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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 14.2.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. F. Sion Parte_1
C O N T R O
Controparte_1
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe - docente di scuola media superiore, collocata in quiescenza dall'1.9.2022- esponeva che il CP_1
convenuto non le aveva riconosciuto i benefici economici e previdenziali relativi all'anno
2013, stante il blocco previsto dall'art. 1 lett. C DPR 122 del 4.9.2013.
Rappresentava che la Consulta, con sentenza n. 178/2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2015).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) previa disapplicazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi di cui in premessa, dichiarare e riconoscere il diritto della ricorrente affinchè venga riconosciuto l'anno 2013 come utile ai fini della progressione stipendiale e, quindi, per le conseguenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendi ali maturati;
2) dichiarare e riconoscere il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione”.
Nessuno si costituiva per parte resistente.
All'odierna udienza nessuno è comparso per la ricorrente.
Non essendovi in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
Nulla per le spese.
Brindisi, 14.2.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere