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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 757/2024, avente per oggetto “pensione anticipata cd. Opzione Donna 2023”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l
[...]
, impugnando il provvedimento con cui l ha Controparte_1 CP_1
respinto la sua domanda di pensione anticipata c.d. “Opzione Donna 2023”, presentata in data
26.10.2023.
La ricorrente ha lamentato che l con provvedimento del 8.11.2023, aveva respinto la CP_2
sua richiesta, con la seguente motivazione: “all'atto della presentazione della domanda
26.10.2023 non risulta assistere coniuge da almeno 6 mesi, coniuge che in data 27.10.2023 presente domanda di accertamento handicap” (cfr. doc. 16 ricorrente), nonostante che ella avesse da sempre assistito il marito, , che era invalido civile e titolare di Persona_1 indennità di accompagnamento dal 2002, oltre che interdetto con sentenza del Tribunale di
Lecco risalente al 2003, con la precisazione che, dal 2021 le sua condizioni di salute erano peggiorate a tal punto da costringerla a chiudere la propria attività di bar, per occuparsi a tempo pieno del coniuge, poi deceduto in data 22.4.2024.
La difesa attorea ha spiegato che la ricorrente, prima della domanda di pensione, non si era mai attivata per ottenere il riconoscimento della condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” di , in ragione del fatto che ella era lavoratrice autonoma e Persona_1
perciò non aveva avuto bisogno di accedere ai benefici previsti dalla L. 104/1992 per assistere il marito, il quale, tuttavia, versava da molti anni in condizioni di salute ben peggiori di quelle richieste dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992, come poi effettivamente comprovato dall'accertamento della competente Commissione Medica, che l'aveva dichiarato “portatore di handicap in situazione di gravità”, a seguito della domanda presentata solo in data
27.10.2023.
Secondo la parte ricorrente, l'Istituto, col richiedere la certificazione di cui all'art. 4, L.
104/1992 -anziché considerare sufficiente la concreta esistenza della condizione sanitaria, così come descritta dall'art. 3, comma 3, Legge cit.- aveva preteso di interpretare l'art. 16, comma
1 bis, DL n. 4/2019 sulla base delle indicazioni contenute nella sua circolare n. 25 del 6.3.2023
(in effetti richiamata nel provvedimento di rigetto, emesso dal Comitato provinciale in seguito alla ricorso amministrativo;
sub doc. n. 17 attoreo), che però sarebbe erronea e comunque priva di valore normativo.
ha quindi promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“In via principale: • accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico
anticipata cd. Opzione Donna di cui all'art. 16, co. 1 bis, del DL 28.01.2019 n. 4, convertito con
modificazioni dalla L.n. 28.03.2019 n. 26, come modificato dall'art. 1 co. 292 della 22.12.2022 n.197
con decorrenza dal 01.11.2023, richiesto con domanda n. 2047979500082 del 26.10.2023, per tutte le
ragioni di cui è causa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
• condannare l al pagamento in CP_2
favore della ricorrente di tutti i ratei relativi al trattamento pensionistico di cui al punto precedente con
decorrenza dal 01.11.2023, o dalla diversa data risultante di giustizia;
• Il tutto con rivalutazione e
interessi. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, nonché la loro distrazione in favore del subscritto
procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché
a titolo di competenze ed onorari di causa” Si è costituito in giudizio, l , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in virtù del tenore dell'art. 16 cit. e della sua interpretazione fornita dalla propria Circolare n. 25/2023, da ritenersi ragionevole e coerente con l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici, perciò assumendo di avere operato correttamente, in quanto -per stessa ammissione della sig.ra l momento della domanda di pensione anticipata, Pt_1
proposta in data 26.10.2023, ella non era in possesso di uno dei requisiti espressamente previsti dalla legge, il marito essendo stato riconosciuto portatore di handicap grave soltanto a seguito della visita medica del 22.11.2023.
Contestando poi la possibilità di un accertamento di fatto “ora per allora” per sopperire alla mancata certificazione pubblica, la parte convenuta ha eccepito altresì che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la condizione di handicap grave, caratterizzandosi per un profilo medico legale distinto ed autonomo, non può ritenersi provata sulla base dell'accertamento della condizione di inabile con diritto all'indennità di accompagnamento.
