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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2024, n. 28367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28367 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI MI nato a [...]( CROAZIA) il 09/12/1952 MIRELLAMODA S.R.L. IN PERS.LEGALE RAPPR. E AMMINISTRATRICE UNICA SIG.RA MI ZI avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che nessuno è presente in difesa delle ricorrenti, nonostante l'accoglimento dell'istanza di trattazione orale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28367 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, confermava il suddetto decreto limitatamente all'importo di euro 77.581,20. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per SA i difensori di AR IR e di Mirellamoda s.r.I., premettendo: di avere presentato istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste relativo a due distinte somme di denaro (C 156.625,00 ed C 45.800,00); che il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023 aveva annullato parzialmente il decreto e convertito in equivalente la misura reale eseguita, in origine come probatoria, sul contante (pacificamente successivo ed autonomo rispetto al denaro che si assumeva riciclato), la cui destinazione finale era stata indubbiamente l'Agenzia delle Entrate;
che successivamente altro provvedimento per le identiche somme e con le identiche motivazioni era stato emesso nei confronti della società Mirellamoda s.r.I., iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa, e l'impugnazione proposta aveva avuto identico esito;
che la cautela reale, di cui ci si doleva, aveva ad oggetto per un verso denaro contante, derivante dagli incassi di corrispettivi per contanti delle merci vendute al pubblico dal negozio, denaro contante costituente la cassa della società Mirellamoda s.r.l. (soggetto terzo rispetto all'indagata) per un totale di euro 45.800,00, e per altro verso un credito finanziamento soci infruttifero alla società Mirella s.r.l. di titolarità dell'indagata AR;
che in fatto era incontestato che la società Mirella s.r.I., non indagata, aveva necessità di disporre della cassa per far fronte alle obbligazioni verso l'RA e che il contante oggetto di sequestro era del tutto autonomo e totalmente diverso da quello oggetto del preteso reato, perché non aveva nulla a che fare con l'impiego finale del pagamento all'RA. Ciò premesso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da tutte le migliaia di euro ricevuti per soddisfare il fisco nell'ambito di una procedura concorsuale, non vi era stato alcun accrescimento del patrimonio a seguito dell'investimento di 157m11a euro a titolo finanziamento soci infruttifero, non vi era un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, mancava un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale, mancava la pertinenzialità del contante del 2023 con il reato del 2021, avendo la AR fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato;
non vi era, inoltre, una mancata rintracciabilità del reato ed era del tutto carente la quantificazione. 1.2 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., visto che mancava del tutto il pericolo nel ritardo: la motivazione del Tribunale sul punto era del tutto incongrua. 1.3 I difensori lamentano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. per erronea applicazione del sequestro per equivalente senza giustificazione di sorta. 1.4 I difensori presentavano poi motivi aggiunti nei quali rilevavano la mancanza del fumus commissi delicti, in quanto non vi era stato un impiego in attività economiche o finanziarie, posto che il denaro era confluito nelle casse dell'Agenzia delle Entrate, sotto il controllo giudiziale, non vi era stato alcun investimento, né un pericolo di inquinamento del mercato finanziario;
contrariamente a quanto ritenuto del Tribunale, anche il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. richiedeva un tipico effetto dissimulatorio finalizzato ad ostacolare l'accertamento della origine delittuosa del denaro;
ribadiscono la mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo e la mancanza di pertinenzialità del contante del 2023 rispetto ad un reato commesso nel 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di Mirellamoda s.r.l. terza interessata, si deve rilevare la mancanza in atti della procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve poi ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 3 Nel caso in esame, non vi è alcuna contestazione sul reato presupposto commesso, in ipotesi di accusa, dalla Safe s.r.I., né sul fatto che Safe s.r.l. abbia effettuato bonifici in favore dell'indagata; quanto alla tracciabilità del denaro, si deve ribadire l'orientamento da ultimo consolidatosi in questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita" (Sez.2, n. 24273 del 18/02/2021, Iozzino, Rv. 281626). Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevando che l'indagata non ha mai affermato che vi fossero rapporti economici con Safe s.r.I., né prodotto in contratto di finanziamento;
ha osservato, quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per la cassa della società Mirellamoda s.r.I., che la somma era occultata in un bagno dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti;
relativamente poi a fatto che la somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore della Agenzia delle Entrate, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il reato si concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. 1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito del periculum a pag.13 dell'ordinanza impugnata e giustificato la quantificazione della somma a pag.5; né si può ritenere fondata la censura difensiva in ordine al passaggio da sequestro probatorio a sequestro preventivo, e da sequestro in via diretta a sequestro per equivalente, avendo peraltro sul punto il GIP evidenziato l'inevitabilità del sequestro, quale profitto o per equivalente, nei confronti di AR IR, della somma. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per contestare la motivazione del provvedimento impugnato e non per "violazione di legge" nel senso sopra indicato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che 4 vv\- "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/07/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che nessuno è presente in difesa delle ricorrenti, nonostante l'accoglimento dell'istanza di trattazione orale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28367 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, confermava il suddetto decreto limitatamente all'importo di euro 77.581,20. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per SA i difensori di AR IR e di Mirellamoda s.r.I., premettendo: di avere presentato istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste relativo a due distinte somme di denaro (C 156.625,00 ed C 45.800,00); che il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023 aveva annullato parzialmente il decreto e convertito in equivalente la misura reale eseguita, in origine come probatoria, sul contante (pacificamente successivo ed autonomo rispetto al denaro che si assumeva riciclato), la cui destinazione finale era stata indubbiamente l'Agenzia delle Entrate;
che successivamente altro provvedimento per le identiche somme e con le identiche motivazioni era stato emesso nei confronti della società Mirellamoda s.r.I., iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa, e l'impugnazione proposta aveva avuto identico esito;
che la cautela reale, di cui ci si doleva, aveva ad oggetto per un verso denaro contante, derivante dagli incassi di corrispettivi per contanti delle merci vendute al pubblico dal negozio, denaro contante costituente la cassa della società Mirellamoda s.r.l. (soggetto terzo rispetto all'indagata) per un totale di euro 45.800,00, e per altro verso un credito finanziamento soci infruttifero alla società Mirella s.r.l. di titolarità dell'indagata AR;
che in fatto era incontestato che la società Mirella s.r.I., non indagata, aveva necessità di disporre della cassa per far fronte alle obbligazioni verso l'RA e che il contante oggetto di sequestro era del tutto autonomo e totalmente diverso da quello oggetto del preteso reato, perché non aveva nulla a che fare con l'impiego finale del pagamento all'RA. Ciò premesso, i difensori eccepiscono la violazione dell'art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da tutte le migliaia di euro ricevuti per soddisfare il fisco nell'ambito di una procedura concorsuale, non vi era stato alcun accrescimento del patrimonio a seguito dell'investimento di 157m11a euro a titolo finanziamento soci infruttifero, non vi era un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, mancava un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale, mancava la pertinenzialità del contante del 2023 con il reato del 2021, avendo la AR fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato;
non vi era, inoltre, una mancata rintracciabilità del reato ed era del tutto carente la quantificazione. 1.2 I difensori eccepiscono la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., visto che mancava del tutto il pericolo nel ritardo: la motivazione del Tribunale sul punto era del tutto incongrua. 1.3 I difensori lamentano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. per erronea applicazione del sequestro per equivalente senza giustificazione di sorta. 1.4 I difensori presentavano poi motivi aggiunti nei quali rilevavano la mancanza del fumus commissi delicti, in quanto non vi era stato un impiego in attività economiche o finanziarie, posto che il denaro era confluito nelle casse dell'Agenzia delle Entrate, sotto il controllo giudiziale, non vi era stato alcun investimento, né un pericolo di inquinamento del mercato finanziario;
contrariamente a quanto ritenuto del Tribunale, anche il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. richiedeva un tipico effetto dissimulatorio finalizzato ad ostacolare l'accertamento della origine delittuosa del denaro;
ribadiscono la mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo e la mancanza di pertinenzialità del contante del 2023 rispetto ad un reato commesso nel 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di Mirellamoda s.r.l. terza interessata, si deve rilevare la mancanza in atti della procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve poi ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 3 Nel caso in esame, non vi è alcuna contestazione sul reato presupposto commesso, in ipotesi di accusa, dalla Safe s.r.I., né sul fatto che Safe s.r.l. abbia effettuato bonifici in favore dell'indagata; quanto alla tracciabilità del denaro, si deve ribadire l'orientamento da ultimo consolidatosi in questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita" (Sez.2, n. 24273 del 18/02/2021, Iozzino, Rv. 281626). Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevando che l'indagata non ha mai affermato che vi fossero rapporti economici con Safe s.r.I., né prodotto in contratto di finanziamento;
ha osservato, quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per la cassa della società Mirellamoda s.r.I., che la somma era occultata in un bagno dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti;
relativamente poi a fatto che la somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore della Agenzia delle Entrate, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il reato si concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. 1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito del periculum a pag.13 dell'ordinanza impugnata e giustificato la quantificazione della somma a pag.5; né si può ritenere fondata la censura difensiva in ordine al passaggio da sequestro probatorio a sequestro preventivo, e da sequestro in via diretta a sequestro per equivalente, avendo peraltro sul punto il GIP evidenziato l'inevitabilità del sequestro, quale profitto o per equivalente, nei confronti di AR IR, della somma. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per contestare la motivazione del provvedimento impugnato e non per "violazione di legge" nel senso sopra indicato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che 4 vv\- "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/07/2024