Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11570/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 Parte_2 C.F._1
ROMANO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122
MILANO;
(c. f, e P. IVA Controparte_2
), elettivamente domiciliata in AFRAGOLA alla TRAVERSA PRIMA VIA P.IVA_2
CINQUEVIA, 2 presso l'avv. GENNARO CAPUTO
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio e al fine di Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 30/08/2024, n. 068
20249034200028/000 e degli avvisi di addebito emessi dall' di Milano: Controparte_3
i. n. , notificato il 19.01.2019 di € 10.239,26; PartitaIVA_3
ii. n.36820190005443811000, notificata il 04.06.2019 di € 665,88;
iii. n.36820190007732419000, notificato il 03.07.2019 di € 662,70; iv. n.36820190010000205000, notificato il 04.07.2019 di € 1.948,24;
v. n.36820190017421092000, notificato il 03.10.2019 di € 400,18; vi. n.36820190023290713000, notificat0 il 27.11.2019 di € 530,79; vii. n.3682019002769246000, notificato il 16.01.2020 di € 11.657,22; viii. n.36820220001405734000, notificato il 29.03.2022 di € 2.808,91; ix. n.36820220004828740000, notificat0 il 28.06.2022 di € 2.580,38;
x. n.36820230002889467000, notificat0 il 27.04.2023 di € 18.928,71; xi. n.06820210048971422000, notificat0 il 24.03.2022 di € 4.206,97; xii. n.06820210075019611000, notificata il 13.10.2022 di € 25.205,23, per quanto rientrante nella giurisdizione del Tribunale adito (trattasi di cartella multiente).
Deduceva l'opponente di essere titolare dell'omonima impresa individuale esercente servizi di pulizia generali, di non aver ricevuto notificazione, nelle date riferite, degli avvisi di pagamento sottesi all'atto di intimazione, fondandone così la nullità, per omessa notifica dell'atto prodromico, che la notifica del
30/08/2024 doveva ritenersi tardiva rispetto al termine utile di cinque anni ex art. 3 co. 9, lett. b) della
L. 335/1995 (Finanziaria 1996 ”Riforma Dini”), decorrente, in ragione del disposto dell'art.17 del
D.P.R. 07.12.01, n. 435, dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che l'intimazione recherebbero accertamenti e contestazioni non coerenti all'impegno produttivo dell'impresa del ricorrente, che non poteva produrre un carico previdenziale dell'importo indicato negli avvisi n. 36820190000249757000,
3682019002769246000, 36820230002889467000, 06820210048971422000 e n. 06820210075019611000.
***
Il ricorso in opposizione appare infondato per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
«Costituisce una opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici
2 all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine di legge), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto a pena di inammissibilità» (ex plurimis Trib. Modena, sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 404).
Risultando la notificazione dell'intimazione opposta eseguita in data 30/8/2024 e la proposizione del ricorso, mediante deposito dell'atto introduttivo, in data 4/10/2024, le censure relative alla presunta omessa notificazione degli atti prodromici e alla presunta tardività della notificazione rispetto al termine utile di cinque anni ex art. 3 co. 9, lett. b) della L. 335/1995 devono ritenersi inammissibili in quanto irrimediabilmente tardive.
Ad ogni buon conto, le stesse appaiono nel merito infondate.
Costituendosi in giudizio, ha versato in atti documentazione comprovante l'avvenuta CP_1 notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, suffragando l'assunto della piena ed effettiva conoscenza dei crediti previdenziali azionati mediante la produzione di istanze di rateizzazione del debito presentate dal negli anni 2019 e 2020, accolte e in parte Pt_1 onorate dall'odierno ricorrente.
Il riferimento al termine di cui all'art. 3 co. 9, lett. b) della L. 335/1995, accostato alla notificazione dell'intimazione di pagamento con riferimento ed alla data di deposito o conoscenza delle dichiarazioni reddituali appare del tutto distonico, trattandosi di norma disciplinante il termine quinquennale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da riferirsi, al più, alla notificazione degli avvisi di addebito e non dell'intimazione di pagamento.
L'evidenziata notificazione degli atti presupposti rende, inoltre, tardiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.
46/1999, ogni censura relativa al merito della contribuzione previdenziale rivendicata (per altro formulata in modo totalmente generico), che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza dell'opposizione proposta da Controparte_4
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da
[...] liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore di antistatario. CP_2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione proposto da e condanna Controparte_4
l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida in € 2.500,00 per CP_1 CP_2
3 ed € 1.200,00 per CP_1 CP_2 antistatario.
Milano, 28/03/2025
oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di CP_2
Il Giudice
Antonio Lombardi
4