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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4398/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SABATINO CLAUDIO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
pagina 1 di 9 b) confermare l'affidamento super esclusivo delle figli minori alla madre, così come statuito con la sentenza giudiziale di separazione;
c) assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in San Giorgio in Bosco, alla Sig.ra Parte_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) stabilire a carico del Sig. ,per i motivi esposti in narrativa un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra della somma di € 500,00 e per ciascuna figlia Pt_1
minore non ancora autosufficiente la somma cadauno pari ad euro 500,00 mensili, per un totale complessivo di € 1.500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in data 10.6.2008 trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1; dal matrimonio sono nati i seguenti figli minorenni economicamente non autosufficienti:
• nata il [...] a [...] e residente in [...]
Grappa n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), CodiceFiscale_1
• , nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), , CodiceFiscale_2
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 765/2021 emessa in data 13.04.2021 (e ora passata in giudicato), nell'ambito della procedura NRG 4977/2017 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, su istanza della ricorrente, disponendo, ai fini che rilevano:
3.”….assegna la casa coniugale alla moglie che vi risiederà con le figlie ... Parte_1
Con 4.dispone l'affidamento super esclusivo delle due figlie minori della coppia, ed in capo alla Per_1
ricorrente Parte_1
6. dispone a carico del resistente il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento quantificato nella somma di € 500,00 per ciascuno delle due figlie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat
pagina 2 di 9
7. dispone a carico del resistente il pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le due figlie minori della coppia, così come definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017...”; in data 19.04.2018, l'odierna ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
sono trascorsi più di dodici mesi dalla predetta data, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e la sentenza di separazione è passata in giudicato.
In data 20.7.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
All'udienza del 11.1.24 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso alla udienza del 17.10.2024, il giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e CP_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (
[...]
è nato il [...] in [...] e risiede in Francia), appare necessario Controparte_1
verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
pagina 3 di 9 Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per lui la madre, la quale risiede stabilmente in Italia con le minori;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a
pagina 4 di 9 detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie minori stesse.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie minori,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana. La medesima disposizione consente di decidere la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti alle figlie minorenni si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre.
L'attrice ha dato conto dell'allontanamento del padre sin dall'epoca della separazione, risalente al 2017, ha inoltre evidenziato che il padre non ha mai versato alcunché per il mantenimento delle figlie, disposto con la sentenza di separazione.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato pagina 5 di 9 ed è indice di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per il minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale le minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
L'assenza della figura paterna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione delle figlie, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per le minori, alla luce della totale assenza di contatti e della costante violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
Ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza delle minori verrà stabilità presso la madre, alla quale va, di conseguenza, assegnata la casa familiare.
Quanto alle facoltà di visita, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori.
3.
Quanto al mantenimento dei figli, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento dei figli minori.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento delle figlie minori, ha un lavoro a tempo indeterminato con un reddito annuo di circa 8.500 euro, laddove non si conosce la esatta situazione economica dell'odierno pagina 6 di 9 resistente, ex calciatore professionista di discreto livello, attualmente procuratore sportivo presso la
[...]
agenzia fondata da con sede in Forì, via Andrea Controparte_3 Controparte_4
Costa, 49), il quale non provvede in alcun modo al mantenimento diretto.
Si ritiene congruo in tale situazione confermare il contributo di € 1000,00 a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori (500 euro per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
4.
Quanto all'assegno divorzile richiesto da parte ricorrente, va ricordato che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve essere invece quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (Cass. Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020);
Quanto alla funzione assistenziale, si richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Ordinanza n. 22738 del
11/08/2021);
Quanto alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Si ritiene congruo in tale situazione riconoscere il contributo di € 500,00 a carico del sig.
[...]
a titolo di assegno divorzile da versarsi alla ricorrente Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Parte_1
ISTAT; infatti, la ricorrente ha fornito, in costanza di matrimonio che è durato una decina d'anni ed è stato allietato dalla nascita di due figlie, un contributo fondamentale al menage familiare, cui il marito si
è ben presto sottratto trasferendosi in Francia (cfr contenuto della sentenza di separazione).
5.
Considerato che il giudizio non ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, ma anche le statuizioni relative all'affidamento esclusivo in favore della madre e alla determinazione del contributo per il mantenimento pagina 7 di 9 della prole nei confronti del padre, che ha assunto un atteggiamento di completo disinteresse verso le figlie, nonché l'assegno divorzile, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerata la semplicità della causa, in € 1.453,00 (pari ad € 851,00 per fase di studio ed € 652,00 per fase introduttiva, escluse le fasi istruttorie e decisionali, essendosi il procedimento definito alla prima udienza, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 10.6.2008 trascritto nei registri Controparte_1 di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1; 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via super esclusiva le figlie minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo alle minori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederle, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle minori;
4) assegna la casa coniugale alla madre
5) pone a carico di , a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare a la Parte_1 somma di € 1000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese come da Protocollo di questo
Tribunale del 17.1.2017;
6) Pone a carico di , a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, l'obbligo di versare a la somma di € 500,00 entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Controparte_1 pagina 8 di 9 liquida in complessivi € 1.453,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4398/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SABATINO CLAUDIO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
pagina 1 di 9 b) confermare l'affidamento super esclusivo delle figli minori alla madre, così come statuito con la sentenza giudiziale di separazione;
c) assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in San Giorgio in Bosco, alla Sig.ra Parte_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) stabilire a carico del Sig. ,per i motivi esposti in narrativa un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra della somma di € 500,00 e per ciascuna figlia Pt_1
minore non ancora autosufficiente la somma cadauno pari ad euro 500,00 mensili, per un totale complessivo di € 1.500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in data 10.6.2008 trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1; dal matrimonio sono nati i seguenti figli minorenni economicamente non autosufficienti:
• nata il [...] a [...] e residente in [...]
Grappa n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), CodiceFiscale_1
• , nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), , CodiceFiscale_2
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 765/2021 emessa in data 13.04.2021 (e ora passata in giudicato), nell'ambito della procedura NRG 4977/2017 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, su istanza della ricorrente, disponendo, ai fini che rilevano:
3.”….assegna la casa coniugale alla moglie che vi risiederà con le figlie ... Parte_1
Con 4.dispone l'affidamento super esclusivo delle due figlie minori della coppia, ed in capo alla Per_1
ricorrente Parte_1
6. dispone a carico del resistente il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento quantificato nella somma di € 500,00 per ciascuno delle due figlie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat
pagina 2 di 9
7. dispone a carico del resistente il pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le due figlie minori della coppia, così come definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017...”; in data 19.04.2018, l'odierna ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
sono trascorsi più di dodici mesi dalla predetta data, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e la sentenza di separazione è passata in giudicato.
In data 20.7.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
All'udienza del 11.1.24 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso alla udienza del 17.10.2024, il giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e CP_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (
[...]
è nato il [...] in [...] e risiede in Francia), appare necessario Controparte_1
verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
pagina 3 di 9 Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per lui la madre, la quale risiede stabilmente in Italia con le minori;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a
pagina 4 di 9 detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie minori stesse.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie minori,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana. La medesima disposizione consente di decidere la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie.
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti inerenti alle figlie minorenni si osserva quanto segue.
Ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre.
L'attrice ha dato conto dell'allontanamento del padre sin dall'epoca della separazione, risalente al 2017, ha inoltre evidenziato che il padre non ha mai versato alcunché per il mantenimento delle figlie, disposto con la sentenza di separazione.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato pagina 5 di 9 ed è indice di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per il minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale le minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
L'assenza della figura paterna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione delle figlie, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per le minori, alla luce della totale assenza di contatti e della costante violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
Ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza delle minori verrà stabilità presso la madre, alla quale va, di conseguenza, assegnata la casa familiare.
Quanto alle facoltà di visita, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze delle minori.
3.
Quanto al mantenimento dei figli, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento dei figli minori.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento delle figlie minori, ha un lavoro a tempo indeterminato con un reddito annuo di circa 8.500 euro, laddove non si conosce la esatta situazione economica dell'odierno pagina 6 di 9 resistente, ex calciatore professionista di discreto livello, attualmente procuratore sportivo presso la
[...]
agenzia fondata da con sede in Forì, via Andrea Controparte_3 Controparte_4
Costa, 49), il quale non provvede in alcun modo al mantenimento diretto.
Si ritiene congruo in tale situazione confermare il contributo di € 1000,00 a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori (500 euro per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
4.
Quanto all'assegno divorzile richiesto da parte ricorrente, va ricordato che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve essere invece quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (Cass. Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020);
Quanto alla funzione assistenziale, si richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Ordinanza n. 22738 del
11/08/2021);
Quanto alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Si ritiene congruo in tale situazione riconoscere il contributo di € 500,00 a carico del sig.
[...]
a titolo di assegno divorzile da versarsi alla ricorrente Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Parte_1
ISTAT; infatti, la ricorrente ha fornito, in costanza di matrimonio che è durato una decina d'anni ed è stato allietato dalla nascita di due figlie, un contributo fondamentale al menage familiare, cui il marito si
è ben presto sottratto trasferendosi in Francia (cfr contenuto della sentenza di separazione).
5.
Considerato che il giudizio non ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, ma anche le statuizioni relative all'affidamento esclusivo in favore della madre e alla determinazione del contributo per il mantenimento pagina 7 di 9 della prole nei confronti del padre, che ha assunto un atteggiamento di completo disinteresse verso le figlie, nonché l'assegno divorzile, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerata la semplicità della causa, in € 1.453,00 (pari ad € 851,00 per fase di studio ed € 652,00 per fase introduttiva, escluse le fasi istruttorie e decisionali, essendosi il procedimento definito alla prima udienza, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 10.6.2008 trascritto nei registri Controparte_1 di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1; 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via super esclusiva le figlie minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo alle minori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederle, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle minori;
4) assegna la casa coniugale alla madre
5) pone a carico di , a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare a la Parte_1 somma di € 1000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese come da Protocollo di questo
Tribunale del 17.1.2017;
6) Pone a carico di , a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, l'obbligo di versare a la somma di € 500,00 entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT;
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Controparte_1 pagina 8 di 9 liquida in complessivi € 1.453,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
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