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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1811 del 2015 R.G. pendente tra
(C.F. , in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1
speciale di (C.F. ) Parte_2 C.F._2
e di (C.F. ), rappresentato Parte_3 C.F._3
e difeso dall'avv. Schinea Giovanni ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. ), in qualità di erede di CP_1 C.F._4
, rappresentato e difeso dall'avv. Schinea Giovanni ed Persona_1
elettivamente domiciliato come in atti;
(C.F. ), Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) - nella qualità di eredi di
[...] C.F._6 [...]
- (C.F. ) e Persona_2 Parte_6 C.F._7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_7 C.F._8
Giovanni Lacaria ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte convenuta- nonché
; Controparte_2
1 -parte terza chiamata contumace -
Oggetto: divisione ereditaria.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2 Parte_2
e di , ha convenuto in giudizio , Parte_3 Persona_2 Pt_6
e al fine di ottenere la divisione del
[...] Persona_1 Parte_7
compendio ereditario descritto nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda, la difesa ha dedotto:
-che gli attori, unitamente ai convenuti, sono comproprietari, nella misura di
1/6 ciascuno, delle unità immobiliari descritte ai punti A1 e A2 dell'atto introduttivo e, nella misura di 1/24, delle unità immobiliari di cui al punto A3 della citazione;
-che i beni sono pervenuti per successione del padre;
Persona_3
-che sono state ereditate anche passività;
-che molti immobili oggetto della domanda di divisione sono sprovvisti di titolo edificatorio;
- che dallo stato di abbandono di numerosi immobili sono derivati problemi strutturali che necessitano di importanti interventi;
- che ogni tentativo di divisione bonaria non ha avuto esito positivo.
Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2016 si sono costituiti in giudizio
, , e e Parte_7 Persona_1 Parte_6 Persona_2
hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della procura con ogni conseguenza di legge. 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrità del contradditorio onerando parte attrice ad integralo nei confronti della di
San CA (VV). 3) Sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni per mancato espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui al d.lgs 28/2010 e ss. 4) In via principale e
2 nel merito, stante la mancata opposizione dei convenuti allo scioglimento della comunione, dichiarare aperta la successione del signor , CP_1
disponendo la divisione dei beni immobili descritti nell'atto di citazione e inclusi nella procura del signor previa regolarizzazione della Pt_1
successione di e previa detrazione del passivo, come verrà CP_1
accertato nel corso del giudizio. 5) In via principale e nel merito, nell'ipotesi di immobili non divisibili, attribuire gli stessi congiuntamente agli odierni convenuti. 6) In via principale e nel merito, respingere la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor . 7) In via Parte_1
riconvenzionale, accertare e dichiarare che le somme anticipate dai signori
, , , , Parte_7 Persona_1 Parte_6 Persona_2
per la gestione dei beni ereditari ed ammontanti complessivamente ad euro
94.585,83, o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della quota di sua spettanza. 8) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il danno all'immagine in conseguenza dell'iscrizione degli odierni convenuti alla CRIF nonché alle spese occorrende per procedere alla relativa cancellazione e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni in via equitativa oltre alle relative spese…”.
All'udienza del 10 marzo 2016 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
, successivamente dichiarata contumace.
[...]
Con ordinanza del 12 luglio 2017, il Tribunale ha rigettato la richiesta di nomina di un amministratore e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c. invitando la parte più diligente a depositare “la copia integrale dei titoli di provenienza per ciascuno dei beni immobili che si assumono essere caduti in comunione, la certificazione storica ipocatastale o una relazione
3 notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni, dalla data di acquisto di ciascuno dei beni immobili, nonché con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascuno degli eredi dalla data di apertura della successione fino a quella di stesura della relazione stessa”.
All'udienza del 28 giugno 2018, il Tribunale, stante il mancato deposito della documentazione indicata nell'ordinanza del 12 luglio 2017, ha onerato la parte più diligente della relativa produzione.
All'udienza del 4 ottobre 2019 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per la morte di e, successivamente, la causa è stata riassunta Persona_2
in data 3 gennaio 2020.
Si sono costituiti in giudizio e in qualità di Parte_4 Parte_5
eredi di . Persona_2
Con comparsa del 20 ottobre 2020 si è costituito in giudizio , in CP_1
qualità di erede , e ha dedotto che “Il Sig. … Persona_1 CP_1
aderendo alla linea difensiva di parte attrice, impugna e contesta quanto dedotto, formulato ed eccepito dalle parti convenute in quanto destituite da qualsivoglia fondamento … insiste, in quanto necessario ai fini della definizione della procedura, nella nomina di un CTU al fine della individuazione della massa ereditaria del de cuius, Persona_3
e della successiva individuazione delle quote spettanti a ciascun germano.
Insiste in tutte le deduzioni ed eccezioni presenti nell'atto introduttivo del giudizio”.
Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU
e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
4 Tutto ciò premesso, questo giudice ritiene che il giudizio possa essere definito in applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'ordine di trattazione delle questioni con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale.
In questa prospettiva, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile per le ragioni di seguito esposte, prima di esaminare le quali occorre richiamare i principi vigenti in materia di divisioni.
Gli articoli 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 (e oggi l'art. 46 D.P.R. 380/2001) prevedono una fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi a effetti reali in essi elencati e che è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.
Un risalente orientamento, nel coordinare tra loro gli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985, reputava nullo lo scioglimento della comunione solo se questa avesse avuto ad oggetto edifici abusivi la cui costruzione fosse iniziata dopo il 17 marzo
1985 (Cass. 13 luglio 2005, n. 14764).
Tale indirizzo interpretativo è stato superato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell'immobile abusivo (Cass., Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021).
È chiaro, pertanto, che la regolarità edilizia del fabbricato in comunione costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale sotto il profilo della
“possibilità giuridica” e la nullità derivante dall'irregolarità rappresenta la sanzione per la violazione delle norme imperative, vigenti in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011). La stessa, pertanto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez.
5 Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Quanto poi alla fattibilità di una divisione giudiziale parziale, con esclusione del fabbricato abusivo, la stessa deve ritenersi certamente ammissibile quando vi sia la concorde volontà di tutte le parti.
In altre parole, il giudice non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale ove taluno abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa mediante la riduzione della originaria domanda di divisione)
e vi sia il consenso degli altri, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse.
Rimane da stabilire se una parte possa validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale.
Sul punto, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 25021/2019, hanno osservato che la necessità del consenso di tutte le parti alla divisione parziale ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità di tutti i beni.
Ogni partecipante alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111, primo comma, cod. civ.) e, conseguentemente, il diritto di ciascuno di chiedere la divisione parziale dei beni comuni deve necessariamente coniugarsi con il diritto degli altri di ottenere la divisione dell'intero compendio.
Diverso è però il caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio vi sia un fabbricato abusivo. In tale ipotesi, la parte che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione di immobili irregolari.
Non vi è ragione, pertanto, di dare rilievo alla volontà degli altri soggetti convenuti nel giudizio di divisione e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili.
6 Diversamente opinando ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante a ciascuno, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo giudice ritiene di condividere le statuizioni contenute nell'ordinanza del 25 maggio 2021 ove
è stato chiarito: “che il Giudice in precedenza titolare del ruolo aveva onerato parte attorea al deposito di copia integrale dei titoli di provenienza per ciascuno dei beni immobili che si assumono essere caduti in comunione (si v. ordinanza del 12 Luglio 2017), oltre alla produzione della certificazione storica ipocatastale o una relazione notarile concernente le risultanze dei
Registri Immobiliari con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni, dalla data di acquisto di ciascuno dei beni immobili;
considerato che
in atti vi è solo la dichiarazione notarile sostitutiva della certificazione storico-ipotecaria, non anche la copia integrale dei titoli di provenienza dei singoli immobili. Emerge, poi, che uno dei beni facenti parte della massa, ossia la particella 191, del foglio di mappa 19, ricade in area agricola con presenza paleontologica.
Inoltre, l'Avv. Schinea a verbale di udienza ha evidenziato che alcuni immobili risultano abusivi, seppure non abbia documentato tale circostanza;
rilevato che, in caso di …. immobile, il quale presenta un abuso edilizio, la legge ne vieta la divisione giudiziale (si v. art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e l. n. 47 del
1985). Questo vale sia per le divisioni ereditarie che quelle ordinarie, sino a quando l'abuso o l'irregolarità non viene sanato. Tale divieto è imposto dalle norme sulla regolarità edilizia su tutti gli immobili, a prescindere dalla data di costruzione. Il provvedimento del Giudice che dispone la divisione non può essere, infatti, adottato se non vi è il rispetto della normativa urbanistica, a pena di nullità, per gli atti traslativi di beni immobili (si v. argomentazioni in punto di diritto desumibili da: Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 25021 del 2019); considerato che, allo stato degli atti, non sussistono i presupposti per procedere ad una CTU divisionale, la quale poi è mezzo latamente istruttorio
7 che non si sostituisce all'onere della prova gravante sulle parti”.
Tale conclusione trova conforto nelle risultanze cristallizzate in atti atteso che sia dalla citazione che dalle dichiarazioni dell'avv. Schinea (cfr. verbale del 22 aprile 2021) è emerso che alcuni immobili oggetto della divisione sono abusivi.
Più precisamente, proprio nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha specificato che “molti immobili ricadenti nell'asse ereditario sono sprovvisti di titolo edificatorio” e ha concluso chiedendo la divisione del compendio immobiliare “previo adempimento di ogni obbligo inerente …demolizione delle opere abusive o l'eventuale loro sanatoria”.
Pertanto, a fronte di tali richieste e deduzioni e in totale assenza di documentazione che attesti la regolarità degli immobili oggetto di divisione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile e non può neppure procedersi a una divisione parziale del compendio in quanto, non solo non è stata dedotta una volontà concorde in tal senso, ma non è stato neppure chiarito quali immobili siano abusivi ai fini di una eventuale esclusione degli stessi dalla divisione (cfr. atto introduttivo del giudizio).
In definitiva, la domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile poiché:
1) “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n.
47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass., sez. un., 7 ottobre
8 2019, n. 25021, nonché, ex multis, Cass. n.2675/2020);
2) è certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione della porzione abusiva che ne faccia parte quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi e gli immobili abusivi siano indicati in atti.
Nel caso di specie: è stata dedotta la presenza di immobili abusivi;
non è stata offerta la prova della regolarità edilizia di tutti i beni e non è stato dettagliato quali beni non siano regolari.
Inoltre, questo giudice, in ossequio al principio di disponibilità delle prove, ritiene che la richiesta di CTU sia meramente esplorativa in assenza di dati concreti forniti dalle parti (sulle quali grava l'onere probatorio in punto di regolarità dei beni di cui si chiede la divisione), tenuto conto della circostanza che non sono stati neanche indicati gli immobili abusivi e quelli regolari.
Va poi rigettata la domanda di risarcimento dei danni materiali formulata dagli attori in quanto la stessa è stata genericamente articolata.
Parte attrice, infatti, non ha illustrato in alcun modo i danni oggetto di richiesta risarcitoria al fine di perimetrare la domanda né ha fornito la prova circa la riconducibilità di tali danni alla condotta dei convenuti.
Al riguardo, è sufficiente precisare che la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Parimenti generica e non provata è la domanda di risarcimento dei danni morali e quella di pagamento delle somme connesse all'utilizzo degli immobili da parte dei convenuti, atteso che non sono stati neppure indicati i beni di riferimento.
Infine, vanno rigettate le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.
In particolare, la domanda di risarcimento del danno all'immagine è generica e non provata.
9 Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il recupero delle somme anticipate dai convenuti per la gestione dei beni, la stessa non è suscettibile di accoglimento perché la prova sul punto non può essere integrata unicamente da prospetti riepilogativi unilateralmente predisposti ove manchi del tutto la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei lavori e delle spese.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, il rigetto delle domande formulate da tutte le parti costituite in giudizio legittima la compensazione delle stesse.
Per contro, nulla deve disporsi in ordine alle spese rispetto alla
[...]
, rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1811 del 2015 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, eccezione e difesa, così dispone:
-dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione;
-dichiara assorbita ogni ulteriore questione;
-rigetta tutte le altre domande;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-nulla sulle spese rispetto a . Controparte_2
Così deciso in Vibo Valentia in data 11 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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