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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ricorrono avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Fidenza per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, nonché per l'avviso di accertamento TASI per il solo anno d'imposta 2019, tutti notificati alle ricorrenti in data
26/10/2024, relativi al presunto omesso, ovvero parziale pagamento, delle imposte dovute dalle predette, per un importo complessivo di € 18.208,49.
Più precisamente si tratta dell'assoggettamento alle imposte IMU e TASI di un'area fabbricabile ubicata in
Fidenza e catastalmente censita al foglio 60, mappali 128 e 217, originariamente di proprietà del Sig. Nominativo_2
fino alla data del 29/12/2020 e poi, per successione, in proprietà per quote indivise agli eredi: Ricorrente_1 (moglie) per la quota del 33,33%, Nominativo_1 (figlia) per un'ulteriore quota del 33,33%, oltre alla restante quota del 33,33% all'altro figlio Nominativo_3 - che non risulta avere impugnato gli accertamenti anche a lui notificati -, per i quali è stata, dalle parti ricorrenti, omessa la dichiarazione ed il conseguente pagamento.
Prima della notificazione degli avvisi impugnati, il Comune di Fidenza ha inviato alle ricorrenti un invito al contraddittorio, a norma dell'art. 6 bis della Legge n.212/2000, a cui le suddette non hanno dato alcun riscontro.
Solamente dopo la notificazione degli accertamenti sono stati effettuati due incontri in esplicazione e chiarimento della pretesa tributaria, a cui è seguita da parte delle due sole ricorrenti, l'impugnazione degli stessi eccependo le seguenti motivazioni di fatto:
1) inesistenza dell'area fabbricabile oggetto degli avvisi di accertamento in quanto sul terreno in questione risulterebbe ancora accatastato un distributore di carburante in disuso;
2) infondata valorizzazione commerciale dell'area.
Veniva quindi concluso, in via principale, con la richiesta di annullamento degli avvisi impugnati per insussistenza della pretesa, ed in subordine di procedere ad una più equa rideterminazione degli importi richiesti, senza applicazione di alcuna sanzione.
Si costituisce, quindi, in giudizio il Comune di Fidenza, sostenendo con articolate argomentazioni tecnico– giuridiche la piena legittimità del proprio operato, ritenendo il ricorso totalmente infondato. Conclude pertanto con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese di giudizio.
Prima dell'udienza fissata per il 24.10.25 entrambe le parti depositano: le ricorrenti una memoria ex art. 32
D. Lgs. n.546/92 con la quale rafforzano la tesi difensiva con vittoria di spese;
l'Ufficio deposita repliche in riscontro alla memoria delle ricorrenti, cui fanno seguito ulteriori brevi repliche da entrambe le parti. All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza ed assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza deve essere trattata esclusivamente su motivazioni di merito.
Prioritariamente, in tal senso, si osserva che gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Fidenza non sono stati emessi per il recupero dell'imposta IMU sui presunti fabbricati esistenti, risultanti catastalmente censiti in categoria E/3, ma sono stati emessi in conseguenza dell'omesso pagamento dell'imposta su un terreno inserito urbanisticamente in zona classificata come area destinata a funzioni tecnico-distributive e commerciali, e pertanto avente valenza di area edificabile soggetta all'imposizione IMU.
La presenza di manufatti edilizi sui mappali accertati, come eccepito dalle ricorrenti, non esclude infatti l'assoggettabilità all'imposta IMU della residua area edificabile. Ai fii IMU, l'edificabilità di un'area non viene meno per il solo fatto che su di essa insista un fabbricato, qualora permanga una residua capacità edificatoria, come nel caso di specie.
La tassabilità del compendio immobiliare come area edificabile permane, quanto meno per la parte residua non occupata dalle strutture edilizie.
Tale disciplina prevede che l'area circostante il fabbricato fatiscente o il fabbricato costruendo (al netto, cioè, della relativa area di sedime o di ingombro) sia sottoposta all'imposizione IMU, soggiacendo a differente trattamento a seconda che si tratti di terreno agricolo o di suolo edificabile, come più volte affermato dalla
Suprema Corte e chiaramente ribadito nella recente ordinanza n.19646/2023, alla quale questa Corte ritiene di doversi attenere.