Esaurita l'istruttoria orale sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione, è stata fissata per la discussione finale l'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 16, comma 1 bis, DL 28.1.2019 n. 4, nella versione pro tempore vigente, consentiva il pensionamento anticipato alle lavoratrici che, entro il 31.12.2023, oltre ad avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, si trovavano in alcune specifiche condizioni tra cui, per quanto di interesse nella presente causa, quella di assistere “a) (…) al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)”.
A sua volta, l'art. 3, Legge 104/1992, (rubricato “Soggetti aventi diritto”), nella versione in vigore sino al 29.6.2024, prevedeva che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. (…)”. Il successivo art. 4, L. 104/1992 (rubricato Accertamento dell'handicap), sempre nella versione pro tempore vigente, prevedeva che “
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (…)”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che, alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata cd. “opzione donna 2023” (26.10.2023; cfr. doc. 1 della ricorrente), la sig.ra osse in possesso sia del requisito anagrafico (59 anni, per effetto della riduzione di Pt_1
due anni, stante la presenza di almeno due figli), sia del requisito contributivo (35 anni), entrambi documentalmente provati (v. docc. 13, 14, 15 estratti per riassunto certificato nascita delle figlie e doc. 10 estratto conto previdenziale di parte ricorrente) e comunque non CP_2
contestati dall . CP_1
La domanda di pensione anticipata della stata invece respinta, con provvedimento Pt_1
del 8.11.2023 (doc. 16 ricorrente), confermato dalla delibera del Comitato provinciale n.
241468 del 23.01.2024 di rigetto del ricorso amministrativo (doc. 18 ricorrente), per asserita mancanza del presupposto previsto dall'art. 16, comma 1 bis, lett. a) cit., ossia l'assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992.
A tal proposito, è ammesso dalla ricorrente e comunque provato dai documenti versati in atti
(v. in particolare doc. 12 ricorrente), che , coniuge convivente dell'istante, Persona_1 abbia ottenuto il formale riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità soltanto a seguito della presentazione, da parte della moglie, della domanda di pensione anticipata.
Ciononostante, la ricorrente assume che la mancanza del requisito formale della certificazione da parte della Commissione Medica non osti di per sé all'accoglimento della domanda CP_2
di pensione anticipata, ella avendo di fatto assistito il marito per svariati anni, in maniera
“totalizzante” quantomeno dal 2021 (quindi ben più di sei mesi prima della domanda di pensionamento anticipato) ed essendo pacifico che il sig. versasse in condizioni Per_1
sanitarie ben peggiori di quelle richieste dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
2.1. La questione oggetto di causa verte, dunque, sull'interpretazione del requisito specifico di cui all'art. 16, comma 1 bis, lett. a), DL 4/2019.
L anche sulla scorta della propria Circolare n. 25 del 6.3.2023, interpreta la CP_2
disposizione in esame nel senso che la situazione di assistenza ad un persona che versa in condizione di handicap grave sussista soltanto quando la condizione di handicap grave sia stata formalmente accertata dalla Commissione Medica a ciò deputata ex art. 4 L. 104/1992 e perciò, nel caso in esame, l nega il trattamento pensionistico alla ricorrente perché CP_1
l'accertamento della condizione di handicap grave del marito è sopravvenuto alla domanda di pensionamento anticipato della Pt_1
Tale interpretazione non appare condivisibile, anzitutto alla luce del dato letterale della norma, la quale, riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che si trovano nella situazione per cui “assistono (…) al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)”.
La norma, pertanto, si limita a descrivere una situazione di fatto -quella dell'assistenza- in relazione ad una persona, che si trova in condizioni, che sono anch'esse descritte nella loro concretezza, a prescindere da un riconoscimento formale. A conferma di ciò, la disposizione richiamata è il solo art. 3, comma 3, che è così formulato: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Non è invece richiamato l'art. 4, comma 1, della L. 104/1992, relativo alla procedura di accertamento del requisito sanitario (“
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”), il che corrobora la conclusione che l'art. 16 cit. non richieda affatto che la situazione di assistenza sia corredata dall'accertamento sanitario dell'handicap grave della persona assistita, ben potendosi ammettere che tale situazione sussista di fatto.
Peraltro, diversamente opinando, si verrebbero a pregiudicare irragionevolmente coloro che, come l'odierna ricorrente, non avevano -prima della domanda di pensione- alcun interesse ad ottenere siffatto accertamento formale, non potendone trarre benefici.
Richiedendo quindi l'art. 16 cit. la sussistenza dei presupposti della condizione di handicap in situazione di gravità e non già il preesistente riconoscimento formale di essa, si ritiene che, una volta insorto il contenzioso, spetti al giudice valutare se tali presupposti sussistano nel caso concreto.
3. Tale accertamento, nel caso di specie, è positivo, essendo fondato su plurimi e concordanti elementi che dimostrano come abbia assistito, per ben più di sei Parte_1
mesi antecedenti alla domanda di pensionamento anticipato, il coniuge, che di fatto si trovava nella condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Rispetto alle condizioni sanitarie del marito della ricorrente, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, è emerso infatti che : Persona_1
− a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2002, è rimasto paralizzato, non essendo autonomamente in grado di deambulare e di soddisfare i bisogni quotidiani della vita: di tanto si trova conferma nel verbale della commissione sanitaria in data 22.8.2002, in cui si dava atto che il sig. ersava in condizioni di “coma vigile in esiti di trauma Per_1
cranico encefalico”, veniva quindi dichiarato “invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, perciò gli veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento (v. docc. 4 e 5 ricorrente);
− con successivo verbale del 9.9.2004, la commissione sanitaria accertava che il sig. era affetto da “tetraplegia spastica con gravi deficit cognitivi in esiti di Per_1
trauma cranico”, quindi se ne ribadiva il riconoscimento quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della L.n. 18/80” (doc.
6 ricorrente);
− nel frattempo, con sentenza n. 276/2003 del 29.4.2003, il Tribunale di Lecco, dando atto di “un quadro cognitivo gravemente compromesso con importanti deficit della memoria
a breve e lungo termine, disorientamento spazio temporale ed eloquio a tratti coerente
e a tratti confabulante, spesso estraniato dall'ambiente circostante”, essendo inoltre
“poco probabili e comunque non prevedibili ulteriori miglioramenti del quadro cognitivo descritto”, ha dichiarato interdetto il sig. sul presupposto che egli Per_1
“in conseguenza dell'incapacità di intendere e di volere”, versasse “in condizioni di abituale e grave infermità mentale che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi” (doc. 7 ricorrente);
− dalla fine del 2020 il sig. ha subìto un peggioramento delle condizioni di Per_1
salute, che lo hanno condotto al decesso in data 22.4.2024 (v. doc. 3 ricorrente);
− pochi mesi prima, a seguito della visita medica del 22.11.2023, era stato riconosciuto
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, senza necessità di revisione, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (v. doc. 12 ricorrente), che ha emesso diagnosi identica a quella fatta dalla commissione sanitaria nel 2004, ossia di “tetraplegia spastica con gravi deficit cognitivi in esiti di trauma cranico”;
− sino alla data della morte, il sig. ha percepito la pensione di inabilità e Per_1
l'indennità di accompagnamento (v. docc. 8 e 9 ricorrente).
Rispetto poi alla mancata richiesta di accertamento della condizione di handicap grave per il marito prima del 27.10.2023, la ricorrente ha spiegato che, essendo lavoratrice autonoma, non aveva avuto alcun interesse concreto all'ottenimento dell'accertamento da parte della
Commissione Medica della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, trattandosi di legge finalizzata prevalentemente all'ottenimento di benefici (es. i permessi previsti dall'art. 30 legge cit.) utili ai lavoratori subordinati che assistono persone in condizioni di handicap grave.
La a allegato infatti di essere stata titolare, dal 1999 sino al 2020, dell'impresa Pt_1
individuale “Bar SY di SA US (v. estratto conto previdenziale sub doc. 10 e
Visura CCIAA sub doc. 11 ricorrente), sita in Colico (LC) e che prima dell'anno 2021 aveva assistito il marito con l'aiuto di badanti e delle figlie oppure, in caso di assenza di queste ultime, chiudendo temporaneamente la propria attività; in seguito, a far data dal mese di dicembre del
2020, a causa del peggioramento delle condizioni di salute del marito, ella era stata costretta a cessare l'attività (v. visura CCIAA sub doc. 11 ricorrente), per dedicarsi esclusivamente all'assistenza del marito, allettato, sino alla data del suo decesso, avvenuto il 22.4.2024.
3.1. L'istruttoria orale ha confermato sia le compromesse condizioni psicofisiche di Per_1
, sia l'assistenza continua prestata dalla moglie, quantomeno con decorrenza
[...]
dall'inizio del 2021, quando ella ha deciso di chiudere la propria attività per assistere il coniuge.
Sentita all'udienza del 17.9.2025, , figlia di e della CP_3 Persona_1
ricorrente, ha dichiarato: “(…) Mio padre ha fatto un incidente circa 20 anni fa, io avevo 17 anni. Da subito, dopo l'incidente, era allettato e passava dal letto alla carrozzina solo con un ausilio meccanico, da solo non faceva nulla. Per spostarlo sulla carrozzina era necessario un sollevatore, prima avevamo quello non elettrico poi ci siamo procurati quello elettrico. Aveva una gamba calcificata, quindi non poteva muoversi da solo e comunque non capiva o, meglio, sembrava provare delle emozioni ma non capivamo fino a che punto fosse consapevole. Non rispondeva a parole, non si riusciva ad interloquire con lui, non capivamo bene neanche se ci riconoscesse, non potevamo fargli esprimere volontà su qualsiasi questione. Mia mamma all'epoca dell'incidente lavorava, aveva un bar. Si è sempre occupata lei del papà, praticamente di tutto. Anche se mia mamma aveva il bar da gestire, si occupava lei dell'accudimento di mio padre. Durante il giorno, quando mia mamma non c'era, avevamo una persona, ma di sera era comunque mia mamma. Era lei che gestiva tutto. (…) ricordo che quando c'era bisogno di accompagnare mio papà a qualche visita, mia mamma chiudeva il bar e lo accompagnava lei. Io accudivo mio padre solo quando lei me lo chiedeva perché per lo più era lei che se ne occupava. (…) Quando mio padre è uscito dall'ospedale, per un anno circa è stato in una casa di cura. Ma poi mia madre ha voluto portarlo a casa e quindi ha adattato la cantina in modo da poter sistemare tutto quello che serviva a mio papà. Nel corso di questi ultimi 20 anni, mio padre ha avuto un peggioramento rispetto all'alimentazione (non riusciva più a deglutire e si è reso necessario tornare all'alimentazione tramite peg) e dal punto di vista della comunicazione tramite parole. Alla fine mia mamma ha dovuto lasciare il bar per accudire mio padre” (cfr. verbale udienza 17.9.2025).
, anch'ella figlia di e dalla ricorrente, ha confermato CP_4 Persona_1
che, a seguito del grave incidente occorso al padre nel 2002, dopo un primo periodo presso gli
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, la madre aveva deciso di “portarlo a casa”. La teste ha riferito quindi che il padre “(…) A casa inizialmente urlava e bestemmiava. Non riusciva a muoversi da solo, era allettato. Per muoverlo” veniva utilizzata “una sedia ed un sollevatore meccanico, poi (…) un sollevatore elettrico (…) Inizialmente, dopo aver tolto la peg per
l'alimentazione, a casa mangiava cose frullate, poi ha avuto ancora un peggioramento ed è tornato alle sacche per l'alimentazione (…)”; ha poi precisato: “Era mia mamma che si occupava di tutto (…) In quel periodo mia mamma lavorava al bar, stava dalla mattina fino a sera tarda. All'inizio la situazione era più gestibile anche perché io ero a casa e potevo aiutarla.
Quando mio papà aveva bisogno, tipo per le visite mediche e le emergenze, mia mamma tornava a casa e chiudeva il bar (…) Mio padre è poi peggiorato, non riusciva a mangiare, né
a deglutire, aveva continue infezioni, quindi mia mamma ha chiuso il bar per occuparsi di lui
a tempo pieno” (cfr. verbale udienza 17.9.2025).
Tutte le emergenze processuali depongono quindi nel senso di confermare che Per_1
, versava, di fatto, sin dalla data dell'incidente, nella condizione di handicap in
[...]
situazione di gravità descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 -ossia fosse affetto da minorazione, che ne aveva ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione- e che gli abbia prestato Parte_1
assistenza, dapprima conciliandola con l'attività lavorativa e poi in via esclusiva, a far data dalla fine del 2020, sicchè non è revocabile in dubbio che alla data della domanda della pensione sussistessero i presupposti per la concessione del trattamento pensionistico ex art. 16, comma 1 bis, lett. a), DL 4/2019.
Le domande della ricorrente meritano pertanto accoglimento.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stante il ragionamento interpretativo che sta alla base dell'odierna decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
[...]
accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto a percepire la pensione anticipata cd. Opzione
Donna, ex art. 16, comma 1 bis, DL 4/2019, con decorrenza dal 1.11.2023; condanna l a corrisponderle il predetto trattamento pensionistico con i ratei arretrati, oltre la CP_2
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 25 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 757/2024, avente per oggetto “pensione anticipata cd. Opzione Donna 2023”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l
[...]
