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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5900/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Roma il 21/02/1984
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
Residente in Segrate (MI) – San Felice, Via Strada Anulare n. 3 con l'Avv. Francesca Arenosto, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.08.2018 in Brindisi, il cui atto
è regolarmente trascritto nei registri del Comune di Brindisi (atto n. 89, parte II, serie A, anno 2018)
e del Comune di Milano (atto nr. 99, parte II, serie B, anno 2018) optando per il regime della separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1044/2024 passata in giudicato in data 19.07.2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
c) Le Parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
d) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brindisi in data
21.08.2018 tra i signori e Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perchè provveda alle pagina 2 di 3 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Roma il 21/02/1984
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
Residente in Segrate (MI) – San Felice, Via Strada Anulare n. 3 con l'Avv. Francesca Arenosto, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.08.2018 in Brindisi, il cui atto
è regolarmente trascritto nei registri del Comune di Brindisi (atto n. 89, parte II, serie A, anno 2018)
e del Comune di Milano (atto nr. 99, parte II, serie B, anno 2018) optando per il regime della separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1044/2024 passata in giudicato in data 19.07.2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
c) Le Parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
d) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brindisi in data
21.08.2018 tra i signori e Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perchè provveda alle pagina 2 di 3 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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