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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, via Zanetto Bugatto n. 6, presso lo studio dell'avv. Tatiana
Guarnisco e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Auletta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
lettivamente domiciliata in Milano, via Correggio Parte_2
n. 43, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti e Luciana Cipolla, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda e riformata integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 290/22:
Nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, previa eventuale ammissione di
C.T.U. contabile, accertare l'esatto saldo effettivo del rapporto per cui è causa;
In via istruttoria
- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel mese di marzo 2010 il sig. funzionario della TO Testimone_1
IN s.p.a., chiese al sig. rappresentante legale della Controparte_2 Pt_3
di ridurre l'esposizione del conto corrente n° 5898 in quanto, diversamente, la
[...]
banca avrebbe comunicato il proprio recesso chiedendo l'immediato pagamento del saldo passivo che risultava dal relativo estratto conto;
2) Vero che, a seguito della richiesta di cui al precedente capitolo 1, il legale rappresentante di manifestò l'impossibilità per la società di eseguire Parte_3
pagamenti in favore della banca per la riduzione dell'esposizione del conto corrente n°
5898 stanti le difficoltà finanziarie in cui versava la società in quel periodo del tutto priva di liquidità;
3) Vero che, a seguito della risposta del legale rappresentante di di cui al Parte_3
precedente capitolo 2, il sig. propose alla di formalizzare Testimone_1 Parte_3
un acconto in virtù del quale:
a. la banca avrebbe concesso un termine di tre anni per la riduzione del saldo passivo del conto corrente n. 5898 quantomeno per un importo di € 1.000.000,00, con applicazione di tassi di interesse inferiori rispetto a quelli applicati al conto corrente stesso;
pagina 2 di 10 b. la società correntista avrebbe concesso (o procurato la concessione da parte di terzi di) una ipoteca volontaria a garanzia del versamento di cui alla precedente lettera a) nei termini ivi indicati;
4) vero che il sig. manifestò, durante i colloqui di cui al precedente Testimone_1
capitolo 3, la propria preoccupazione che la concessione di una ipoteca volontaria nelle modalità di cui al medesimo capitolo 3, avrebbe potuto consentire ad altri creditori della di proporre domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. che ne avrebbe Parte_3
potuto determinare l'inefficacia;
5) vero che, in considerazione della espressa preoccupazione di cui al precedente capitolo 4, il sig. suggerì di formalizzare l'accordo cui al precedente Testimone_1
capitolo 3 tramite la sottoscrizione di un contratto che le parti avrebbero definito di
“mutuo” ma con l'intesa che, però, la somma concordata non sarebbe stata effettivamente erogata alla correntista ma semplicemente accreditata sul conto corrente
n° 5898 in modo che ne fosse risultato artificiosamente ridotto il saldo passivo, fermo restando che la non avrebbe avuto effettivo accesso e facoltà di utilizzo Parte_3
della predetta somma;
6) vero che, aderendo alla richiesta del sig. la anche in Testimone_1 Parte_3
quanto impossibilitata a procedere in diverso modo per soddisfare le richieste della banca, acconsentì alla sottoscrizione del contratto che si rammostra (doc. 5 del fascicolo monitorio).
Si indicano come testi:
- – Sondalo - località Sontiolo n. 6/C; Testimone_2
- – via Volta n. 63. Controparte_2 Testimone_3
In ogni caso
- vinte le spese di entrambi i gradi di cui si chiedere disporsi distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore distrattario di parte appellante.
pagina 3 di 10 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi dell'artt. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 290/2022 del Tribunale di Sondrio e, per l'effetto,
[...]
confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi innanzi esposti, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da nella Parte_1
presente causa, con conseguente conferma della sentenza n. 290/2022 pubblicata dal
Tribunale di Sondrio;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di e per essa Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 1.101.971,87, oltre agli interessi di mora così come liquidati
[...]
in decreto, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio”.
In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio. pagina 4 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 766/2019, con il quale il Tribunale di Sondrio le aveva ingiunto di pagare ad – e, per essa, quale procuratrice a Controparte_1
– la somma di euro 1.101.971,87, oltre interessi e Parte_2
spese, quale debito, per capitale e interessi di mora, per il mancato rimborso di un mutuo stipulato in data 9.4.10 e garantito da ipoteca volontaria.
L'attrice opponente, in sintesi e per quanto ancora rileva, eccepiva:
- l'inesistenza di un rapporto di mutuo, sostenendo che TO IN S.p.A.
(dante causa della parte opposta) non aveva mai realmente erogato alcuna somma alla mutuataria e che il contratto era servito solo a trasformare una parte del saldo passivo apparente di un conto corrente in un debito garantito da ipoteca;
- la gratuità del rapporto ex art. 1815 c.c. per la natura usuraria del tasso di mora pattuito.
Si costituiva la parte opposta rappresentata da Controparte_1 [...]
e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 290/2022, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. ha proposto appello davanti a questa Corte contro la Parte_1
sentenza del Tribunale sulla base di due motivi così rubricati:
1. violazione degli artt. 1414 co. 1, 1362 co. 1 e 2 c.c., 2697 c.c.; violazione dell'art.
115 c.p.c. e diversa ricostruzione del fatto
2. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Nel giudizio di appello si è costituita e, per essa, Controparte_1 [...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e Parte_2
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. pagina 5 di 10 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito, essendovi una precisa individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U.
27199/17).
Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante, dopo aver evidenziato che il Tribunale avrebbe confusamente richiamato istituti e giurisprudenza non pertinenti al caso di specie, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che sia stato validamente stipulato un contratto di mutuo e che la somma mutuata sia stata realmente messa a disposizione della mutuataria.
L'appellante puntualizza che la propria doglianza:
a) non ha nulla a che fare con la inesistenza di un contratto (intesa come simulazione assoluta);
b) non ha nulla a che fare con la violazione della par condicio creditorum;
c) non ha nulla a che fare con la illiceità del contratto;
d) non ha nulla a che fare con la natura reale del contratto di mutuo.
Secondo l'appellante, invece, “un contratto di mutuo in cui la somma viene mutuata solo apparentemente (perché utilizzata per ripianare una esposizione pregressa) integra una simulazione relativa in quanto tra le parti vige il diverso contratto dissimulato costituito dal pactum de non petendo ad tempus” (testualmente in atto di appello). pagina 6 di 10 Sempre secondo l'appellante, la ricostruzione in fatto dell'operazione (in sintesi, emissione di assegni circolari da versare su un deposito infruttifero e successiva utilizzazione dell'importo per il “consolidamento” di un debito pregresso, senza alcuna disponibilità della somma mutuata da parte della mutuataria) renderebbe, quindi, evidente la simulazione relativa del mutuo azionato e cioè “la volontà di far apparire una traditio effettiva della somma (intesa questa come consegna di danaro nella libera disponibilità del mutuatario che la può utilizzare come meglio crede) quando invece, secondo la reale volontà delle parti, il mutuatario non ha alcuna possibilità di utilizzarla in modo diverso dallo scopo del contratto dissimulato (nel nostro caso il pactum de non petendo ad tempus) (testualmente in atto di appello).
L'appellante deduce, pertanto, che la creditrice non potrebbe pretendere il pagamento della somma ingiunta sulla base del mutuo stipulato fra le parti, poiché tale contratto sarebbe simulato sub specie di simulazione relativa: le parti avrebbero in realtà voluto stipulare un pactum de non petendo ad tempus, idoneo ad apportare una modificazione soltanto accessoria all'obbligazione derivante dal contratto di conto corrente già intercorso fra le stesse, obbligazione il cui fondamento la creditrice dovrebbe provare per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto.
Ritiene la Corte che la prova di tale simulazione non sia stata, tuttavia, raggiunta né sarebbero state ammissibili a tal fine le prove testimoniali o indiziarie (indicazione della finalità del mutuo contenuta nel contratto e accredito della somma sul conto corrente avente saldo passivo maggiore della somma accreditata) indicate dalla parte appellante.
La prova della simulazione fra le parti (ad eccezione del caso di illiceità del contratto dissimulato) non è, infatti, ammessa a mezzo di testimoni (art. 1417 c.c.) né in via presuntiva (art. 2729 c.c.).
pagina 7 di 10 L'appellante deduce, però, che il contratto dissimulato sarebbe volto a ledere i diritti dei creditori, proteggendo la da eventuali revocatorie ordinarie (v. pag. 14 atto di CP_3
appello e capitoli di prova orale articolati in via istruttoria).
Si deve, sul punto, tuttavia, osservare che il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è in sé illecito (v. Cass. 15844/22 “In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia”) e rimane, pertanto, fermo il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 1417 c.c.
In punto di diritto, ritiene, in ogni caso, la Corte di dare continuità all'indirizzo che considera validamente stipulato il c.d. mutuo solutorio, indirizzo già espresso nella sentenza di questa Corte n. 72/2024, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1.
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda, aderendo all'orientamento della S.C. criticato dall'odierna appellante, “nel contratto di mutuo la disponibilità della cosa mutuata deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che l'accredito in conto corrente è sufficiente a tale scopo….e utilizzare denaro ricevuto in prestito per estinguere un debito pregresso elide una posta negativa del patrimonio del mutuatario, comportando un mutamento della consistenza patrimoniale e dunque uno “spostamento di denaro” e non già una dilazione di pagamento”.
pagina 8 di 10
Con il secondo motivo di gravame, formulato in subordine per il caso di rigetto del primo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente allegata e provata la doglianza relativa alla nullità per usura della clausola di pattuizione degli interessi di mora.
L'appellante sostiene di aver provato per tabulas che la suindicata clausola prevedeva un tasso del 5,25 % e che il D.M. del secondo trimestre del 2010 prevedeva un tasso soglia del 3,945 %.
Il primo giudice avrebbe dovuto, quindi, procedere con una C.T.U. contabile al fine di quantificare correttamente gli interessi, riducendo quelli di mora calcolati dalla banca ed imputando correttamente tutti i pagamenti fatti dalla mutuataria, in modo da ricavare l'esatto importo del capitale residuo (e verificare se lo stesso corrispondesse a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
In adesione ai principi affermati dalla S.C. (v. Cass. S.U. 19597/20), va ribadito che la verifica di usurarietà degli interessi di mora deve tener conto della rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, che la Banca d'Italia ha effettuato, seppure a fini statistici e conoscitivi.
La verifica condotta in tal modo (che evidenzia la rilevazione da parte di Banca d'Italia, nel periodo interessato, di una maggiorazione media degli interessi di mora del 2,1% rispetto al tasso dei corrispettivi per lo stesso tipo di operazioni) non consente di ritenere che gli interessi di mora pattuiti nel contratto fra le parti abbiano superato la soglia dell'usura.
Richiamando gli stessi dati riferiti dalla difesa dell'appellante (v. pag. 21 atto di appello), infatti, il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi nel secondo trimestre del 2010 è stato pari al 3,945%, mentre il tasso di mora pattuito nel contratto era pari al pagina 9 di 10 5,25 % (come da clausola 6, che stabiliva il tasso degli interessi di mora nella misura di due punti in più degli interessi corrispettivi, pattuiti nella clausola 4 al 3,25%).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 29017/21 “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, via Zanetto Bugatto n. 6, presso lo studio dell'avv. Tatiana
Guarnisco e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Auletta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
lettivamente domiciliata in Milano, via Correggio Parte_2
n. 43, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti e Luciana Cipolla, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda e riformata integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 290/22:
Nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, previa eventuale ammissione di
C.T.U. contabile, accertare l'esatto saldo effettivo del rapporto per cui è causa;
In via istruttoria
- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel mese di marzo 2010 il sig. funzionario della TO Testimone_1
IN s.p.a., chiese al sig. rappresentante legale della Controparte_2 Pt_3
di ridurre l'esposizione del conto corrente n° 5898 in quanto, diversamente, la
[...]
banca avrebbe comunicato il proprio recesso chiedendo l'immediato pagamento del saldo passivo che risultava dal relativo estratto conto;
2) Vero che, a seguito della richiesta di cui al precedente capitolo 1, il legale rappresentante di manifestò l'impossibilità per la società di eseguire Parte_3
pagamenti in favore della banca per la riduzione dell'esposizione del conto corrente n°
5898 stanti le difficoltà finanziarie in cui versava la società in quel periodo del tutto priva di liquidità;
3) Vero che, a seguito della risposta del legale rappresentante di di cui al Parte_3
precedente capitolo 2, il sig. propose alla di formalizzare Testimone_1 Parte_3
un acconto in virtù del quale:
a. la banca avrebbe concesso un termine di tre anni per la riduzione del saldo passivo del conto corrente n. 5898 quantomeno per un importo di € 1.000.000,00, con applicazione di tassi di interesse inferiori rispetto a quelli applicati al conto corrente stesso;
pagina 2 di 10 b. la società correntista avrebbe concesso (o procurato la concessione da parte di terzi di) una ipoteca volontaria a garanzia del versamento di cui alla precedente lettera a) nei termini ivi indicati;
4) vero che il sig. manifestò, durante i colloqui di cui al precedente Testimone_1
capitolo 3, la propria preoccupazione che la concessione di una ipoteca volontaria nelle modalità di cui al medesimo capitolo 3, avrebbe potuto consentire ad altri creditori della di proporre domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. che ne avrebbe Parte_3
potuto determinare l'inefficacia;
5) vero che, in considerazione della espressa preoccupazione di cui al precedente capitolo 4, il sig. suggerì di formalizzare l'accordo cui al precedente Testimone_1
capitolo 3 tramite la sottoscrizione di un contratto che le parti avrebbero definito di
“mutuo” ma con l'intesa che, però, la somma concordata non sarebbe stata effettivamente erogata alla correntista ma semplicemente accreditata sul conto corrente
n° 5898 in modo che ne fosse risultato artificiosamente ridotto il saldo passivo, fermo restando che la non avrebbe avuto effettivo accesso e facoltà di utilizzo Parte_3
della predetta somma;
6) vero che, aderendo alla richiesta del sig. la anche in Testimone_1 Parte_3
quanto impossibilitata a procedere in diverso modo per soddisfare le richieste della banca, acconsentì alla sottoscrizione del contratto che si rammostra (doc. 5 del fascicolo monitorio).
Si indicano come testi:
- – Sondalo - località Sontiolo n. 6/C; Testimone_2
- – via Volta n. 63. Controparte_2 Testimone_3
In ogni caso
- vinte le spese di entrambi i gradi di cui si chiedere disporsi distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore distrattario di parte appellante.
pagina 3 di 10 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi dell'artt. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 290/2022 del Tribunale di Sondrio e, per l'effetto,
[...]
confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi innanzi esposti, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da nella Parte_1
presente causa, con conseguente conferma della sentenza n. 290/2022 pubblicata dal
Tribunale di Sondrio;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di e per essa Controparte_1 Parte_2
della somma di Euro 1.101.971,87, oltre agli interessi di mora così come liquidati
[...]
in decreto, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio”.
In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio. pagina 4 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 766/2019, con il quale il Tribunale di Sondrio le aveva ingiunto di pagare ad – e, per essa, quale procuratrice a Controparte_1
– la somma di euro 1.101.971,87, oltre interessi e Parte_2
spese, quale debito, per capitale e interessi di mora, per il mancato rimborso di un mutuo stipulato in data 9.4.10 e garantito da ipoteca volontaria.
L'attrice opponente, in sintesi e per quanto ancora rileva, eccepiva:
- l'inesistenza di un rapporto di mutuo, sostenendo che TO IN S.p.A.
(dante causa della parte opposta) non aveva mai realmente erogato alcuna somma alla mutuataria e che il contratto era servito solo a trasformare una parte del saldo passivo apparente di un conto corrente in un debito garantito da ipoteca;
- la gratuità del rapporto ex art. 1815 c.c. per la natura usuraria del tasso di mora pattuito.
Si costituiva la parte opposta rappresentata da Controparte_1 [...]
e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 290/2022, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. ha proposto appello davanti a questa Corte contro la Parte_1
sentenza del Tribunale sulla base di due motivi così rubricati:
1. violazione degli artt. 1414 co. 1, 1362 co. 1 e 2 c.c., 2697 c.c.; violazione dell'art.
115 c.p.c. e diversa ricostruzione del fatto
2. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Nel giudizio di appello si è costituita e, per essa, Controparte_1 [...]
contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e Parte_2
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. pagina 5 di 10 La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito, essendovi una precisa individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U.
27199/17).
Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante, dopo aver evidenziato che il Tribunale avrebbe confusamente richiamato istituti e giurisprudenza non pertinenti al caso di specie, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che sia stato validamente stipulato un contratto di mutuo e che la somma mutuata sia stata realmente messa a disposizione della mutuataria.
L'appellante puntualizza che la propria doglianza:
a) non ha nulla a che fare con la inesistenza di un contratto (intesa come simulazione assoluta);
b) non ha nulla a che fare con la violazione della par condicio creditorum;
c) non ha nulla a che fare con la illiceità del contratto;
d) non ha nulla a che fare con la natura reale del contratto di mutuo.
Secondo l'appellante, invece, “un contratto di mutuo in cui la somma viene mutuata solo apparentemente (perché utilizzata per ripianare una esposizione pregressa) integra una simulazione relativa in quanto tra le parti vige il diverso contratto dissimulato costituito dal pactum de non petendo ad tempus” (testualmente in atto di appello). pagina 6 di 10 Sempre secondo l'appellante, la ricostruzione in fatto dell'operazione (in sintesi, emissione di assegni circolari da versare su un deposito infruttifero e successiva utilizzazione dell'importo per il “consolidamento” di un debito pregresso, senza alcuna disponibilità della somma mutuata da parte della mutuataria) renderebbe, quindi, evidente la simulazione relativa del mutuo azionato e cioè “la volontà di far apparire una traditio effettiva della somma (intesa questa come consegna di danaro nella libera disponibilità del mutuatario che la può utilizzare come meglio crede) quando invece, secondo la reale volontà delle parti, il mutuatario non ha alcuna possibilità di utilizzarla in modo diverso dallo scopo del contratto dissimulato (nel nostro caso il pactum de non petendo ad tempus) (testualmente in atto di appello).
L'appellante deduce, pertanto, che la creditrice non potrebbe pretendere il pagamento della somma ingiunta sulla base del mutuo stipulato fra le parti, poiché tale contratto sarebbe simulato sub specie di simulazione relativa: le parti avrebbero in realtà voluto stipulare un pactum de non petendo ad tempus, idoneo ad apportare una modificazione soltanto accessoria all'obbligazione derivante dal contratto di conto corrente già intercorso fra le stesse, obbligazione il cui fondamento la creditrice dovrebbe provare per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto.
Ritiene la Corte che la prova di tale simulazione non sia stata, tuttavia, raggiunta né sarebbero state ammissibili a tal fine le prove testimoniali o indiziarie (indicazione della finalità del mutuo contenuta nel contratto e accredito della somma sul conto corrente avente saldo passivo maggiore della somma accreditata) indicate dalla parte appellante.
La prova della simulazione fra le parti (ad eccezione del caso di illiceità del contratto dissimulato) non è, infatti, ammessa a mezzo di testimoni (art. 1417 c.c.) né in via presuntiva (art. 2729 c.c.).
pagina 7 di 10 L'appellante deduce, però, che il contratto dissimulato sarebbe volto a ledere i diritti dei creditori, proteggendo la da eventuali revocatorie ordinarie (v. pag. 14 atto di CP_3
appello e capitoli di prova orale articolati in via istruttoria).
Si deve, sul punto, tuttavia, osservare che il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è in sé illecito (v. Cass. 15844/22 “In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia”) e rimane, pertanto, fermo il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 1417 c.c.
In punto di diritto, ritiene, in ogni caso, la Corte di dare continuità all'indirizzo che considera validamente stipulato il c.d. mutuo solutorio, indirizzo già espresso nella sentenza di questa Corte n. 72/2024, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1.
Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda, aderendo all'orientamento della S.C. criticato dall'odierna appellante, “nel contratto di mutuo la disponibilità della cosa mutuata deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che l'accredito in conto corrente è sufficiente a tale scopo….e utilizzare denaro ricevuto in prestito per estinguere un debito pregresso elide una posta negativa del patrimonio del mutuatario, comportando un mutamento della consistenza patrimoniale e dunque uno “spostamento di denaro” e non già una dilazione di pagamento”.
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Con il secondo motivo di gravame, formulato in subordine per il caso di rigetto del primo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente allegata e provata la doglianza relativa alla nullità per usura della clausola di pattuizione degli interessi di mora.
L'appellante sostiene di aver provato per tabulas che la suindicata clausola prevedeva un tasso del 5,25 % e che il D.M. del secondo trimestre del 2010 prevedeva un tasso soglia del 3,945 %.
Il primo giudice avrebbe dovuto, quindi, procedere con una C.T.U. contabile al fine di quantificare correttamente gli interessi, riducendo quelli di mora calcolati dalla banca ed imputando correttamente tutti i pagamenti fatti dalla mutuataria, in modo da ricavare l'esatto importo del capitale residuo (e verificare se lo stesso corrispondesse a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
In adesione ai principi affermati dalla S.C. (v. Cass. S.U. 19597/20), va ribadito che la verifica di usurarietà degli interessi di mora deve tener conto della rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, che la Banca d'Italia ha effettuato, seppure a fini statistici e conoscitivi.
La verifica condotta in tal modo (che evidenzia la rilevazione da parte di Banca d'Italia, nel periodo interessato, di una maggiorazione media degli interessi di mora del 2,1% rispetto al tasso dei corrispettivi per lo stesso tipo di operazioni) non consente di ritenere che gli interessi di mora pattuiti nel contratto fra le parti abbiano superato la soglia dell'usura.
Richiamando gli stessi dati riferiti dalla difesa dell'appellante (v. pag. 21 atto di appello), infatti, il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi nel secondo trimestre del 2010 è stato pari al 3,945%, mentre il tasso di mora pattuito nel contratto era pari al pagina 9 di 10 5,25 % (come da clausola 6, che stabiliva il tasso degli interessi di mora nella misura di due punti in più degli interessi corrispettivi, pattuiti nella clausola 4 al 3,25%).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. 29017/21 “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”.