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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 8305/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra (avv. Francesco L. De Cesare); Parte_1 e
Controparte_1
(avv. Margherita Rosa De Pasquale);
[...]
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta scaturita dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente in data 9.03.2022 nonché della rendita rapportata al danno biologico - é fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, deve rilevarsi che la dinamica causale e cronologica degli accadimenti allegata dal ricorrente risulta asseverata dalle dichiarazioni rese dal teste
[...] : “ADR: “Confermo che il 9.3.2022, in pieno periodo Tes_1 Covid 19, il Pronto Soccorso suddetto era fornito di una cosiddetta area “pre triage” che serviva per filtrare i casi e suddividerli per gravità; tale area era dotata di una porta che si apriva e chiudeva continuamente e ci esponeva incessantemente alle correnti gelide (il è situato in CP_2 area di campagna in agro di Acquaviva) e quel giorno il
, improvvisamente, iniziò a lamentare sensazione di Pt_1 addormentamento al volto, con dolori che s i accentuarono nel corso della giornata”; ADR: “Preciso che tale area era ubicata prima dell'accesso alle sale di emergenza (e, dunque, era proprio la porta di ingresso del Pronto Soccorso) e la sua ubicazione si rendeva necessaria per evitare che pazienti affetti da sintomatologia riconducibile a l virus Sars Cov2 potessero venire a contatto con pazienti affetti da altre patologie, ma negativi, contagiandoli con grave rischio per la salute di questi soggetti immunodepressi”; In secondo luogo, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da errori di metodo e/o
1 vizi logici- ha riconosciuto la sussistenza di postumi d'inabilità temporanea assoluta, in capo alla parte ricorrente, in conseguenza dell'indicato infortunio sul lavoro, nel periodo compreso tra il 9.03.2022 ed il 26.07.2022. Con riferimento al danno biologico riportato, il CTU ha evidenziato: “A seguito di analitica discussione circa asserzioni che vertono su una relazione di causazione singolare, si ritiene vi siano validi elementi per sostenere secondo criterio di probabilità qualificata che la descritta attività lavorativa di CPS infermiere presso Ospedale Generale Regionale Miulli in Acquaviva delle Fonti segnatamente presso Unità Operativa Pronto Soccorso svolta da con le riportate condizioni di operatività Parte_1 sia stata una condizione necessaria ed essenziale con significativo grado di efficienza causale per la determinazione dell'infortunio sul lavoro data 9.3.2022. L'affezione paresi periferica del VII nervo cranico di destra è da considerarsi evento infortunistico in occasione di lavoro tenuto conto delle condizioni e dell'ambiente in cui è stata espletata l'attività lavorativa, ammettendo conclusivamente una relazione causale con l'attività lavorativa con conseguente diritto ai benefici spettanti valutando adeguato nel caso specifico di un Parte_1 grado percentuale del conseguente danno biologico in misura del 13% (tredici per cento) dalla data 9.3.2022 dell'infortunio con adeguata considerazione del descritto quadro clinico complessivo e delle risultanze emerse nel corso delle operazioni peritali con riferimento all'effettivo valore della funzione perduta a mente della voce 172 delle tabelle contenute nel DM 12.07.2000)”. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere CP_1 alla parte ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta in relazione al periodo 9.03.2022 - 26.07.2022, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art.16, comma 6, della legge n. 412/91. L' deve essere, inoltre, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente alla percentuale del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. Le spese processuali –liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità per
2 l'inabilità temporanea assoluta in relazione al periodo compreso tra il 9.03.2022 ed il 26.07.2022 , con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarre;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie tra (avv. Francesco L. De Cesare); Parte_1 e
Controparte_1
(avv. Margherita Rosa De Pasquale);
[...]
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta scaturita dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente in data 9.03.2022 nonché della rendita rapportata al danno biologico - é fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, deve rilevarsi che la dinamica causale e cronologica degli accadimenti allegata dal ricorrente risulta asseverata dalle dichiarazioni rese dal teste
[...] : “ADR: “Confermo che il 9.3.2022, in pieno periodo Tes_1 Covid 19, il Pronto Soccorso suddetto era fornito di una cosiddetta area “pre triage” che serviva per filtrare i casi e suddividerli per gravità; tale area era dotata di una porta che si apriva e chiudeva continuamente e ci esponeva incessantemente alle correnti gelide (il è situato in CP_2 area di campagna in agro di Acquaviva) e quel giorno il
, improvvisamente, iniziò a lamentare sensazione di Pt_1 addormentamento al volto, con dolori che s i accentuarono nel corso della giornata”; ADR: “Preciso che tale area era ubicata prima dell'accesso alle sale di emergenza (e, dunque, era proprio la porta di ingresso del Pronto Soccorso) e la sua ubicazione si rendeva necessaria per evitare che pazienti affetti da sintomatologia riconducibile a l virus Sars Cov2 potessero venire a contatto con pazienti affetti da altre patologie, ma negativi, contagiandoli con grave rischio per la salute di questi soggetti immunodepressi”; In secondo luogo, il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da errori di metodo e/o
1 vizi logici- ha riconosciuto la sussistenza di postumi d'inabilità temporanea assoluta, in capo alla parte ricorrente, in conseguenza dell'indicato infortunio sul lavoro, nel periodo compreso tra il 9.03.2022 ed il 26.07.2022. Con riferimento al danno biologico riportato, il CTU ha evidenziato: “A seguito di analitica discussione circa asserzioni che vertono su una relazione di causazione singolare, si ritiene vi siano validi elementi per sostenere secondo criterio di probabilità qualificata che la descritta attività lavorativa di CPS infermiere presso Ospedale Generale Regionale Miulli in Acquaviva delle Fonti segnatamente presso Unità Operativa Pronto Soccorso svolta da con le riportate condizioni di operatività Parte_1 sia stata una condizione necessaria ed essenziale con significativo grado di efficienza causale per la determinazione dell'infortunio sul lavoro data 9.3.2022. L'affezione paresi periferica del VII nervo cranico di destra è da considerarsi evento infortunistico in occasione di lavoro tenuto conto delle condizioni e dell'ambiente in cui è stata espletata l'attività lavorativa, ammettendo conclusivamente una relazione causale con l'attività lavorativa con conseguente diritto ai benefici spettanti valutando adeguato nel caso specifico di un Parte_1 grado percentuale del conseguente danno biologico in misura del 13% (tredici per cento) dalla data 9.3.2022 dell'infortunio con adeguata considerazione del descritto quadro clinico complessivo e delle risultanze emerse nel corso delle operazioni peritali con riferimento all'effettivo valore della funzione perduta a mente della voce 172 delle tabelle contenute nel DM 12.07.2000)”. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere CP_1 alla parte ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta in relazione al periodo 9.03.2022 - 26.07.2022, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art.16, comma 6, della legge n. 412/91. L' deve essere, inoltre, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente alla percentuale del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. Le spese processuali –liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità per
2 l'inabilità temporanea assoluta in relazione al periodo compreso tra il 9.03.2022 ed il 26.07.2022 , con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarre;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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