Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 386
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso per omessa pronuncia su eccezione preliminare di illegittimità

    La Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado dirimente sulla questione e ha considerato che l'art. 12 co.2 lett.a) del Regolamento IUC-IMU non è sufficiente a garantire l'esenzione IMU per gli immobili di proprietà dell'appellante, in quanto non rientrano nella definizione di alloggio sociale fornita dal decreto ministeriale, che richiede un'apposita dichiarazione IMU.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la questione trattabile nel merito unitamente alle altre, ravvisando la necessità di valutare l'intera controversia.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del diritto all'esenzione IMU per alloggi sociali

    La Corte ha distinto tra Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e alloggi sociali, evidenziando finalità e discipline differenti. Ha sottolineato che l'esenzione per alloggi sociali richiede specifiche caratteristiche e non è applicabile agli alloggi ERP il cui canone è parametrato ai costi di gestione. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude l'assimilazione e impone la stretta interpretazione delle norme fiscali sulle esenzioni. Ha infine rilevato che l'appellante non ha presentato dichiarazione di esenzione e non ha provato l'inclusione degli alloggi tra quelli sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 386
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 386
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo