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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.156/2023
Tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci n.92, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossano Ponti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza IV Novembre n.36 (studio Avv. Giuseppe
Rosichetti), come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato e appellante incidentale e nei confronti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente domiciliato Controparte_2
presso il suo studio sito in Spoleto, Corso Mazzini n.39, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.134/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Nel merito: riformare l'impugnata sentenza per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda svolta in primo grado dal signor perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
con ogni conseguenza di legge;
riformare in ogni caso l'impugnata sentenza dichiarando la non operatività, con riferimento ai fatti di causa, della polizza assicurativa n.12280344-00 Pt_1
evocata in garanzia da con ogni conseguenza di legge a favore di e con Controparte_1 Parte_1
esclusione della sua condanna;
In via subordinata: nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche parziale della domanda proposta in primo grado dal signor , accertare e dichiarare il concorso di colpa di Controparte_2 CP_2
e nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, graduate le
[...] Controparte_1
colpe, riformare di conseguenza le statuizioni del primo grado afferenti alla responsabilità e liquidazione del danno, con ogni conseguenza di legge;
riformare in ogni caso il danno accertato in primo grado escludendo la personalizzazione riconosciuta e la condanna diretta di , con Parte_1
ogni conseguenza di legge.
Con vittoria delle spese legali anche del primo grado di giudizio in ogni caso.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CTU medico-legale, giusta richiesta tempestivamente formulata nelle conclusioni in primo grado con le note di trattazione scritta depositate il 20/5/22.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
Rigettare, in quanto infondati, i motivi di appello di cui al n.1 e al n.6 dell'atto di appello proposti dalla , confermando la sentenza n.134/2023 del Tribunale di Spoleto, salvo quanto oggetto Pt_1
di appello incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In caso ci accogliento dell'appello proposto dalla si chiede accogliere le conclusioni come Pt_1 già precisate dalla difesa di all'udienza del 15/9/21 di primo grado che di seguito si _1
riportano:
Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti di , dichiarare e condannare la terza chiamata in Controparte_1
causa a pagare il risarcimento dei danni Parte_1
eventualmente patiti dal e/o a garantire e manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea CP_2 condannando la stessa compagnia a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuto Controparte_1
a pagare all'attore anche a titolo di spese legali e compensi;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
In via di appello incidentale riformare la sentenza n.134/23 del Tribunale di Spoleto limitatamente alla parte censurata e, per l'effetto, condannare la Parte_1
(c.f. ) a pagare/rimborsare/garantire/manlevare il delle spese e
[...] P.IVA_1 Controparte_1 dei compensi di causa che dovrà corrispondere al proprio legale per l'attività professionale svota in suo favore, sia a titolo di spese di resistenza che di chiamata in causa relativamente al giudizio di primo grado per la somma di euro 13.289,00 oltre accessori di legge e spese o per la somma maggiore o minore che verrà quantificata dal Giudice;
allo stesso modo condannare la
[...]
(c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1
pagare/rimborsare/garantire/manlevare il da quanto sarà tenuto a pagare a titolo Controparte_1
di spese di CTU;
Con vittoria di spese e compensi legali del presente grado di giudizio oltre che del primo grado di giudizio.”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare in rito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex artt.342, 345, 348 bis cpc
l'appello proposto dalla per tutti i motivi esposti Parte_1
in atti.
Sempre in via preliminare nel merito: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante e/o la richiesta di vincolare le somme poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
Nel merito: rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.134/23 del Tribunale di Parte_1
Spoleto e per l'effetto confermare integralmente in ogni capo la sentenza impugnata.
Sempre nel merito: rigettare altresì perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, l'appello incidentale e tutte le domande proposte in atti da avverso la sentenza n.134/23 del Controparte_1
Tribunale di Spoleto e per l'effetto confermare integralmente in ogni capo la sentenza impugnata.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata ci si riporta e si insiste per l'accoglimento delle domande svolte da Controparte_2 nell'atto di citazione del giudizio di primo grado come precisate, che di seguito si trascrivono:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis: accertata la responsabilità di _1 nella produzione dell'evento per cui è causa, condannare il e la terza
[...] Controparte_1 chiamata al risarcimento in favore di di tutti i danni da quest'ultimo subiti e subendi Controparte_2
per le lesioni riportate nel sinistro del 14/9/15 il tutto per la complessiva somma di euro 200.000,00
(euro duecentomila/00) o nella diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di danno non patrimoniale biologico per invalidità permanente, temporanea e danno morale e/o esistenziale da liquidarsi secondo i parametri stabiliti dalle tabelle in vigore del Tribunale di Milano ed a titolo di danno patrimoniale per tutte le spese ed i costi affrontati e da affrontare dall'attore a causa del sinistro del 14/9/15 anche per terapia farmacologica fine vita come documentati ed accertati in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: respingere l'istanza di richiamo e/o rinnovazione e/o inutilizzabilità della CTU poiché infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in atti, respingere ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante non avendo quest'ultima svolto in primo grado richieste istruttorie.
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”.
Con ordinanza in data 24/11/23, accogliendo l'istanza di parte appellante, veniva accolta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. All'udienza del 25/11/23 il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU e aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 16/10/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito breviter ) premetteva che con atto di citazione per chiamata in causa del terzo, Pt_1 ritualmente notificatole, l'aveva evocata in giudizio per essere dalla stessa Controparte_1
manlevato e garantito giusta la polizza assicurativa n.12280344-00 dalle richieste risarcitorie formulate nei suoi confronti da , quantificate nella misura di euro 200.000,00 o nella CP_3
diversa misura, maggiore o minore, che fosse stata accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione con vittoria delle spese e dei compensi professionali. La compagnia assicurativa spiegava che l'attore aveva asserito che, in data 14/9/15 mentre si trovava all'interno della proprietà del era stato violentemente colpito da un cavallo (di nome ) che con un calcio lo _1 Per_1
aveva attinto nella zona pubica e che da ciò gli era derivato uno stato di malattia protrattosi fino al giugno 2016 ed un danno biologico pari al 18%; aveva quindi convenuto in giudizio il al _1 fine di accertare la sua responsabilità e al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate in seguito all'evento del 14 settembre, con vittoria delle spese di lite.
La compagnia assicurativa aggiungeva che in quella sede si era costituito il il quale aveva _1
contestato la domanda attorea e la sua quantificazione, chiedendo di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevato;
riferiva quindi che il aveva concluso in I grado chiedendo nel merito, in via principale, _1
respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata e, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannarsi l' al pagamento del risarcimento dei danni eventualmente Pt_1
patiti dal e/o a garantirlo e manlevarlo da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a CP_2 rifondergli quanto avesse eventualmente dovuto pagare all'attore anche a titolo di spese legali e compensi;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
La compagnia assicurativa dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando preliminarmente l'operatività della polizza del “capofamiglia” evocata in garanzia, la quale copriva esclusivamente eventi domestici quale quello in esame non era, e contestando in ogni caso la copertura del sinistro per l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso. Dava quindi atto di aver concluso chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza per i fatti di causa e nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dal e, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di CP_2 accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridursi congruamente l'entità del risarcimento alle sole voci di danno che fossero state compiutamente dimostrate, tenendo altresì conto del grado di incidenza della condotta del nella produzione del danno ex art.1227 cc, e condannarsi il CP_2
al risarcimento di quanto ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite. _1
Il Tribunale di Spoleto – dopo aver istruito la causa con l'interpello delle parti e la prova testimoniale all'esito della quale, previa modifica dell'ordinanza ammissiva e revoca di alcuni testi ammessi con l'ordinanza generica, aveva ammesso una CTU in materia medico-legale – con l'impugnata sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così statuiva:
“Dichiara la responsabilità di nella causazione dell'evento occorso a Controparte_1 CP_2
in data 14/9/15;
[...]
Per l'effetto, condanna , in forza della polizza n.12280344-00 stipulata Parte_1
con a pagare in favore di la somma di euro 77.704,37. Dalla Controparte_1 Controparte_2 sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi di mora in misura legale;
Condanna , anche per la quota che sarebbe stata di competenza di Parte_1
, nei rapporti interni con la terza chiamata, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di che si liquidano in euro 13.289,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come Controparte_2
per legge;
Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata, nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni.”.
Orbene, la compagnia assicurativa, in particolare, con il primo motivo d'appello impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto operativa la polizza n.12280344-00
(del c.d. capofamiglia) sul rilievo per cui l'accertata tenuta, da parte del del registro di carico _1
e scarico cavalli non consentiva di presumere lo svolgimento, da parte sua, di un'attività aziendale di commercio di cavalli, spiegando che invece che il esercitava una tale attività e che quindi _1
l'evento dannoso per cui è causa non rientrava nel novero del rischio assicurato in quanto la polizza de qua copriva esclusivamente eventi domestici;
la impugnava poi la sentenza di I grado Pt_1 anche nella parte in cui, a suo dire, il Giudicante aveva operato un'inversione dell'onere della prova in quanto posto che l'eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda dell'assicurato, deponeva su questo l'onere di dimostrare l'operatività della polizza, nonché in quanto in punto di ricostruzione del fatto non era stata nemmeno fornita la prova dell'esatta ubicazione della stalla ovvero che costituisse comunque una pertinenza dell'abitazione principale, sicché, non avendo l'assicurato assolto tale onere probatorio, la domanda di manleva avrebbe dovuto essere rigettata.
Con gli altri motivi di appello, in sostanza, l'assicurazione appellante censurava poi la sentenza del
Tribunale: per erronea applicazione dell'art.2052 cc in relazione all'erroneo e/od omesso esame delle risultanze istruttorie, deducendo l'esclusione della responsabilità del proprio assicurato per caso fortuito e quindi un concorso di colpa del danneggiato che, quale esperto conoscitore degli equidi, avrebbe dovuto tenersi a debita distanza dall'animale; per omessa dimostrazione del fatto storico, evidenziando una pretesa contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e dal teste sicché, di conseguenza, le argomentazioni espresse dal Giudice di I grado Testimone_1
non avevano esattamente ricostruito il susseguirsi degli eventi;
per omessa dimostrazione del nesso causale tra il danno e l'evento, dolendosi peraltro circa l'adesione del Giudice alle risultanze peritali della CTU.
Con il quinto motivo di gravame, ancora, l' si doleva altresì dell'accertamento e della Pt_1
quantificazione del danno riconosciuto al e della conseguente personalizzazione dello stesso CP_2
relativa alle difficoltà residuate a suo carico nella sfera sessuale, deducendo che l'attore nulla aveva provato circa la precedente situazione familiare o affettiva, la propria vita sessuale, il fatto che non facesse già uso dei farmaci consigliati prima ancora del fatto oggetto di accertamento in questa sede.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, la compagnia assicurativa impugnava la sentenza di prime cure nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento delle somme dovute dal al _1 CP_2 per il sinistro oggetto di causa in accoglimento della richiesta dell'assicurato volta ad ottenere l'ordine di pagamento diretto da parte dell'assicuratore in favore del danneggiato, deducendo che quest'ultimo non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno perché
l'assicuratore è estraneo al rapporto tra danneggiante e danneggiato e non ha pertanto obblighi diretti nei confronti del terzo danneggiato né a titolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana. Per tutti gli indicati motivi, concludeva quindi come sopra.
Il costituendosi in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto _1
infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa, precisando che: quanto alla professionalità dell'allevamento, sulla base della normativa di settore, il c.d. registro aziendale di carico e scarico deve essere tenuto anche dal semplice proprietario di cavalli e non solo dal titolare di un'azienda commerciale avente ad oggetto la compravendita di equini;
la doglianza relativa al luogo del sinistro in quanto asseritamente non pertinente all'abitazione dell'assicurato era stata tardivamente sollevata, solo in comparsa conclusionale di I grado;
la sola attività commerciale da lui svolta era quella di parrucchiere, detenendo i cavalli per hobby;
l'onere di provare, semmai, lo svolgimento di un'attività commerciale di acquisto e vendita dei cavalli da parte sua incombeva sulla compagnia assicurativa;
il dato letterale della polizza non lasciava dubbi circa il fatto che egli fosse assicurato anche in relazione a danni provocati a terzi dagli animali da lui detenuti. Stante quindi l'operatività della polizza, l'appellato ha ribadito il fondamento della proposta domanda di manleva, chiedendo la conferma integrale della sentenza gravata. Quanto poi al sesto motivo di appello, il ne deduceva l'infondatezza in considerazione del fatto che egli era sicuramente legittimato _1 ad avanzare nei confronti dell'assicurazione la domanda di condanna diretta;
il motivo di appello sarebbe stato fondato, ma non è questo il caso di specie e pertanto è inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante, ove fosse stato il ad impugnare tale capo di sentenza, non essendo CP_2
il terzo danneggiato legittimato ad impugnare il capo relativo alla domanda diretta.
Il poi proponeva contestualmente appello incidentale con cui impugnava il capo della _1
sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che stante la completa soccombenza della compagnia assicurativa, la stessa avrebbe dovuto essere condannata anche alla refusione delle spese e dei compensi legali da lui sostenuti per il medesimo importo che il primo Giudice aveva riconosciuto alla difesa del pari ad euro 13.289,00. Concludeva pertanto come sopra. CP_2 Il dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai CP_2
sensi degli artt.342, 345 e 348 bis, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo
Giudice aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa sulla base dell'esame della disciplina normativa dedicata al c.d. registro aziendale, puntualizzando: che il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda proposta dal poiché la compagnia assicurativa non aveva offerto prova _1 contraria idonea a sostenere l'eccezione di inoperatività della polizza;
che era stato accertato l'uso domestico dell'animale attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi;
che l'eccezione mossa dalla compagnia chiamata in causa attinente all'esercizio da parte del di attività di commercio di _1
animali non poteva considerarsi una mera difesa, sicché l'onere probatorio cedeva a suo carico in considerazione della natura negativa (inesistenza) del fatto da provare;
l'infondatezza e, in ogni caso,
l'inammissibilità poiché tardiva dell'ulteriore questione posta dall'appellante riguardo al fatto che l'esclusione dell'uso domestico dell'animale derivasse proprio dalle affermazioni secondo le quali questo si trovava presso una stalla che, per sua natura, non è luogo di abitazione;
con riguardo al secondo e al terzo motivo di gravame ha rilevato come il Giudice di I grado, oltre ad aver correttamente esaminato le risultanze istruttorie del giudizio, che avevano dimostrato il sinistro, aveva correttamente accertato la responsabilità del ai sensi dell'art.2052 cc e rilevato che non vi _1
era prova di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere da esso
CP_2
In merito, poi, al quarto e quinto motivo di appello, il ha evidenziato che la sentenza impugnata CP_2
aveva correttamente recepito la CTU, le cui risultanze peritali avevano confermato pienamente l'entità del danno da lui subito nonché il nesso eziologico tra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate dall'appellato. Da ultimo, con riguardo all'ultimo motivo di appello, il evidenziava CP_2 la correttezza della sentenza impugnata dato che a fronte dell'accertamento della responsabilità del e per effetto del rapporto assicurativo di cui alla polizza n.12280344-00, il primo Giudice _1 aveva correttamente accolto la domanda dell'assicurato, il quale aveva espressamente richiesto la condanna della terza chiamata in causa a pagare direttamente i danni in suo favore, facoltà questa concessagli dall'art.1917, co.2, cc, sottolineando l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, essendo relativa a casi in cui era il danneggiato ad impugnare decisioni assunte relative al rapporto assicurativo. Concludeva quindi come sopra.
Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dal in ordine alla dedotta inammissibilità ex CP_2 art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la dichiarazione di inoperatività della polizza, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché, nella denegata ipotesi di conferma anche parziale dell'accoglimento della domanda per cui è causa, l'accertamento e la dichiarazione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro e, in ogni caso, CP_2
l'esclusione della personalizzazione riconosciuta e la condanna diretta a carico della compagnia assicurativa – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello proposto da sia infondato. Pt_1
Va anzitutto rigettato il primo motivo del gravame con il quale la compagnia assicurativa aveva eccepito, come si è visto, l'inoperatività della polizza sulla base dell'impossibilità di qualificare il cavallo come animale domestico, rientrando detto animale nell'ambito di un complesso aziendale di cui sarebbe titolare il stante l'esistenza del c.d. registro aziendale di carico e scarico equidi _1
e del passaporto-libretto segnaletico, laddove la polizza in questione copriva solo i danni a terzi cagionati dall'animale nell'ambito di situazioni esclusivamente domestiche. Ebbene, la Corte osserva che tali doglianze, in questa sede riproposte, sono prive di fondamento e ciò anzitutto in ragione del dato normativo. La detenzione di animali a scopo amatoriale, inclusa anche la specie equina (anche di un solo capo), ai sensi del D.P.R. n.317/96 e s.m.i. (D.M. 5/5/06 e D.M. 9/10/07 - min. salute 3337-
P del 28/2/08 e 3/3/08, oggi D.lgs. n.134/22) necessita di registrazione presso il servizio veterinario competente per territorio, che rilascia un codice identificativo, definito codice aziendale, e vidima il registro di carico/scarico, obbligatorio per tutti e non solo per coloro che utilizzino gli animali nell'ambito di un'attività aziendale. A tale riguardo, giova in primis puntualizzare come il D.M. del
5/5/06 prevede, all'art.9 co.1 e 2, che “Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall'art.6, co.
2. Il proprietario, inoltre: a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti…” e perciò l'obbligo di registrazione grava non solo sul titolare d'azienda che utilizzi in vario modo o si occupi di compravendita di cavalli ma, anche, sul semplice detentore dell'animale, sicché l'esistenza del c.d. registro aziendale e del passaporto-libretto segnaletico non possono essere indici inequivocabili dell'esercizio di un'attività commerciale di acquisto e vendita di equini;
inoltre, va evidenziato che l'art.2 del citato D.M. qualifica l'azienda come “qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi”: dunque, ai fini di cui sopra, si considera azienda anche una semplice costruzione in cui siano tenuti gli animali. Né, del resto, la compagnia assicurativa aveva specificamente contestato tale interpretazione normativa, non smentendo che la detenzione di animali in ambito familiare di varia specie, inclusa l'equina, e finanche in caso di detenzione di un solo capo, ai sensi della sopra citata normativa determini un obbligo di tenuta del predetto registro.
Né a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire esaminando, nello specifico, il contenuto del c.d. registro di carico e scarico (cfr. doc. n.
1-fascicolo I grado ), le cui risultanze numeriche sono Pt_1
evidentemente compatibili con lo svolgimento di un'attività meramente amatoriale: ed invero il nell'arco di un quinquennio, aveva preso e poi ceduto, nel complesso, solo sette cavalli. _1
Peraltro l'istruttoria svolta in I grado ha dimostrato che il svolgeva altra attività ecomomica, _1 confermata dal e dal (interpellati all'udienza del 15/5/19) e da due testi ( CP_2 _1 Tes_1
di parte attrice e di parte convenuta escussi all'udienza del 2/10/19) i quali
[...] Testimone_2 avevano riferito che l'unica attività commerciale svolta dal era quella di parrucchiere – in _1
atti è stata altresì depositata la visura camerale del negozio di cui è titolare il insieme a _1
, attività iscritta nel registro delle imprese sin dal 2001 (cfr. doc. n.
4-seconda Parte_2
memoria istruttoria ex art.183, co.6, cpc del e, quindi, da molto tempo prima del sinistro _1
verificatosi nel 2015 – e che deteneva cavalli per passione ed hobby. Quanto alla testimonianza della compagna del giova poi puntualizzare come non per questo la sua attendibilità, Tes_2 _1
pur da valutare rigorosamente, potrebbe essere aprioristicamente esclusa;
peraltro in questo caso si consideri che la ha dichiarato di essere anch'ella parrucchiera e di lavorare in tale qualità Tes_2
nel salone del compagno.
Il Tribunale, insomma, non aveva operato alcuna inversione dell'onere della prova dato che – stanti le risultanze istruttorie circa il fatto che il convenuto era titolare di un salone di parruccheria e che deteneva cavalli per puro svago ed hobby, senza svolgere un'attività di commercio di animali –
l'onere di fornire la prova contraria, ossia la prova che il svolgeva anche un'attività _1
commerciale di compravendita di cavalli, era stato correttamente posto a carico della compagnia assicurativa che aveva allegato tale circostanza a fondamento della sua eccezione di inoperatività della polizza (viceversa, il sarebbe stato onerato di provare un fatto negativo, vale a dire _1
l'inesistenza di un'attività di commercio di animali). Al riguardo, poi, devesi osservare che l' Pt_1
– anche ammettendo l'ipotesi meno probabile che il trovasse anche il tempo per svolgere _1
l'attività di commercio di cavalli, dovendosi osservare che, secondo l'id quod plerumque accidit, il lavoro di parrucchiere è quasi totalmente assorbente dell'intera giornata – non aveva nemmeno allegato alcuna circostanza idonea a denotare lo svolgimento di un'attività economica legata al commercio di cavalli (né una visura camerale né alcun documento contabile né alcun contratto stipulato con eventuali clienti che avessero comprato o venduto gli animali).
Né parte appellante può oggi, a posteriori, affermare che l'assicurato non aveva fornito la prova della esatta ubicazione della stalla o che costituisse comunque una pertinenza dell'abitazione principale
(cfr. comparsa conclusionale di , pag. n.3) giacché risulta fondata l'eccezione sollevata nel Pt_1 presente grado di giudizio dagli odierni appellati ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare come tale doglianza sia nuova in quanto dedotta solo in II grado. Alla luce di quanto sopra si ritiene dunque che la polizza n.12280344-00 è certamente operante per l'evento per cui è causa, anche in considerazione del fatto che nella polizza vi è un esplicito riferimento ai “cavalli da sella” (cfr. art. 5.1, n.10 e 11 del doc. n.
1-fascicolo I grado . _1
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha contestato l'applicazione al caso di specie dell'art.2052 cc, ritenendo che il comportamento imprudente del
– a dire della , infatti, quest'ultimo, in quanto esperto conoscitore dei cavalli, avrebbe CP_2 Pt_1 dovuto/potuto prevedere che l'animale potesse reagire all'avvicinamento di un estraneo ed evitare situazioni di pericolo concreto data la imprevedibilità dell'animale – integrava, a suo dire, gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la proprietà dell'animale e il danno da questi prodotto, dovendosi al riguardo osservare che se è vero che la responsabilità ex art.2052 cc, prevista a carico del proprietario di un animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.10402 del 20/5/16), nondimeno è vero che nel caso in esame il non aveva posto in essere alcuna condotta imprevedibile ed eccezionale. Né CP_2
potrebbe ritenersi che egli avesse concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art.1227 cc in quanto – posto il fatto che il cavallo non è normalmente un animale pericoloso, salvo particolari circostanze che evidenzino segnali di imbizzarrimento – non ci sono agli atti evidenze che consentano a questa
Corte di affermare che il predetto non dovesse avvicinarsi al cavallo e che avesse tenuto un CP_2
comportamento imprudente. Ne consegue che risulta condivisibile, ad avviso della Corte, la statuizione della sentenza di I grado allorché il Giudicante, da una parte, aveva accertato la responsabilità del ai sensi dell'art.2052 cc e, dall'altra parte, aveva affermato che “…non vi _1
è prova, all'esito dell'istruttoria, di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere dal ” (cfr. pag. n.3) e nemmeno, deve aggiungersi, colposo, anche solo in Pt_3
parte. Passando ora alle contestazioni nel merito, tutte riproposte in questa sede (cfr. terzo e quarto motivo di gravame), l'appellante ha in sostanza dedotto il mancato raggiungimento di una prova certa circa il fatto storico, nonché la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento per cui è causa.
Per quanto riguarda anzitutto la ricostruzione del fatto, devono essere esaminate le dichiarazioni rese in sede di interpello dal e dal (interpellati all'udienza del 15/5/19) e da CP_2 _1 Tes_1
quale testimone oculare (escusso all'udienza del 2/10/19), relativamente alle quali l'
[...] Pt_1
ha evidenziato pretese contraddizione nelle loro dichiarazioni.
Quanto alle dichiarazioni del danneggiato, la compagnia assicurativa non ha rilevato particolari incongruenze se non il fatto che aveva riferito di essere stato attinto dal calcio di un cavallo in regione perineale-peniena mentre si trovava in prossimità di una siepe, non essendo chiara la collocazione della stessa: ciò, ad avviso dell'assicurazione, si poneva in evidente contraddizione con quanto dichiarato dal il quale aveva invece riferito che il sinistro si era verificato nell'area _1
antistante la stalla dove era legato il cavallo. Ed ancora, altra pretesa incongruenza rilevata dall' è che il si sarebbe contraddetto con sé stesso dato che dapprima aveva riferito Pt_1 _1 che, al momento dell'evento dannoso, stava sellando il cavallo per poi riferire che non aveva assistito direttamente al sinistro in quanto stava pulendo il box. Ad avviso della Corte però tali dichiarazioni non sono tra di loro in contraddizione: quanto al primo profilo, nulla toglie che nell'area antistante la stalla vi fosse anche una siepe;
in relazione al secondo profilo, il non si era in realtà _1
contraddetto in quanto è del tutto plausibile che lo stesso fosse prima uscito dal box per portare fuori il cavallo al fine di sellarlo per poi effettuare una passeggiata con l'animale e che poi, dopo aver legato il cavallo ad una parete del box, vi fosse momentaneamente rientrato per pulirlo (ed in quel frangente il cavallo aveva colpito il , salvo poi in un secondo momento uscire nuovamente CP_2
per completare la sellatura. Né appare verosimile che un soggetto, il che voglia dichiarare _1
innanzi al Giudice una versione falsa dei fatti si contraddica nello stesso contesto, in udienza appunto,
a distanza di pochi minuti. La realtà è che vere e proprie contraddizioni nelle suindicate dichiarazioni non vi sono.
Tale successione degli eventi risulta poi confermata anche dal (nipote del , il quale Tes_1 CP_2 aveva riferito che mentre con lo zio si stava dirigendo verso “i box dei cavalli per entrare”, il cavallo legato alla staccionata – posizionata nella zona antistante la stalla in quanto il era in procinto _1
di uscire in passeggiata – aveva dato un calcio al mentre stava camminando. Con riguardo a CP_2
tale testimonianza, giova puntualizzare come il si era trovato in una posizione con visuale Tes_1
ottimale, camminando a fianco del danneggiato, sì da ritenere che questi abbia fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro corrispondente alla realtà dei fatti;
inoltre, se è vero che il era legato al danneggiato da un rapporto di parentela rendendo prima facie la sua Tes_1
testimonianza poco attendibile stante la non equidistanza da una delle parti, nondimeno è vero che – come sopra già evidenziato - l'attendibilità del testimone legato da un rapporto di parentela con una delle parti – se certamente va valutata rigorosamente – non può essere aprioristicamente esclusa se, come nel caso di specie, non sussistono elementi dai quali possa desumersi l'effettiva mancanza di credibilità della testimonianza resa: a tale proposito si richiama il costante orientamento della
Suprema Corte, la quale ha puntualizzato come “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cpc per effetto della sentenza della Corte cost. n.248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.6001 del 28/2/23).
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni delle parti e del testimone oculare emerge quindi un quadro abbastanza chiaro nel senso che l'evento si era verificato nell'area esterna antistante la stalla dove il cavallo, tirato fuori dal proprietario per sellarlo al fine di uscire in passeggiata, era legato e che il avvicinatosi al box per entrarvi su invito del (circostanza da questo CP_2 _1
confermata sia nella fase stragiudiziale sia in sede di interrogatorio formale), veniva colpito dal calcio.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, può dirsi raggiunta la prova in relazione alla dinamica del sinistro che ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie esaminate.
In punto di nesso causale, ciò che poi rileva è che la CTU, le cui conclusioni sono condivise anche da questa Corte per essere detto accertamento peritale preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici, aveva confermato che la causa della lesione accertata in capo al era da attribuire ad un CP_2
evento traumatico, perfettamente compatibile con un calcio di un cavallo.
La CTU – dopo aver premesso che “…dall'esame della documentazione sanitaria allegata emerge che , il 14 settembre 2015, subì trauma contusivo in regione perineale-peniena Controparte_2
cosicché fu sottoposto, in data 17 settembre 2015, a visita specialistica urologica corredata da esame ecografico che evidenziò in regione peniena, in sede dorsale, piccolo ematoma fino a che il soggetto, il 19 ottobre 2015, fu sottoposto l'esame RMN dell'addome da cui emerse la sussistenza di formazione intracavernosa verosimile evoluzione di pregresso ematoma. Successivamente, stante la riferita persistenza di modesta turgidità peniena, il paziente fu sottoposto ad ulteriore visita specialistica urologica nel corso della quale, fu prescritta l'effettuazione di esame ecodoppler penieno che evidenziava la presenza, alla base del pene, in sede perineale sinistra, di “area ipoecogena di mm 10x8 con flusso vorticoso all'interno verosimilmente riferibile breccia di rottura della arteria cavernosa sinistra” con possibilità di campionamento del flusso all'interno delle arterie cavernose associata ad evidente fibrosi dei corpi cavernosi con conseguente indicazione di intervento di embolizzazione superselettiva…” (cfr. pag. n.6) – aveva osservato, con ampie, circostanziate e condivisibili argomentazioni, che “Gli studi sulla fisiopatologia del priapismo hanno permesso di differenziare due forme, a seconda dei meccanismi patogenetici: il priapismo veno-occlusivo o a basso flusso (che è il tipo più frequente) e quello post-traumatico o con alto flusso;
quest'ultimo, attualmente riconosciuto come entità clinica, consegue a trauma perineale o penieno, che determina un danno arterioso parietale e/o formazione di una fistola con incontrollato afflusso di sangue arterioso nei corpi cavernosi. La forma più comune e quella maggiormente descritta è il priapismo veno-occlusivo o 'a basso flusso': questo tipo è caratterizzato da un ostacolo al deflusso venoso, per
l'ostruzione delle venule al di sotto della tunica albuginea, con conseguente stasi venosa, ipossia, acidosi, e ischemia tessutale dolorosa;
di conseguenza il priapismo veno-occlusivo di solito si presenta con un ingorgo dei corpi cavernosi, comporta un'erezione completa, duratura e dolorosa, con un pene tutto rigido mentre il secondo tipo, molto meno comune, denominato 'ad elevato flusso'
o arterioso, si verifica a seguito di un'alterazione traumatica dell'arteria cavernosa con conseguente flusso ematico non regolamentato verso i sinusoidi dei corpi cavernosi. In quest'ultimo caso il trauma può essere il risultato dell'azione diretta di un corpo contundente contro il perineo o secondaria all'iniezione intracavernosa di farmaci vasoattivi cosicché il sangue “salta” le arteriole elicine che svolgono un'azione regolatrice, e si crea uno shunt tra arterie e sistema lacunare con deflusso venoso non completamente ostruito, cosicché non si verifica la stasi del sangue nelle lacune, l'ipossia tessutale e il dolore. È quindi importante distinguere le due condizioni patologiche, visto che la gestione clinica e terapeutica sono diverse, in accordo con la sottostante differenza fisiopatologica.
(omissis) Per quanto riguarda il trattamento della forma 'ad elevato flusso', diverse sono state le opzioni terapeutiche mediche consigliate e praticate (attenta osservazione, compressione meccanica con impacchi di ghiaccio, oppure l'aspirazione di sangue e la somministrazione intracavernosa di agonisti alfa adrenergici), da sole o in associazione tra loro, con percentuali di successo variabili e comunque non completamente soddisfacenti mentre il ricorso alla chirurgia a cielo aperto è stata sempre considerata l'ultima risorsa possibile, visto che le complicanze hanno ricompreso una funzionalità residua incompleta fino all'impotenza, la fibrosi peniena e la necrosi cosicché, ancora oggi, la migliore opzione terapeutica continua a rimanere quella di radiologia interventistica, con
l'embolizzazione arteriosa, molto spesso eseguita con coagulo autologo o con gelatina riassorbibile.
La forma arteriosa si manifesta generalmente a distanza dall'evento traumatico in quanto dopo
l'iniziale lacerazione arteriosa da parte dell'evento traumatico c'è l'attivazione del fisiologico meccanismo emostatico, che inizialmente riesce a controllare tale soluzione di continuo;
in seguito,
l'erezione notturna, stimoli sessuali o stimoli farmacologici possono spostare il coagulo non completamente organizzato, per cui si verifica un nuovo sanguinamento negli spazi lacunari e un incremento delle dimensioni della lacerazione cavernosa. Il paziente, di conseguenza, sviluppa un'erezione parziale, dell'asta e non del glande, persistente (sebbene si possa verificare anche occasionalmente un'erezione completa), non dolorosa cosicché può passare un periodo più o meno variabile prima che il paziente giunga all'attenzione del medico causando danni di tipo fibrotico- cicatriziale. Al contrario, la forma a “basso flusso” è un'emergenza urologica, nella forma ad elevato flusso, viceversa, non esiste un completo accordo sulle conseguenze anatomo-patologiche di uno stato prolungato di priapismo;
certamente occorrono periodi molto lunghi per poter osservare una evoluzione in fibrosi, ma indiscutibilmente lo stato di erezione e l'alterazione della qualità della vita di relazione impongono la ricerca di una soluzione terapeutica nel breve tempo. Il sospetto clinico di priapismo arterioso può essere ipotizzato sulla base dei dati anamnestici (descrizione di un recente trauma perineale o penieno) e/o della presentazione clinica (pene in tensione, ma non in completa erezione: l'asta è turgida, mentre il glande è soffice, il pene non è ischemico, non è dolorante) e la conferma del sospetto clinico può avvenire con l'ecocolo-Doppler che consente di documentare la lesione vascolare e/o l'esistenza e la sede di una fistola artero-cavernosa…”, asserendo che “Da ciò consegue che è possibile asserire che il trauma è stato verosimilmente responsabile della lesione vascolare sottoposta ad embolizzazione superselettiva responsabile della disfunzionalità erettile attuale, considerando l'assenza di elementi che facciano ipotizzare che il avesse manifestato alcun disturbo alla sfera sessuale antecedentemente all'evento traumatico CP_2 per cui è causa, considerando che non è dimostrabile una diretta proporzionalità tra l'efficienza lesiva del trauma e le lesioni ad esso correlabili qualora non si verifichi la frattura del pene, considerando l'origine etiopatogenetica del priapismo “ad alto flusso”, considerando il documentato traumatismo in regione perineale-peniena che ha richiesto la visita da parte del proprio medico di base e l'assenza di ulteriori documentati eventi traumatici, considerando la compatibilità tra il lasso di tempo intercorso tra il trauma e la diagnosi nonché le caratteristiche della lesione vascolare documentata strumentalmente.” (cfr. da pag. n.7 a pag. n.9). La perita aveva quindi concluso, osservando che “ , il 14 settembre 2015, subì trauma contusivo in regione Controparte_2
perineale-peniena con conseguente priaprismo ad 'alto flusso' correlabile a breccia di rottura della arteria cavernosa sinistra con conseguente indicazione di intervento di embolizzazione superselettiva;
esitano postumi da ritenersi permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da disfunzione erettile con carattere progressivo verso una disfunzione erettile end stage in esito a priapismo segmentario ad alto flusso post- traumatico esitato in fibrosi valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai più recenti barème valutativi (“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, SIMLA, Giuffrè, 2016) in misura pari 16-17% (sedici-diciassette per cento); la temporanea inabilità fu totale per giorni 10 (dieci), parziale al 75% per giorni 20 (venti), parziale al
50% per giorni 15 (quindici) e parziale al 25% per giorni 15 (quindici); le spese mediche allegate al fascicolo di causa sono da intendersi necessarie e congrue. Relativamente alla quantificazione delle spese future il assume terapia farmaceutica con costo mensile che oscilla tra 47 euro e 120 CP_2 euro, dipendentemente dal prodotto commerciale prescelto.” (cfr. pag. n.15).
Peraltro, non possono rilevare in contrario le perplessità (sottolineate dalla difesa dell' nei Pt_1
propri atti difensivi) relative al contenuto del certificato medico redatto dal medico curante del CP_2
(Dott. in data 15/9/15, sottolineando che il trauma descritto riguardava in realtà la zona Per_2
addominale e che il Dott. pur in assenza di esami strumentali e pur senza avere riscontrato Per_2
alcuna tumefazione, ematoma o altri segni nella zona perienale, aveva descritto la sospetta lesione del corpo cavernoso di sinistra invisibile ad occhio nudo. A tale riguardo, la CTU aveva spiegato che
“Relativamente alla certificazione del medico di medicina generale cui si riferisce il CTP, redatta il giorno successivo all'evento traumatico, il 15/9/15, va precisato che nello stesso certificato si legge:
<…Si attesta che il nato a [...] il [...]. In seguito a trauma diretto causato Controparte_2
da calcio di cavallo, necessita di visita specialistica urologica, avendo accusato il trauma in regione perineale peniena.>. Di conseguenza, considerando che il Prof. ha rappresentato l'assenza Per_3
dell'indicazione del nominativo del medico che ebbe a redigere il certificato e l'incompleta trascrizione dello stesso si precisa quanto segue:
1. relativamente all'indicazione del nominativo del sanitario che ha redatto il certificato del 15/10/15 va considerato che in sede di operazioni di consulenza, in presenza di tutti i consulenti nominati, è stato espressamente richiesto al signor CP_2
se Dott. fosse il suo medico di medicina generale e lo stesso ha risposto in maniera Per_2
affermativa in presenza di tutti i consulenti tecnici e quindi anche del Prof. ;
2. relativamente Per_3 all'incompleta trascrizione dello stesso certificato si precisa che non è stata trascritta la parte del certificato relativo alle generalità del signor . A ciò va aggiunto che il medico di Controparte_2
medicina generale ha redatto, in data 15/10/15, ulteriore certificazione:
per esiti di trauma addominale con relativa lesione peniena, in corso di Controparte_2
accertamento diagnostico clinico e programmazione di eventuale intervento chirurgico necessita di giorni 33 (trentatré) di cure s.c.>. In altre parole, dalla fedele lettera della certificazione in atti emerge che il medico di medicina generale, nel certificato da lui redatto, viene indicato un traumatismo che ha interessato la regione peniena.” (cfr. pag. n.11 e 12 della CTU, nonché doc. n.
1- atto di citazione I grado).
Né, infine, potrebbe rilevare in contrario la deduzione svolta dall'odierna appellante nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che il calcio del cavallo non avrebbe potuto non produrre segni esterni di trauma quali tumefazioni e/o ematomi: anche sul punto si richiamano integralmente le argomentazioni rese dalla perita, la quale aveva precisamente affermato che “Relativamente all'assenza di lesioni di ematomi o di lesioni cutanee nella regione attinta dal calcio si precisa che è stata esibita Letteratura di merito, come indicato a pag. n.10 della relazione preliminare, cui il consulente di parte non fa alcun riferimento nelle note redatte;
nel dettaglio è stato esaminato un articolo di Letteratura di merito nel quale gli Autori descrivono tre casi di priapismo post-traumatico ed in tutti tre casi l'anamnesi era positiva per evento traumatico in corrispondenza dei corpi cavernosi (n.1 caso conseguente al movimento brusco dell'ago nell'iniezione intra-cavernosa di farmaci vasoattivi e n.2 due casi a seguito di traumatismo durante partita di rugby e competizione di sport equestri). In tale articolo gli Autori precisavano che '…All'esame obiettivo tutti i pazienti presentavano erezione parziale, non dolorosa, con corpi cavernosi turgidi e tesi, anche se non completamente, mentre il glande era soffice e comprimibile' ed inoltre che non erano visibili reperti all'esame clinico che potessero collegare l'erezione all'evento traumatico ad eccezione del caso in cui era visibile il segno di agopuntura correlabile all'iniezione di farmaci vasoattivi. Di conseguenza, considerando quanto emergente dalla Letteratura di merito appare del tutto verosimile l'assenza di franche lesioni a carico dei genitali esterni a seguito di un trauma contusivo diretto proprio in considerazione delle condizioni del pene che, al momento del trauma, era flaccido.” (cfr. pag. n.12 e
13).
Ebbene, tutte le doglianze sopra esaminate sono prive di fondamento, potendosi dire raggiunta la prova sia in ordine al fatto storico sia al nesso causale tra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate dal dovendosi peraltro escludere, per quanto già detto, il concorso di colpa di quest'ultimo. CP_2
Del tutto infondato è anche il quinto motivo d'impugnazione con cui la compagnia assicurativa si è doluta della personalizzazione del danno operata dal Giudice di prime cure. Si osserva infatti che il
Tribunale aveva correttamente personalizzato il danno patito dal dovendosi al riguardo CP_2
puntualizzare come posto che il medesimo era in una fase attiva della propria vita, anche in relazione alla vita sessuale trattandosi di un uomo di circa 50 anni – e dunque, come osservato dal primo
Giudice, con un aspettativa di ulteriore vita sessuale attiva prossima, in teoria, anche ai 30 anni successivi - la menomazione fisica riportata era comunque idonea ad incidere negativamente sul regolare e naturale svolgimento di tale attività (ossia, in particolare, senza l'ausilio di alcun farmaco) sia in relazione ad un'attività sessuale già in atto sia, potenzialmente, per il futuro. Diverso sarebbe stato il caso in cui fosse risultato in atti che il danneggiato, per il proprio stile di vita o per scelte personali (si pensi ad esempio ad un sacerdote), era un soggetto che non solo non era stato sino a quel momento dedito ad un'attività sessuale, ma che si poteva presumere che non lo sarebbe mai stato, potendosi quindi presumere in un tale caso che per lo stile di vita condotto non ne fosse derivato un particolare danno, con conseguente personalizzazione verso il basso dei valori risarcitori.
Correttamente, quindi, il Giudice di I grado aveva invece personalizzato il danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica del dovendosi confermare il riconoscimento a suo favore CP_2
della somma complessiva pari ad euro 77.704,37, tenuto conto sia della specificità della lesione subita dal sia del rimborso del costo dei farmaci necessari per lo svolgimento di un'attività sessuale. CP_2
Parimenti infondato anche il sesto ed ultimo motivo di appello con cui la si è doluta della Pt_1 sua condanna diretta al versamento dell'indennizzo direttamente in favore del danneggiato CP_2
certamente, infatti, non è ammissibile (se non in materia di responsabilità per infortuni in materia di incidenti automobilistici) un'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ma deve osservarsi che nessuna azione diretta in tal senso è stata infatti proposta dal la domanda volta ad ottenere il pagamento diretto nei suoi confronti da parte della CP_2 Pt_1
è stata infatti svolta dal ossia dal soggetto assicurato sicché la fattispecie in esame è diversa _1
da quella contemplata nel motivo di appello in esame. E la domanda del si fonda sul disposto _1 di cui all'art.1917, comma 2, cc il quale prevede, quanto alle modalità della prestazione dell'assicurazione, che “L'assicuratore . . . . . . è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede” e si ritiene che tale facoltà dell'assicurato ben poteva essere esercitata anche in questa sede all'atto della sua costituzione in giudizio. Del resto sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte stabilendo che “L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di pagare l'indennizzo, in caso di sinistro, sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo danneggiato;
mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l'assicuratore assuma
l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma , cod. civ..” (cfr. Cass. civ., sez.III, sent. n.8622 del 12/4/06), come, dunque, in questo caso ove il assicurato, ha richiesto alla di pagare direttamente al danneggiato, _1 Pt_1 CP_2
l'indennizzo in questione.
E' poi fondato, invece, l'appello incidentale proposto dal con cui questi aveva contestato la _1
sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur accogliendo la domanda di garanzia, non aveva condannato l' a rifonderlo delle spese e dei compensi del I grado di giudizio da egli sostenuti Pt_1
per remunerare il lavoro del proprio legale ed aveva compensato le spese della CTU. Posto il fatto che il è risultato vittorioso sulla domanda di manleva formulata, e contestata _1 dall'assicurazione, egli aveva diritto al rimborso delle spese e dei compensi da lui sostenuti nel giudizio di I grado e ciò in ragione del principio della soccombenza. In ordine al principio per cui l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte della sua assicurazione, delle spese sostenute per legali e tecnici, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.18079 del 31/8/20, la quale, dopo aver ribadito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art.1917, co.3, cc, in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art.1914 cc) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore”, ha poi aggiunto che “le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.91 e 92 cpc.”, e dunque al richiamato principio della soccombenza.
Da tutto quanto sin qui esposto, consegue insomma, da una parte, il rigetto dell'appello principale con conferma della sentenza di I grado e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello incidentale del con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato la compagnia _1
assicurativa a pagare i compensi del I grado di giudizio da lui sostenuti;
dovranno inoltre porsi a carico di quest'ultima, soccombente, anche le spese della CTU.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, stante il rigetto dell'appello, seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo ex art. 4 D.M. 10/3/2014 n.55, come modificato dal D.M. 13/8/2022 n.147, avuto riguardo al valore della controversia, al medio livello di complessità dell'affare, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.156/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_1
l'assicurazione alla rifusione delle spese di lite da quello sostenute in I grado, che si Pt_1
liquidano in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da e da che si liquidano, per ciascuno dei due, in euro Controparte_2 Controparte_1
8.469,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Pone definitivamente a carico della le già liquidate spese della CTU espletata innanzi Pt_1
al Tribunale.
- Da infine atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/3/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.156/2023
Tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci n.92, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossano Ponti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza IV Novembre n.36 (studio Avv. Giuseppe
Rosichetti), come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Appellato e appellante incidentale e nei confronti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Ciotti ed elettivamente domiciliato Controparte_2
presso il suo studio sito in Spoleto, Corso Mazzini n.39, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.134/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Nel merito: riformare l'impugnata sentenza per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda svolta in primo grado dal signor perché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
con ogni conseguenza di legge;
riformare in ogni caso l'impugnata sentenza dichiarando la non operatività, con riferimento ai fatti di causa, della polizza assicurativa n.12280344-00 Pt_1
evocata in garanzia da con ogni conseguenza di legge a favore di e con Controparte_1 Parte_1
esclusione della sua condanna;
In via subordinata: nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche parziale della domanda proposta in primo grado dal signor , accertare e dichiarare il concorso di colpa di Controparte_2 CP_2
e nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, graduate le
[...] Controparte_1
colpe, riformare di conseguenza le statuizioni del primo grado afferenti alla responsabilità e liquidazione del danno, con ogni conseguenza di legge;
riformare in ogni caso il danno accertato in primo grado escludendo la personalizzazione riconosciuta e la condanna diretta di , con Parte_1
ogni conseguenza di legge.
Con vittoria delle spese legali anche del primo grado di giudizio in ogni caso.
In via istruttoria: si insiste per la rinnovazione della CTU medico-legale, giusta richiesta tempestivamente formulata nelle conclusioni in primo grado con le note di trattazione scritta depositate il 20/5/22.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
Rigettare, in quanto infondati, i motivi di appello di cui al n.1 e al n.6 dell'atto di appello proposti dalla , confermando la sentenza n.134/2023 del Tribunale di Spoleto, salvo quanto oggetto Pt_1
di appello incidentale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In caso ci accogliento dell'appello proposto dalla si chiede accogliere le conclusioni come Pt_1 già precisate dalla difesa di all'udienza del 15/9/21 di primo grado che di seguito si _1
riportano:
Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provate, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti di , dichiarare e condannare la terza chiamata in Controparte_1
causa a pagare il risarcimento dei danni Parte_1
eventualmente patiti dal e/o a garantire e manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea CP_2 condannando la stessa compagnia a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuto Controparte_1
a pagare all'attore anche a titolo di spese legali e compensi;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
In via di appello incidentale riformare la sentenza n.134/23 del Tribunale di Spoleto limitatamente alla parte censurata e, per l'effetto, condannare la Parte_1
(c.f. ) a pagare/rimborsare/garantire/manlevare il delle spese e
[...] P.IVA_1 Controparte_1 dei compensi di causa che dovrà corrispondere al proprio legale per l'attività professionale svota in suo favore, sia a titolo di spese di resistenza che di chiamata in causa relativamente al giudizio di primo grado per la somma di euro 13.289,00 oltre accessori di legge e spese o per la somma maggiore o minore che verrà quantificata dal Giudice;
allo stesso modo condannare la
[...]
(c.f. ) a Parte_1 P.IVA_1
pagare/rimborsare/garantire/manlevare il da quanto sarà tenuto a pagare a titolo Controparte_1
di spese di CTU;
Con vittoria di spese e compensi legali del presente grado di giudizio oltre che del primo grado di giudizio.”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare in rito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex artt.342, 345, 348 bis cpc
l'appello proposto dalla per tutti i motivi esposti Parte_1
in atti.
Sempre in via preliminare nel merito: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante e/o la richiesta di vincolare le somme poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
Nel merito: rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.134/23 del Tribunale di Parte_1
Spoleto e per l'effetto confermare integralmente in ogni capo la sentenza impugnata.
Sempre nel merito: rigettare altresì perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, l'appello incidentale e tutte le domande proposte in atti da avverso la sentenza n.134/23 del Controparte_1
Tribunale di Spoleto e per l'effetto confermare integralmente in ogni capo la sentenza impugnata.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata ci si riporta e si insiste per l'accoglimento delle domande svolte da Controparte_2 nell'atto di citazione del giudizio di primo grado come precisate, che di seguito si trascrivono:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis: accertata la responsabilità di _1 nella produzione dell'evento per cui è causa, condannare il e la terza
[...] Controparte_1 chiamata al risarcimento in favore di di tutti i danni da quest'ultimo subiti e subendi Controparte_2
per le lesioni riportate nel sinistro del 14/9/15 il tutto per la complessiva somma di euro 200.000,00
(euro duecentomila/00) o nella diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di danno non patrimoniale biologico per invalidità permanente, temporanea e danno morale e/o esistenziale da liquidarsi secondo i parametri stabiliti dalle tabelle in vigore del Tribunale di Milano ed a titolo di danno patrimoniale per tutte le spese ed i costi affrontati e da affrontare dall'attore a causa del sinistro del 14/9/15 anche per terapia farmacologica fine vita come documentati ed accertati in corso di causa, il tutto maggiorato degli interessi e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: respingere l'istanza di richiamo e/o rinnovazione e/o inutilizzabilità della CTU poiché infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in atti, respingere ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante non avendo quest'ultima svolto in primo grado richieste istruttorie.
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”.
Con ordinanza in data 24/11/23, accogliendo l'istanza di parte appellante, veniva accolta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. All'udienza del 25/11/23 il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU e aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 16/10/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito breviter ) premetteva che con atto di citazione per chiamata in causa del terzo, Pt_1 ritualmente notificatole, l'aveva evocata in giudizio per essere dalla stessa Controparte_1
manlevato e garantito giusta la polizza assicurativa n.12280344-00 dalle richieste risarcitorie formulate nei suoi confronti da , quantificate nella misura di euro 200.000,00 o nella CP_3
diversa misura, maggiore o minore, che fosse stata accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione con vittoria delle spese e dei compensi professionali. La compagnia assicurativa spiegava che l'attore aveva asserito che, in data 14/9/15 mentre si trovava all'interno della proprietà del era stato violentemente colpito da un cavallo (di nome ) che con un calcio lo _1 Per_1
aveva attinto nella zona pubica e che da ciò gli era derivato uno stato di malattia protrattosi fino al giugno 2016 ed un danno biologico pari al 18%; aveva quindi convenuto in giudizio il al _1 fine di accertare la sua responsabilità e al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate in seguito all'evento del 14 settembre, con vittoria delle spese di lite.
La compagnia assicurativa aggiungeva che in quella sede si era costituito il il quale aveva _1
contestato la domanda attorea e la sua quantificazione, chiedendo di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevato;
riferiva quindi che il aveva concluso in I grado chiedendo nel merito, in via principale, _1
respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata e, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannarsi l' al pagamento del risarcimento dei danni eventualmente Pt_1
patiti dal e/o a garantirlo e manlevarlo da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a CP_2 rifondergli quanto avesse eventualmente dovuto pagare all'attore anche a titolo di spese legali e compensi;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
La compagnia assicurativa dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando preliminarmente l'operatività della polizza del “capofamiglia” evocata in garanzia, la quale copriva esclusivamente eventi domestici quale quello in esame non era, e contestando in ogni caso la copertura del sinistro per l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso. Dava quindi atto di aver concluso chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza per i fatti di causa e nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dal e, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di CP_2 accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridursi congruamente l'entità del risarcimento alle sole voci di danno che fossero state compiutamente dimostrate, tenendo altresì conto del grado di incidenza della condotta del nella produzione del danno ex art.1227 cc, e condannarsi il CP_2
al risarcimento di quanto ritenuto di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite. _1
Il Tribunale di Spoleto – dopo aver istruito la causa con l'interpello delle parti e la prova testimoniale all'esito della quale, previa modifica dell'ordinanza ammissiva e revoca di alcuni testi ammessi con l'ordinanza generica, aveva ammesso una CTU in materia medico-legale – con l'impugnata sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così statuiva:
“Dichiara la responsabilità di nella causazione dell'evento occorso a Controparte_1 CP_2
in data 14/9/15;
[...]
Per l'effetto, condanna , in forza della polizza n.12280344-00 stipulata Parte_1
con a pagare in favore di la somma di euro 77.704,37. Dalla Controparte_1 Controparte_2 sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorrono gli interessi di mora in misura legale;
Condanna , anche per la quota che sarebbe stata di competenza di Parte_1
, nei rapporti interni con la terza chiamata, al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di che si liquidano in euro 13.289,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come Controparte_2
per legge;
Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di parte convenuta e della terza chiamata, nella misura del 50% ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni.”.
Orbene, la compagnia assicurativa, in particolare, con il primo motivo d'appello impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto operativa la polizza n.12280344-00
(del c.d. capofamiglia) sul rilievo per cui l'accertata tenuta, da parte del del registro di carico _1
e scarico cavalli non consentiva di presumere lo svolgimento, da parte sua, di un'attività aziendale di commercio di cavalli, spiegando che invece che il esercitava una tale attività e che quindi _1
l'evento dannoso per cui è causa non rientrava nel novero del rischio assicurato in quanto la polizza de qua copriva esclusivamente eventi domestici;
la impugnava poi la sentenza di I grado Pt_1 anche nella parte in cui, a suo dire, il Giudicante aveva operato un'inversione dell'onere della prova in quanto posto che l'eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda dell'assicurato, deponeva su questo l'onere di dimostrare l'operatività della polizza, nonché in quanto in punto di ricostruzione del fatto non era stata nemmeno fornita la prova dell'esatta ubicazione della stalla ovvero che costituisse comunque una pertinenza dell'abitazione principale, sicché, non avendo l'assicurato assolto tale onere probatorio, la domanda di manleva avrebbe dovuto essere rigettata.
Con gli altri motivi di appello, in sostanza, l'assicurazione appellante censurava poi la sentenza del
Tribunale: per erronea applicazione dell'art.2052 cc in relazione all'erroneo e/od omesso esame delle risultanze istruttorie, deducendo l'esclusione della responsabilità del proprio assicurato per caso fortuito e quindi un concorso di colpa del danneggiato che, quale esperto conoscitore degli equidi, avrebbe dovuto tenersi a debita distanza dall'animale; per omessa dimostrazione del fatto storico, evidenziando una pretesa contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e dal teste sicché, di conseguenza, le argomentazioni espresse dal Giudice di I grado Testimone_1
non avevano esattamente ricostruito il susseguirsi degli eventi;
per omessa dimostrazione del nesso causale tra il danno e l'evento, dolendosi peraltro circa l'adesione del Giudice alle risultanze peritali della CTU.
Con il quinto motivo di gravame, ancora, l' si doleva altresì dell'accertamento e della Pt_1
quantificazione del danno riconosciuto al e della conseguente personalizzazione dello stesso CP_2
relativa alle difficoltà residuate a suo carico nella sfera sessuale, deducendo che l'attore nulla aveva provato circa la precedente situazione familiare o affettiva, la propria vita sessuale, il fatto che non facesse già uso dei farmaci consigliati prima ancora del fatto oggetto di accertamento in questa sede.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, la compagnia assicurativa impugnava la sentenza di prime cure nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento delle somme dovute dal al _1 CP_2 per il sinistro oggetto di causa in accoglimento della richiesta dell'assicurato volta ad ottenere l'ordine di pagamento diretto da parte dell'assicuratore in favore del danneggiato, deducendo che quest'ultimo non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno perché
l'assicuratore è estraneo al rapporto tra danneggiante e danneggiato e non ha pertanto obblighi diretti nei confronti del terzo danneggiato né a titolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana. Per tutti gli indicati motivi, concludeva quindi come sopra.
Il costituendosi in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto _1
infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa, precisando che: quanto alla professionalità dell'allevamento, sulla base della normativa di settore, il c.d. registro aziendale di carico e scarico deve essere tenuto anche dal semplice proprietario di cavalli e non solo dal titolare di un'azienda commerciale avente ad oggetto la compravendita di equini;
la doglianza relativa al luogo del sinistro in quanto asseritamente non pertinente all'abitazione dell'assicurato era stata tardivamente sollevata, solo in comparsa conclusionale di I grado;
la sola attività commerciale da lui svolta era quella di parrucchiere, detenendo i cavalli per hobby;
l'onere di provare, semmai, lo svolgimento di un'attività commerciale di acquisto e vendita dei cavalli da parte sua incombeva sulla compagnia assicurativa;
il dato letterale della polizza non lasciava dubbi circa il fatto che egli fosse assicurato anche in relazione a danni provocati a terzi dagli animali da lui detenuti. Stante quindi l'operatività della polizza, l'appellato ha ribadito il fondamento della proposta domanda di manleva, chiedendo la conferma integrale della sentenza gravata. Quanto poi al sesto motivo di appello, il ne deduceva l'infondatezza in considerazione del fatto che egli era sicuramente legittimato _1 ad avanzare nei confronti dell'assicurazione la domanda di condanna diretta;
il motivo di appello sarebbe stato fondato, ma non è questo il caso di specie e pertanto è inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante, ove fosse stato il ad impugnare tale capo di sentenza, non essendo CP_2
il terzo danneggiato legittimato ad impugnare il capo relativo alla domanda diretta.
Il poi proponeva contestualmente appello incidentale con cui impugnava il capo della _1
sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che stante la completa soccombenza della compagnia assicurativa, la stessa avrebbe dovuto essere condannata anche alla refusione delle spese e dei compensi legali da lui sostenuti per il medesimo importo che il primo Giudice aveva riconosciuto alla difesa del pari ad euro 13.289,00. Concludeva pertanto come sopra. CP_2 Il dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai CP_2
sensi degli artt.342, 345 e 348 bis, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo
Giudice aveva ritenuto operativa la polizza assicurativa sulla base dell'esame della disciplina normativa dedicata al c.d. registro aziendale, puntualizzando: che il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda proposta dal poiché la compagnia assicurativa non aveva offerto prova _1 contraria idonea a sostenere l'eccezione di inoperatività della polizza;
che era stato accertato l'uso domestico dell'animale attraverso le dichiarazioni dei testimoni escussi;
che l'eccezione mossa dalla compagnia chiamata in causa attinente all'esercizio da parte del di attività di commercio di _1
animali non poteva considerarsi una mera difesa, sicché l'onere probatorio cedeva a suo carico in considerazione della natura negativa (inesistenza) del fatto da provare;
l'infondatezza e, in ogni caso,
l'inammissibilità poiché tardiva dell'ulteriore questione posta dall'appellante riguardo al fatto che l'esclusione dell'uso domestico dell'animale derivasse proprio dalle affermazioni secondo le quali questo si trovava presso una stalla che, per sua natura, non è luogo di abitazione;
con riguardo al secondo e al terzo motivo di gravame ha rilevato come il Giudice di I grado, oltre ad aver correttamente esaminato le risultanze istruttorie del giudizio, che avevano dimostrato il sinistro, aveva correttamente accertato la responsabilità del ai sensi dell'art.2052 cc e rilevato che non vi _1
era prova di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere da esso
CP_2
In merito, poi, al quarto e quinto motivo di appello, il ha evidenziato che la sentenza impugnata CP_2
aveva correttamente recepito la CTU, le cui risultanze peritali avevano confermato pienamente l'entità del danno da lui subito nonché il nesso eziologico tra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate dall'appellato. Da ultimo, con riguardo all'ultimo motivo di appello, il evidenziava CP_2 la correttezza della sentenza impugnata dato che a fronte dell'accertamento della responsabilità del e per effetto del rapporto assicurativo di cui alla polizza n.12280344-00, il primo Giudice _1 aveva correttamente accolto la domanda dell'assicurato, il quale aveva espressamente richiesto la condanna della terza chiamata in causa a pagare direttamente i danni in suo favore, facoltà questa concessagli dall'art.1917, co.2, cc, sottolineando l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, essendo relativa a casi in cui era il danneggiato ad impugnare decisioni assunte relative al rapporto assicurativo. Concludeva quindi come sopra.
Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dal in ordine alla dedotta inammissibilità ex CP_2 art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la dichiarazione di inoperatività della polizza, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché, nella denegata ipotesi di conferma anche parziale dell'accoglimento della domanda per cui è causa, l'accertamento e la dichiarazione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro e, in ogni caso, CP_2
l'esclusione della personalizzazione riconosciuta e la condanna diretta a carico della compagnia assicurativa – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, si ritiene che l'appello proposto da sia infondato. Pt_1
Va anzitutto rigettato il primo motivo del gravame con il quale la compagnia assicurativa aveva eccepito, come si è visto, l'inoperatività della polizza sulla base dell'impossibilità di qualificare il cavallo come animale domestico, rientrando detto animale nell'ambito di un complesso aziendale di cui sarebbe titolare il stante l'esistenza del c.d. registro aziendale di carico e scarico equidi _1
e del passaporto-libretto segnaletico, laddove la polizza in questione copriva solo i danni a terzi cagionati dall'animale nell'ambito di situazioni esclusivamente domestiche. Ebbene, la Corte osserva che tali doglianze, in questa sede riproposte, sono prive di fondamento e ciò anzitutto in ragione del dato normativo. La detenzione di animali a scopo amatoriale, inclusa anche la specie equina (anche di un solo capo), ai sensi del D.P.R. n.317/96 e s.m.i. (D.M. 5/5/06 e D.M. 9/10/07 - min. salute 3337-
P del 28/2/08 e 3/3/08, oggi D.lgs. n.134/22) necessita di registrazione presso il servizio veterinario competente per territorio, che rilascia un codice identificativo, definito codice aziendale, e vidima il registro di carico/scarico, obbligatorio per tutti e non solo per coloro che utilizzino gli animali nell'ambito di un'attività aziendale. A tale riguardo, giova in primis puntualizzare come il D.M. del
5/5/06 prevede, all'art.9 co.1 e 2, che “Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall'art.6, co.
2. Il proprietario, inoltre: a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti…” e perciò l'obbligo di registrazione grava non solo sul titolare d'azienda che utilizzi in vario modo o si occupi di compravendita di cavalli ma, anche, sul semplice detentore dell'animale, sicché l'esistenza del c.d. registro aziendale e del passaporto-libretto segnaletico non possono essere indici inequivocabili dell'esercizio di un'attività commerciale di acquisto e vendita di equini;
inoltre, va evidenziato che l'art.2 del citato D.M. qualifica l'azienda come “qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi”: dunque, ai fini di cui sopra, si considera azienda anche una semplice costruzione in cui siano tenuti gli animali. Né, del resto, la compagnia assicurativa aveva specificamente contestato tale interpretazione normativa, non smentendo che la detenzione di animali in ambito familiare di varia specie, inclusa l'equina, e finanche in caso di detenzione di un solo capo, ai sensi della sopra citata normativa determini un obbligo di tenuta del predetto registro.
Né a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire esaminando, nello specifico, il contenuto del c.d. registro di carico e scarico (cfr. doc. n.
1-fascicolo I grado ), le cui risultanze numeriche sono Pt_1
evidentemente compatibili con lo svolgimento di un'attività meramente amatoriale: ed invero il nell'arco di un quinquennio, aveva preso e poi ceduto, nel complesso, solo sette cavalli. _1
Peraltro l'istruttoria svolta in I grado ha dimostrato che il svolgeva altra attività ecomomica, _1 confermata dal e dal (interpellati all'udienza del 15/5/19) e da due testi ( CP_2 _1 Tes_1
di parte attrice e di parte convenuta escussi all'udienza del 2/10/19) i quali
[...] Testimone_2 avevano riferito che l'unica attività commerciale svolta dal era quella di parrucchiere – in _1
atti è stata altresì depositata la visura camerale del negozio di cui è titolare il insieme a _1
, attività iscritta nel registro delle imprese sin dal 2001 (cfr. doc. n.
4-seconda Parte_2
memoria istruttoria ex art.183, co.6, cpc del e, quindi, da molto tempo prima del sinistro _1
verificatosi nel 2015 – e che deteneva cavalli per passione ed hobby. Quanto alla testimonianza della compagna del giova poi puntualizzare come non per questo la sua attendibilità, Tes_2 _1
pur da valutare rigorosamente, potrebbe essere aprioristicamente esclusa;
peraltro in questo caso si consideri che la ha dichiarato di essere anch'ella parrucchiera e di lavorare in tale qualità Tes_2
nel salone del compagno.
Il Tribunale, insomma, non aveva operato alcuna inversione dell'onere della prova dato che – stanti le risultanze istruttorie circa il fatto che il convenuto era titolare di un salone di parruccheria e che deteneva cavalli per puro svago ed hobby, senza svolgere un'attività di commercio di animali –
l'onere di fornire la prova contraria, ossia la prova che il svolgeva anche un'attività _1
commerciale di compravendita di cavalli, era stato correttamente posto a carico della compagnia assicurativa che aveva allegato tale circostanza a fondamento della sua eccezione di inoperatività della polizza (viceversa, il sarebbe stato onerato di provare un fatto negativo, vale a dire _1
l'inesistenza di un'attività di commercio di animali). Al riguardo, poi, devesi osservare che l' Pt_1
– anche ammettendo l'ipotesi meno probabile che il trovasse anche il tempo per svolgere _1
l'attività di commercio di cavalli, dovendosi osservare che, secondo l'id quod plerumque accidit, il lavoro di parrucchiere è quasi totalmente assorbente dell'intera giornata – non aveva nemmeno allegato alcuna circostanza idonea a denotare lo svolgimento di un'attività economica legata al commercio di cavalli (né una visura camerale né alcun documento contabile né alcun contratto stipulato con eventuali clienti che avessero comprato o venduto gli animali).
Né parte appellante può oggi, a posteriori, affermare che l'assicurato non aveva fornito la prova della esatta ubicazione della stalla o che costituisse comunque una pertinenza dell'abitazione principale
(cfr. comparsa conclusionale di , pag. n.3) giacché risulta fondata l'eccezione sollevata nel Pt_1 presente grado di giudizio dagli odierni appellati ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare come tale doglianza sia nuova in quanto dedotta solo in II grado. Alla luce di quanto sopra si ritiene dunque che la polizza n.12280344-00 è certamente operante per l'evento per cui è causa, anche in considerazione del fatto che nella polizza vi è un esplicito riferimento ai “cavalli da sella” (cfr. art. 5.1, n.10 e 11 del doc. n.
1-fascicolo I grado . _1
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello con il quale l'appellante ha contestato l'applicazione al caso di specie dell'art.2052 cc, ritenendo che il comportamento imprudente del
– a dire della , infatti, quest'ultimo, in quanto esperto conoscitore dei cavalli, avrebbe CP_2 Pt_1 dovuto/potuto prevedere che l'animale potesse reagire all'avvicinamento di un estraneo ed evitare situazioni di pericolo concreto data la imprevedibilità dell'animale – integrava, a suo dire, gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la proprietà dell'animale e il danno da questi prodotto, dovendosi al riguardo osservare che se è vero che la responsabilità ex art.2052 cc, prevista a carico del proprietario di un animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.10402 del 20/5/16), nondimeno è vero che nel caso in esame il non aveva posto in essere alcuna condotta imprevedibile ed eccezionale. Né CP_2
potrebbe ritenersi che egli avesse concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art.1227 cc in quanto – posto il fatto che il cavallo non è normalmente un animale pericoloso, salvo particolari circostanze che evidenzino segnali di imbizzarrimento – non ci sono agli atti evidenze che consentano a questa
Corte di affermare che il predetto non dovesse avvicinarsi al cavallo e che avesse tenuto un CP_2
comportamento imprudente. Ne consegue che risulta condivisibile, ad avviso della Corte, la statuizione della sentenza di I grado allorché il Giudicante, da una parte, aveva accertato la responsabilità del ai sensi dell'art.2052 cc e, dall'altra parte, aveva affermato che “…non vi _1
è prova, all'esito dell'istruttoria, di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere dal ” (cfr. pag. n.3) e nemmeno, deve aggiungersi, colposo, anche solo in Pt_3
parte. Passando ora alle contestazioni nel merito, tutte riproposte in questa sede (cfr. terzo e quarto motivo di gravame), l'appellante ha in sostanza dedotto il mancato raggiungimento di una prova certa circa il fatto storico, nonché la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento per cui è causa.
Per quanto riguarda anzitutto la ricostruzione del fatto, devono essere esaminate le dichiarazioni rese in sede di interpello dal e dal (interpellati all'udienza del 15/5/19) e da CP_2 _1 Tes_1
quale testimone oculare (escusso all'udienza del 2/10/19), relativamente alle quali l'
[...] Pt_1
ha evidenziato pretese contraddizione nelle loro dichiarazioni.
Quanto alle dichiarazioni del danneggiato, la compagnia assicurativa non ha rilevato particolari incongruenze se non il fatto che aveva riferito di essere stato attinto dal calcio di un cavallo in regione perineale-peniena mentre si trovava in prossimità di una siepe, non essendo chiara la collocazione della stessa: ciò, ad avviso dell'assicurazione, si poneva in evidente contraddizione con quanto dichiarato dal il quale aveva invece riferito che il sinistro si era verificato nell'area _1
antistante la stalla dove era legato il cavallo. Ed ancora, altra pretesa incongruenza rilevata dall' è che il si sarebbe contraddetto con sé stesso dato che dapprima aveva riferito Pt_1 _1 che, al momento dell'evento dannoso, stava sellando il cavallo per poi riferire che non aveva assistito direttamente al sinistro in quanto stava pulendo il box. Ad avviso della Corte però tali dichiarazioni non sono tra di loro in contraddizione: quanto al primo profilo, nulla toglie che nell'area antistante la stalla vi fosse anche una siepe;
in relazione al secondo profilo, il non si era in realtà _1
contraddetto in quanto è del tutto plausibile che lo stesso fosse prima uscito dal box per portare fuori il cavallo al fine di sellarlo per poi effettuare una passeggiata con l'animale e che poi, dopo aver legato il cavallo ad una parete del box, vi fosse momentaneamente rientrato per pulirlo (ed in quel frangente il cavallo aveva colpito il , salvo poi in un secondo momento uscire nuovamente CP_2
per completare la sellatura. Né appare verosimile che un soggetto, il che voglia dichiarare _1
innanzi al Giudice una versione falsa dei fatti si contraddica nello stesso contesto, in udienza appunto,
a distanza di pochi minuti. La realtà è che vere e proprie contraddizioni nelle suindicate dichiarazioni non vi sono.
Tale successione degli eventi risulta poi confermata anche dal (nipote del , il quale Tes_1 CP_2 aveva riferito che mentre con lo zio si stava dirigendo verso “i box dei cavalli per entrare”, il cavallo legato alla staccionata – posizionata nella zona antistante la stalla in quanto il era in procinto _1
di uscire in passeggiata – aveva dato un calcio al mentre stava camminando. Con riguardo a CP_2
tale testimonianza, giova puntualizzare come il si era trovato in una posizione con visuale Tes_1
ottimale, camminando a fianco del danneggiato, sì da ritenere che questi abbia fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro corrispondente alla realtà dei fatti;
inoltre, se è vero che il era legato al danneggiato da un rapporto di parentela rendendo prima facie la sua Tes_1
testimonianza poco attendibile stante la non equidistanza da una delle parti, nondimeno è vero che – come sopra già evidenziato - l'attendibilità del testimone legato da un rapporto di parentela con una delle parti – se certamente va valutata rigorosamente – non può essere aprioristicamente esclusa se, come nel caso di specie, non sussistono elementi dai quali possa desumersi l'effettiva mancanza di credibilità della testimonianza resa: a tale proposito si richiama il costante orientamento della
Suprema Corte, la quale ha puntualizzato come “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cpc per effetto della sentenza della Corte cost. n.248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.6001 del 28/2/23).
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni delle parti e del testimone oculare emerge quindi un quadro abbastanza chiaro nel senso che l'evento si era verificato nell'area esterna antistante la stalla dove il cavallo, tirato fuori dal proprietario per sellarlo al fine di uscire in passeggiata, era legato e che il avvicinatosi al box per entrarvi su invito del (circostanza da questo CP_2 _1
confermata sia nella fase stragiudiziale sia in sede di interrogatorio formale), veniva colpito dal calcio.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, può dirsi raggiunta la prova in relazione alla dinamica del sinistro che ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie esaminate.
In punto di nesso causale, ciò che poi rileva è che la CTU, le cui conclusioni sono condivise anche da questa Corte per essere detto accertamento peritale preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici, aveva confermato che la causa della lesione accertata in capo al era da attribuire ad un CP_2
evento traumatico, perfettamente compatibile con un calcio di un cavallo.
La CTU – dopo aver premesso che “…dall'esame della documentazione sanitaria allegata emerge che , il 14 settembre 2015, subì trauma contusivo in regione perineale-peniena Controparte_2
cosicché fu sottoposto, in data 17 settembre 2015, a visita specialistica urologica corredata da esame ecografico che evidenziò in regione peniena, in sede dorsale, piccolo ematoma fino a che il soggetto, il 19 ottobre 2015, fu sottoposto l'esame RMN dell'addome da cui emerse la sussistenza di formazione intracavernosa verosimile evoluzione di pregresso ematoma. Successivamente, stante la riferita persistenza di modesta turgidità peniena, il paziente fu sottoposto ad ulteriore visita specialistica urologica nel corso della quale, fu prescritta l'effettuazione di esame ecodoppler penieno che evidenziava la presenza, alla base del pene, in sede perineale sinistra, di “area ipoecogena di mm 10x8 con flusso vorticoso all'interno verosimilmente riferibile breccia di rottura della arteria cavernosa sinistra” con possibilità di campionamento del flusso all'interno delle arterie cavernose associata ad evidente fibrosi dei corpi cavernosi con conseguente indicazione di intervento di embolizzazione superselettiva…” (cfr. pag. n.6) – aveva osservato, con ampie, circostanziate e condivisibili argomentazioni, che “Gli studi sulla fisiopatologia del priapismo hanno permesso di differenziare due forme, a seconda dei meccanismi patogenetici: il priapismo veno-occlusivo o a basso flusso (che è il tipo più frequente) e quello post-traumatico o con alto flusso;
quest'ultimo, attualmente riconosciuto come entità clinica, consegue a trauma perineale o penieno, che determina un danno arterioso parietale e/o formazione di una fistola con incontrollato afflusso di sangue arterioso nei corpi cavernosi. La forma più comune e quella maggiormente descritta è il priapismo veno-occlusivo o 'a basso flusso': questo tipo è caratterizzato da un ostacolo al deflusso venoso, per
l'ostruzione delle venule al di sotto della tunica albuginea, con conseguente stasi venosa, ipossia, acidosi, e ischemia tessutale dolorosa;
di conseguenza il priapismo veno-occlusivo di solito si presenta con un ingorgo dei corpi cavernosi, comporta un'erezione completa, duratura e dolorosa, con un pene tutto rigido mentre il secondo tipo, molto meno comune, denominato 'ad elevato flusso'
o arterioso, si verifica a seguito di un'alterazione traumatica dell'arteria cavernosa con conseguente flusso ematico non regolamentato verso i sinusoidi dei corpi cavernosi. In quest'ultimo caso il trauma può essere il risultato dell'azione diretta di un corpo contundente contro il perineo o secondaria all'iniezione intracavernosa di farmaci vasoattivi cosicché il sangue “salta” le arteriole elicine che svolgono un'azione regolatrice, e si crea uno shunt tra arterie e sistema lacunare con deflusso venoso non completamente ostruito, cosicché non si verifica la stasi del sangue nelle lacune, l'ipossia tessutale e il dolore. È quindi importante distinguere le due condizioni patologiche, visto che la gestione clinica e terapeutica sono diverse, in accordo con la sottostante differenza fisiopatologica.
(omissis) Per quanto riguarda il trattamento della forma 'ad elevato flusso', diverse sono state le opzioni terapeutiche mediche consigliate e praticate (attenta osservazione, compressione meccanica con impacchi di ghiaccio, oppure l'aspirazione di sangue e la somministrazione intracavernosa di agonisti alfa adrenergici), da sole o in associazione tra loro, con percentuali di successo variabili e comunque non completamente soddisfacenti mentre il ricorso alla chirurgia a cielo aperto è stata sempre considerata l'ultima risorsa possibile, visto che le complicanze hanno ricompreso una funzionalità residua incompleta fino all'impotenza, la fibrosi peniena e la necrosi cosicché, ancora oggi, la migliore opzione terapeutica continua a rimanere quella di radiologia interventistica, con
l'embolizzazione arteriosa, molto spesso eseguita con coagulo autologo o con gelatina riassorbibile.
La forma arteriosa si manifesta generalmente a distanza dall'evento traumatico in quanto dopo
l'iniziale lacerazione arteriosa da parte dell'evento traumatico c'è l'attivazione del fisiologico meccanismo emostatico, che inizialmente riesce a controllare tale soluzione di continuo;
in seguito,
l'erezione notturna, stimoli sessuali o stimoli farmacologici possono spostare il coagulo non completamente organizzato, per cui si verifica un nuovo sanguinamento negli spazi lacunari e un incremento delle dimensioni della lacerazione cavernosa. Il paziente, di conseguenza, sviluppa un'erezione parziale, dell'asta e non del glande, persistente (sebbene si possa verificare anche occasionalmente un'erezione completa), non dolorosa cosicché può passare un periodo più o meno variabile prima che il paziente giunga all'attenzione del medico causando danni di tipo fibrotico- cicatriziale. Al contrario, la forma a “basso flusso” è un'emergenza urologica, nella forma ad elevato flusso, viceversa, non esiste un completo accordo sulle conseguenze anatomo-patologiche di uno stato prolungato di priapismo;
certamente occorrono periodi molto lunghi per poter osservare una evoluzione in fibrosi, ma indiscutibilmente lo stato di erezione e l'alterazione della qualità della vita di relazione impongono la ricerca di una soluzione terapeutica nel breve tempo. Il sospetto clinico di priapismo arterioso può essere ipotizzato sulla base dei dati anamnestici (descrizione di un recente trauma perineale o penieno) e/o della presentazione clinica (pene in tensione, ma non in completa erezione: l'asta è turgida, mentre il glande è soffice, il pene non è ischemico, non è dolorante) e la conferma del sospetto clinico può avvenire con l'ecocolo-Doppler che consente di documentare la lesione vascolare e/o l'esistenza e la sede di una fistola artero-cavernosa…”, asserendo che “Da ciò consegue che è possibile asserire che il trauma è stato verosimilmente responsabile della lesione vascolare sottoposta ad embolizzazione superselettiva responsabile della disfunzionalità erettile attuale, considerando l'assenza di elementi che facciano ipotizzare che il avesse manifestato alcun disturbo alla sfera sessuale antecedentemente all'evento traumatico CP_2 per cui è causa, considerando che non è dimostrabile una diretta proporzionalità tra l'efficienza lesiva del trauma e le lesioni ad esso correlabili qualora non si verifichi la frattura del pene, considerando l'origine etiopatogenetica del priapismo “ad alto flusso”, considerando il documentato traumatismo in regione perineale-peniena che ha richiesto la visita da parte del proprio medico di base e l'assenza di ulteriori documentati eventi traumatici, considerando la compatibilità tra il lasso di tempo intercorso tra il trauma e la diagnosi nonché le caratteristiche della lesione vascolare documentata strumentalmente.” (cfr. da pag. n.7 a pag. n.9). La perita aveva quindi concluso, osservando che “ , il 14 settembre 2015, subì trauma contusivo in regione Controparte_2
perineale-peniena con conseguente priaprismo ad 'alto flusso' correlabile a breccia di rottura della arteria cavernosa sinistra con conseguente indicazione di intervento di embolizzazione superselettiva;
esitano postumi da ritenersi permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da disfunzione erettile con carattere progressivo verso una disfunzione erettile end stage in esito a priapismo segmentario ad alto flusso post- traumatico esitato in fibrosi valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai più recenti barème valutativi (“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, SIMLA, Giuffrè, 2016) in misura pari 16-17% (sedici-diciassette per cento); la temporanea inabilità fu totale per giorni 10 (dieci), parziale al 75% per giorni 20 (venti), parziale al
50% per giorni 15 (quindici) e parziale al 25% per giorni 15 (quindici); le spese mediche allegate al fascicolo di causa sono da intendersi necessarie e congrue. Relativamente alla quantificazione delle spese future il assume terapia farmaceutica con costo mensile che oscilla tra 47 euro e 120 CP_2 euro, dipendentemente dal prodotto commerciale prescelto.” (cfr. pag. n.15).
Peraltro, non possono rilevare in contrario le perplessità (sottolineate dalla difesa dell' nei Pt_1
propri atti difensivi) relative al contenuto del certificato medico redatto dal medico curante del CP_2
(Dott. in data 15/9/15, sottolineando che il trauma descritto riguardava in realtà la zona Per_2
addominale e che il Dott. pur in assenza di esami strumentali e pur senza avere riscontrato Per_2
alcuna tumefazione, ematoma o altri segni nella zona perienale, aveva descritto la sospetta lesione del corpo cavernoso di sinistra invisibile ad occhio nudo. A tale riguardo, la CTU aveva spiegato che
“Relativamente alla certificazione del medico di medicina generale cui si riferisce il CTP, redatta il giorno successivo all'evento traumatico, il 15/9/15, va precisato che nello stesso certificato si legge:
<…Si attesta che il nato a [...] il [...]. In seguito a trauma diretto causato Controparte_2
da calcio di cavallo, necessita di visita specialistica urologica, avendo accusato il trauma in regione perineale peniena.>. Di conseguenza, considerando che il Prof. ha rappresentato l'assenza Per_3
dell'indicazione del nominativo del medico che ebbe a redigere il certificato e l'incompleta trascrizione dello stesso si precisa quanto segue:
1. relativamente all'indicazione del nominativo del sanitario che ha redatto il certificato del 15/10/15 va considerato che in sede di operazioni di consulenza, in presenza di tutti i consulenti nominati, è stato espressamente richiesto al signor CP_2
se Dott. fosse il suo medico di medicina generale e lo stesso ha risposto in maniera Per_2
affermativa in presenza di tutti i consulenti tecnici e quindi anche del Prof. ;
2. relativamente Per_3 all'incompleta trascrizione dello stesso certificato si precisa che non è stata trascritta la parte del certificato relativo alle generalità del signor . A ciò va aggiunto che il medico di Controparte_2
medicina generale ha redatto, in data 15/10/15, ulteriore certificazione:
per esiti di trauma addominale con relativa lesione peniena, in corso di Controparte_2
accertamento diagnostico clinico e programmazione di eventuale intervento chirurgico necessita di giorni 33 (trentatré) di cure s.c.>. In altre parole, dalla fedele lettera della certificazione in atti emerge che il medico di medicina generale, nel certificato da lui redatto, viene indicato un traumatismo che ha interessato la regione peniena.” (cfr. pag. n.11 e 12 della CTU, nonché doc. n.
1- atto di citazione I grado).
Né, infine, potrebbe rilevare in contrario la deduzione svolta dall'odierna appellante nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che il calcio del cavallo non avrebbe potuto non produrre segni esterni di trauma quali tumefazioni e/o ematomi: anche sul punto si richiamano integralmente le argomentazioni rese dalla perita, la quale aveva precisamente affermato che “Relativamente all'assenza di lesioni di ematomi o di lesioni cutanee nella regione attinta dal calcio si precisa che è stata esibita Letteratura di merito, come indicato a pag. n.10 della relazione preliminare, cui il consulente di parte non fa alcun riferimento nelle note redatte;
nel dettaglio è stato esaminato un articolo di Letteratura di merito nel quale gli Autori descrivono tre casi di priapismo post-traumatico ed in tutti tre casi l'anamnesi era positiva per evento traumatico in corrispondenza dei corpi cavernosi (n.1 caso conseguente al movimento brusco dell'ago nell'iniezione intra-cavernosa di farmaci vasoattivi e n.2 due casi a seguito di traumatismo durante partita di rugby e competizione di sport equestri). In tale articolo gli Autori precisavano che '…All'esame obiettivo tutti i pazienti presentavano erezione parziale, non dolorosa, con corpi cavernosi turgidi e tesi, anche se non completamente, mentre il glande era soffice e comprimibile' ed inoltre che non erano visibili reperti all'esame clinico che potessero collegare l'erezione all'evento traumatico ad eccezione del caso in cui era visibile il segno di agopuntura correlabile all'iniezione di farmaci vasoattivi. Di conseguenza, considerando quanto emergente dalla Letteratura di merito appare del tutto verosimile l'assenza di franche lesioni a carico dei genitali esterni a seguito di un trauma contusivo diretto proprio in considerazione delle condizioni del pene che, al momento del trauma, era flaccido.” (cfr. pag. n.12 e
13).
Ebbene, tutte le doglianze sopra esaminate sono prive di fondamento, potendosi dire raggiunta la prova sia in ordine al fatto storico sia al nesso causale tra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate dal dovendosi peraltro escludere, per quanto già detto, il concorso di colpa di quest'ultimo. CP_2
Del tutto infondato è anche il quinto motivo d'impugnazione con cui la compagnia assicurativa si è doluta della personalizzazione del danno operata dal Giudice di prime cure. Si osserva infatti che il
Tribunale aveva correttamente personalizzato il danno patito dal dovendosi al riguardo CP_2
puntualizzare come posto che il medesimo era in una fase attiva della propria vita, anche in relazione alla vita sessuale trattandosi di un uomo di circa 50 anni – e dunque, come osservato dal primo
Giudice, con un aspettativa di ulteriore vita sessuale attiva prossima, in teoria, anche ai 30 anni successivi - la menomazione fisica riportata era comunque idonea ad incidere negativamente sul regolare e naturale svolgimento di tale attività (ossia, in particolare, senza l'ausilio di alcun farmaco) sia in relazione ad un'attività sessuale già in atto sia, potenzialmente, per il futuro. Diverso sarebbe stato il caso in cui fosse risultato in atti che il danneggiato, per il proprio stile di vita o per scelte personali (si pensi ad esempio ad un sacerdote), era un soggetto che non solo non era stato sino a quel momento dedito ad un'attività sessuale, ma che si poteva presumere che non lo sarebbe mai stato, potendosi quindi presumere in un tale caso che per lo stile di vita condotto non ne fosse derivato un particolare danno, con conseguente personalizzazione verso il basso dei valori risarcitori.
Correttamente, quindi, il Giudice di I grado aveva invece personalizzato il danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica del dovendosi confermare il riconoscimento a suo favore CP_2
della somma complessiva pari ad euro 77.704,37, tenuto conto sia della specificità della lesione subita dal sia del rimborso del costo dei farmaci necessari per lo svolgimento di un'attività sessuale. CP_2
Parimenti infondato anche il sesto ed ultimo motivo di appello con cui la si è doluta della Pt_1 sua condanna diretta al versamento dell'indennizzo direttamente in favore del danneggiato CP_2
certamente, infatti, non è ammissibile (se non in materia di responsabilità per infortuni in materia di incidenti automobilistici) un'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante ma deve osservarsi che nessuna azione diretta in tal senso è stata infatti proposta dal la domanda volta ad ottenere il pagamento diretto nei suoi confronti da parte della CP_2 Pt_1
è stata infatti svolta dal ossia dal soggetto assicurato sicché la fattispecie in esame è diversa _1
da quella contemplata nel motivo di appello in esame. E la domanda del si fonda sul disposto _1 di cui all'art.1917, comma 2, cc il quale prevede, quanto alle modalità della prestazione dell'assicurazione, che “L'assicuratore . . . . . . è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede” e si ritiene che tale facoltà dell'assicurato ben poteva essere esercitata anche in questa sede all'atto della sua costituzione in giudizio. Del resto sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte stabilendo che “L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di pagare l'indennizzo, in caso di sinistro, sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo danneggiato;
mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l'assicuratore assuma
l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma , cod. civ..” (cfr. Cass. civ., sez.III, sent. n.8622 del 12/4/06), come, dunque, in questo caso ove il assicurato, ha richiesto alla di pagare direttamente al danneggiato, _1 Pt_1 CP_2
l'indennizzo in questione.
E' poi fondato, invece, l'appello incidentale proposto dal con cui questi aveva contestato la _1
sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur accogliendo la domanda di garanzia, non aveva condannato l' a rifonderlo delle spese e dei compensi del I grado di giudizio da egli sostenuti Pt_1
per remunerare il lavoro del proprio legale ed aveva compensato le spese della CTU. Posto il fatto che il è risultato vittorioso sulla domanda di manleva formulata, e contestata _1 dall'assicurazione, egli aveva diritto al rimborso delle spese e dei compensi da lui sostenuti nel giudizio di I grado e ciò in ragione del principio della soccombenza. In ordine al principio per cui l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte della sua assicurazione, delle spese sostenute per legali e tecnici, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n.18079 del 31/8/20, la quale, dopo aver ribadito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art.1917, co.3, cc, in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art.1914 cc) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore”, ha poi aggiunto che “le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.91 e 92 cpc.”, e dunque al richiamato principio della soccombenza.
Da tutto quanto sin qui esposto, consegue insomma, da una parte, il rigetto dell'appello principale con conferma della sentenza di I grado e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello incidentale del con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato la compagnia _1
assicurativa a pagare i compensi del I grado di giudizio da lui sostenuti;
dovranno inoltre porsi a carico di quest'ultima, soccombente, anche le spese della CTU.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, stante il rigetto dell'appello, seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo ex art. 4 D.M. 10/3/2014 n.55, come modificato dal D.M. 13/8/2022 n.147, avuto riguardo al valore della controversia, al medio livello di complessità dell'affare, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.156/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna Controparte_1
l'assicurazione alla rifusione delle spese di lite da quello sostenute in I grado, che si Pt_1
liquidano in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da e da che si liquidano, per ciascuno dei due, in euro Controparte_2 Controparte_1
8.469,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Pone definitivamente a carico della le già liquidate spese della CTU espletata innanzi Pt_1
al Tribunale.
- Da infine atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/3/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini