/11/2022, n. 33645) trova applicazione anche qualora la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta all'inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi.
Il CTU ha quantificato come di seguito l'esborso necessario:
- € 45.500 per il rifacimento della terrazza lastrico solare (parte comune in uso esclusivo al;
Pt_1
- € 500 con riferimento all'appartamento di proprietà esclusiva di parte attrice;
pertanto, il danno a carico del è pari a complessivi € 18.722 (1/3 a carico del Pt_1 Pt_1 pari a € 15.167, oltre € 3055 pari ai 100,71 millesimi calcolati sui restanti 2/3, oltre € 500 relativi alla proprietà del . Pt_1
Quanto, infine, all'allegazione dell'attore in ordine all'inutilizzabilità della terrazza per dieci anni, posto che certamente la stessa è stata oggetto di plurimi interventi, deve osservarsi che il potere di liquidare il danno in via equitativa può essere esercitato solo se “la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass., sent. n. 8662 del 04/04/2017). Ne consegue, altresì, che il danneggiato deve provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Nel caso in esame, è opportuno evidenziare che non vi è dimostrazione della assoluta e costante
Pag. 16 di 21 inutilizzabilità della terrazza protrattasi per dieci anni parte attrice, che, inoltre, non ha indicato e argomentato le ragioni che le hanno impedito di procedere a una corretta quantificazione dei danni subiti o quantomeno, di allegare elementi presuntivi di prova in relazione alle voci di danno contestate.
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione dal fatto alla presente sentenza, oltre interessi (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 4028 del 15/02/2017) così addivenendosi alla somma di € 20.669,76, tenuto conto che gli esborsi sono stati quantificati dal CTU nel 2018, dovendosi quindi procedere alla devalutazione al momento del fatto (in concomitanza dei lavori del 2015), oltre interessi in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, pari al saggio legale, per ragioni di uniformità di trattamento rispetto a casi analoghi. Oltre a detta somma, spettano gli interessi legali dalla presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Le domande riconvenzionali avanzate nei confronti del condominio
La domanda formulata da un convenuto trasversalmente nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima (Sez. 3, n. 12558 del 12/11/1999; Sez. 2, n. 5460 del 13/5/1993).
Quanto alla domanda avanzata da la stessa è stata tardivamente proposta, OP essendosi costituita la convenuta oltre il termine ex art. 163 cpc. In proposito si osserva che la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto “non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore” (Cass. 12558/99; Cass. 6846/17; Cass. 9441/2022), non rilevando, pertanto, il rinvio ex art. 269 per consentire la chiamata delle compagnie assicurative.
In relazione, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da la stessa non CP_2 può trovare accoglimento nel merito.
Espone, infatti, CP_2
“I lavori ebbero inizio il 21.5.2018, rimossa però parte della pavimentazione del terrazzo, si riscontrava presenza di acqua sotto lo strato di guaina impermeabilizzante e il materassino isolante e fu chiesto all'assemblea di decidere il da farsi. Nelle more si sospesero i lavori. L'assemblea si tenne in data 11.6.2018 ed il Condominio autorizzò gli ulteriori lavori e accettò il preventivo della I lavori ripresero pertanto in data 14.6.28, ma in CP_12 data 25.6.2018 i lavori furono nuovamente sospesi a causa della mancata erogazione dell'acqua di cantiere da parte del Pt_1
Quindi a seguito dell'introduzione del giudizio per ATP, i lavori venivano sospesi in data 29.6.18 e mai ripresi, fino alla richiesta di allontanamento della ditta esponente formalizzata con missiva 25/05/2019.” (pag. 10 comparsa . CP_2
È la stessa a esporre di aver interrotto le lavorazioni ben prima del “recesso” del CP_2 condominio, che si è sostanzialmente limitato a prendere atto dell'abbandono del cantiere avvenuto quasi un anno addietro, e per motivi non riconducibili al stesso CP_1
(mancanza di approvvigionamento di acqua di cantiere;
instaurazione del procedimento di atp). Non vi è prova, poi, al contrario di quanto rappresentato dalla che CP_2 l'impresa avesse svolto lavorazioni per € 8.767,90, oltre IVA, al 25.6.18.
Le domande avanzate dalle compagnie assicurative
Deve trovare accoglimento la domanda principale di , in quanto CP_5 CP_3 si è costituita tardivamente, né ha richiesto la fissazione di nuova udienza ex art. 269.
[...]
Pag. 17 di 21 Deve trovare accoglimento anche la domanda proposta in estremo subordine da
[...]
. In proposito si osserva: CP_6
- Alla data del 7 dicembre 2018 risultava incardinato esclusivamente il procedimento per atp, di cui l'arch. non è stato parte. L'articolo 8 della polizza numero CP_8
380511120 dispone che l'assicurazione è operativa per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempre che non note all'assicurato al momento della sostituzione, come nel caso in esame, in cui, infatti, le domande avanzate nei confronti dell'architetto risalgono al 2020;
- L'articolo 3 della nota informativa allegata alla polizza (principale documento conoscitivo per l'assicurato), nonché l'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione elencano tra le “coperture assicurative offerte” anche quanto l'assicurato sia tenuto a pagare quale “civilmente responsabile a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese per danneggiamenti materiali a cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quali esercente la libera professione”. La dicitura impiegata (“danneggiamenti” e non “danni”) è chiaramente omnicomprensiva e tale quindi da non essere circoscritta alla richiamata definizione di
“distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati” ricompresa sotto la nozione di “danni materiali” (e non “danneggiamenti”) di cui alle “definizioni di contratto”. Peraltro, gli artt. 4 e 5 delle condizioni generali sono richiamati dall'art. 1 non per precisare quali siano gli unici rischi coperti dall'assicurazione (ben più estesi e definiti, appunto, dall'art. 1) ma per porre limiti e precisazione in relazione a particolari eventi, elencati tassativamente agli artt. 4 e 5.
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n.
24405 del 09/09/2021).
È peraltro emersa dall'istruttoria (come chiaramente esplicitato dalla CTU, a cui si rimanda e alla quale si ritiene di aderire per le ragioni già esplicitate) una ben maggiore incidenza nell'eziologia del danno in capo a Vista la domanda avanzata da OP CP_6 di graduazione delle diverse responsabilità, la causazione del danno deve ricondursi per l'80% in capo a e per la restante parte all'arch. (per quanto concerne i OP CP_8 rapporti interni).
Spese
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la precisazione che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi
Pag. 18 di 21 per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Tenuto conto della soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice spetta ai convenuti;
Controparte_19
la parte attrice risulta invece soccombente rispetto a e al CP_2 Controparte_1
[...
, nei confronti dei quali è tenuta alla refusione delle spese processuali.
Rispetto alle domande riconvenzionali, la refusione delle spese processuali nei confronti di ricade su e quest'ultima Controparte_1 CP_2 OP integralmente soccombente anche nei confronti di , ed CP_5 CP_8 CP_2
Si richiama in proposito Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi […] ”.
Le spese devono essere integralmente compensate nei rapporti tra le altre parti.
In ordine, poi, alle spese di CTU nel procedimento di atp – come liquidate in tale sede – esse devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. civ.,
Sez. II, Ord.19/07/2023, n. 21085). Conseguentemente, dovranno essere poste a carico delle parti risultate soccombenti integralmente o parzialmente nel presente giudizio, vale a dire e (non rilevando in tal senso che quest'ultimo non sia OP Pt_1 CP_8 stato parte del giudizio di atp per le ragioni già esposte che consentono di utilizzare anche nei suoi confronti la CTU).
Sono poi applicabili le norme previste in tema di condanna alle spese processuali anche per la liquidazione in giudizio delle spese stragiudiziali di mediazione, ciò cui consegue che le stesse siano poste a carico dei soccombenti, tenuto conto del valore della causa come sopra individuato (cfr. da ultimo Sez. 2, Ordinanza n. 5389 del 2024) alla luce del DM n.180/2010 art. 16, con la riduzione di 1/3, trattandosi di mediazione obbligatoria (€ 200 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA se dovuti come per legge), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 46 DM
Pag. 19 di 21 24 ottobre 2023, n. 150, “Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.”. Le spese per mediazione, infine, non sono soggette agli oneri di allegazione e prova e vengono invece riconosciute e liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, applicando le relative tabelle., avuto riguardo allo scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione, oltre all'esborso fisso di € 48.80 (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo).
Deve, infine, rilevarsi, che non vi è prova di alcun esborso al ctp ing. da parte del Per_2
(in proposito: cfr. S.U. n. 16990 del 10/7/2017). Pt_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2339 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_20
, con la chiamata in causa di OP CP_8
, , nonché CP_5 Controparte_6 Controparte_7 sulla domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 nei confronti di e sulla
[...] Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta da ei confronti OP di Controparte_2 CP_8
e così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condanna in solido tra loro e al risarcimento del OP CP_8 danno, quantificato in € 20.669,76 oltre interessi dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto ne dichiara inammissibile CP_5 la chiamata in causa;
DICHIARA tenuta a manlevare nei limiti della Controparte_6 CP_8 responsabilità di quest'ultimo, individuata nella misura del 20%;
DA e alla refusione delle spese di lite nei OP CP_8 confronti di , liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
DA , e alla refusione delle spese Parte_1 CP_2 OP di lite nei confronti di , liquidate in € 5.077,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
DA alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_2 liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
DA alla refusione delle spese di lite nei confronti di OP
, ed liquidate in € 5.077,00 per compenso CP_5 CP_8 CP_2 professionale per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pag. 20 di 21 PONE definitivamente a carico di , e Parte_1 OP CP_2 [...] in solido le spese di CTU come liquidate nel procedimento di atp n.r.g. 1238/2018 e CP_8 le spese per mediazione obbligatoria pari a € 200 per parte per compensi, oltre € 48,80 per esborsi.
DICHIARA nel resto le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 14.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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