Specificatamente nel caso in esame, le costruzioni presenti sull'area classificata riguardano un piccolo deposito ed una tettoia (ex pensilina della stazione di servizio), immobili fatiscenti dismessi da oltre venti anni, che non comportano alcuna diminuzione di capacità edificatoria della stessa, trattandosi di superficie accessoria, e quindi l'area classificata deve essere considerata nella sua totale estensione.
In oltre, la persistenza della categoria E/3 sui mappali accertati, costituisce una mera incoerenza catastale, in quanto l'immobile non svolge più alcuna funzione di pubblico interesse, essendo il precedente impianto di distribuzione carburanti dismesso, appunto, da oltre vent'anni, con rimozione dei relativi serbatoi e conseguente bonifica ambientale certificata.
I residui fabbricati presenti (tettoia e deposito) non possono più essere qualificati come “impianto attivo”, risultando quindi essere ordinarie costruzioni edilizie, di fatto totalmente inutilizzate, ragioni che non trovano alcuna giustificazione nel mantenimento di detti immobili in categoria E/3, essendo venuto a mancare, da diverso tempo, la funzione per speciali esigenze pubbliche.
Parte ricorrente avrebbe dovuto procedere alla variazione della destinazione d'uso dell'immobile ed all'aggiornamento catastale conseguente, come dalle vigenti normative in materia.
Ne consegue che detto immobile non può essere esentato dall'imposta, dal momento che l'errato classamento è stato determinato da una omissione del contribuente che non ha denunciato l'effettiva destinazione urbanistica del cespite.
Risulta, infatti, pacifico che l'area sia edificabile con destinazione a funzioni tecnico-distributive e commerciali, in seguito alle varianti urbanistiche da tempo approvate, come risulta dalla documentazione urbanistica prodotta, dalla quale emerge che l'area è inserita nella pianificazione urbanistica, appunto, in zona a destinazione tecnico-distributiva e commerciale, motivi che rendono l'area accertata soggetta all'imposizione
IMU, con valori determinati mediante applicazione dei valori minimi di comparazione per aree edificabili redatti dalla G.C. con le deliberazioni di approvazione per le varie annualità accertate.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre oneri se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106 IMU 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fidenza - Piazza Garibaldi 1 43036 Fidenza PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ricorrono avverso gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Fidenza per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, nonché per l'avviso di accertamento TASI per il solo anno d'imposta 2019, tutti notificati alle ricorrenti in data
26/10/2024, relativi al presunto omesso, ovvero parziale pagamento, delle imposte dovute dalle predette, per un importo complessivo di € 18.208,49.
Più precisamente si tratta dell'assoggettamento alle imposte IMU e TASI di un'area fabbricabile ubicata in
Fidenza e catastalmente censita al foglio 60, mappali 128 e 217, originariamente di proprietà del Sig. Nominativo_2
fino alla data del 29/12/2020 e poi, per successione, in proprietà per quote indivise agli eredi: Ricorrente_1 (moglie) per la quota del 33,33%, Nominativo_1 (figlia) per un'ulteriore quota del 33,33%, oltre alla restante quota del 33,33% all'altro figlio Nominativo_3 - che non risulta avere impugnato gli accertamenti anche a lui notificati -, per i quali è stata, dalle parti ricorrenti, omessa la dichiarazione ed il conseguente pagamento.
Prima della notificazione degli avvisi impugnati, il Comune di Fidenza ha inviato alle ricorrenti un invito al contraddittorio, a norma dell'art. 6 bis della Legge n.212/2000, a cui le suddette non hanno dato alcun riscontro.
Solamente dopo la notificazione degli accertamenti sono stati effettuati due incontri in esplicazione e chiarimento della pretesa tributaria, a cui è seguita da parte delle due sole ricorrenti, l'impugnazione degli stessi eccependo le seguenti motivazioni di fatto:
1) inesistenza dell'area fabbricabile oggetto degli avvisi di accertamento in quanto sul terreno in questione risulterebbe ancora accatastato un distributore di carburante in disuso;
2) infondata valorizzazione commerciale dell'area.
Veniva quindi concluso, in via principale, con la richiesta di annullamento degli avvisi impugnati per insussistenza della pretesa, ed in subordine di procedere ad una più equa rideterminazione degli importi richiesti, senza applicazione di alcuna sanzione.
Si costituisce, quindi, in giudizio il Comune di Fidenza, sostenendo con articolate argomentazioni tecnico– giuridiche la piena legittimità del proprio operato, ritenendo il ricorso totalmente infondato. Conclude pertanto con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese di giudizio.
Prima dell'udienza fissata per il 24.10.25 entrambe le parti depositano: le ricorrenti una memoria ex art. 32
D. Lgs. n.546/92 con la quale rafforzano la tesi difensiva con vittoria di spese;
l'Ufficio deposita repliche in riscontro alla memoria delle ricorrenti, cui fanno seguito ulteriori brevi repliche da entrambe le parti. All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza ed assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza deve essere trattata esclusivamente su motivazioni di merito.
Prioritariamente, in tal senso, si osserva che gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Fidenza non sono stati emessi per il recupero dell'imposta IMU sui presunti fabbricati esistenti, risultanti catastalmente censiti in categoria E/3, ma sono stati emessi in conseguenza dell'omesso pagamento dell'imposta su un terreno inserito urbanisticamente in zona classificata come area destinata a funzioni tecnico-distributive e commerciali, e pertanto avente valenza di area edificabile soggetta all'imposizione IMU.
La presenza di manufatti edilizi sui mappali accertati, come eccepito dalle ricorrenti, non esclude infatti l'assoggettabilità all'imposta IMU della residua area edificabile. Ai fii IMU, l'edificabilità di un'area non viene meno per il solo fatto che su di essa insista un fabbricato, qualora permanga una residua capacità edificatoria, come nel caso di specie.
La tassabilità del compendio immobiliare come area edificabile permane, quanto meno per la parte residua non occupata dalle strutture edilizie.
Tale disciplina prevede che l'area circostante il fabbricato fatiscente o il fabbricato costruendo (al netto, cioè, della relativa area di sedime o di ingombro) sia sottoposta all'imposizione IMU, soggiacendo a differente trattamento a seconda che si tratti di terreno agricolo o di suolo edificabile, come più volte affermato dalla
Suprema Corte e chiaramente ribadito nella recente ordinanza n.19646/2023, alla quale questa Corte ritiene di doversi attenere.
Specificatamente nel caso in esame, le costruzioni presenti sull'area classificata riguardano un piccolo deposito ed una tettoia (ex pensilina della stazione di servizio), immobili fatiscenti dismessi da oltre venti anni, che non comportano alcuna diminuzione di capacità edificatoria della stessa, trattandosi di superficie accessoria, e quindi l'area classificata deve essere considerata nella sua totale estensione.
In oltre, la persistenza della categoria E/3 sui mappali accertati, costituisce una mera incoerenza catastale, in quanto l'immobile non svolge più alcuna funzione di pubblico interesse, essendo il precedente impianto di distribuzione carburanti dismesso, appunto, da oltre vent'anni, con rimozione dei relativi serbatoi e conseguente bonifica ambientale certificata.
I residui fabbricati presenti (tettoia e deposito) non possono più essere qualificati come “impianto attivo”, risultando quindi essere ordinarie costruzioni edilizie, di fatto totalmente inutilizzate, ragioni che non trovano alcuna giustificazione nel mantenimento di detti immobili in categoria E/3, essendo venuto a mancare, da diverso tempo, la funzione per speciali esigenze pubbliche.
Parte ricorrente avrebbe dovuto procedere alla variazione della destinazione d'uso dell'immobile ed all'aggiornamento catastale conseguente, come dalle vigenti normative in materia.
Ne consegue che detto immobile non può essere esentato dall'imposta, dal momento che l'errato classamento è stato determinato da una omissione del contribuente che non ha denunciato l'effettiva destinazione urbanistica del cespite.
Risulta, infatti, pacifico che l'area sia edificabile con destinazione a funzioni tecnico-distributive e commerciali, in seguito alle varianti urbanistiche da tempo approvate, come risulta dalla documentazione urbanistica prodotta, dalla quale emerge che l'area è inserita nella pianificazione urbanistica, appunto, in zona a destinazione tecnico-distributiva e commerciale, motivi che rendono l'area accertata soggetta all'imposizione
IMU, con valori determinati mediante applicazione dei valori minimi di comparazione per aree edificabili redatti dalla G.C. con le deliberazioni di approvazione per le varie annualità accertate.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre oneri se dovuti.