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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N°3750/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONCELLI ROSA Parte_1 come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CINOTTI FRANCESCO come da CP_1 procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/05/2023, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 22/07/2013; - che dal matrimonio Per_ sono nate due figlie, (23/03/2015) e (15/03/2017); - di essersi separata Per_1 consensualmente dal marito con decreto di omologa di questo Tribunale del 05/07/2022; - che, in sede di separazione, è stato previsto: “l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, il diritto di visita del padre (con modalità flessibili per i particolari impegni lavorativi dello stesso), nonché un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore delle minori di
€600,00 (€ 300,00 ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine il pagamento delle rate del mutuo nella misura del 50%”; - che il resistente non esercita regolarmente il diritto di visita, non avendo quest'ultimo provveduto a rendere la propria abitazione adeguata alle esigenze delle figlie;
- che, infatti, lo stesso esercita il diritto di visita presso la casa della nuova compagna.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni previste per quanto concerne il regime di affido e la collocazione delle figlie minori, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie, con la modifica della disciplina del diritto di visita del padre con esclusione del pernotto, oltre alla specifica previsione di divisione al 50% delle spese sostenute per gli alimenti senza glutine, non coperti dal contributo ASL, per la minore affetta da celiachia ed infine Per_1 la previsione della fruizione in proprio favore dell'intero ammontare dell'Assegno unico.
Si è costituito il resistente, il quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo che i suoi turni di lavoro sono predisposti con cadenza settimanale e che in ogni caso gli stessi sono suscettibili di modifiche improvvise.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto confermarsi le condizioni della separazione in ordine al regime di affido delle figlie, la collocazione, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione dell'assegno di mantenimento a suo carico, il pagamento a suo carico della rata del mutuo (di € 180,00) fino alla scadenza;
disciplinando il diritto di
2 visita del padre con modalità libere includendovi anche il pernotto, con rigetto della domanda di corresponsione dell'Assegno unico al 100% alla madre.
All'esito dell'udienza del 17/11/2023, il giudice delegato, recepito in via provvisoria l'accordo raggiunto dalle parti sulle modalità del diritto di visita, ha confermato le condizioni della separazione ed ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di mediazione, rinviando in prosieguo.
All'udienza del 02/04/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sul regime di affido, sul collocamento delle figlie minori e sul diritto di visita del padre.
All'esito il Giudice, letta la relazione dell'Asl sul percorso di mediazione seguito dalle parti (Cfr. relazione del 23/03/2024) e recepito in via provvisoria l'accordo raggiunto dalle stesse, ha rinviato la causa per la decisione.
I procuratori hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Ciò posto, nel presente giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015). Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del 05/07/2022 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e che l'udienza presidenziale si è tenuta in pari data. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010). L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta
3 impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, va confermato il regime di affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre da espletarsi secondo le modalità dalle parti pattuite in sede di udienza di comparizione del
02/04/2024.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati con pernotto, dal sabato mattina alle ore 09:00 alla domenica sera (ore 20:00) e un pomeriggio a settimana, il mercoledì, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre che si è trasferito a
Roma per lavoro, salvo diverso accordo.
Per quanto concerne il diritto di visita da espletarsi durante le vacanze estive, natalizie, pasquali ed altre festività il Tribunale ritiene congruo confermare le statuizioni previste in sede di separazione.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e/o agosto, da concordare preventivamente tra i genitori entro il mese di maggio;
nel periodo natalizio, le minori trascorreranno la settimana che comprende la festività di Natale (24 e 25 dicembre) con l'uno e la settimana che comprende il capodanno (31 dicembre e 01 gennaio) con l'altro, ad anni alterni;
nel periodo pasquale le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedi in
Albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
le minori trascorreranno la festa del papà, compleanno e onomastico del padre con quest'ultimo, nel mentre trascorreranno la festa della mamma, compleanno ed onomastico della madre con quest'ultima, ferma restando la libertà dei coniugi di trascorrere tali festività insieme.
Sono fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per i minori.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario delle figlie minori.
In sede di separazione, le parti si sono impegnate a pagare le rate di mutuo al 50%
4 fino alla scadenza.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie nella misura prevista in sede di separazione, rivalutato all'attualità.
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento delle minori, versando alla ricorrente la somma mensile di € 640,00 (€ 320,00 a figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF.
Parte ricorrente ha chiesto che le spese affrontate per l'acquisto degli alimenti senza glutine, non coperti dal contributo ASL, per la minore affetta da celiachia, Per_1 siano considerate come spese straordinarie, da dividersi tra i genitori al 50%.
Sul punto, la giurisprudenza di merito, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che all'interno delle spese straordinarie sono da ricomprendersi “quali spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
alimenti senza glutine non erogati dal SSN” (Cfr. Tribunale sez. I - Rovigo,
04/05/2023, n. 384).
Nel caso di specie è incontestato tra le parti che la figlia minore sia affetta Per_1 da celiachia, patologia medicalmente diagnosticata e riconosciuta dal SSN, che impone quale trattamento sanitario necessario per la salute della minore una rigorosa dieta priva di glutine. Pertanto, le spese per l'acquisto di alimenti senza glutine, imposte dalla diagnosi di celiachia, devono qualificarsi come spese straordinarie di natura sanitaria, connotate dai caratteri della necessarietà (in quanto indispensabili per la salute della minore) e della non prevedibilità nel loro ammontare esatto e nel loro carattere continuativo al momento della fissazione dell'assegno di mantenimento ordinario, a meno che non vi sia una specifica pattuizione in tal senso.
In definitiva, il resistente è tenuto a concorrere alla ripartizione di tali spese nella misura del 50% come stabilito per le altre spese straordinarie.
5 Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta a ottenere la percezione del 100% dell'Assegno Unico per le figlie minori non ricorrendone nel caso di specie i presupposti ed essendosi le parti già accordate in sede di separazione per la ripartizione al 50%.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3750/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
RI (Ce) il 22/07/2013 da nata il [...] in Parte_1
ER (CE) e da , nato il [...] in [...] CP_1
(atto n° 15, parte II, S. A, registro atti matrimonio anno 2013);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN CO (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come in parte motiva;
6. dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 640,00 (€320,00 a figlia), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee giuda del CNF;
7. dispone che le spese affrontate per l'acquisto degli alimenti senza glutine, non coperti dal contributo ASL, per la minore affetta da celiachia, siano Per_1 considerate come spese straordinarie, da dividersi tra i genitori al 50%;
8. rigetta la domanda di corresponsione integrale dell'assegno Unico in favore
6 della ricorrente;
9. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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