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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In persona del Dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 714/2024 R.G.
Promossa da
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in Cagliari
[...]
presso lo studio dell'avvocato Enrico Abis, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via Sardegna n. 90 (P.
I.V.A. ), contumace P.IVA_1
Convenuta
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.2.2024 il signor Parte_1
ha agito in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società Controparte_1
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“A) accertare in capo al sig. lo svolgimento della Parte_1
mansione di cuoco di cucina con inquadramento IV livello CCNL
pagina 1 Turismo e Pubblici esercizi a far data dal 03/11/2017 e sino al
30/11/2019 presso il datore di lavoro (oggi Controparte_1
); Controparte_1
B) per l'effetto, condannare , in Controparte_1
persona del rappresentante legale o altro Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Via Sardegna n. 90,
P.IVA , a pagare in favore del ricorrente la somma P.IVA_1
complessiva di € 38.023,66 (importo lordo) per le causali di cui in espositiva. Segnatamente: € 35.042,44 a titolo di differenze retributive
(differenze dovute al livello contrattuale richiesto, maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, domenicale, ferie e permessi residui) tra il calcolato come dovuto (pari a € 77.781,19 lordi) e
l'importo effettivamente erogato (pari € 42.738,75), nonché € 2.981,22 a titolo di TFR (importo lordo), tenuto già conto e quindi decurtati degli importi già erogati pari a € 493,47 nell'arco del rapporto di lavoro.
C) Con vittoria di spese di lite del presente procedimento”.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 3.11.2017 sino al 21.1.2020.
Sebbene assunto in forza di un rapporto di lavoro a tempo parziale per n. 24 ore settimanali, ha affermato di aver lavorato a tempo pieno ed anche oltre l'ordinario orario di lavoro di 40 ore settimanali, sostenendo che l'orario di lavoro da lui sempre osservato era il seguente: dal lunedì alla domenica (escluso il mercoledì) dalle ore 10,30 alle ore 15/16 e dalle ore 18,30 alle ore 24, per circa 10,5 ore al giorno.
Ha altresì osservato che, sebbene fosse stato inquadrato nel VII livello del C.C.N.L. del settore turismo e pubblici esercizi, di fatto aveva sempre svolto mansioni proprie del superiore IV livello. Ed infatti le mansioni svolte erano state quelle di cuoco di cucina.
Ha quindi agito per ottenere il pagamento delle differenze retributive e di T.F.R., per il complessivo importo lordo di euro 38.023,66, come da conteggi prodotti.
pagina 2 2. La convenuta , pur avendo Controparte_1
ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace (v. verbale d'udienza del
19.9.2024).
3. La causa, istruita con produzioni documentali e mediante prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla prova testimoniale, è emerso che il ricorrente ha effettivamente lavorato per la società convenuta in forza di contratti di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato, succedutisi nel tempo, nell'ambito dei quali ha svolto sia mansioni di lavapiatti e di pulizia della cucina, proprie del livello d'inquadramento, sia mansioni relative alla preparazione dei piatti, proprie del livello rivendicato.
In tal senso hanno concordemente deposto i testimoni.
Il teste ex collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato Tes_1
“(…) conosco il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze del ristorante Chent'annos in Cagliari per circa sei mesi nel 2018.
Confermo le mansioni svolte dal ricorrente”.
Il teste anch'egli ex collega, ha Testimone_2
dichiarato “…confermo che il ricorrente svolgeva le mansioni di preparazione ed impiattamento degli antipasti, dei secondi piatti, dei contorni, e della macedonia di frutta. (…) Confermo che nel mio giorno libero era a dare le direttive in cucina. (…) Confermo che si Pt_1
occupava a fine servizio di sistemare e pulire la cucina quando non c'era il lavapiatti”.
La teste ex collega del ricorrente, ha affermato che il Testimone_3
ricorrente lavorava in cucina, pur non sapendo indicare esattamente le
pagina 3 mansioni da lui svolte, e che il ricorrente prendeva gli ordini direttamente e soltanto dalla titolare del ristorante, la signora . Controparte_2
Quanto all'orario di lavoro indicato nel ricorso (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 15/16.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00) si rinvia alle dichiarazioni dei testimoni, che consentono di ritenere provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato in favore della Controparte_1
osservando un giorno di riposo settimanale (nella giornata del mercoledì)
e un orario di lavoro a tempo pieno, di gran lunga superiore a quello contrattualmente stabilito.
Per quanto concerne l'espletamento delle mansioni proprie del superiore livello rivendicato, ovverosia il IV, si osserva che il citato
C.C.N.L. (art. 54) prevede la seguente declaratoria: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Tra i profili professionali espressamente ricompresi nel IV livello vi è anche il “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
Si tratta, come hanno confermato i testimoni, delle mansioni svolte dal ricorrente, oltre a quelle di lavapiatti e di pulizia e sistemazione del locale.
Come è noto, in caso di svolgimento di mansioni promiscue da parte del lavoratore, la prevalenza ai fini dell'inquadramento non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
pagina 4 professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26978 del 22.12.2009).
Dalla prova testimoniale risulta che le mansioni di cuoco di cucina non sono state di certo svolte in via sporadica od occasionale, avendo anzi assorbito il ricorrente per la maggior parte della prestazione lavorativa, eseguita in via continuativa senza interruzione per almeno sei mesi dal 3.11.2017 al 30.11.2019.
4.2. Venendo alla quantificazione degli importi dovuti al lavoratore a titolo di retribuzioni, T.F.R., ferie e permessi non goduti, ben possono essere considerati i conteggi prodotti dal consulente del lavoro incaricato da parte ricorrente (doc. n. 6, prodotto col ricorso), che, devono ritenersi corretti in quanto formulati con riferimento all'orario provato in causa e con riferimento all'inquadramento spettante (IV livello di cui al citato
C.C.N.L., richiamato nel contratto di assunzione).
Per altro verso la società convenuta, rimanendo contumace non ha allegato la sussistenza di fatti impeditivi ovvero estintivi dell'avversa pretesa (art. 2697 secondo comma c.c.).
Al ricorrente è quindi dovuto, a titolo di differenze retributive maturate e di TFR, la complessiva somma lorda di euro 38.023,66 (di cui euro 2.981,22 a titolo di differenze di T.F.R.).
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a Controparte_1
rifondere al ricorrente le spese processuali, che si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore da euro 26.000,01 a euro
52.000,00, e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di della complessiva somma lorda di euro Parte_1
38.023,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
2) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00 oltre spese
[...]
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino
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