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16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 109. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Commentari • 7
- 1. REATO DI TORTURA: Iter, testo e critiche. Articoli 613Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano. I sì sono stati 198 (Pd e Ap), i no 35 (Fi, Cor, Fdi e Lega), gli astenuti 104 (M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori). Le pene previste appaiono pesanti: la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, tuttavia non sono poche le contestazioni. L'ITER Il dibattito sul reato di tortura ha subito un'accelerazione nell'aprile 2015, quando la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per la …
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Giurisprudenza • 66
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 438Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 863/2024 promossa da: Parte_1 (C.F. e P. IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Isernia, via XXIV Maggio n. 33; Ricorrente contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_2 , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_2 (C.F. P.IVA_3 , in …Leggi di più...
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