TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4898/2017, R.G.A.C. avente ad oggetto “altri contratti atipici”, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Giuseppe Placanica sito in via Alessandro Turco 39 Catanzaro;
rappresentato e difenso dagli avv.ti Giuseppe Placanica e Giuseppe Sadanelli giusta procura in atti;
- attore -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 C.F._2
Antonio Rania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Dei Conti Ruffo
20 Catanzaro, giusta procura in atti;
- convenuta -
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al mutato giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 con la premessa di aver stipulato con quest'ultima, in data 6 giugno 1997, CP_1
1 una scrittura privata non autenticata avente ad oggetto la donazione del 50% della proprietà di un immobile sito in Catanzaro, via Tre Fontane 13 identificato al Catasto con schede nn. 2255 e 2256 del 12.10.1983
In fatto, ha dedotto che l'immobile venne acquistato da all'asta giudiziaria CP_1
nel corso della procedura esecutiva n. 72/1986 RGE, Tribunale di Catanzaro, in danno di zio dell'attore e suocero della convenuta, con somme anche di Parte_2
, e che tra le parti era intercorsa la scrittura privata di cui innanzi. Parte_1
Dopo l'acquisto, l'immobile era stato frazionato, risultando ad oggi accatastato al foglio mappa 32 pt. 554 sub. 1101 e 1102; di questi, il sub. 1101 era stato adibito a deposito/ripostiglio, mentre il sub. 1102 era stato accatastato come immobile commerciale e dall'anno 1998 al febbraio 2007 più volte locato ed i canoni riscossi per la metà da ognuno delle parti in causa.
Dal marzo 2007, tuttavia, venendo meno all'accordo, ha locato CP_1
l'immobile commerciale, percependone i canoni in via esclusiva, senza nulla concordare con l'attore il quale, pertanto, ha più volte richiesto l'adempimento del pactum fiducie.
Per tali ragioni, ha quindi concluso chiedendo volersi pronunciare l'acquisto per intervenuta usucapione del 50% della proprietà del subalterno 1101 per averne avuto il compossesso ventennale con la convenuta, avendolo utilizzato come deposito e corridoio per il passaggio sul retro;
ha altresì chiesto volersi accertare l'inadempimento di del patto fiduciario e per l'effetto ha domandato l'emissione di una CP_1 sentenza che disponga il trasferimento in suo favore della quota dell'immobile per cui è causa, con relativo onere di pagamento della metà delle spese di trascrizione in capo alla convenuta;
in subordine, ha chiesto la condanna di al pagamento del 50% CP_1 del valore dell'immobile. Sul quantum, ha richiesto la condanna della convenuta alla corresponsione della metà dei canoni locatizi percepiti dal marzo 2007 fino all'emissione della sentenza ovvero in subordine ha chiesto la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
1.2 Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda relativa all'acquisto per usucapione della particella sub.
1101 per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, ha disconosciuto la scrittura privata allegata dalla controparte ed ha eccepito la mancanza di forma scritta ad substantiam del pactum fiducie oltre che la carenza dei requisiti
2 richiesti ex lege nell'ipotesi in cui il patto abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili.
In ordine alla richiesta di acquisto del 50% della proprietà della particella sub 1101 per intervenuta usucapione ne ha rilevato l'infondatezza in quanto l'uso del passaggio per accedere al terreno retrostante è stato consentito a tutti i condomini come mero atto di tolleranza.
Ancora in ordine al pactum fiducie, ha negato l'esistenza di un accordo tra le parti, ha rilevato di essere l'unica aggiudicataria dell'immobile ed ha contestato le allegazioni documentali in atti.
In ultimo ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo volersi accertare la non autenticità della scrittura privata del 06.06.1997 con conseguente rigetto della pretesa avversaria ed ha insistito nella richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
In prima udienza parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura privata disconosciuta dalla controparte ed ha quindi formulato istanza di verificazione.
La causa è stata istruita con ctu grafologica, interrogatorio formale e prova per testi.
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito del deposito di note e con il deposito irrituale di ulteriore documentazione, dunque inutilizzabile, come evidenziato condivisibilmente dalla difesa di parte convenuta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve darsi atto che è stata fornita da parte attrice prova di aver inutilmente esperito la mediazione obbligatoria, di tal che l'eccezione proposta da parte convenuta è smentita in atti.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione prodotta unitamente alle note conclusive dal essendo maturate le preclusioni Pt_1
istruttorie.
Nel merito, la domanda di usucapione della proprietà al 50% dell'immobile identificato al foglio mappa 32 pt. 554 sub. 1101 del è infondata e pertanto va Controparte_2
rigettata.
3 L'usucapione determina l'acquisto della proprietà a titolo originario col possesso continuativo, non violento e né clandestino del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. (Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. Civ. 28 gennaio 2000 n. 975); inoltre le espressioni “aver posseduto per oltre vent'anni” o similari sono talmente generiche che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione
VI, 7 settembre 2018, n. 21873).
Per quanto riguarda la prova per l'acquisto di un immobile per usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, può essere resa anche a mezzo di testimoni, non necessitando alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass.
Civ. ord. 20884/2023), tuttavia per essere ritenuta apprezzabile, la prova deve essere resa da un soggetto terzo estraneo.
2.1 Ciò posto il Tribunale rileva preliminarmente la genericità della domanda di usucapione nonché la inconferenza della prova orale sul punto. Di fatti le dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice rese in risposta al capitolo f) seconda Testimone_1
memoria istruttoria di parte attrice, sono state prive di significativi dettagli oltre ad essere riferite de relato actoris; di contro, il teste di parte convenuta Testimone_2 ha riferito di una situazione per la quale l'autorizzazione al passaggio per accedere al cortile veniva concessa a tutti in condomini di volta in volta dal teste medesimo, dalla sua famiglia ovvero dalla famiglia dell'attrice, configurandosi quindi quale gesto di mera tolleranza per ragioni di cortesia.
4 Alla luce di quanto sopra, la genericità delle allegazioni, nonché l'esito dell'istruttoria sul punto, minata dallo stretto rapporto familiare tra il teste e l'attore, Tes_1
comportano il giudizio di infondatezza della domanda di usucapione e il suo consequenziale rigetto.
3. Venendo ora alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2932 cc. occorre premettere che il rapporto fiduciario, pur non costituendo fattispecie disciplinata dalla legge, trova tuttavia tutela nell'ordinamento in quanto espressione dell'autonomia contrattuale.
In punto di diritto, la più recente giurisprudenza della Suprema a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ha chiarito che il patto fiduciario consiste in un'operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Quanto all'onere probatorio va rilevato che la giurisprudenza prevalente, equiparando il patto fiduciario immobiliare al contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1351 c.c. richiedeva per esso la stessa forma scritta ad substantiam prevista per il definitivo
(Cassazione civile sez. II, 07/04/2011, n.8001); tuttavia, la più recente pronuncia della
Corte a Sezioni Unite ha stabilito che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, sempre che sia fornita la prova, nel giudizio di merito, dell'esistenza del detto negozio fiduciario. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 e da ultimo Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 6811 del 14/03/2025).
5 La Corte ha, quindi, chiarito la validità del patto fiduciario immobiliare anche se stipulato in forma orale ed ha quindi stabilito che una volta ammessa la sua validità, questo integra il titolo che idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento.
L'onere della prova è naturalmente posto in capo a chi intende valersi dell'accordo e, nel caso di specie quindi, l'attore.
3.1 Tanto chiarito in diritto, nel merito può affermarsi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante.
Dall'istruttoria svolta infatti può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo fiduciario tra l'attore e la convenuta, in forza del quale quest'ultima, formale ed esclusiva intestataria dell'immobile sito Catanzaro via Tre Fontane, denunciato in catasto con scheda n. 2255 e 2256 del 12.10.1983, avrebbe dovuto ritrasferire il 50% della proprietà di detto immobile in capo a . Parte_1
Con riferimento al documento recante data 06.06.1997, lo stesso giorno dell'aggiudicazione (sebbene poi il decreto di trasferimento risalga al successivo 2001), ancorché ne abbia disconosciuto la sottoscrizione, deve rilevarsi che la CP_1
CTU espletata in corso di causa ha consentito di accertare al contrario che le firme ivi apposte sono riconducibili proprio alla convenuta.
A riguardo, premettendo che non sussistono ragioni per il Tribunale per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico nominato Dott. in quanto immune Persona_1
da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti, si osserva che il CTU ha esaminato le firme in questione e le ha confrontate con altra documentazione recante firme sicuramente autografe, nonché con il saggio grafico reso dalla convenuta nel corso delle operazioni peritali, ed è giunto ad affermare che queste siano da ricondursi ad e siano quindi da ritenersi autentiche. CP_1
Il consulente, premettendo brevi cenni sull'utilizzo delle metodologie di indagine applicate al caso di specie, ha in dettaglio esaminato dapprima le firme in verifica rilevando che “le firme, entrambe vergate per esteso, mediocri dal punto di vista qualitativo grafico, ad un primo riscontro visivo procedono lente, e poco fluide a causa dell'accuratezza stilistica nel tracciare i grafemi e da alcune interruzioni del tracciato rigide, a causa del forte controllo scrittorio favorito dall'inclinazione rovesciata degli assi letterali (verso sinistra) e dalle improvvise stenosi interletterali (indici di controllo) caratterizzate da un movimento ritmico e dinamicamente cadenzato e di cui è possibile
6 riscontrare la capacità di mantenimento dell'orizzontalità con un movimento leggermente ascendente rispetto al punto di partenza del tratto in entrambe le locuzioni.
Le firme in esame presentano importanti similitudini grafomotorie ed alcune modalità esecutive, indicativi di un'unica identità grafica;
ed in particolare per quanto riguarda le zone grafiche, il collegamento interletterale e le spaziature interne degli ovali;
i movimenti fini nel dettaglio che mettono in risalto alcune combinazioni grafiche individualizzanti, la pressione, l'inclinazione assiale e l'indice coesivo. Le su esposte argomentazioni sono ancor più avvalorate da alcune particolarità esecutive presenti nelle verificande, veri e propri gesti fuggitivi.
La valutazione degli elementi in parola dimostra la giusta coerenza e l'unicità di mano tra le due firme in verifica.”
Il consulente ha altresì analizzato le firme autografe comparative;
queste “presentano un'andatura grafo-dinamica caratterizzata da una conduzione di gesto lento a causa della compitezza nel tracciare i grafemi, poco fluido e controllato, in cui l'incedere ritmico si presenta accentuato e dinamicamente cadenzato. La qualità grafica appare mediocre, stilisticamente infantile all'interno degli scritti coevi alle contestate (1997), ma che migliora progressivamente sia nello stile che nella grafomotricità, nelle grafie più recenti Le proporzioni grafiche possono definirsi disarmoniche all'interno delle prime locuzioni, ma maggiormente armoniche all'interno delle seconde locuzioni che compongono le sottoscrizioni autografe;
rileva inoltre discreta capacità di mantenimento dell'orizzontalità delle sottoscrizioni da parte dello scrivente, con la tendenza a porre in essere un leggero movimento ascendente in entrambe le locuzioni che compongono le firme”
Passando alle singole gestualità grafiche che caratterizzano le firme autografe, il ctu ha notato importanti peculiarità individualizzanti : “il tratteggio di congiunzione tra lettere che si presenta curvilineo, mentre variabili si presentano le spaziature interne degli ovali, che appaiono estese, ovalizzate e strette, i movimenti fini nel dettaglio, la pressione grafica che si manifesta pastosa, tonica, con tensione poco ferma,
l'inclinazione assiale che si presenta generalmente rovesciata, con la presenza di disomogeneità nella direzione;
l'indice coesivo del tratto che si presenta elevato lungo le prime locuzioni e ridotto lungo le seconde locuzioni che compongono le firme”.
In conclusione, all'esito del confronto tra le firme contestate e le firme comparative il consulente ha rilevato che tra queste sussistono importanti uguaglianze relative a
7 peculiarità grafiche basate su gestualità intime, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica di uno stesso soggetto.
La quantità e la qualità di elementi compatibili tra le firme, prevalenti su quelli discordanti, fanno sì che possano escludersi la causalità e l'imitazione e hanno portato il consulente ad accertare che “Le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata
“Acquisto immobile” datata 6 giugno 1997, sono autentiche, poiché da ricondursi alla mano della sig.ra ”. CP_1
3.2 L'esito dell'indagine grafologica consente a questo punto di accertare la sussistenza tra le parti di un pactum fiducie ove è stato stabilito che “L'immobile (magazzino facente parte di un fabbricato sito in Catanzaro, Via Tre Fontane Loc. Siano, denunciato in catasto con scheda n. 2255 e 2256 del 12.10.1983; posto al piano terra del fabbricato e distinto al NC 13 con superficie di Mq 40.33) sebbene in sede di stipula veniva intestato alla sottoscritta ( ), effettivamente è stato acquistato dalla CP_1
sottoscritta e dal Sig. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
via Tre Fontane ( Siano) nella misura del 50% ciascuno. La sottoscritta ) CP_1 si impegna fin d'ora a perfezionare con successivo atto notorio;
provvederà con atto di donazione a donare ol 50% di detto immobile al Sig. . Nelle more, e Parte_3 comunque nell'attesa che venga perfezionato tale atto di donazione, tale immobile sarà composseduto dalla sottoscritta e dal Sig. ed eventuali frutti ricavati Parte_1 dallo stesso saranno ripartiti in modo equo al 50%”.
Dunque, sebbene non fosse neppure necessaria la sussistenza di un pactum scritto tra le parti, il ha dato prova dell'esistenza dell'accordo con la cristallizzato in Pt_1 CP_1
un contratto siglato per iscritto. Come precisato dalla Suprema Corte, nella sentenza a
Sezioni Unite del 2020, “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
Appare certa l'individuazione dell'immobile oggetto della scrittura, proprio quello che la convenuta ebbe ad aggiudicarsi, A poco rileva che non sia perfettamente coincidente
8 la metratura dell'immobile, essendo all'evidenza indicato una metratura indicativa.
Certi i riferimenti catastali che escludono sussista incertezza in ordine al bene oggetto del trasferimento.
Inutile rimarcare come la accertata riferibilità della scrittura alla convenuta che ebbe a disconoscerne la paternità ne evidenzia la inattendibilità rispetto a tale vicenda e l'assoluta infondatezza della ricostruzione offerta in sede di interrogatorio formale.
Vi è di più. Il Tribunale rileva che il quadro documentale offerto dall'odierno attore, già di per sé idoneo all'accoglimento della domanda sul punto, può altresì ritenersi corroborato dall'istruttoria orale espletata in corso di giudizio ed in particolare da quanto riferito da soggetti terzi non legati alle parti da stretti rapporti parentali.
In particolare, ha riferito “Ho condotto in locazione l'immobile Testimone_3
rappresentato nella fotografia che mi viene posta in visione (all. n. 22 fascicolo parte attrice) e, precisamente, quello alla mia sinistra con la moto parcheggiata davanti. Non ricordo esattamente il periodo, credo negli anni 1997/1998. Pagavo il canone di £
250.000 a , odierno attore e £ 250.000 a , marito Parte_1 Parte_1 dell'odierna convenuta.”
anch'egli conduttore del locale commerciale ha dichiarato che “Il canone Persona_2 era di circa £500.000 complessive che io davo una volta all'odierno attore e una volta al marito dell'odierna convenuta.”
Le concordi deposizioni testimoniali rese da soggetti estranei a vincoli di parentela tra le parti, le uniche che hanno reso dichiarazioni puntuali, fanno propendere per un giudizio di inverosimiglianza del fatto che non fosse a conoscenza della pattuizione CP_1 ed evidenziano l'inadempimento della stessa ad adempiere al pactum fiduciario.
Per quanto sopra va quindi accolta la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. avendo la Suprema Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160); ed avendo la dottrina riconosciuto la possibilità di ricorrere al meccanismo che l'art. 2932 c.c., tipicamente configura per ottenere in forma specifica l'esecuzione dell'obbligo, che il fiduciario si è
9 assunto con la stipulazione del pactum, di ritrasferire al fiduciante - o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità" (Cass. Sez.U. 6459/2020).
Può, pertanto, ritenersi perfezionato il diritto dell'odierno attore ad ottenere una sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca in capo allo stesso il trasferimento del 50% della proprietà degli immobili oggi censiti al catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio mappa 32, particella 554 sub 1101 e 1102 ( in questi sub essendo stata frazionata la part. 554.
5. Il riconoscimento della validità della scrittura privata intercorsa tra le parti, comporta altresì, in ragione di quanto convenuto, l'accoglimento parziale della domanda attorea di corresponsione del 50% dei frutti civili percepiti da CP_1 in forza dei rapporti locatizi aventi ad oggetto l'immobile per cui è causa dal marzo
2007.
A riguardato va rilevato che in atti sono rinvenibili copia del contratto di locazione intercorso tra e per il periodo 01.05.2008 – CP_1 Controparte_3
30.04.2014 e copia del contratto tra e per il periodo CP_1 Controparte_4
01.06.2012 - 31.08.2015 e per i ciascuno dei quali era stato concordato un canone annuale di euro 3.600.
Orbene, tenuto conto delle date di stipula e di cessazione dei contratti con riferimento al contratto con la sorto il 01.05.2008 e cessato al 31.5.2012, durato quindi CP_3
quattro anni e un mese, saranno dovuti euro 7.350,00 ovvero (3.600 x4) +300 = 14.700
/2.
Con riferimento al contratto con la sorto il 01.06.2012 e cessato al Controparte_4
31.8.2015, durato quindi tre anni e due mesi saranno dovuti euro 5.700,00 ovvero
(3.600 x3) +600 = 11.400 /2.
All'attore dovrà essere corrisposta in totale quindi la cifra di 13.050 euro pari al 50% del canone percepito per ogni contratto e per la durata evidenziatasi dagli atti di causa.
L'ulteriore richiesta di pagamento di canoni derivanti da altri rapporti locatizi successivi alla data del 31.08.2015 e fino alla data della sentenza non può essere accolta in quanto pur rappresentando il patto siglato dalle parti titolo per la pretesa azionata, è rimasta tuttavia sfornita di prova la circostanza che l'immobile sia stato oggetto di ulteriori rapporti locatizi oltre a quelli documentati in atti.
5.1 Deve, altresì, essere respinta anche l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno per mancata percezione dei frutti civili per la mancata messa sul mercato delle locazioni
10 dell'immobile atteso che la richiesta di risarcimento del danno presuppone la violazione di una posizione giuridico soggettiva che al momento della proposizione della domanda non sussisteva, stante la natura costitutiva della pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932
c.c. Né è stato allegato specificamente, men che meno provato, che sussistesse un obbligo per l'intestataria del bene di locarlo, né essendo emerso che il bene sia stato locato e che i proventi non siano stati divisi.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile basso), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio – introduttiva - istruttoria e decisionale.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidate in corso di giudizio.
7. Non occorre ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, poiché si tratta di un obbligo alla cui esecuzione quel pubblico funzionario è tenuto in virtù di una disposizione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda di usucapione dell'immobile censito al catasto fabbricati del
Comune di Catanzaro al Foglio mappa 32, particella 554 sub 1101.
- accertata e dichiarata l'esistenza del negozio fiduciario tra e Parte_1 CP_1
del 6 giungo 1997, dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in
[...] favore di della quota del 50% dell'immobile censito al catasto Parte_1
fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio mappa 32, particella 554 sub 1101 e
1102 unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
-Condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 13.050,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite che si liquidano in complessivi euro 4.354,00 di cui euro 3.809 per onorari, ed euro 545,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese forfettarie al
15%.
11 - Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidate in corso di giudizio.
Catanzaro, lì 22.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Adele Ferraro
12