, impugnando il provvedimento con cui l ha Controparte_1 CP_1
respinto la sua domanda di pensione anticipata c.d. “Opzione Donna 2023”, presentata in data
26.10.2023.
La ricorrente ha lamentato che l con provvedimento del 8.11.2023, aveva respinto la CP_2
sua richiesta, con la seguente motivazione: “all'atto della presentazione della domanda
26.10.2023 non risulta assistere coniuge da almeno 6 mesi, coniuge che in data 27.10.2023 presente domanda di accertamento handicap” (cfr. doc. 16 ricorrente), nonostante che ella avesse da sempre assistito il marito, , che era invalido civile e titolare di Persona_1 indennità di accompagnamento dal 2002, oltre che interdetto con sentenza del Tribunale di
Lecco risalente al 2003, con la precisazione che, dal 2021 le sua condizioni di salute erano peggiorate a tal punto da costringerla a chiudere la propria attività di bar, per occuparsi a tempo pieno del coniuge, poi deceduto in data 22.4.2024.
La difesa attorea ha spiegato che la ricorrente, prima della domanda di pensione, non si era mai attivata per ottenere il riconoscimento della condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” di , in ragione del fatto che ella era lavoratrice autonoma e Persona_1
perciò non aveva avuto bisogno di accedere ai benefici previsti dalla L. 104/1992 per assistere il marito, il quale, tuttavia, versava da molti anni in condizioni di salute ben peggiori di quelle richieste dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992, come poi effettivamente comprovato dall'accertamento della competente Commissione Medica, che l'aveva dichiarato “portatore di handicap in situazione di gravità”, a seguito della domanda presentata solo in data
27.10.2023.
Secondo la parte ricorrente, l'Istituto, col richiedere la certificazione di cui all'art. 4, L.
104/1992 -anziché considerare sufficiente la concreta esistenza della condizione sanitaria, così come descritta dall'art. 3, comma 3, Legge cit.- aveva preteso di interpretare l'art. 16, comma
1 bis, DL n. 4/2019 sulla base delle indicazioni contenute nella sua circolare n. 25 del 6.3.2023
(in effetti richiamata nel provvedimento di rigetto, emesso dal Comitato provinciale in seguito alla ricorso amministrativo;
sub doc. n. 17 attoreo), che però sarebbe erronea e comunque priva di valore normativo.
ha quindi promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“In via principale: • accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico
anticipata cd. Opzione Donna di cui all'art. 16, co. 1 bis, del DL 28.01.2019 n. 4, convertito con
modificazioni dalla L.n. 28.03.2019 n. 26, come modificato dall'art. 1 co. 292 della 22.12.2022 n.197
con decorrenza dal 01.11.2023, richiesto con domanda n. 2047979500082 del 26.10.2023, per tutte le
ragioni di cui è causa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
• condannare l al pagamento in CP_2
favore della ricorrente di tutti i ratei relativi al trattamento pensionistico di cui al punto precedente con
decorrenza dal 01.11.2023, o dalla diversa data risultante di giustizia;
• Il tutto con rivalutazione e
interessi. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, nonché la loro distrazione in favore del subscritto
procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché
a titolo di competenze ed onorari di causa” Si è costituito in giudizio, l , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in virtù del tenore dell'art. 16 cit. e della sua interpretazione fornita dalla propria Circolare n. 25/2023, da ritenersi ragionevole e coerente con l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici, perciò assumendo di avere operato correttamente, in quanto -per stessa ammissione della sig.ra l momento della domanda di pensione anticipata, Pt_1
proposta in data 26.10.2023, ella non era in possesso di uno dei requisiti espressamente previsti dalla legge, il marito essendo stato riconosciuto portatore di handicap grave soltanto a seguito della visita medica del 22.11.2023.
Contestando poi la possibilità di un accertamento di fatto “ora per allora” per sopperire alla mancata certificazione pubblica, la parte convenuta ha eccepito altresì che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la condizione di handicap grave, caratterizzandosi per un profilo medico legale distinto ed autonomo, non può ritenersi provata sulla base dell'accertamento della condizione di inabile con diritto all'indennità di accompagnamento.
Esaurita l'istruttoria orale sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione, è stata fissata per la discussione finale l'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 16, comma 1 bis, DL 28.1.2019 n. 4, nella versione pro tempore vigente, consentiva il pensionamento anticipato alle lavoratrici che, entro il 31.12.2023, oltre ad avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, si trovavano in alcune specifiche condizioni tra cui, per quanto di interesse nella presente causa, quella di assistere “a) (…) al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)”.
A sua volta, l'art. 3, Legge 104/1992, (rubricato “Soggetti aventi diritto”), nella versione in vigore sino al 29.6.2024, prevedeva che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. (…)”. Il successivo art. 4, L. 104/1992 (rubricato Accertamento dell'handicap), sempre nella versione pro tempore vigente, prevedeva che “
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (…)”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che, alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata cd. “opzione donna 2023” (26.10.2023; cfr. doc. 1 della ricorrente), la sig.ra osse in possesso sia del requisito anagrafico (59 anni, per effetto della riduzione di Pt_1
due anni, stante la presenza di almeno due figli), sia del requisito contributivo (35 anni), entrambi documentalmente provati (v. docc. 13, 14, 15 estratti per riassunto certificato nascita delle figlie e doc. 10 estratto conto previdenziale di parte ricorrente) e comunque non CP_2
contestati dall . CP_1
La domanda di pensione anticipata della stata invece respinta, con provvedimento Pt_1
del 8.11.2023 (doc. 16 ricorrente), confermato dalla delibera del Comitato provinciale n.
241468 del 23.01.2024 di rigetto del ricorso amministrativo (doc. 18 ricorrente), per asserita mancanza del presupposto previsto dall'art. 16, comma 1 bis, lett. a) cit., ossia l'assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992.
A tal proposito, è ammesso dalla ricorrente e comunque provato dai documenti versati in atti
(v. in particolare doc. 12 ricorrente), che , coniuge convivente dell'istante, Persona_1 abbia ottenuto il formale riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità soltanto a seguito della presentazione, da parte della moglie, della domanda di pensione anticipata.
Ciononostante, la ricorrente assume che la mancanza del requisito formale della certificazione da parte della Commissione Medica non osti di per sé all'accoglimento della domanda CP_2
di pensione anticipata, ella avendo di fatto assistito il marito per svariati anni, in maniera
“totalizzante” quantomeno dal 2021 (quindi ben più di sei mesi prima della domanda di pensionamento anticipato) ed essendo pacifico che il sig. versasse in condizioni Per_1
sanitarie ben peggiori di quelle richieste dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
2.1. La questione oggetto di causa verte, dunque, sull'interpretazione del requisito specifico di cui all'art. 16, comma 1 bis, lett. a), DL 4/2019.
L anche sulla scorta della propria Circolare n. 25 del 6.3.2023, interpreta la CP_2
disposizione in esame nel senso che la situazione di assistenza ad un persona che versa in condizione di handicap grave sussista soltanto quando la condizione di handicap grave sia stata formalmente accertata dalla Commissione Medica a ciò deputata ex art. 4 L. 104/1992 e perciò, nel caso in esame, l nega il trattamento pensionistico alla ricorrente perché CP_1
l'accertamento della condizione di handicap grave del marito è sopravvenuto alla domanda di pensionamento anticipato della Pt_1
Tale interpretazione non appare condivisibile, anzitutto alla luce del dato letterale della norma, la quale, riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che si trovano nella situazione per cui “assistono (…) al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)”.
La norma, pertanto, si limita a descrivere una situazione di fatto -quella dell'assistenza- in relazione ad una persona, che si trova in condizioni, che sono anch'esse descritte nella loro concretezza, a prescindere da un riconoscimento formale. A conferma di ciò, la disposizione richiamata è il solo art. 3, comma 3, che è così formulato: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Non è invece richiamato l'art. 4, comma 1, della L. 104/1992, relativo alla procedura di accertamento del requisito sanitario (“
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”), il che corrobora la conclusione che l'art. 16 cit. non richieda affatto che la situazione di assistenza sia corredata dall'accertamento sanitario dell'handicap grave della persona assistita, ben potendosi ammettere che tale situazione sussista di fatto.
Peraltro, diversamente opinando, si verrebbero a pregiudicare irragionevolmente coloro che, come l'odierna ricorrente, non avevano -prima della domanda di pensione- alcun interesse ad ottenere siffatto accertamento formale, non potendone trarre benefici.
Richiedendo quindi l'art. 16 cit. la sussistenza dei presupposti della condizione di handicap in situazione di gravità e non già il preesistente riconoscimento formale di essa, si ritiene che, una volta insorto il contenzioso, spetti al giudice valutare se tali presupposti sussistano nel caso concreto.
3. Tale accertamento, nel caso di specie, è positivo, essendo fondato su plurimi e concordanti elementi che dimostrano come abbia assistito, per ben più di sei Parte_1
mesi antecedenti alla domanda di pensionamento anticipato, il coniuge, che di fatto si trovava nella condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Rispetto alle condizioni sanitarie del marito della ricorrente, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, è emerso infatti che : Persona_1
− a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2002, è rimasto paralizzato, non essendo autonomamente in grado di deambulare e di soddisfare i bisogni quotidiani della vita: di tanto si trova conferma nel verbale della commissione sanitaria in data 22.8.2002, in cui si dava atto che il sig. ersava in condizioni di “coma vigile in esiti di trauma Per_1
cranico encefalico”, veniva quindi dichiarato “invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, perciò gli veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento (v. docc. 4 e 5 ricorrente);
− con successivo verbale del 9.9.2004, la commissione sanitaria accertava che il sig. era affetto da “tetraplegia spastica con gravi deficit cognitivi in esiti di Per_1
trauma cranico”, quindi se ne ribadiva il riconoscimento quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della L.n. 18/80” (doc.
6 ricorrente);
− nel frattempo, con sentenza n. 276/2003 del 29.4.2003, il Tribunale di Lecco, dando atto di “un quadro cognitivo gravemente compromesso con importanti deficit della memoria
a breve e lungo termine, disorientamento spazio temporale ed eloquio a tratti coerente
e a tratti confabulante, spesso estraniato dall'ambiente circostante”, essendo inoltre
“poco probabili e comunque non prevedibili ulteriori miglioramenti del quadro cognitivo descritto”, ha dichiarato interdetto il sig. sul presupposto che egli Per_1
“in conseguenza dell'incapacità di intendere e di volere”, versasse “in condizioni di abituale e grave infermità mentale che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi” (doc. 7 ricorrente);
− dalla fine del 2020 il sig. ha subìto un peggioramento delle condizioni di Per_1
salute, che lo hanno condotto al decesso in data 22.4.2024 (v. doc. 3 ricorrente);
− pochi mesi prima, a seguito della visita medica del 22.11.2023, era stato riconosciuto
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, senza necessità di revisione, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (v. doc. 12 ricorrente), che ha emesso diagnosi identica a quella fatta dalla commissione sanitaria nel 2004, ossia di “tetraplegia spastica con gravi deficit cognitivi in esiti di trauma cranico”;
− sino alla data della morte, il sig. ha percepito la pensione di inabilità e Per_1
l'indennità di accompagnamento (v. docc. 8 e 9 ricorrente).
Rispetto poi alla mancata richiesta di accertamento della condizione di handicap grave per il marito prima del 27.10.2023, la ricorrente ha spiegato che, essendo lavoratrice autonoma, non aveva avuto alcun interesse concreto all'ottenimento dell'accertamento da parte della
Commissione Medica della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, trattandosi di legge finalizzata prevalentemente all'ottenimento di benefici (es. i permessi previsti dall'art. 30 legge cit.) utili ai lavoratori subordinati che assistono persone in condizioni di handicap grave.
La a allegato infatti di essere stata titolare, dal 1999 sino al 2020, dell'impresa Pt_1
individuale “Bar SY di SA US (v. estratto conto previdenziale sub doc. 10 e
Visura CCIAA sub doc. 11 ricorrente), sita in Colico (LC) e che prima dell'anno 2021 aveva assistito il marito con l'aiuto di badanti e delle figlie oppure, in caso di assenza di queste ultime, chiudendo temporaneamente la propria attività; in seguito, a far data dal mese di dicembre del
2020, a causa del peggioramento delle condizioni di salute del marito, ella era stata costretta a cessare l'attività (v. visura CCIAA sub doc. 11 ricorrente), per dedicarsi esclusivamente all'assistenza del marito, allettato, sino alla data del suo decesso, avvenuto il 22.4.2024.
3.1. L'istruttoria orale ha confermato sia le compromesse condizioni psicofisiche di Per_1
, sia l'assistenza continua prestata dalla moglie, quantomeno con decorrenza
[...]
dall'inizio del 2021, quando ella ha deciso di chiudere la propria attività per assistere il coniuge.
Sentita all'udienza del 17.9.2025, , figlia di e della CP_3 Persona_1
ricorrente, ha dichiarato: “(…) Mio padre ha fatto un incidente circa 20 anni fa, io avevo 17 anni. Da subito, dopo l'incidente, era allettato e passava dal letto alla carrozzina solo con un ausilio meccanico, da solo non faceva nulla. Per spostarlo sulla carrozzina era necessario un sollevatore, prima avevamo quello non elettrico poi ci siamo procurati quello elettrico. Aveva una gamba calcificata, quindi non poteva muoversi da solo e comunque non capiva o, meglio, sembrava provare delle emozioni ma non capivamo fino a che punto fosse consapevole. Non rispondeva a parole, non si riusciva ad interloquire con lui, non capivamo bene neanche se ci riconoscesse, non potevamo fargli esprimere volontà su qualsiasi questione. Mia mamma all'epoca dell'incidente lavorava, aveva un bar. Si è sempre occupata lei del papà, praticamente di tutto. Anche se mia mamma aveva il bar da gestire, si occupava lei dell'accudimento di mio padre. Durante il giorno, quando mia mamma non c'era, avevamo una persona, ma di sera era comunque mia mamma. Era lei che gestiva tutto. (…) ricordo che quando c'era bisogno di accompagnare mio papà a qualche visita, mia mamma chiudeva il bar e lo accompagnava lei. Io accudivo mio padre solo quando lei me lo chiedeva perché per lo più era lei che se ne occupava. (…) Quando mio padre è uscito dall'ospedale, per un anno circa è stato in una casa di cura. Ma poi mia madre ha voluto portarlo a casa e quindi ha adattato la cantina in modo da poter sistemare tutto quello che serviva a mio papà. Nel corso di questi ultimi 20 anni, mio padre ha avuto un peggioramento rispetto all'alimentazione (non riusciva più a deglutire e si è reso necessario tornare all'alimentazione tramite peg) e dal punto di vista della comunicazione tramite parole. Alla fine mia mamma ha dovuto lasciare il bar per accudire mio padre” (cfr. verbale udienza 17.9.2025).
, anch'ella figlia di e dalla ricorrente, ha confermato CP_4 Persona_1
che, a seguito del grave incidente occorso al padre nel 2002, dopo un primo periodo presso gli
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, la madre aveva deciso di “portarlo a casa”. La teste ha riferito quindi che il padre “(…) A casa inizialmente urlava e bestemmiava. Non riusciva a muoversi da solo, era allettato. Per muoverlo” veniva utilizzata “una sedia ed un sollevatore meccanico, poi (…) un sollevatore elettrico (…) Inizialmente, dopo aver tolto la peg per
l'alimentazione, a casa mangiava cose frullate, poi ha avuto ancora un peggioramento ed è tornato alle sacche per l'alimentazione (…)”; ha poi precisato: “Era mia mamma che si occupava di tutto (…) In quel periodo mia mamma lavorava al bar, stava dalla mattina fino a sera tarda. All'inizio la situazione era più gestibile anche perché io ero a casa e potevo aiutarla.
Quando mio papà aveva bisogno, tipo per le visite mediche e le emergenze, mia mamma tornava a casa e chiudeva il bar (…) Mio padre è poi peggiorato, non riusciva a mangiare, né
a deglutire, aveva continue infezioni, quindi mia mamma ha chiuso il bar per occuparsi di lui
a tempo pieno” (cfr. verbale udienza 17.9.2025).
Tutte le emergenze processuali depongono quindi nel senso di confermare che Per_1
, versava, di fatto, sin dalla data dell'incidente, nella condizione di handicap in
[...]
situazione di gravità descritta dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 -ossia fosse affetto da minorazione, che ne aveva ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione- e che gli abbia prestato Parte_1
assistenza, dapprima conciliandola con l'attività lavorativa e poi in via esclusiva, a far data dalla fine del 2020, sicchè non è revocabile in dubbio che alla data della domanda della pensione sussistessero i presupposti per la concessione del trattamento pensionistico ex art. 16, comma 1 bis, lett. a), DL 4/2019.
Le domande della ricorrente meritano pertanto accoglimento.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stante il ragionamento interpretativo che sta alla base dell'odierna decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
[...]
accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto a percepire la pensione anticipata cd. Opzione
Donna, ex art. 16, comma 1 bis, DL 4/2019, con decorrenza dal 1.11.2023; condanna l a corrisponderle il predetto trattamento pensionistico con i ratei arretrati, oltre la CP_2
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecco, 25 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò