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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5537/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAURIZIO MARIA GUERRA e dell'avv. PAOLO GUERRA
ricorrente e
Controparte_1
contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 , premesso di Parte_1
essere stato in servizio obbligatorio di leva quale Agente ausiliario del Corpo di
Polizia Penitenziaria, affermava: di essere stato comandato di guardia armata alla
Casa Circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Roma – Rebibbia, con inizio servizio alle ore 07:30 e termine alle ore 08:00 del giorno successivo, predisposto dai superiori con alternanza di turni montanti e smontanti;
che alle ore 14:55, la muta entrante, che avrebbe preso servizio alle ore 15:00 e di cui faceva parte anche l'odierno ricorrente, si recava presso l'armeria del Corpo di Guardia, ove il
Capoposto provvedeva alla consegna del fucile mitragliatore M12 e dei due caricatori in dotazione a ciascuna sentinella;
che una volta ricevute le armi e le munizioni, il giovane si dirigeva verso le scale per raggiungere il muro di cinta Parte_1
quando, d'un tratto, veniva attinto al fianco destro da un colpo d'arma da fuoco esploso dall'arma del collega;
che soccorso immediatamente dai Parte_2
presenti e dal Sanitario di veniva immediatamente trasportato presso il CP_2
Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma e ivi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per “ferita d'arma da fuoco trapassante dell'addome con perforazioni multiple del tenue e del colon” e ricoverato in prognosi riservata;
che a seguito di parere conforme del Comandante del Corpo e del responsabile del Servizio
Sanitario le conseguenze dell'incidente venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio dal medesimo organo medico legale, e ascritte alla 7^ categoria misura massima ai fini dell'equo indennizzo.
Tanto esposto ha richiesto l'accertamento riguardo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui all'art. 563
l. n. 266/2005 nonché lamentato l'illegittimità del diniego ministeriale per prescrizione della pretesa.
In particolare, ha chiesto quanto segue: “ accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 lettera c) dell'art. 1 L.266/2005, essendo state riportate le invalidità permanenti, già riconosciute dipendenti da causa 10 di servizio, in conseguenza di un evento verificatosi nel corso di un'attività di
“vigilanza a infrastruttura civile o militare”;- dichiarare il ricorrente “vittima del dovere” con obbligo del di inserire il suo nominativo Controparte_1
nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006; - dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 65% di invalidità complessiva indicata nella perizia versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, e, in particolare, obbligare il
intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale elargizione in ragione della CP_1
percentuale di invalidità complessiva del 65% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i., a decorrere dal 1.1.2006, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007 e smi a decorrere dal 1.1.2008, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- condannare il intimato, alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”.
Il sebbene regolarmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
Nel corso del procedimento veniva esperita consulenza medico legale.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ebbene, il presente ricorso è finalizzato ad ottenere, a favore del ricorrente benefici di carattere assistenziale, che la Legge n. 266/2005, creando la nuova categoria di pubblici dipendenti deceduti o lesi in determinate circostanze, qualifica come Vittime del Dovere, equiparandoli alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o meno.
In particolare, il ricorrente hanno proposto le seguenti richieste:
1) Speciale elargizione pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200 mila euro oltre rivalutazione ISTAT ( ar ticolo 34 comma
1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007); dal 1.1.2013; 2) Speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), dal 1.1.2008;
3) Assegno mensile vitalizio di € 500,00, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 407/98,dal
1.1.2006.
Nel merito, non nuoce richiamare il testo della disciplina applicabile.
La legge n 266 del 2005, art 1 comma da 563 a 565 così dispone: 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subitoun'invalidita' perma nente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti…”
Il richiamato regolamento è stato poi emanato con DPR del 7.7.2006 n 243.
All'art. 1 del predetto regolamento si stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura” “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”, e per “particolari condizioni ambientali od operative” “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 precisa poi che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Il legislatore ha quindi ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 della L. n. 266 del 2005 talune attività che, essendo ritenute particolarmente pericolose in sé, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime che abbiano conseguito un'infermità o il decesso, i benefici di vittime del dovere, laddove invece, alla stregua della disposizione dettata nel comma
564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano ai "soggetti equiparati" anche ove le lesioni o la morte non siano occorse in una delle attività enumerate nelle lettere da a) a f) (come sopra richiamate), ma in altre attività, da reputarsi pericolose per le particolari condizioni ambientali o operative che le hanno caratterizzate (cfr. in tal senso, Cass. n. 24592/2018). Nel caso in esame è emerso come l'attività del ricorrente fosse riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera c su richiamate previsioni con conseguente riconoscimento dello status richiesto.
Dalla consulenza medico legale, inoltre, è emerso quanto segue: “il Sig.
risulta affetto dalle seguenti infermità: • Esiti di resezione Parte_1
multiple del tenue e di resezione segmentaria del colon con pregressa colostomia e laparocele addominale.a) l'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'azione criminosa di cui
è stata vittima, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r.
181/2009, è quantificabile in misura pari al 50% (cinquantapercento)”.
Passando all'esame delle prestazioni rivendicate in ricorso spetta alla parte ricorrente la speciale elargizione pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200 mila euro oltre rivalutazione ISTAT ( articolo 34 comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007) considerata l'invalidità al 50%;.
Spetta, quindi, la speciale elargizione la speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità del 50%, l'assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23 mensili di cui all'art. della legge n.407/98 fino al 31 dicembre 2003, elevato nell'impor to ad euro 500,00 ensili dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art.4 comma
238 della legge n.350/2003, per invalidità permanente non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa dal 1.1.2006 ed infine l'assegno vitalizio mensile a decorrere dal
1°.1.2008 -art. 5 comma 3 l. 206/2004 – l.n.244/2007 art.2 comma 105 finanziaria
2008 di 1.033 euro mensili soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza medico – legale, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell resistente. CP_3
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che il ricorrente è qualificabile come vittima del dovere:
2) dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità del 50%, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 dal
1.1.2008, l'assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23 mensili di cui all'art. 2 della legge n.407/98 fino al 31 dicembre 2003, elevato nell'importo ad euro 500,00 dal 1.1.2006 e condanna il al pagamento Controparte_1
di quanto dovuto oltre accessori;
3) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3 co.3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del ricorrente, nella sua qualità di vittima del dovere;
4) condanna il al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2697,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi;
5) pone a carico del al pagamento delle spese di CTU Controparte_1 separatamente liquidate.
Tivoli, il 02.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5537/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAURIZIO MARIA GUERRA e dell'avv. PAOLO GUERRA
ricorrente e
Controparte_1
contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 , premesso di Parte_1
essere stato in servizio obbligatorio di leva quale Agente ausiliario del Corpo di
Polizia Penitenziaria, affermava: di essere stato comandato di guardia armata alla
Casa Circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Roma – Rebibbia, con inizio servizio alle ore 07:30 e termine alle ore 08:00 del giorno successivo, predisposto dai superiori con alternanza di turni montanti e smontanti;
che alle ore 14:55, la muta entrante, che avrebbe preso servizio alle ore 15:00 e di cui faceva parte anche l'odierno ricorrente, si recava presso l'armeria del Corpo di Guardia, ove il
Capoposto provvedeva alla consegna del fucile mitragliatore M12 e dei due caricatori in dotazione a ciascuna sentinella;
che una volta ricevute le armi e le munizioni, il giovane si dirigeva verso le scale per raggiungere il muro di cinta Parte_1
quando, d'un tratto, veniva attinto al fianco destro da un colpo d'arma da fuoco esploso dall'arma del collega;
che soccorso immediatamente dai Parte_2
presenti e dal Sanitario di veniva immediatamente trasportato presso il CP_2
Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma e ivi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per “ferita d'arma da fuoco trapassante dell'addome con perforazioni multiple del tenue e del colon” e ricoverato in prognosi riservata;
che a seguito di parere conforme del Comandante del Corpo e del responsabile del Servizio
Sanitario le conseguenze dell'incidente venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio dal medesimo organo medico legale, e ascritte alla 7^ categoria misura massima ai fini dell'equo indennizzo.
Tanto esposto ha richiesto l'accertamento riguardo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui all'art. 563
l. n. 266/2005 nonché lamentato l'illegittimità del diniego ministeriale per prescrizione della pretesa.
In particolare, ha chiesto quanto segue: “ accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 lettera c) dell'art. 1 L.266/2005, essendo state riportate le invalidità permanenti, già riconosciute dipendenti da causa 10 di servizio, in conseguenza di un evento verificatosi nel corso di un'attività di
“vigilanza a infrastruttura civile o militare”;- dichiarare il ricorrente “vittima del dovere” con obbligo del di inserire il suo nominativo Controparte_1
nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006; - dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 65% di invalidità complessiva indicata nella perizia versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, e, in particolare, obbligare il
intimato: - a liquidare al ricorrente la speciale elargizione in ragione della CP_1
percentuale di invalidità complessiva del 65% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i., a decorrere dal 1.1.2006, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007 e smi a decorrere dal 1.1.2008, o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- condannare il intimato, alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”.
Il sebbene regolarmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
Nel corso del procedimento veniva esperita consulenza medico legale.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ebbene, il presente ricorso è finalizzato ad ottenere, a favore del ricorrente benefici di carattere assistenziale, che la Legge n. 266/2005, creando la nuova categoria di pubblici dipendenti deceduti o lesi in determinate circostanze, qualifica come Vittime del Dovere, equiparandoli alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o meno.
In particolare, il ricorrente hanno proposto le seguenti richieste:
1) Speciale elargizione pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200 mila euro oltre rivalutazione ISTAT ( ar ticolo 34 comma
1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007); dal 1.1.2013; 2) Speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), dal 1.1.2008;
3) Assegno mensile vitalizio di € 500,00, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 407/98,dal
1.1.2006.
Nel merito, non nuoce richiamare il testo della disciplina applicabile.
La legge n 266 del 2005, art 1 comma da 563 a 565 così dispone: 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subitoun'invalidita' perma nente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti…”
Il richiamato regolamento è stato poi emanato con DPR del 7.7.2006 n 243.
All'art. 1 del predetto regolamento si stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura” “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”, e per “particolari condizioni ambientali od operative” “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 precisa poi che al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Il legislatore ha quindi ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 della L. n. 266 del 2005 talune attività che, essendo ritenute particolarmente pericolose in sé, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime che abbiano conseguito un'infermità o il decesso, i benefici di vittime del dovere, laddove invece, alla stregua della disposizione dettata nel comma
564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano ai "soggetti equiparati" anche ove le lesioni o la morte non siano occorse in una delle attività enumerate nelle lettere da a) a f) (come sopra richiamate), ma in altre attività, da reputarsi pericolose per le particolari condizioni ambientali o operative che le hanno caratterizzate (cfr. in tal senso, Cass. n. 24592/2018). Nel caso in esame è emerso come l'attività del ricorrente fosse riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera c su richiamate previsioni con conseguente riconoscimento dello status richiesto.
Dalla consulenza medico legale, inoltre, è emerso quanto segue: “il Sig.
risulta affetto dalle seguenti infermità: • Esiti di resezione Parte_1
multiple del tenue e di resezione segmentaria del colon con pregressa colostomia e laparocele addominale.a) l'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'azione criminosa di cui
è stata vittima, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r.
181/2009, è quantificabile in misura pari al 50% (cinquantapercento)”.
Passando all'esame delle prestazioni rivendicate in ricorso spetta alla parte ricorrente la speciale elargizione pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200 mila euro oltre rivalutazione ISTAT ( articolo 34 comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007) considerata l'invalidità al 50%;.
Spetta, quindi, la speciale elargizione la speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità del 50%, l'assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23 mensili di cui all'art. della legge n.407/98 fino al 31 dicembre 2003, elevato nell'impor to ad euro 500,00 ensili dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art.4 comma
238 della legge n.350/2003, per invalidità permanente non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa dal 1.1.2006 ed infine l'assegno vitalizio mensile a decorrere dal
1°.1.2008 -art. 5 comma 3 l. 206/2004 – l.n.244/2007 art.2 comma 105 finanziaria
2008 di 1.033 euro mensili soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 e successive modificazioni.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza medico – legale, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell resistente. CP_3
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che il ricorrente è qualificabile come vittima del dovere:
2) dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità del 50%, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €.
1.033 mensili, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 dal
1.1.2008, l'assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23 mensili di cui all'art. 2 della legge n.407/98 fino al 31 dicembre 2003, elevato nell'importo ad euro 500,00 dal 1.1.2006 e condanna il al pagamento Controparte_1
di quanto dovuto oltre accessori;
3) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3 co.3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del ricorrente, nella sua qualità di vittima del dovere;
4) condanna il al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2697,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi;
5) pone a carico del al pagamento delle spese di CTU Controparte_1 separatamente liquidate.
Tivoli, il 02.10.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti