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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AR OT Presidente
Manuela Cortelloni Consigliere
LA ON Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 931/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOCCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BETTONI ANNA ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUSTRO, 29 Controparte_1 C.F._2
71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Conclusioni pagina 1 di 7 Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via principale:
-riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 1742/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
41253/2023, depositata in data 15 febbraio 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di CP_1 cui in narrativa;
In ogni caso:
-rigettare tutte le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in diritto, per CP_1 tutti i motivi di cui in narrativa;
-condannare la signora al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i CP_1 gradi di giudizio;
-condannare la signora e/o il procuratore antistatario alla restituzione di quanto pagato da CP_1 per spese di lite liquidate in Sentenza. Pt_2
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Milano per ottenere: Controparte_1
-in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con in data 17.9.2006, e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
-in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. pagina 2 di 7 A sostegno della domanda principale, la ricorrente deduceva:
-di aver stipulato con in data 17.9.2006 un contratto di finanziamento per Controparte_2
l'acquisto di un elettrodomestico;
-che con lo stesso contratto le era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
-che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione del d. lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo.
A sostegno della domanda subordinata, la ricorrente deduceva:
-che la clausola contrattuale con cui era stato pattuito l'interesse era indeterminata poiché si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva davanti al Tribunale e resisteva alle Controparte_2 domande, eccependo, in via preliminare, l'abuso del diritto per frazionamento della domanda.
Nel merito, sulla domanda principale, la convenuta deduceva:
-che, in base alla normativa ratione temporis applicabile al contratto, la fattispecie ricadeva nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 13.12.2001 n. 485, secondo cui non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento;
-che, in ogni caso, anche ove si fosse ritenuto che il collocamento era stato attuato da soggetto non legittimato, il contratto non poteva essere considerato nullo, non essendo prevista la sanzione di nullità dalla normativa pretesamente violata, che aveva lo scopo di contrastare il fenomeno del riciclaggio e non aveva carattere imperativo.
contestava anche la domanda subordinata, riferendo di aver regolarmente comunicato alla CP_2 ricorrente il tasso applicato e di non aver ricevuto contestazioni sino all'introduzione del giudizio.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1742/24, ha accolto la domanda di nullità del contratto ed ha dichiarato che “parte ricorrente è tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, c.c.”, condannando la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 7 Secondo il Tribunale, il contratto di finanziamento mediante carta revolving, concluso per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici non iscritto nell'albo degli agenti in attività finanziaria, non può essere ricondotto all'ipotesi derogatoria eccepita dalla convenuta, poiché la “tale attività ha natura negoziale e non si risolve nella mera distribuzione di una carta di pagamento, né il finanziamento tramite carta di credito è stato concesso dal rivenditore “unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi”. Al contrario, il rivenditore convenzionato con ha collocato il finanziamento revolving Pt_2 senza essere a ciò legittimato, perché non iscritto nell'elenco tenuto dall'UIC”.
Sempre secondo il Tribunale, la norma violata, che prevede la conclusione dei contratti per il tramite di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo, riveste carattere imperativo e, pertanto, il mancato rispetto determina la nullità del contratto.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di motivi così Controparte_2 rubricati:
Primo motivo di appello: sulla qualificazione del contratto di concessione della carta
L'appellante contesta la mancata applicazione della norma derogatoria prevista dal Regolamento attuativo all'art. 2 comma 2, lettera a), richiamando gli argomenti già esposti in primo grado e la giurisprudenza di merito (anche della Corte adita) che ha ritenuto applicabile la norma derogatoria a fattispecie come quella oggetto di causa.
Secondo motivo di appello: sull'inapplicabilità della sanzione della nullità
L'appellante contesta anche le conseguenze che il primo giudice fa derivare dalla pretesa violazione, contestando che le norme pretesamente violate abbiano carattere imperativo e assumano rilievo nel rapporto tra intermediario e cliente finale, e negando, quindi, che possano determinare la nullità del contratto.
L'appellante infine illustra anche le ragioni di contestazione della domanda subordinata, di nullità della clausola determinativa degli interessi, rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda principale della controparte.
L'appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone nel merito il rigetto, per essere infondati tutti i motivi e per essere la decisione appellata corretta e conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria.
pagina 4 di 7 La causa è stata rimessa in decisione una prima volta il 12.3.2025, ma è stata poi rimessa in istruttoria per attendere la decisione della S.C. sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'Appello di
Firenze sulla eccepita nullità dei contratti stipulati, prima del 2010, per il tramite di venditori non iscritti in apposito albo.
Intervenuta la pronuncia della S.C., è stata autorizzata, sulla richiesta congiunta delle parti, la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.7.2025 e, depositate dalle parti le note autorizzate, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025, sulla base dei seguenti motivi.
Nelle more del presente giudizio, come si è accennato, è intervenuta la decisione della S.C. sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze.
La S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questa Corte ritiene di uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n.
141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass,
12838/25).
Nelle note scritte depositate, l'appellante, pur consapevole della pronuncia della S.C., ha insistito per la riforma della sentenza, invocando la deroga di cui al DM 485/01, che esclude dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria e, quindi, dall'obbligo di iscrizione in apposito albo, l'attività di distribuzione di carte di pagamento.
Ritiene, tuttavia, la Corte che tale prospettazione non sia condivisibile.
La S.C., nella pronuncia citata, ha, infatti, così descritto le caratteristiche della carta: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un
pagina 5 di 7 prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare
(di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.).
Non è, quindi, possibile, ricondurre la carta revolving oggetto del contratto inter partes, che assolve ad una funzione di finanziamento oneroso, alla deroga richiamata dalla parte appellante.
L'appello, pertanto, deve essere respinto, ma sussistono giustificate ragioni, in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-compensa interamente le spese di lite;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Consigliere est.
LA ON
Il Presidente
AR OT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AR OT Presidente
Manuela Cortelloni Consigliere
LA ON Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 931/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOCCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BETTONI ANNA ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUSTRO, 29 Controparte_1 C.F._2
71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Conclusioni pagina 1 di 7 Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via principale:
-riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 1742/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
41253/2023, depositata in data 15 febbraio 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di CP_1 cui in narrativa;
In ogni caso:
-rigettare tutte le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in diritto, per CP_1 tutti i motivi di cui in narrativa;
-condannare la signora al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i CP_1 gradi di giudizio;
-condannare la signora e/o il procuratore antistatario alla restituzione di quanto pagato da CP_1 per spese di lite liquidate in Sentenza. Pt_2
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Milano per ottenere: Controparte_1
-in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con in data 17.9.2006, e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
-in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. pagina 2 di 7 A sostegno della domanda principale, la ricorrente deduceva:
-di aver stipulato con in data 17.9.2006 un contratto di finanziamento per Controparte_2
l'acquisto di un elettrodomestico;
-che con lo stesso contratto le era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
-che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione del d. lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo.
A sostegno della domanda subordinata, la ricorrente deduceva:
-che la clausola contrattuale con cui era stato pattuito l'interesse era indeterminata poiché si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva davanti al Tribunale e resisteva alle Controparte_2 domande, eccependo, in via preliminare, l'abuso del diritto per frazionamento della domanda.
Nel merito, sulla domanda principale, la convenuta deduceva:
-che, in base alla normativa ratione temporis applicabile al contratto, la fattispecie ricadeva nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 13.12.2001 n. 485, secondo cui non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento;
-che, in ogni caso, anche ove si fosse ritenuto che il collocamento era stato attuato da soggetto non legittimato, il contratto non poteva essere considerato nullo, non essendo prevista la sanzione di nullità dalla normativa pretesamente violata, che aveva lo scopo di contrastare il fenomeno del riciclaggio e non aveva carattere imperativo.
contestava anche la domanda subordinata, riferendo di aver regolarmente comunicato alla CP_2 ricorrente il tasso applicato e di non aver ricevuto contestazioni sino all'introduzione del giudizio.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1742/24, ha accolto la domanda di nullità del contratto ed ha dichiarato che “parte ricorrente è tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, c.c.”, condannando la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 7 Secondo il Tribunale, il contratto di finanziamento mediante carta revolving, concluso per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici non iscritto nell'albo degli agenti in attività finanziaria, non può essere ricondotto all'ipotesi derogatoria eccepita dalla convenuta, poiché la “tale attività ha natura negoziale e non si risolve nella mera distribuzione di una carta di pagamento, né il finanziamento tramite carta di credito è stato concesso dal rivenditore “unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi”. Al contrario, il rivenditore convenzionato con ha collocato il finanziamento revolving Pt_2 senza essere a ciò legittimato, perché non iscritto nell'elenco tenuto dall'UIC”.
Sempre secondo il Tribunale, la norma violata, che prevede la conclusione dei contratti per il tramite di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo, riveste carattere imperativo e, pertanto, il mancato rispetto determina la nullità del contratto.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di motivi così Controparte_2 rubricati:
Primo motivo di appello: sulla qualificazione del contratto di concessione della carta
L'appellante contesta la mancata applicazione della norma derogatoria prevista dal Regolamento attuativo all'art. 2 comma 2, lettera a), richiamando gli argomenti già esposti in primo grado e la giurisprudenza di merito (anche della Corte adita) che ha ritenuto applicabile la norma derogatoria a fattispecie come quella oggetto di causa.
Secondo motivo di appello: sull'inapplicabilità della sanzione della nullità
L'appellante contesta anche le conseguenze che il primo giudice fa derivare dalla pretesa violazione, contestando che le norme pretesamente violate abbiano carattere imperativo e assumano rilievo nel rapporto tra intermediario e cliente finale, e negando, quindi, che possano determinare la nullità del contratto.
L'appellante infine illustra anche le ragioni di contestazione della domanda subordinata, di nullità della clausola determinativa degli interessi, rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda principale della controparte.
L'appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone nel merito il rigetto, per essere infondati tutti i motivi e per essere la decisione appellata corretta e conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria.
pagina 4 di 7 La causa è stata rimessa in decisione una prima volta il 12.3.2025, ma è stata poi rimessa in istruttoria per attendere la decisione della S.C. sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'Appello di
Firenze sulla eccepita nullità dei contratti stipulati, prima del 2010, per il tramite di venditori non iscritti in apposito albo.
Intervenuta la pronuncia della S.C., è stata autorizzata, sulla richiesta congiunta delle parti, la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.7.2025 e, depositate dalle parti le note autorizzate, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025, sulla base dei seguenti motivi.
Nelle more del presente giudizio, come si è accennato, è intervenuta la decisione della S.C. sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze.
La S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questa Corte ritiene di uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n.
141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass,
12838/25).
Nelle note scritte depositate, l'appellante, pur consapevole della pronuncia della S.C., ha insistito per la riforma della sentenza, invocando la deroga di cui al DM 485/01, che esclude dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria e, quindi, dall'obbligo di iscrizione in apposito albo, l'attività di distribuzione di carte di pagamento.
Ritiene, tuttavia, la Corte che tale prospettazione non sia condivisibile.
La S.C., nella pronuncia citata, ha, infatti, così descritto le caratteristiche della carta: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un
pagina 5 di 7 prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare
(di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.).
Non è, quindi, possibile, ricondurre la carta revolving oggetto del contratto inter partes, che assolve ad una funzione di finanziamento oneroso, alla deroga richiamata dalla parte appellante.
L'appello, pertanto, deve essere respinto, ma sussistono giustificate ragioni, in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-compensa interamente le spese di lite;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Consigliere est.
LA ON
Il Presidente
AR OT
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