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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/02/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4738 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: residente in [...]
Gabriele 95 – Gesso,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...]
95 – Gesso, entrambi elettivamente domiciliati in Spadafora (ME), via Nazionale 451, presso lo studio dell'avv. RIPA ANTONINO (C.F.:
, pec: tel. 090 C.F._3 Email_1
9920877, fax: 090 2133797, che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/11/2023, i coniugi nato Parte_1
a Melbourne (Australia) il 12/08/1953 e nata a Parte_2
Messina (ME) il 19/12/1957, premesso che in data 10/06/1981 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 477, Parte 2, Serie A, anno
1981; che dall'unione erano nate due figlie, e oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi e Parte_1 Parte_2
sono autorizzati a vivere separatamente e sono liberi per il futuro
[...]
di stabilire anche altrove la propria residenza;
2) I coniugi dichiarano di nulla doversi reciprocamente, in quanto gli stessi sono in grado di provvedere alle loro necessità e per quanto riguarda i rapporti economici precedenti, gli stessi li hanno definiti e regolati da tempo;
3) per quanto riguarda i figli gli stessi sono felicemente sposati e hanno le loro residenze altrove e sono economicamente indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/01/2024.
All'udienza del 01/02/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51
2 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e
3 fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
12/08/1953 e nata a [...] il Parte_2
19/12/1957, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 30/11/2023 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 10/06/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 477, Parte 2, Serie A, anno 1981.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/02/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4738 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: residente in [...]
Gabriele 95 – Gesso,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...]
95 – Gesso, entrambi elettivamente domiciliati in Spadafora (ME), via Nazionale 451, presso lo studio dell'avv. RIPA ANTONINO (C.F.:
, pec: tel. 090 C.F._3 Email_1
9920877, fax: 090 2133797, che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/11/2023, i coniugi nato Parte_1
a Melbourne (Australia) il 12/08/1953 e nata a Parte_2
Messina (ME) il 19/12/1957, premesso che in data 10/06/1981 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 477, Parte 2, Serie A, anno
1981; che dall'unione erano nate due figlie, e oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi e Parte_1 Parte_2
sono autorizzati a vivere separatamente e sono liberi per il futuro
[...]
di stabilire anche altrove la propria residenza;
2) I coniugi dichiarano di nulla doversi reciprocamente, in quanto gli stessi sono in grado di provvedere alle loro necessità e per quanto riguarda i rapporti economici precedenti, gli stessi li hanno definiti e regolati da tempo;
3) per quanto riguarda i figli gli stessi sono felicemente sposati e hanno le loro residenze altrove e sono economicamente indipendenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/01/2024.
All'udienza del 01/02/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51
2 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e
3 fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
12/08/1953 e nata a [...] il Parte_2
19/12/1957, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 30/11/2023 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 10/06/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 477, Parte 2, Serie A, anno 1981.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/02/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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