TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 12198/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola Parte_1
da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
resistente all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso depositato il 25.3.24 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il deducendo di esserne dipendente a tempo Controparte_1
indeterminato dall'1.9.2008, quale docente di scuola primaria, attualmente in servizio presso l'IIS Biagio Pascal di Roma;
di essere stata confermata in ruolo, superato il periodo di prova, e di avere pertanto chiesto la valutazione dei servizi pre-ruolo svolti in scuole statali in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato. Ha lamentato il mancato riconoscimento dell'inquadramento nello scaglione stipendiale 3-8 anni, di cui al C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, in violazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola 2011, con conseguente suo diritto alla esatta ricostruzione della carriera ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate. Tanto premesso, ha concluso chiedendo accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola
2011 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 3-8 anni;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.200,67 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della ricostruzione di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Il si è costituito in giudizio eccependo il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione dei diritti azionati e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con argomentazioni non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta.
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva del CP_1
resistente, cui fa capo il rapporto di lavoro della ricorrente, laddove il Ministero dell'Economia e delle Finanze è solo l'Ente deputato al pagamento degli stipendi.
Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
L'odierna ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il CP_1 resistente dall'1.9.2008, attualmente in servizio presso un Istituto statale di
Roma, ha lamentato l'illegittimità del decreto di ricostruzione della propria carriera adottato dall'Amministrazione Scolastica successivamente alla sua immissione in ruolo, in quanto emesso in violazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola
2011 - da interpretarsi necessariamente alla luce del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a 2 tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE - a mente del quale, nonostante la ridefinizione delle posizioni stipendiali, con accorpamento delle prime due fasce stipendiali 0-2 anni e 3-8 anni nell'unica prima fascia 0-8 anni,
è previsto che:
“2) Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”.
3) Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
La norma limita il beneficio del mantenimento dell'anzianità già conseguita al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, escludendo, pertanto, i docenti che fossero a quella data in servizio in virtù di rapporti a tempo determinato.
Tanto premesso, si osserva che la ricorrente rientra appieno in siffatta previsione ed infatti, come emerge dagli atti allegati al ricorso, e come ammesso dalla ricorrente nelle note di chiarimento depositate il 23.4.25, seppur a distanza di anni dall'immissione in ruolo, il ha effettuato la Controparte_1
ricostruzione di carriera della ricorrente, applicandole la disciplina invocata in ricorso, ossia la cd. clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola 2011 (doc. 2 prod. ricorr.). Dalla documentazione in atti emerge infatti che alla ricorrente, dal 3° all'8° anno di servizio, è stato riconosciuto l'assegno ad personam corrispondente alla differenza tra la retribuzione prevista per la preesistente fascia stipendiale (3-8 anni), e quella percepita per l'effettiva nuova fascia di appartenenza (0-8 anni).
Ciò che spetta ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto
Scuola 2011 innanzi citato, è infatti il diritto al pagamento della differenza retributiva tra la fascia di appartenenza (0-9) e quella preesistente (3-8).
Ne consegue il rigetto della domanda.
3 Spese compensate, considerato il complessivo comportamento delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
4