Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 834/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 06/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. MARIA DONATO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. LUIGI CALABRIA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Donato si riporta alle note autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda. L'avv. Calabria si riporta alle note conclusive depositate, precisa le conclusioni come in atti, ritenendo che controparte non abbia dimostrato la propria domanda. Insiste sulla eccepita prescrizione e sull'accoglimento delle proprie difese. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 834/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di erede legittimo di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donato (C.F. Persona_1
); C.F._2
Attore
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Calabria CP_1 C.F._3
(C.F. ; C.F._4
Convenuto
Oggetto: Deposito Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. , in qualità di amministratore di sostegno di , ha Persona_2 Persona_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere l'annullamento ex art. 775 cod. civ. CP_1 della donazione posta in essere in suo favore dall'amministrata, giusta atto per Notaio del 15/02/2013 (Rep. n. 112.533, Racc. n. 15.319) avente ad oggetto l'immobile di Per_3 sua proprietà, sito in NT (CS), in via Acquicella n. 104, e la condanna alla sua restituzione, previa declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere della donante alla data di sottoscrizione del rogito notarile o, in subordine, la risoluzione di questa – da riqualificarsi come donazione modale e non remuneratoria – per grave inadempimento e mala fede del convenuto.
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce: i. la sussistenza di gravi disturbi psichiatrici di cui la donante era affetta al momento della sottoscrizione dell'atto; ii. la pagina 2 di 8 sussunzione del contratto nella disciplina della donazione modale, in virtù dell'impegno, assunto dal donatario, di prestare assistenza materiale e morale nei confronti della donante per l'intera durata della sua vita;
iii. l'inadempimento del convenuto a tale obbligo, per aver approfittato delle condizioni di infermità psichica della donante al fine di ottenere il trasferimento dell'immobile di cui trattasi, di cui il primo avrebbe illegittimamente ed arbitrariamente goduto. 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, eccepisce preliminarmente: i. CP_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 775 cod. civ.; ii. la pendenza dei procedimenti penali nn. 207/2019 e 1385/2020 RGNR, dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola;
iii. la responsabilità dell'attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti del convenuto, ciò che imporrebbe la sospensione del processo. Nel merito, assume la piena capacità di intendere e di volere della al momento della stipula del negozio, Pt_1 condizione, questa, verificata anche dal notaio rogante, e contesta la qualificazione della donazione come modale. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, l'estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dell'azione esperita, nonché la sua sospensione per pendenza dei suindicati procedimenti penali, previo rilievo della loro pregiudizialità; nel merito, l'accertamento e la declaratoria della capacità di intendere e di volere di
[...]
e della conseguente validità e irrevocabilità della donazione per cui è causa, Persona_1 nonché la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.; in via subordinata, la sua condanna al rimborso, in favore del convenuto, delle migliorie apportate all'immobile donato.
1.3. A seguito del decesso di , avvenuto il 21/09/2022, si è costituito in Persona_1 giudizio , in qualità di erede legittimo della prima, riportandosi alle Parte_1 conclusioni formulate nel libello introduttivo.
1.4. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ( Tes_1
, e ) e di consulenza tecnica (dott.ssa
[...] Testimone_2 Testimone_3
, cfr. relazione definitiva del 18/11/2022) ed è stato deciso con sentenza Persona_4 contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, per intervenuta decadenza (ex art. 167 c.p.c.), in quanto la costituzione è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., nella formulazione vigente al tempo dell'introduzione del presente giudizio.
