Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 150 dell'anno 2021, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Carmelo Caruso, opponente E (p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Controparte_2 Torricella, opposta E
e Controparte_3 Controparte_4 altri opposti – non costituiti All'udienza del 25.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., in conformità con le richieste dei procuratori comparsi per le parti costituite, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che introduceva il giudizio di merito relativo ad un'opposizione a Parte_1 pignoramento ex artt. 72 bis e ter d.p.r. n. 602/1973 (codice atto TA 2018/0000209397), notificatogli il 20.07.2018 da Soget s.p.a. – Società di Gestione Entrate e Tributi (in breve
, con il quale veniva vincolato il saldo del conto corrente cointestato all'odierno CP_1 opponente ed al di lui coniuge ( ), dalla quale il sosteneva essersi Persona_1 Pt_1 legalmente separato fin dal 2014; l'opponente, dopo avere rilevato di avere proposto con
“ricorso-reclamo” del 24.07.2017, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi alla Commissione Tributaria di NT, che, con sentenza n. 1112/19, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, eccepiva: 1) il vizio di notifica dell'avviso di mora prodromico alla notifica del pignoramento presso terzi;
2) che, in ragione dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, tutti i carichi maturati dal 1.1.2000 al 31.12.2010 fino ad € 1.000,00 erano stati automaticamente annullati e, pertanto, in conseguenza di detto annullamento, il credito residuo del , azionato da con l'atto Controparte_3 CP_1 di pignoramento opposto sarebbe ammontato ad € 991,77, con conseguente indebito oggettivo di € 3.158,23, posto che, in seguito all'esecuzione presso terzi promossa con detto pignoramento, il terzo ( aveva versato a la somma di € 4.150,00; 3) che il Controparte_4 CP_1 conto corrente pignorato sarebbe stato solo formalmente cointestato al ed all'ex Pt_1 coniuge (coppia legalmente separata dal 2014), mentre in realtà dalla documentazione allegata si sarebbe potuto evincere che lo stesso conto era movimentato dalla sola , in Persona_1 quanto sullo stesso veniva canalizzato lo stipendio di quest'ultima;
• rilevato che l'opponente concludeva chiedendo che fosse annullato e/o dichiarato inefficace l'atto di pignoramento per il vizio di notifica dell'avviso di intimazione di cui al primo motivo di opposizione;
che, in subordine, fosse limitato il pignoramento opposto all'importo di € 991,77 o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, in ragione dell'annullamento di cui al secondo motivo di opposizione, con ordine di restituzione da parte del in Controparte_3 favore dell'opponente della somma versata dal terzo in esubero;
in via ancora più gradata chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il pignoramento caduto sul 50% delle somme giacenti
Pt_1
• rilevato che costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
CP_1
• rilevato che gli altri soggetti in epigrafe indicati non si costituivano;
• rilevato, con riguardo al primo motivo di opposizione, che il sosteneva che la notifica Pt_1 in data 05.12.2017 per compiuta giacenza dell'avviso di mora (precedente all'atto di pignoramento) sarebbe stata viziata, in quanto l'opponente non avrebbe mai ricevuto alcun avviso di detta notifica nella propria cassetta postale, stanti le omonimie fra parenti lungo la via Colibrì in e disservizi dell'ufficio postale ante e post dicembre 2017; rilevava il CP_3
di avere avuto contezza di tale presunta notifica solo dopo la notifica del Pt_1 pignoramento presso terzi e dopo avere acquisito dagli uffici della la copia cartacea di CP_1 detta notifica;
specificava, in particolare, che per detta notifica sarebbe stato omesso dal postino l'invio del secondo avviso raccomandato del deposito del plico presso l'ufficio postale;
oltre alle considerazioni che sul punto si leggono nella sentenza n. 1112/2019 della Commissione Tributaria di NT (prodotta dall'opponente) e che si richiamano anche in questa sede, si osserva che dalla documentazione esibita appare emergere che l'avviso di mora (rectius intimazione di pagamento) n. 458378 del 10.11.2017 veniva notificato da al CP_1 Pt_1 direttamente per raccomandata a.r. (non emerge adeguatamente, infatti, che si sia provveduto a detta notifica a mezzo ufficiale giudiziario); dall'avviso di ricevimento prodotto da entrambe le parti costituite risulta che per la temporanea assenza del destinatario l'agente postale immetteva avviso in cassetta di corrispondenza e che il plico veniva depositato presso l'ufficio postale e veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76567444281-0 del 05.12.2017; sullo stesso avviso si intravvede parte del consueto timbro attestante il mancato ritiro del plico entro 10 giorni;
la giurisprudenza ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 l. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente ed anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltre, in tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, poiché la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla l. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal d.m. 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sì che, nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario” (cfr. Comm. trib. reg. Puglia sez. I
- Bari, 19/07/2013, n. 87); ed ancora che “la notifica dell'avviso di addebito, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica” (Corte appello sez. lav. - Genova, 31/07/2020, n. 151); pertanto, detto motivo di opposizione non appare fondato, osservandosi, inoltre, che in questa sede non è stata proposta querela civile di falso e, pertanto, il citato avviso di ricevimento non può che fare piena prova di quanto in esso attestato;
• ritenuta la fondatezza del secondo motivo, osservandosi sul punto che, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito con modifiche in l. n. 136/2018, successivamente alla promozione dell'esecuzione forzata oggetto di opposizione, era intervenuto un “azzeramento” dei carichi per il cui soddisfacimento era stato notificato il pignoramento presso terzi;
detta disposizione prevede, infatti, l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010); nel caso di specie dall'elenco allegato all'atto di pignoramento emerge che i carichi per i quali si stava procedendo esecutivamente erano quelli riportati nell'intimazione di pagamento n. 458378, notificata il 15.12.2017 (data di perfezionamento della compiuta giacenza); ebbene, da detto elenco emerge che ciascun carico riferito agli anni di ruolo dal 2000 al 2010 non superava i mille euro, mentre quelli riferiti agli anni di ruolo successivi al 2010 ammontavano complessivamente ad € 991,77; pertanto, successivamente alla notifica del pignoramento opposto in questa sede, ma prima del versamento da parte del terzo dell'importo oggetto di pignoramento (avvenuto pacificamente nel novembre 2018) il credito fatto valere in quella sede si era ridotto all'importo indicato di € 991,77, inferiore rispetto a quanto versato dal terzo alla procedente (importo pacificamente pari ad € 4.150,00); all'udienza del 25.02.2025 il difensore della ha dichiarato che la CP_1 concessionaria ha rimborsato all'opponente in data 12.02.2025 la somma di € 1.853,56 ed il difensore del , alla medesima udienza, ha dato atto della avvenuta ricezione della Pt_1 somma bonificata da parte della purtuttavia, la restituzione dell'ulteriore differenza fra la CP_1 somma versata dal terzo pignorato e gli importi di € 991,77 (dovuto in quanto non oggetto della c.d. rottamazione ex lege innanzi indicata) e di € 1.853,56 (già rimborsato), non può essere accordata, in quanto per stessa dichiarazione del le somme giacenti sul conto corrente Pt_1 pignorato non erano di sua pertinenza, ma del di lui coniuge, , dalla quale si Persona_1 era separato fin dal 2014; lo stesso opponente ha infatti osservato con il terzo motivo di opposizione che la cointestazione del conto pignorato era solo formale e che su detto conto era canalizzato lo stipendio della;
pertanto, lo stesso, così come non è legittimato a Per_1 sollevare opposizione lamentando detta circostanza (conseguentemente risultando inammissibile il terzo motivo, con il quale sostanzialmente il farebbe valere Pt_1 un'opposizione ex art. 619 c.p.c., che, invece, compete esclusivamente al terzo, vale a dire al soggetto che, secondo quanto dallo stesso , è l'effettivo titolare dell'intero Parte_2 credito pignorato, costituito dalla giacenza di conto corrente colpito dal pignoramento presso terzi), non potrebbe nemmeno pretendere la restituzione di quanto versato dal terzo al creditore pignorante, posto che detto pagamento è giuridicamente imputabile all'effettivo titolare del conto, che, si ribadisce, secondo quanto affermato dallo stesso opponente, è ; Persona_1
• ritenuto, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, rigettato il primo motivo di opposizione, dichiarato inammissibile il terzo, rigettata, inoltre, la domanda di restituzione avanzata dal , deve dichiararsi che il credito per il quale è stata promossa Pt_1 la procedura di esecuzione presso terzi con l'atto di pignoramento oggetto di opposizione si era ridotto, successivamente alla notifica del pignoramento, alla somma di € 991,77, estinto per effetto del versamento da parte del terzo pignorato;
• ritenuto che il parziale accoglimento dell'opposizione ed il fatto che l'annullamento dei carichi, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge innanzi citato, è intervenuto dopo la notifica del pignoramento giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite;
P.T.M. Il Tribunale di NT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, in accoglimento parziale della stessa, così provvede: a) rigettato il primo motivo di opposizione e dichiarato inammissibile il terzo, in accoglimento del secondo motivo, dichiara che il credito per il quale è stata promossa la procedura di esecuzione presso terzi con l'atto di pignoramento oggetto di opposizione si era ridotto, successivamente alla notifica del pignoramento, alla somma di € 991,77 e si è estinto per effetto del versamento effettuato dal terzo pignorato;
b) rigetta la domanda di restituzione proposta da;
Parte_1
c) compensa le spese di lite. NT, 20.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco