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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2024, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
RG 1292/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Andrea Oggiano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale
Porto Torres n. 32;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pasquale Fatigato, Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Foggia, Corso Cairoli n. 37;
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa – responsabilità del dipendente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2020, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha allegato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze Pt_1 della convenuta a far data dall'1.1.2019 con mansioni di operatore di parcheggio, inquadrato inizialmente nel 5° livello del CCNL Commercio e poi nel 4° livello dall'1.4.2019. 3. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare in data 3 luglio 2020, cui ha fatto seguito l'applicazione della sanzione della multa pari a quattro ore della retribuzione e che è stata impugnata dal lavoratore innanzi a questo Tribunale, nel giudizio R.G. n. 1060/2020.
4. Il sig. ha poi rappresentato di aver ricevuto in data 9 settembre 2020 un'ulteriore Pt_1 contestazione disciplinare, del seguente tenore: “in data 25 luglio 2020 risultava dal sistema gestionale SKIDATA un incasso come INFOCARD pari ad €.2.687,60 effettuato presso il parcheggio Dei Mille sito in Sassari in cui Ella presta servizio ed in cui risultava cassiere in turno come da manleva del 1 luglio 2020. Detto incasso non risulta da Ella versato, né in giacenza, con conseguente ammanco dello stesso. La sua condotta inadempiente ha causato alla scrivente un danno economicamente rilevante, che sarà a
Lei addebitato mediante trattenuta in busta paga”.
5. A seguito dell'audizione orale del lavoratore, la società irrogava la sanzione della multa pari a quattro ore della retribuzione.
6. Il ricorrente ha pertanto impugnato detta sanzione disciplinare, avversando la ricostruzione dei fatti svolta dalla società. Nello specifico, ha evidenziato che il cassiere in turno nel parcheggio Dei Mille nel giorno del 25 luglio 2020 era e che Persona_1 quest'ultimo aveva pertanto sovrainteso alle operazioni di svuotamento svotamento CSBN
e Cassa Monete, tra le ore 08:23 e le 08:37. ha sostenuto che nella Parte_1
stessa giornata si trovava invece al parcheggio del Mercato e che pertanto la società sarebbe incorsa in errore di persona.
7. Peraltro, il ricorrente ha contestato che in data 7 agosto 2020 il sig. CP_2
responsabile della convenuta sul territorio dell'Isola, avrebbe effettuato delle verifiche sui movimenti contabili di luglio, accertando un'eccedenza di € 520,00 e non invece un ammanco.
8. Il sig. ha altresì contestato la dichiarazione di manleva relativa al mese di luglio Pt_1
2020, nella misura in cui non opererebbe in caso di dolo o colpa grave del manlevato, e di non essere comunque a conoscenza né del contenuto della manleva, né della procedura aziendale, essendosi limitato a sottoscrivere la relativa dichiarazione di responsabilità.
9. Inoltre, parte ricorrente ha sottolineato come dallo stesso regolamento aziendale emergeva che il lavoratore non potesse ricoprire il ruolo di cassiere di turno per un periodo
2 eccedente i novanta giorni consecutivi. Nel caso di specie, il sig. sarebbe invece Pt_1
stato cassiere di turno ininterrottamente da marzo 2020 a luglio dello stesso anno.
10. Il lavoratore ha altresì eccepito la mancanza di formazione da parte della società con riferimento al meccanismo della manleva, contestando altresì la prassi adottata in azienda in ordine al possesso delle chiavi delle casse, che secondo il regolamento aziendale avrebbero dovuto essere detenute esclusivamente dal cassiere, mentre in realtà secondo il ricorrente vi sarebbe stato il contemporaneo possesso delle stesse da parte di più dipendenti.
11. Il dipendente ha dunque chiesto in via cautelare la sospensione delle trattenute operate sulla sua busta paga, nonché poi la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare e il risarcimento dei danni subiti, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali.
12. ha quindi rassegnato le presenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare:
1) disporre la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. 1016/2020
R.G., stante la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva tra le cause;
In via cautelare:
2) sospendere l'esecuzione delle trattenute di una quota della retribuzione mensile sino all'integrale estinzione del debito per danno da ammanco pari alla somma di €.2.687,60, applicate con provvedimento in data 11.10.2020;
In via principale, nel merito:
3) dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni adempimento/ordine consequenziale;
4) condannare in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata a quattro ore della normale retribuzione, equivalente all'importo previsto a titolo di multa ed applicato sulle competenze del lavoratore nel mese di ottobre 2020;
5) condannare in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori causati all'istante per l'illegittimo provvedimento sanzionatorio, da quantificarsi mediante CTU;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege”.
3 13. Si è ritualmente costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, indipendentemente dalla rimessione in termini chiesta dal ricorrente, nonché il difetto di competenza territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Mantova.
14. Nel merito parte resistente ha rivendicato la correttezza dell'utilizzo del provvedimento sanzionatorio a fronte della gravità del comportamento addebitato alla controparte, conformemente a quanto disposto dall'art. 48 del CCNL, che prevedeva la sanzione della multa nei confronti del dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.
15. Nello specifico, la società ha evidenziato che a seguito di controlli interni svolti in data 10 agosto 2020, veniva accertato il mancato versamento da parte del cassiere di turno di €
2.687,70, incasso che risultava regolarmente registrato nel sistema SKIDATA e dalle infocard emesse al termine della giornata lavorativa.
16. La oi rappresentava che il sig. era il cassiere Controparte_1 Pt_1
di turno per il mese di luglio 2020, con sottoscrizione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di manleva, e dunque responsabile delle somme versate presso il parcheggio. Inoltre, la datrice sosteneva che il ricorrente era l'unico a possedere le chiavi della cassaforte ove venivano depositati gli incassi della giornata.
17. Con riferimento al ruolo di cassiere ricoperto dal sig. , la resistente ha allegato che Pt_1 era stato quest'ultimo, in deroga al regolamento aziendale, a chiedere al sig. di CP_2
continuare a ricoprire tale funzione, quale unico dipendente idoneo.
18. La evidenziava inoltre che il ricorrente era Controparte_1
pienamente consapevole del significato della manleva e della sottoscrizione della relativa responsabilità, essendo stato formato dalla società, anche con riferimento alla procedura per lo svuotamento delle casse.
19. Pertanto, sarebbe pienamente legittima la sanzione della multa irrogata dalla
[...] al ricorrente, essendo quest'ultimo responsabile degli Controparte_1
ammanchi verificatisi nel periodo in cui lo stesso ricopriva l'incarico di cassiere del parcheggio.
4 20. Infine, la società ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, sia con riferimento alla posta di danno patrimoniale, sia non patrimoniale, essendo sul punto carente l'allegazione del pregiudizio subito.
21. La convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'On.le Collegio adito, per tutte le ragioni espresse in narrativa:
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile l'avverso atto, per omessa notifica dello stesso nei termini di legge;
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Sassari in favore dei quello di Mantova;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari relativi al presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
22. Respinta l'eccezione preliminare circa la non corretta instaurazione del contraddittorio e implicitamente anche quella di incompetenza territoriale, per essersi pronunciata la
Suprema Corte in sede di regolamento necessario di competenza nella causa pendente tra le parti sub R.G. n. 1016/2020 (ordinanza n. 1285/2022), e istruita la causa mediante prova orale per testi, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
23. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
24. Con lettera data 3 settembre 2020, la a contestato al Controparte_1
ricorrente quanto segue:
5 25. Nel caso di specie è pacifico l'ammanco di € 2.687,60 nel giorno 25 luglio 2020, quale mancato versamento dei ricavi presenti nel parcheggio;
peraltro, la circostanza emerge dai documenti depositati dalla società (docs. 5 e 6 fasc. convenuta), non contestati in alcun modo dalla parte ricorrente.
26. È altresì pacifico tra le parti che il sig. ha ricoperto il ruolo di cassiere nel mese di Pt_1
luglio 2020 e che ha a tal fine sottoscritto il modello D 75-18 (doc. 7 fasc. resistente).
27. Il giudicante osserva che il regolamento aziendale che stabilisce la procedura da osservare per lo svuotamento delle casse automatiche, di cui al Mod. PO 75-03 del 20/11/2018 (doc.
8 fasc. convenuta), così prevede sulle modalità di versamento degli incassi provenienti dalle casse automatiche:
6 28. Inoltre, il medesimo regolamento detta la seguente disciplina per ciò che riguarda la custodia delle chiavi:
29. In relazione alla periodicità dei versamenti e della manleva, il regolamento aziendale dispone che:
7 30. Infine, rispetto alle modalità di gestione del denaro, la procedura e le direttive da osservare sono le seguenti:
31. Ciò che dunque emerge è che secondo il regolamento aziendale nessun dipendente può ricoprire il ruolo di cassiere (con responsabilità del denaro e delle chiavi) per oltre 90 giorni, specificandosi che “il cambio di cassiere deve cioè essere fatto al massimo ogni tre mesi”.
32. Quale deroga, lo stesso regolamento precisa poi che “se per eccezionali e motivate esigenze operative, il cambio del cassiere non fosse possibile dopo il terzo mese, il responsabile di parcheggio dovrà procedere alla conta complessiva dei fissi di parcheggio (casse automatiche e reintegro, cassa manuale e cassa piccola) assieme al cassiere in turno, compilando e firmando il modulo D 75-63 da inviare all'ufficio audit entro 2 gg dall'effettuazione della conta”.
33. Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha invece ricoperto il ruolo di cassiere a decorrere dal marzo 2020, sicché oltre i termini stabiliti dal predetto regolamento.
Tuttavia, tale scelta deve ritenersi imputabile allo stesso sig. , che ha richiesto al Pt_1
sig. di poter continuare a ricoprire tale ruolo, come confermato da Controparte_3 quest'ultimo in sede testimoniale e sulla cui attendibilità non v'è alcuna ragione di dubitare.
34. Né è possibile ricavare evidenze di segno contrario da quanto riferito dai testi e Per_1
, non essendo a conoscenza della relativa circostanza, a fronte invece di quanto Tes_1
rappresentato dal sig. che quale responsabile della APCOA PARKING CP_2
8 ITALIA S.P.A. aveva individuato altro dipendente cui affidare l'incarico; tuttavia, tale ruolo è stato poi riassegnato al ricorrente su richiesta dello stesso.
35. In quanto tale, come emerge dalla compilazione del modello D 75-18 depositato in atti, il sig. ha assunto il ruolo di cassiere in turno nel mese di luglio 2020, allorché si è Pt_1
verificato il mancato versamento dei ricavi del 25 luglio.
36. Sul punto poi parte ricorrente si difende sostenendo di non essere a piena conoscenza del contenuto della manleva e che tutti i dipendenti avevano accesso alle chiavi di svuotamento del denaro presente nelle casse automatiche, ciò evidenziando un difetto di gestione e organizzazione dell'attività da parte della società convenuta.
37. Tale circostanza sarebbe secondo il ricorrente corroborata da quanto dichiarato dal teste
: “si è vero, preciso che il 25/07/2020 era il giorno del mio compleanno quel Persona_1
giorno ero responsabile di cassa, avevo il turno dalle ore 7.00 allele ore 13.40 presso il parcheggio di via dei Mille come dipendente di;
il , essendo responsabile di CP_1 Pt_1
solitamente si sposta tra i vari parcheggi, il 25/07 mi ha raggiunto. Parte_2
Dopo che io ho chiuso la cassa di via dei Mille , verso le ore 11.00 ci siamo spostati assieme al mercato per dare supporto perché il sabato c'è più movimento;
il 7 agosto, ricordo che io avevo il turno del pomeriggio, trovai i colleghi con il sig. CP_2
tranne il , nemmeno io ero stato avvisato della verifica in corso;
il giorno ci fu detto Pt_1
che era tutto a posto e che anzi che vi era un disavanzo;
ricordo che arrivò una lettera ai vari parcheggi in cui si chiedeva la mancanza della somma di cica € 2600,00 : ora sui capi di cui alla memoria difensiva capo 8) sapevo che il fosse responsabile della manleva ma le facevamo un po' tutti Pt_1
le casse, perché le chiavi della cassaforte le avevamo tutti, non ci era mai stato detto che chi aveva la manleva dovesse essere l'unico responsabile, lo abbiamo saputo in seguito;
capo 9) non è vero confermo quanto detto al capo eh precede, la chiave era nel cassetto a disposizione di tutti;
capo 10) i soldi li mettevamo in cassaforte e la chiave la riponevamo nel cassetto;
capo 11) l'indennità di cassa la abbiamo tutti;
capo 14) non è vero lo facevamo tutti;
capo 15) nulla so”.
9 38. Allo stesso modo il ricorrente evidenzia anche quanto dichiarato dallo stesso teste ove riferisce che “tutti i cassieri firmano la manleva”. CP_2
39. Sennonché la tesi attorea deve essere respinta, essendo invece provato che il sig. Pt_1
ha ricevuto la formazione circa l'attività da svolgere in relazione allo svuotamento delle casse, e pertanto nel rispetto del regolamento aziendale e della relativa assunzione di responsabilità per l'attività svolta.
40. Invero, ciò risulta anzitutto dalla formazione impartita dal sig. al ricorrente nel CP_2 periodo tra il 2.1.2019 e il 28.4.2019, avente per l'appunto ad oggetto anche le relative procedure da adottare inerenti alle casse automatiche (doc. 9 fasc. convenuta).
41. Il teste conferma poi che i dipendenti ricevevano le direttive e le Testimone_2 istruzioni su cosa fare dal sig. Difatti, il teste escusso così riferisce: “Capo 22) CP_2 al capitava di rivolgersi per una qualsivoglia necessità. Non c'era bisogno di CP_2
scrivergli perché lui veniva abbastanza di frequente al parcheggio. Se non veniva a me capitava di chiamarlo al telefono.
Capo 23) non lo so.
Capo 24) è vero;
come ho detto veniva al parcheggio e ci illustrava quello che CP_2
bisognava fare, nel senso che ci illustrava le procedure.
ADR: veniva al parcheggio in media due volte al mese;
la sua frequenza CP_2 variava a seconda del periodo. Capitava anche che nell'arco di un mese non venisse”.
42. Sicché, deve ritenersi provato che il sig. era stato reso edotto delle procedure Pt_1
aziendali che occorreva rispettare e delle modalità di esecuzione della prestaziona, con particolare riferimento allo svuotamento delle casse automatiche.
43. In tal senso, non depone poi in senso favorevole al ricorrente quanto riferito dal teste rispetto alla circostanza secondo cui i dipendenti si occupavano promiscuamente Per_1
delle casse, avendo le chiavi della cassaforte a disposizione di tutti, in un cassetto.
44. Difatti, il regolamento aziendale prescrive chiaramente che “le chiavi che consentono
l'accesso ai contenitori delle banconote e delle monete collocati all'interno delle casse automatiche devono essere utilizzate esclusivamente dal cassiere a cui compete lo svuotamento periodico”, laddove deve essere lasciata a disposizione di tutti gli operatori
“la chiave che permette l'apertura del portellone di ciascuna cassa”.
10 45. Lo stesso regolamento evidenzia che “la responsabilità della gestione del denaro e delle chiavi che danno accesso al denaro è in capo al cassiere in turno” e che “non deve accadere che più operatori abbiano la chiave della stessa cassaforte contenente incassi e fondi”.
46. A fronte di ciò, “il cassiere 'uscente' e il cassiere 'entrante' dovranno effettuare il conteggio dei fissi, degli incassi e delle chiavi congiuntamente, compilando e firmando il modulo D 75-18 Manleva chiavi-denaro. Qualora da tale ultimo conteggio dovessero emergere differenze, il cassiere 'uscente' dovrà fornire adeguata motivazione in merito, diversamente quest'ultimo dovrà integrare personalmente l'ammanco riscontrato”.
47. Sicché, nel mese di luglio 2020 era il ricorrente, quale cassiere in turno, che aveva la responsabilità sia della gestione della cassa che delle relative chiavi, essendo quest'ultimo onerato della custodia delle stesse in conformità a quanto dispone il regolamento aziendale.
48. Né può costituire circostanza da valutare positivamente per il ricorrente quanto riferito dal teste circa la non piena conoscenza da parte dei dipendenti del significato della Per_1
manleva, atteso che il modulo con la dichiarazione di manleva è stato comunque sottoscritto dal sig. , a conoscenza del regolamento aziendale, e che non sono stati Pt_1
dedotti vizi del consenso al momento della firma.
49. Peraltro, come sopra rilevato, il mantenimento del ruolo di cassiere è stato esplicitamente richiesto dallo stesso ricorrente;
ciò dunque comporta l'assunzione della relativa responsabilità, essendo inoltre riferito dallo stesso teste di essere a conoscenza del fatto che era il ricorrente il soggetto responsabile della manleva.
50. Per le ragioni evidenziate, deve anzitutto ritenersi confermato il fatto oggetto della contestazione disciplinare. Quest'ultimo è altresì rilevante dal punto di vista disciplinare, essendo il dipendente inadempiente rispetto all'obbligo di esecuzione della prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c.
51. Difatti, il sig. ha violato quanto stabilito dalla procedura aziendale con riferimento Pt_1
allo svuotamento degli incassi dalle casse automatiche e il conferimento dei relativi ricavi, quale cassiere in turno responsabile per la relativa attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale subito dalla società.
11 52. Va altresì ritenuta proporzionata la sanzione irrogata dalla società nel massimo edittale della multa stabilito dall'art. 48 del CCNL Commercio, tenuto anche conto della recidiva contestata al dipendente con riferimento alla sanzione irrogata il 22 luglio 2020, atteso che il lavoratore ha eseguito il lavoro negligentemente a fronte delle procedure impartite e responsabilità assunte, potendo sussumersi il fatto nella fattispecie di cui all'art. 48, comma 10 lett. a), del contratto collettivo citato.
53. Il rigetto della domanda di impugnazione della sanzione disciplinare comporta di conseguenza l'infondatezza della proposta domanda risarcitoria, tanto di natura patrimoniale quanto non patrimoniale, non essendoci nell'an alcun fatto illecito imputabile alla società, al di là poi dei profili specifici rispetto alle distinte poste di danno.
54. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, per le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio, istruttoria e decisionale, ai minimi tariffari per la bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre Controparte_1
agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 25/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Andrea Oggiano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale
Porto Torres n. 32;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pasquale Fatigato, Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Foggia, Corso Cairoli n. 37;
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa – responsabilità del dipendente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2020, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni di seguito riportate.
2. Il sig. ha allegato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze Pt_1 della convenuta a far data dall'1.1.2019 con mansioni di operatore di parcheggio, inquadrato inizialmente nel 5° livello del CCNL Commercio e poi nel 4° livello dall'1.4.2019. 3. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare in data 3 luglio 2020, cui ha fatto seguito l'applicazione della sanzione della multa pari a quattro ore della retribuzione e che è stata impugnata dal lavoratore innanzi a questo Tribunale, nel giudizio R.G. n. 1060/2020.
4. Il sig. ha poi rappresentato di aver ricevuto in data 9 settembre 2020 un'ulteriore Pt_1 contestazione disciplinare, del seguente tenore: “in data 25 luglio 2020 risultava dal sistema gestionale SKIDATA un incasso come INFOCARD pari ad €.2.687,60 effettuato presso il parcheggio Dei Mille sito in Sassari in cui Ella presta servizio ed in cui risultava cassiere in turno come da manleva del 1 luglio 2020. Detto incasso non risulta da Ella versato, né in giacenza, con conseguente ammanco dello stesso. La sua condotta inadempiente ha causato alla scrivente un danno economicamente rilevante, che sarà a
Lei addebitato mediante trattenuta in busta paga”.
5. A seguito dell'audizione orale del lavoratore, la società irrogava la sanzione della multa pari a quattro ore della retribuzione.
6. Il ricorrente ha pertanto impugnato detta sanzione disciplinare, avversando la ricostruzione dei fatti svolta dalla società. Nello specifico, ha evidenziato che il cassiere in turno nel parcheggio Dei Mille nel giorno del 25 luglio 2020 era e che Persona_1 quest'ultimo aveva pertanto sovrainteso alle operazioni di svuotamento svotamento CSBN
e Cassa Monete, tra le ore 08:23 e le 08:37. ha sostenuto che nella Parte_1
stessa giornata si trovava invece al parcheggio del Mercato e che pertanto la società sarebbe incorsa in errore di persona.
7. Peraltro, il ricorrente ha contestato che in data 7 agosto 2020 il sig. CP_2
responsabile della convenuta sul territorio dell'Isola, avrebbe effettuato delle verifiche sui movimenti contabili di luglio, accertando un'eccedenza di € 520,00 e non invece un ammanco.
8. Il sig. ha altresì contestato la dichiarazione di manleva relativa al mese di luglio Pt_1
2020, nella misura in cui non opererebbe in caso di dolo o colpa grave del manlevato, e di non essere comunque a conoscenza né del contenuto della manleva, né della procedura aziendale, essendosi limitato a sottoscrivere la relativa dichiarazione di responsabilità.
9. Inoltre, parte ricorrente ha sottolineato come dallo stesso regolamento aziendale emergeva che il lavoratore non potesse ricoprire il ruolo di cassiere di turno per un periodo
2 eccedente i novanta giorni consecutivi. Nel caso di specie, il sig. sarebbe invece Pt_1
stato cassiere di turno ininterrottamente da marzo 2020 a luglio dello stesso anno.
10. Il lavoratore ha altresì eccepito la mancanza di formazione da parte della società con riferimento al meccanismo della manleva, contestando altresì la prassi adottata in azienda in ordine al possesso delle chiavi delle casse, che secondo il regolamento aziendale avrebbero dovuto essere detenute esclusivamente dal cassiere, mentre in realtà secondo il ricorrente vi sarebbe stato il contemporaneo possesso delle stesse da parte di più dipendenti.
11. Il dipendente ha dunque chiesto in via cautelare la sospensione delle trattenute operate sulla sua busta paga, nonché poi la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare e il risarcimento dei danni subiti, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali.
12. ha quindi rassegnato le presenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare:
1) disporre la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. 1016/2020
R.G., stante la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva tra le cause;
In via cautelare:
2) sospendere l'esecuzione delle trattenute di una quota della retribuzione mensile sino all'integrale estinzione del debito per danno da ammanco pari alla somma di €.2.687,60, applicate con provvedimento in data 11.10.2020;
In via principale, nel merito:
3) dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni adempimento/ordine consequenziale;
4) condannare in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata a quattro ore della normale retribuzione, equivalente all'importo previsto a titolo di multa ed applicato sulle competenze del lavoratore nel mese di ottobre 2020;
5) condannare in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 risarcimento dei danni ulteriori causati all'istante per l'illegittimo provvedimento sanzionatorio, da quantificarsi mediante CTU;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege”.
3 13. Si è ritualmente costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, indipendentemente dalla rimessione in termini chiesta dal ricorrente, nonché il difetto di competenza territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Mantova.
14. Nel merito parte resistente ha rivendicato la correttezza dell'utilizzo del provvedimento sanzionatorio a fronte della gravità del comportamento addebitato alla controparte, conformemente a quanto disposto dall'art. 48 del CCNL, che prevedeva la sanzione della multa nei confronti del dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.
15. Nello specifico, la società ha evidenziato che a seguito di controlli interni svolti in data 10 agosto 2020, veniva accertato il mancato versamento da parte del cassiere di turno di €
2.687,70, incasso che risultava regolarmente registrato nel sistema SKIDATA e dalle infocard emesse al termine della giornata lavorativa.
16. La oi rappresentava che il sig. era il cassiere Controparte_1 Pt_1
di turno per il mese di luglio 2020, con sottoscrizione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di manleva, e dunque responsabile delle somme versate presso il parcheggio. Inoltre, la datrice sosteneva che il ricorrente era l'unico a possedere le chiavi della cassaforte ove venivano depositati gli incassi della giornata.
17. Con riferimento al ruolo di cassiere ricoperto dal sig. , la resistente ha allegato che Pt_1 era stato quest'ultimo, in deroga al regolamento aziendale, a chiedere al sig. di CP_2
continuare a ricoprire tale funzione, quale unico dipendente idoneo.
18. La evidenziava inoltre che il ricorrente era Controparte_1
pienamente consapevole del significato della manleva e della sottoscrizione della relativa responsabilità, essendo stato formato dalla società, anche con riferimento alla procedura per lo svuotamento delle casse.
19. Pertanto, sarebbe pienamente legittima la sanzione della multa irrogata dalla
[...] al ricorrente, essendo quest'ultimo responsabile degli Controparte_1
ammanchi verificatisi nel periodo in cui lo stesso ricopriva l'incarico di cassiere del parcheggio.
4 20. Infine, la società ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, sia con riferimento alla posta di danno patrimoniale, sia non patrimoniale, essendo sul punto carente l'allegazione del pregiudizio subito.
21. La convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'On.le Collegio adito, per tutte le ragioni espresse in narrativa:
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile l'avverso atto, per omessa notifica dello stesso nei termini di legge;
- in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Sassari in favore dei quello di Mantova;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari relativi al presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
22. Respinta l'eccezione preliminare circa la non corretta instaurazione del contraddittorio e implicitamente anche quella di incompetenza territoriale, per essersi pronunciata la
Suprema Corte in sede di regolamento necessario di competenza nella causa pendente tra le parti sub R.G. n. 1016/2020 (ordinanza n. 1285/2022), e istruita la causa mediante prova orale per testi, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
23. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
24. Con lettera data 3 settembre 2020, la a contestato al Controparte_1
ricorrente quanto segue:
5 25. Nel caso di specie è pacifico l'ammanco di € 2.687,60 nel giorno 25 luglio 2020, quale mancato versamento dei ricavi presenti nel parcheggio;
peraltro, la circostanza emerge dai documenti depositati dalla società (docs. 5 e 6 fasc. convenuta), non contestati in alcun modo dalla parte ricorrente.
26. È altresì pacifico tra le parti che il sig. ha ricoperto il ruolo di cassiere nel mese di Pt_1
luglio 2020 e che ha a tal fine sottoscritto il modello D 75-18 (doc. 7 fasc. resistente).
27. Il giudicante osserva che il regolamento aziendale che stabilisce la procedura da osservare per lo svuotamento delle casse automatiche, di cui al Mod. PO 75-03 del 20/11/2018 (doc.
8 fasc. convenuta), così prevede sulle modalità di versamento degli incassi provenienti dalle casse automatiche:
6 28. Inoltre, il medesimo regolamento detta la seguente disciplina per ciò che riguarda la custodia delle chiavi:
29. In relazione alla periodicità dei versamenti e della manleva, il regolamento aziendale dispone che:
7 30. Infine, rispetto alle modalità di gestione del denaro, la procedura e le direttive da osservare sono le seguenti:
31. Ciò che dunque emerge è che secondo il regolamento aziendale nessun dipendente può ricoprire il ruolo di cassiere (con responsabilità del denaro e delle chiavi) per oltre 90 giorni, specificandosi che “il cambio di cassiere deve cioè essere fatto al massimo ogni tre mesi”.
32. Quale deroga, lo stesso regolamento precisa poi che “se per eccezionali e motivate esigenze operative, il cambio del cassiere non fosse possibile dopo il terzo mese, il responsabile di parcheggio dovrà procedere alla conta complessiva dei fissi di parcheggio (casse automatiche e reintegro, cassa manuale e cassa piccola) assieme al cassiere in turno, compilando e firmando il modulo D 75-63 da inviare all'ufficio audit entro 2 gg dall'effettuazione della conta”.
33. Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha invece ricoperto il ruolo di cassiere a decorrere dal marzo 2020, sicché oltre i termini stabiliti dal predetto regolamento.
Tuttavia, tale scelta deve ritenersi imputabile allo stesso sig. , che ha richiesto al Pt_1
sig. di poter continuare a ricoprire tale ruolo, come confermato da Controparte_3 quest'ultimo in sede testimoniale e sulla cui attendibilità non v'è alcuna ragione di dubitare.
34. Né è possibile ricavare evidenze di segno contrario da quanto riferito dai testi e Per_1
, non essendo a conoscenza della relativa circostanza, a fronte invece di quanto Tes_1
rappresentato dal sig. che quale responsabile della APCOA PARKING CP_2
8 ITALIA S.P.A. aveva individuato altro dipendente cui affidare l'incarico; tuttavia, tale ruolo è stato poi riassegnato al ricorrente su richiesta dello stesso.
35. In quanto tale, come emerge dalla compilazione del modello D 75-18 depositato in atti, il sig. ha assunto il ruolo di cassiere in turno nel mese di luglio 2020, allorché si è Pt_1
verificato il mancato versamento dei ricavi del 25 luglio.
36. Sul punto poi parte ricorrente si difende sostenendo di non essere a piena conoscenza del contenuto della manleva e che tutti i dipendenti avevano accesso alle chiavi di svuotamento del denaro presente nelle casse automatiche, ciò evidenziando un difetto di gestione e organizzazione dell'attività da parte della società convenuta.
37. Tale circostanza sarebbe secondo il ricorrente corroborata da quanto dichiarato dal teste
: “si è vero, preciso che il 25/07/2020 era il giorno del mio compleanno quel Persona_1
giorno ero responsabile di cassa, avevo il turno dalle ore 7.00 allele ore 13.40 presso il parcheggio di via dei Mille come dipendente di;
il , essendo responsabile di CP_1 Pt_1
solitamente si sposta tra i vari parcheggi, il 25/07 mi ha raggiunto. Parte_2
Dopo che io ho chiuso la cassa di via dei Mille , verso le ore 11.00 ci siamo spostati assieme al mercato per dare supporto perché il sabato c'è più movimento;
il 7 agosto, ricordo che io avevo il turno del pomeriggio, trovai i colleghi con il sig. CP_2
tranne il , nemmeno io ero stato avvisato della verifica in corso;
il giorno ci fu detto Pt_1
che era tutto a posto e che anzi che vi era un disavanzo;
ricordo che arrivò una lettera ai vari parcheggi in cui si chiedeva la mancanza della somma di cica € 2600,00 : ora sui capi di cui alla memoria difensiva capo 8) sapevo che il fosse responsabile della manleva ma le facevamo un po' tutti Pt_1
le casse, perché le chiavi della cassaforte le avevamo tutti, non ci era mai stato detto che chi aveva la manleva dovesse essere l'unico responsabile, lo abbiamo saputo in seguito;
capo 9) non è vero confermo quanto detto al capo eh precede, la chiave era nel cassetto a disposizione di tutti;
capo 10) i soldi li mettevamo in cassaforte e la chiave la riponevamo nel cassetto;
capo 11) l'indennità di cassa la abbiamo tutti;
capo 14) non è vero lo facevamo tutti;
capo 15) nulla so”.
9 38. Allo stesso modo il ricorrente evidenzia anche quanto dichiarato dallo stesso teste ove riferisce che “tutti i cassieri firmano la manleva”. CP_2
39. Sennonché la tesi attorea deve essere respinta, essendo invece provato che il sig. Pt_1
ha ricevuto la formazione circa l'attività da svolgere in relazione allo svuotamento delle casse, e pertanto nel rispetto del regolamento aziendale e della relativa assunzione di responsabilità per l'attività svolta.
40. Invero, ciò risulta anzitutto dalla formazione impartita dal sig. al ricorrente nel CP_2 periodo tra il 2.1.2019 e il 28.4.2019, avente per l'appunto ad oggetto anche le relative procedure da adottare inerenti alle casse automatiche (doc. 9 fasc. convenuta).
41. Il teste conferma poi che i dipendenti ricevevano le direttive e le Testimone_2 istruzioni su cosa fare dal sig. Difatti, il teste escusso così riferisce: “Capo 22) CP_2 al capitava di rivolgersi per una qualsivoglia necessità. Non c'era bisogno di CP_2
scrivergli perché lui veniva abbastanza di frequente al parcheggio. Se non veniva a me capitava di chiamarlo al telefono.
Capo 23) non lo so.
Capo 24) è vero;
come ho detto veniva al parcheggio e ci illustrava quello che CP_2
bisognava fare, nel senso che ci illustrava le procedure.
ADR: veniva al parcheggio in media due volte al mese;
la sua frequenza CP_2 variava a seconda del periodo. Capitava anche che nell'arco di un mese non venisse”.
42. Sicché, deve ritenersi provato che il sig. era stato reso edotto delle procedure Pt_1
aziendali che occorreva rispettare e delle modalità di esecuzione della prestaziona, con particolare riferimento allo svuotamento delle casse automatiche.
43. In tal senso, non depone poi in senso favorevole al ricorrente quanto riferito dal teste rispetto alla circostanza secondo cui i dipendenti si occupavano promiscuamente Per_1
delle casse, avendo le chiavi della cassaforte a disposizione di tutti, in un cassetto.
44. Difatti, il regolamento aziendale prescrive chiaramente che “le chiavi che consentono
l'accesso ai contenitori delle banconote e delle monete collocati all'interno delle casse automatiche devono essere utilizzate esclusivamente dal cassiere a cui compete lo svuotamento periodico”, laddove deve essere lasciata a disposizione di tutti gli operatori
“la chiave che permette l'apertura del portellone di ciascuna cassa”.
10 45. Lo stesso regolamento evidenzia che “la responsabilità della gestione del denaro e delle chiavi che danno accesso al denaro è in capo al cassiere in turno” e che “non deve accadere che più operatori abbiano la chiave della stessa cassaforte contenente incassi e fondi”.
46. A fronte di ciò, “il cassiere 'uscente' e il cassiere 'entrante' dovranno effettuare il conteggio dei fissi, degli incassi e delle chiavi congiuntamente, compilando e firmando il modulo D 75-18 Manleva chiavi-denaro. Qualora da tale ultimo conteggio dovessero emergere differenze, il cassiere 'uscente' dovrà fornire adeguata motivazione in merito, diversamente quest'ultimo dovrà integrare personalmente l'ammanco riscontrato”.
47. Sicché, nel mese di luglio 2020 era il ricorrente, quale cassiere in turno, che aveva la responsabilità sia della gestione della cassa che delle relative chiavi, essendo quest'ultimo onerato della custodia delle stesse in conformità a quanto dispone il regolamento aziendale.
48. Né può costituire circostanza da valutare positivamente per il ricorrente quanto riferito dal teste circa la non piena conoscenza da parte dei dipendenti del significato della Per_1
manleva, atteso che il modulo con la dichiarazione di manleva è stato comunque sottoscritto dal sig. , a conoscenza del regolamento aziendale, e che non sono stati Pt_1
dedotti vizi del consenso al momento della firma.
49. Peraltro, come sopra rilevato, il mantenimento del ruolo di cassiere è stato esplicitamente richiesto dallo stesso ricorrente;
ciò dunque comporta l'assunzione della relativa responsabilità, essendo inoltre riferito dallo stesso teste di essere a conoscenza del fatto che era il ricorrente il soggetto responsabile della manleva.
50. Per le ragioni evidenziate, deve anzitutto ritenersi confermato il fatto oggetto della contestazione disciplinare. Quest'ultimo è altresì rilevante dal punto di vista disciplinare, essendo il dipendente inadempiente rispetto all'obbligo di esecuzione della prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c.
51. Difatti, il sig. ha violato quanto stabilito dalla procedura aziendale con riferimento Pt_1
allo svuotamento degli incassi dalle casse automatiche e il conferimento dei relativi ricavi, quale cassiere in turno responsabile per la relativa attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale subito dalla società.
11 52. Va altresì ritenuta proporzionata la sanzione irrogata dalla società nel massimo edittale della multa stabilito dall'art. 48 del CCNL Commercio, tenuto anche conto della recidiva contestata al dipendente con riferimento alla sanzione irrogata il 22 luglio 2020, atteso che il lavoratore ha eseguito il lavoro negligentemente a fronte delle procedure impartite e responsabilità assunte, potendo sussumersi il fatto nella fattispecie di cui all'art. 48, comma 10 lett. a), del contratto collettivo citato.
53. Il rigetto della domanda di impugnazione della sanzione disciplinare comporta di conseguenza l'infondatezza della proposta domanda risarcitoria, tanto di natura patrimoniale quanto non patrimoniale, non essendoci nell'an alcun fatto illecito imputabile alla società, al di là poi dei profili specifici rispetto alle distinte poste di danno.
54. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, per le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio, istruttoria e decisionale, ai minimi tariffari per la bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre Controparte_1
agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 25/07/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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