3 Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 775 cod. civ. consente al donante, ai suoi eredi o aventi causa, di ottenere l'annullamento della donazione fatta “da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta”. Per principio consolidato, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente. La circostanza, poi, che l'atto donativo rientri nel novero degli atti gratuiti, consente di non attribuire alcun rilievo al requisito del pregiudizio, così come pagina 3 di 8 invece previsto, per gli atti onerosi, dall'art. 428 cod. civ. Ai fini della prova di tale condizione non è richiesta la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente. Detta prova può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza del 18/08/2024, n. 19874; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 08/02/2012 (Rv. 621222 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002 (Rv. 553363 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, ad avviso di questo Tribunale, sussiste la prova che le facoltà psichiche di , al momento del compimento dell'atto impugnato, fossero Persona_1 gravemente perturbate, ciò che non le ha consentito di effettuare una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio. In primo luogo, la stessa , nella denuncia querela del 2019, ebbe a dichiarare che Pt_1
l'atto in questione era stato da lei inteso non come atto donativo, ma come disposizione testamentaria. Indice, questo, di una non chiara rappresentazione della tipologia di atto posto in essere. Inoltre, la condizione di grave compromissione psichica della Cisario, verosimilmente frutto di una degenerazione patologica di una pregressa condizione di grave depressione, è conclamata sin dal 2001 e si è mantenuta, se pure alternata da periodi di buona compensazione attraverso l'utilizzo di psicofarmaci, senza soluzione di continuità, fino al suo decesso, avvenuto nel 2022. La condizione di squilibrio psichico della Cisario trova, inoltre, conferma nella consulenza tecnica di ufficio. In risposta ai quesiti formulati da questo Giudice, l'ausiliare ha proceduto ad un'attenta ricostruzione del quadro clinico di , mediante l'analisi della Persona_1 documentazione sanitaria reperita (diario della cartella clinica del CSM di NT;
cartelle cliniche ritirate presso la Direzione Sanitaria Spoke di Cetraro e relative ai ricoveri della presso la stessa;
relazione del 13/02/2019 del Dipartimento Salute Mentale APT di Pt_1
NT; relazione del 25/02/2019 del CSM di NT, a firma del dott. ; Testimone_3
Referto di Pronto Soccorso del 09/06/2020; ricovero presso il SPDC di Cetraro del 06/09/2020), nonché mediante somministrazione del test M.M.S.E. e colloquio personale con la donante. Dalla consulenza espletata, è emerso che era affetta da “Psicosi cronica, Persona_1 nella fattispecie da Disturbo Schizofrenico [...], persistente, delirante, con esordio antecedente al 2002 [...] di tipo grave, con un numero considerevole [...] Trattamenti Sanitari Obbligatori per la presenza di deliri di persecuzione, idee di riferimento, veneficio, alterazioni comportamentali, mancanza di critica e consapevolezza circa la sua infermità mentale”, essendo stata “costantemente in trattamento psicofarmacologico con
pagina 4 di 8 neurolettici depot, sebbene puntualmente interrompeva arbitrariamente, contro il parere dei sanitari, perché non riconosceva la sua infermità di mente di tipo cronico e florida, come risulta in atti, provocandosi gravi scompensi psicotici e deterioramento psichico”. Dalla Per_ documentazione sanitaria reperita dalla dott.ssa , è dunque emerso che Persona_1
“già a partire dal 2002 a causa della gravità della sua infermità, trattasi di psicosi
[...] cronica, con disturbi formali del pensiero (deliri/allucinazioni), con ripetute interruzioni della terapia farmacologica neurolettica depot e mancanza di critica e consapevolezza, si trovi in una condizione di incapacità di intendere e di volere, di cui abbiamo contezza, con certezza nei periodi di scompenso psicotico grave che hanno richiesto numerosi TSO, dove possiamo asserire senza alcun dubbio che vi fosse una totale incapacità di intendere e di volere. Del resto anche all'epoca del fatto, la scarsa compliance alla terapia (abitualmente dopo i ricoveri sospendeva i famaci) , il ricovero nella Casa di Riposo Villa Caterina avvenuto, esattamente un mese prima, 18 gennaio 2013, presumibilmente traumatico, come avviene per ogni ospite che lascia la propria casa, nonché la psicopatologia della sua infermità, Disturbo Schizofrenico, cronico e florido, con persistente destrutturazione dell'Io e mancanza di integrazione con la realtà , depongono [...] per una condizione di totale incapacità di intendere e di volere, conclamato sin dai primi ricoveri in SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), come da cartelle allegate”. Il CTU prosegue, poi, affermando che “All'epoca dei fatti, accaduti in data 15.2.2013, si trovava per la prima volta e da un mese ricoverata nella Casa di Riposo, e [...] si può desumere che la , non Pt_1 fosse in grado di autodeterminarsi nella gestione delle attività quotidiane, delle relazioni interpersonali e di assumere decisioni in maniera consapevole e autonoma al fine di garantire il proprio interesse e la gestione del proprio patrimonio”. Né valgono ad argomentare diversamente le determinazioni assunte dalla Sezione Penale di questo Tribunale, all'esito del procedimento n. 207/2019 RGNR, instaurato nei confronti di – madre dell'odierno convenuto – e conclusosi con CP_2 CP_1 sentenza (n. 596 del 20/09/2024) di assoluzione ex art. 530 c.p.p. dal reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 cod. pen. In quella sede, il giudice penale ha, in buona sostanza, ritenuto mancante la prova circa la sussistenza di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ossia la prova della condotta di “induzione” e di quella dell'“abuso”, elementi, questi, che non assumono specifico rilievo in questa sede, in cui il giudizio è circoscritto alla sola verifica della capacità di autodeterminazione (sul piano di una coscienza e volontà non falsate a causa della strutturale condizione di squilibrio psichico della disponente) in ordine al compimento dell'atto impugnato da parte della
. Pt_1
In ogni caso, dal tenore della richiamata sentenza penale n. 596/2024, pare emergere il convincimento del giudice che la non fosse in grado di provvedere adeguatamente Pt_1 ai propri interessi di vita e patrimoniali. Si legge, infatti, nel provvedimento che «dalla documentazione sanitaria acquisita nonché dalla testimonianza e dalla relazione del perito dott. , è emerso che la persona offesa, [...] era affetta da Per_5 Persona_1 patologia psichiatrica – nella specie, “psicosi delirante cronica” – per la quale era in cura presso il C.I.M. di NT, sin dall'anno 2001» (cfr. sentenza n. 596/2024, pag. 11) e che la pagina 5 di 8 vita quotidiana di era stata «fortemente influenzata dal disturbo Persona_1 psichiatrico accertato, con ripercussioni negative anche per ciò che concerne l'interazione sociale». Anche secondo il giudice penale era, dunque, «comprovato» che la «non Pt_1 era un soggetto capace di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e alla gestione dei suoi interessi patrimoniali in considerazione della patologia psichiatrica diagnosticatale sin dal 2001 dal CIM di NT (Cs)», né aveva la «capacità di attendere in modo proficuo ai propri interessi al momento dei fatti» (cfr. sentenza n. 596/2024, pag. 14). Dalla pronuncia si ricava, inoltre, una efficace descrizione del modo di atteggiarsi della condizione psico-patologica della e degli effetti di questa nel suo vissuto, per come Pt_1 apprezzate dal perito dott. , secondo il quale «la patologia riscontrata era Per_5 verosimilmente idonea ad influenzare le dichiarazioni della paziente, le quali, di conseguenza, risultavano guidate e dirette dalla sua ideazione delirante». Il perito ha riferito che la era sì «capace di percepire quanto le veniva eventualmente richiesto» Pt_1 ma ha, tuttavia, precisato che «seppur valida, la percezione risultava “filtrata da questo prisma che distorce la realtà, e il prisma è il suo delirio, che è un convincimento irreversibile, resistente a ogni discorso, resistente a ogni logica, che fa interpretare la realtà che le viene posta secondo questo criterio”» (cfr. Sentenza penale, pag. 11 e 12).
3.3. Non possono, dunque, condividersi le opposte conclusioni cui è pervenuta la difesa di parte convenuta, secondo cui “appariva, comunque lucida, capace di Persona_1 interloquire e ragionare compiutamente e che il disturbo psicotico diagnosticato si manifestava nelle fasi di scompenso, mediante distorsioni della percezione, spesso rappresentate da convinzioni errate avulse dal contesto reale” (cfr. note autorizzate del 14/02/2025), per come emergerebbe dalla decisione penale. A diversa conclusione non si perviene nemmeno se si valorizzano le deposizioni testimoniali assunte nel corso di questo giudizio. Intanto va dichiarata manifestamente inattendibile la deposizione resa da , perché chiaramente mossa dall'intento di Testimone_2 favorire la posizione del coniuge e, dunque, da un interesse anche proprio CP_1 circa l'esito della lite. Sul punto è sufficiente evidenziare che ella, escussa all'udienza del 22/12/2023, ha falsamente affermato che la casa ricevuta in donazione dalla “non è Pt_1 stata abitata né prima e né dopo il matrimonio (avvenuto nel 2018, ndr), né dopo la morte della signora ”. Tali dichiarazioni sono, tuttavia, smentite da quanto la stessa Pt_1
ha riferito agli agenti di Polizia Giudiziaria in occasione della perquisizione CP_2 domiciliare effettuata nei suoi confronti il 23/02/2019, e cioè di “non trovarsi in possesso delle chiavi della casa di NT perché già da due anni era abitata dal proprio figlio
in virtù dell'atto di donazione notarile sottoscritto dalla ” (cfr. doc. 6, CP_1 Pt_1 produzione di parte attrice, pag. 17). Le deposizioni rese da (escusso all'udienza del 10/03/2023), sono Testimone_1 scarsamente concludenti e, in ogni caso, non appaiono in grado di scalfire il preponderante quadro probatorio favorevole all'assunto di parte attrice. Egli ha, infatti, riferito che la
“Il più delle volte” gli è sembrata “lucida e distesa nei ragionamenti” che ebbero, ma Pt_1 ha poi anche dichiarato che c'erano delle “giornate no” in cui la non voleva Pt_1
pagina 6 di 8 partecipare a qualche evento, e che, relativamente a questi comportamenti, egli non sapeva “identificare il suo problema”. Il fatto che la abbia potuto effettuare Pt_1 ragionamenti di senso compiuto non vale ad escludere la condizione di incapacità. Il perito
, al riguardo, ha riferito, per come si ricava dalla più volte menzionata sentenza Per_5
n. 596/2024, che “se vengono affrontati con lei argomenti estranei al suo delirio, la sua risposta, teoricamente, potrebbe essere anche coerente e congrua, di contro, se si analizzano argomenti centrali del suo delirio, la risposta sarà proprio diretta dal delirio di cui è affetta” (cfr. sentenza penale, pag. 12). Pertanto, il fatto che la sia potuta apparire Pt_1 lucida in qualche conversazione e nei suoi ragionamenti non depone, di per sé, a favore della sussistenza della capacità di intendere e di volere. Così come, infine, è scarsamente conferente la circostanza che in sede di rogito il notaio abbia ritenuto sussistere le condizioni di capacità di intendere e di volere della , in Pt_1 quanto trattasi di mere valutazioni dell'ufficiale, non coperte da alcun valore probatorio. Per principio consolidato, infatti, «l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. In conseguenza, qualora il contratto sia stato stipulato dinnanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto di diritto» [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019 (Rv. 655679 - 01)]. Neanche la circostanza che il test MMSE, somministrato alla in data 25/02/2019 e Pt_1 quello somministrato dal CTU nel 2022 abbiano riportato un punteggio positivo assumono, a parere di questo Giudice, rilievo decisivo, perché il test è stato somministrato in un momento della vita della in cui ella era in una fase di buon compenso farmacologico Pt_1
(si veda la relazione accompagnatoria del test del 2019) e in cui, specie avuto riguardo a quello relativo al 2019, la stessa aveva anche acquisito consapevolezza del reale valore degli atti di disposizione del suo patrimonio compiuti negli anni pregressi. Peraltro, il dott.
sollecitato in sede di escussione a chiarire il valore del teste ha avuto modo Tes_3 Tes_4 di rimarcare che nella condizione patologica della non poteva escludersi la Pt_1 sussistenza di intervalli di lucidità, circostanza, questa, confermata anche dal dott.
, il quale – per come già in precedenza evidenziato – ha chiarito che la , Per_5 Pt_1 nell'affrontare argomenti e questioni estranee al suo delirio avrebbe potuto offrire anche riposte all'apparenza coerenti e congrue. Poiché, dunque, il quadro di insufficienza delle condizioni psichiche della trova Pt_1 maggiore conferma nell'ambito di questo giudizio, in ragione del quadro documentale acquisito, consistente di atti dell'autorità sanitaria emessi sin dal 2001, delle condivisibili valutazioni espresse da ben due consulenti tecnici nominati in diversi giudizi (civile e penale) e anche delle dichiarazioni testimoniali rese dal medico che ha avuto in carico la pagina 7 di 8 paziente, dott. (escusso all'udienza del 24/05/2024), sebbene quest'ultimo Testimone_3 abbia potuto personalmente riscontrare le condizioni cliniche della paziente solo a partire dal 2017, deve concludersi che la signora , al momento della donazione disposta in Pt_1 data 15/02/2013, versasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere, da intendersi non come assenza totale delle proprie facoltà intellettive e volitive, ma come grave turbamento di queste, al punto da non potersi consapevolmente determinare in ordine al contenuto e agli effetti del negozio impugnato. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, deve disporsi l'annullamento del menzionato rogito notarile.
4. La domanda subordinata, da qualificarsi come domanda riconvenzionale, di restituzione delle somme richieste per opere di miglioria apportate all'immobile è inammissibile perché proposta in violazione dei termini perentori di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c..
5. Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore. Il pagamento della consulenza tecnica va posto in via definitiva in capo alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede: accoglie la domanda proposta da nella qualità e, per l'effetto, annulla Parte_1
l'atto di donazione del 15/02/2013, per Notaio Rep. n. 112.533, Racc. n. 15.319) ai Per_3 sensi e per gli effetti dell'art. 775 cod. civ. e ordina a la restituzione in favore CP_1 del primo dell'immobile sito in NT (CS), in via Acquicella n. 104, censito nel Catasto Urbano del menzionato Comune al Foglio 1, p.lla 840, sub. 2, libero da oggetti e effetti di natura personale. Ordina al competente Conservatore, con esonero da responsabilità, di eseguire l'annotazione e/o la trascrizione del presente provvedimento. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 273,00 per CP_1 esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in capo a . CP_1
Paola, 6 giugno 2025 Il Giudice Matteo Torretta
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