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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Federico Cantini
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Federico Cantini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Castiglioncello - Rosignano Marittimo (LI) in data 30.8.2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (2.11.2022) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castiglioncello - Rosignano
Marittimo (LI) in data 30.8.2008 tra e Controparte_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 –
Serie C - n. 83.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la figlia minore resta affidata ai genitori in modo condiviso con Per_1 residenza anagrafica e principale collocazione presso l'abitazione coniugale posta in Livorno, Via Catalani, 36, unitamente alla madre, che continuerà a farsi carico integrale del pagamento delle spese relative alle utenze e di ogni ulteriore spesa, che si renderà necessaria in relazione all'immobile, fatta eccezione per le spese necessarie alla voltura delle predette utenze, nonché le eventuali spese condominiali straordinarie.
2. Il mutuo residuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione familiare resterà a carico di entrambi, così come i finanziamenti pendenti. Le somme necessarie per assolvere a tali oneri saranno prelevate dall'attività commerciale in comune, così come gli stipendi dei coniugi, per come peraltro, sino ad adesso già fatto. Al momento dell'estinzione dei debiti familiari, gli eventuali proventi
2 dell'attività saranno suddivisi in parti uguali tra i ricorrenti.
3. Il diritto di visita viene regolato confermando quanto già stabilito nel decreto di omologa, compatibilmente con le esigenze della ragazza e salvo diversi accordi che i coniugi stabiliranno di volta in volta.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
a) dal martedì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorché la stessa sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
b) dal giovedì all'uscita da scuola, al venerdì mattina, allorché la stessa sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
c) due fine settimana al mese alternati tra i coniugi, dal sabato mattina alle ore
9,00 al lunedì mattina, allorché la stessa ragazza sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
4. la minore potrà trascorrere con ciascun genitore ininterrotti quindici giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, in modo che le festività siano trascorse ogni anno alternativamente con ciascun genitore. In corrispondenza della festività natalizia i genitori potranno trascorrere con , in alternanza tra Per_1 loro, i giorni 24, 25, 26 dicembre. Il tutto, salvo diversi accordi.
5. Il Sig. corrisponderà mensilmente in favore della Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo mantenimento della minore la somma pari a € Per_1
200,00 (Duecento/00), entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. Le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative, abbigliamento straordinario per la figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti per cerimonie, abbigliamento per la montagna ecc..) saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. Le parti confermano il loro reciproco consenso, ove occorrente, per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025.
3 Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
4
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Federico Cantini
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Federico Cantini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Castiglioncello - Rosignano Marittimo (LI) in data 30.8.2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (2.11.2022) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castiglioncello - Rosignano
Marittimo (LI) in data 30.8.2008 tra e Controparte_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 2 –
Serie C - n. 83.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la figlia minore resta affidata ai genitori in modo condiviso con Per_1 residenza anagrafica e principale collocazione presso l'abitazione coniugale posta in Livorno, Via Catalani, 36, unitamente alla madre, che continuerà a farsi carico integrale del pagamento delle spese relative alle utenze e di ogni ulteriore spesa, che si renderà necessaria in relazione all'immobile, fatta eccezione per le spese necessarie alla voltura delle predette utenze, nonché le eventuali spese condominiali straordinarie.
2. Il mutuo residuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione familiare resterà a carico di entrambi, così come i finanziamenti pendenti. Le somme necessarie per assolvere a tali oneri saranno prelevate dall'attività commerciale in comune, così come gli stipendi dei coniugi, per come peraltro, sino ad adesso già fatto. Al momento dell'estinzione dei debiti familiari, gli eventuali proventi
2 dell'attività saranno suddivisi in parti uguali tra i ricorrenti.
3. Il diritto di visita viene regolato confermando quanto già stabilito nel decreto di omologa, compatibilmente con le esigenze della ragazza e salvo diversi accordi che i coniugi stabiliranno di volta in volta.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
a) dal martedì all'uscita da scuola, al mercoledì mattina, allorché la stessa sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
b) dal giovedì all'uscita da scuola, al venerdì mattina, allorché la stessa sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
c) due fine settimana al mese alternati tra i coniugi, dal sabato mattina alle ore
9,00 al lunedì mattina, allorché la stessa ragazza sarà accompagnata presso il proprio istituto scolastico;
4. la minore potrà trascorrere con ciascun genitore ininterrotti quindici giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, in modo che le festività siano trascorse ogni anno alternativamente con ciascun genitore. In corrispondenza della festività natalizia i genitori potranno trascorrere con , in alternanza tra Per_1 loro, i giorni 24, 25, 26 dicembre. Il tutto, salvo diversi accordi.
5. Il Sig. corrisponderà mensilmente in favore della Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo mantenimento della minore la somma pari a € Per_1
200,00 (Duecento/00), entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. Le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative, abbigliamento straordinario per la figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti per cerimonie, abbigliamento per la montagna ecc..) saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. Le parti confermano il loro reciproco consenso, ove occorrente, per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025.
3 Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
4
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)