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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 709 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to COCCIA VINCENZO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'AVA impugnato n. 422 2023 00006992 50 000 – deve essere dichiarata improcedibile.
La difesa attorea nelle note per l'odierna udienza ha dichiarato di non aver proceduto alla notifica chiedendo nuovo termine per provvedervi.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008
n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che
è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in
1 presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt.
291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
La parte ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna giustificazione al mancato adempimento che potesse consentire una rimessione in termini.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , Controparte_2
(R.G. 709/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese Così deciso in Latina,11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
2
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 709 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to COCCIA VINCENZO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'AVA impugnato n. 422 2023 00006992 50 000 – deve essere dichiarata improcedibile.
La difesa attorea nelle note per l'odierna udienza ha dichiarato di non aver proceduto alla notifica chiedendo nuovo termine per provvedervi.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008
n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che
è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in
1 presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt.
291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
La parte ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna giustificazione al mancato adempimento che potesse consentire una rimessione in termini.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , Controparte_2
(R.G. 709/2024 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese Così deciso in Latina,11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
2