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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2315/2022
vertente tra
Parte_1
(avv. ARMELISASSO MARINA)
Parte appellante-appellata incidentale contro
Controparte_1
(avv. CIANCAGLINI LUIGI e avv. DALLA VEDOVA CARLO)
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2204/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 9.3.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
Controparte_2 deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta
[...] ininterrottamente dal 1.9.2005 al 30.6.2019 presso la predetta scuola e di aver svolto per l'intero periodo sia le mansioni di insegnante di lingua inglese sia quelle di interprete simultanea e traduttrice dalle lingue araba, inglese e italiana, lavorando complessivamente 40 ore settimanali. Deduceva che il rapporto di lavoro era cessato in data 30.6.2019 a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a seguito della chiusura della scuola e di aver tempestivamente impugnato il licenziamento.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità e/o ingiustificatezza e/o illegittimità del licenziamento con condanna della convenuta al pagamento della conseguente indennità risarcitoria nei termini di legge.
L si costituiva sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e CP_1 contestando anche nel merito la domanda, avendo la di cessato ogni Controparte_1 CP_1 attività nel giugno 2019.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione e rigettava la domanda per carenza di prova circa lo svolgimento delle mansioni di interprete e traduttrice, in forza delle quali la ricorrente avrebbe potuto essere utilmente ricollocata in adempimento all'obbligo di repêchage.
Avverso detta sentenza proponeva appello la lavoratrice chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie domande.
Si costituiva l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, nonché spiegando appello incidentale in ordine alla pronuncia sulla giurisdizione, ritualmente notificato a parte appellante.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Sull'appello incidentale, da esaminarsi in via di prioritaria logico-giuridica.
Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di giurisdizione richiamando l'ordinanza n. 18661/19 della Suprema Corte a SSUU, ritenendo che i principi di detta ordinanza (relativa a fattispecie di impugnazione, da parte di un autista, di licenziamento intimato oralmente da parte di
, con relativa domanda di reintegra poi rinunciata in corso di causa) Controparte_3 fossero in toto applicabili alla presente fattispecie.
Nella richiamata ordinanza della SC è stato ritenuto che “… ove, come nel caso in esame, le mansioni rivestite siano meramente ausiliarie e l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento sia del tutto incidentale rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche, esso non sia idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione […]”.
Co L'appellante incidentale lamenta che proprio gli elementi individuati dalla come essenziali ai fini del giudizio sulla giurisdizione nell'ambito di controversia con parte datoriale rappresentata dall' di uno Stato estero (ausiliarietà delle mansioni del dipendente ed incidentalità del CP_1 giudizio di accertamento sulla legittimità del licenziamento rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche), evidenziavano trattarsi di un sindacato incisivo e penetrante, tale da interferire profondamente con i sovrani poteri di organizzazione dello Stato estero.
Il motivo è fondato. Il Tribunale così ha motivato il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione:
“Nel caso in esame, l'attività contrattualizzata era di insegnamento (vd. i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti fin dal settembre 2005, in all.ti 2-4 al fasc. ricorrente), pertanto non strettamente inerente ai compiti istituzionali dello Stato straniero. Inoltre, nel caso in cui la domanda giudiziale abbia ad oggetto aspetti patrimoniali del rapporto, che non incidono sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero, ove non ricorrano, ex art. 11, par. 2, lett. d) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del
2.12.2004 citata dalla ricorrente nelle note autorizzate del 25.5.2021, ragioni di sicurezza dello
Stato estero, non sussiste la deroga alla giurisdizione nazionale. In altri termini, l'accertamento che qui si vuole in ordine alla legittimità o meno del licenziamento è del tutto incidentale rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche e, pertanto, non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione”.
Va premesso che questa stessa Corte di Appello ha esaminato una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di interesse nella sentenza n. 3094/21, in cui aveva chiarito, con richiami alla stessa pronuncia a SSUU posta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione (e ad altre pronunce in termini), come il sindacato giurisdizionale in merito alla dedotta violazione dell'obbligo di repechage si sarebbe inevitabilmente tradotto in una illegittima ingerenza nei poteri di autorganizzazione dello Stato estero.
Si riporta ex art. 118 disp att. cpc il testo della citata sentenza n. 3094/21:
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , docente di scienze presso la Parte_2 scuola di , conveniva in giudizio la predetta scuola ed il CP_1 CP_1 Controparte_2
chiedendo al Tribunale di Roma, Controparte_5 previo accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato dal marzo 2008 al luglio 2016, dichiararsi illegittimo il licenziamento intimatogli dalla scuola il 12.7.2016 per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro in quanto intimato da soggetto privo di autonomia giuridica e comunque nullo, inefficace/annullabile per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con conseguente diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria. Si costituiva l in persona dell'ambasciatore p.t. in rappresentanza Controparte_6 del del , che gestisce la Scuola , Controparte_5 Controparte_6 CP_1 eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano a conoscere dei motivi di cessazione del rapporto e della domanda di reintegra, l'erronea introduzione della causa con rito ordinario e l'applicabilità del rito “Fornero”, nonché la tardiva impugnazione del licenziamento.
Sosteneva che il licenziamento era stato correttamente intimato dal preside e che il posto era stato effettivamente soppresso in quanto la materia sarebbe riconfluita sotto l'insegnamento del docente di biologia. Il giudice rigettava la domanda per difetto di giurisdizione richiamando le ordinanze della Suprema Corte nn. 9034-14 e 19674-14, che avevano ribadito il principio della c.d. immunità ristretta (recepita dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite di NY del 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con L 5/2013, ma già precedentemente operante nello Stato), secondo cui la giurisdizione dello Stato italiano sarebbe esclusa in quanto “la domanda intesa ad ottenere la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione....” e ciò (Cass. 15620-07, 880-07 e 198-12) anche nell'ipotesi di successiva opzione del lavoratore per il risarcimento in sostituzione della reintegra. Il Giudice
Italiano poteva emettere statuizioni solo di carattere patrimoniale, come tali inidonee ad incidere o interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (Cass. 1150-2000, 118-07, 140703-10, 1774-11 e
7382-13). In questo caso si trattava di sindacare sui motivi che avevano determinato la scuola a recedere dal rapporto di lavoro, per cui il Giudice italiano era carente di giurisdizione. Avverso la sentenza propone appello il lavoratore lamentando che il primo giudice non si era attenuto ai principi dettati dalla successiva pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 6.6.2017 n. 13980, secondo cui l'immunità ristretta (o relativa) non opera quando non si tratti di interferire nell'esercizio di poteri sovrani, dovendosi contemperare la sovranità dello stato con il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia secondo la giurisprudenza CEDU, interferenza che è limitata all'ordine di reintegra e non si estende alle domande di tipo retributivo che sono la conseguenza della declaratoria di un licenziamento illegittimo. In ogni caso, l'appellante dubita che la stessa attività di insegnamento di una materia scolastica possa interferire in qualche modo negli affari dello Stato, trattandosi di programmi stabiliti dal ed applicati alle scuole private italiane. Si CP_7
è costituito il appellato rilevando che il profilo che escludeva la giurisdizione era in CP_5 questo caso l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, che inevitabilmente comporta un'illegittima e non consentita interferenza negli affari di uno Stato estero sovrano, in particolare sulle modalità con le quali questo decide in piena autonomia e sovranità di organizzare le proprie strutture e i propri enti, visto che il licenziamento era stato intimato “per giustificato motivo oggettivo” in relazione al “riassetto organizzativo della ”, con conseguente CP_1 soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente. La sentenza n. 13980/17 della Suprema
Corte, richiamata dall'appellante, era in linea con quanto statuito dalla sentenza impugnata, e comunque pareva riguardare il caso alquanto differente di domande retributive conseguenti a licenziamento già accertato come illegittimo, mentre nella fattispecie in esame il giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione proprio in relazione all'impossibilità di accertamento dell'eventuale illegittimità del licenziamento, anche con riferimento alla valutazione dell'obbligo di repechage. In subordine ha richiamato le deduzioni ed eccezioni sollevate in primo grado. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo. L'appello
è infondato. Secondo la pronuncia a Sezioni Unite richiamata dall'appellante vige una interpretazione ristretta della immunità dello Stato estero rispetto alla giurisdizione italiana, per cui il difetto di tale giurisdizione è limitato all'ipotesi in cui questa andrebbe ad incidere sull'esercizio di poteri pubblicistici dello Stato estero e dei suoi organi. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di reintegrazione ex art. 18 St. Lav., ma l'ha affermata in ordine alle domande relative a rapporti di lavoro estranei all'esercizio dei poteri sovrani dello
Stato estero, in particolare alle domande di differenze retributive conseguenti all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento. E' opportuno fin d'ora sottolineare che il caso affrontato dalla
Suprema Corte nella sentenza citata, come rilevato da parte appellata, riguardava la domanda di differenze retributive conseguenti alla illegittimità del licenziamento già accertata dal giudice di primo grado, e che, per gli sviluppi processuali di quel giudizio, non presentava (più) aspetti controversi. Nella presente fattispecie, al contrario, l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento costituisce ancora materia controversa, sicchè -pur pacifica tra le parti la carenza di giurisdizione dello Stato italiano per la domanda di reintegra (non più coltivata) - deve essere valutato se siffatto accertamento, prima ancora che le sue ricadute economiche, possa interferire con l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato estero. Ebbene, nel caso che occupa si tratta proprio di esaminare come il e la scuola saudita si siano determinati ad organizzare CP_5
l'insegnamento ed il relativo piano di studi, pervenendo a prevedere l'insegnamento della materia di scienze non più quale segmento disgiunto da quello di biologia, ma concentrato in un unico docente. Sul punto è opportuno richiamare un'ulteriore pronuncia a Sezioni Unite (Cass. n. 6884 dell' 08/03/2019) che, con argomento interpretativo a contrario, conferma come l'unico apprezzamento che non comporta ingerenze valutative sull'esercizio dei poteri sovrani è solo quello strettamente patrimoniale: “Nella controversia instaurata da un dipendente del CP_8
già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo
[...] conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione. Sulla base di tali principi la valutazione circa la soppressione del posto all'interno di una struttura gestita dello Stato estero, sia pure ai fini di conoscere di una domanda a contenuto patrimoniale, non può che comportare una indagine sulle modalità con cui lo Stato organizza tale struttura, che trasmoda in una indebita ingerenza nei poteri di autorganizzazione dello Stato medesimo. Ciò è di immediata evidenza anche solo considerando il tenore delle contrapposte tesi, alle cui stregua l'appellante nega in radice il venir meno della posizione lavorativa (dissimulante una mera sostituzione con l'insegnante di biologia) e la scuola sostiene che sia intervenuto un piano di ristrutturazione generale riguardante anche altri insegnanti, e in particolare il subentro di un nuovo funzionario diplomatico (che muta ogni 4 anni ed è nominato dal Ministero), il quale svolge presso la scuola attività di docente di biologia rendendo di fatto superfluo il posto di insegnante di scienze. In aggiunta, l'appellante lamenta anche la violazione dell'obbligo di repechage, il cui accertamento comporta ancor più la necessità di entrare nel merito del corretto esercizio di poteri pubblicistici inerenti l'organizzazione della struttura scolastica, il cui funzionamento è deputato al Ministero dello stato estero, trattandosi di verificare se siano state considerate tutte le soluzioni di reimpiego del docente utili ad evitare il licenziamento. Ciò posto, non viene in rilievo nemmeno la tipologia delle mansioni svolte dal dipendente (se esse siano di livello tale da involgere il profilo pubblicistico delle prerogative dello Stato), poiché ciò che rileva è la ragione per cui tali mansioni sono state distolte al lavoratore per effetto del recesso, che non può essere vagliata senza interferire, come visto, con le funzioni della struttura pubblica straniera. Pertanto, non vertendosi solo su aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro, non residua alcun margine per affermare la giurisdizione del giudice italiano”.
Nel caso qui in esame la ricorrente aveva lamentato la violazione dell'obbligo di repechage richiedente una valutazione proprio degli aspetti organizzativi dello Stato estero, poiché sosteneva di poter essere adibita ad altri incarichi e ad altri Uffici dell' seppur applicata alla CP_1
Scuola non più operante, avendo svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle di insegnante CP_1 (interprete simultanea e traduttrice) che ne avrebbero consentito l'impiego in mansioni equivalenti o anche deteriori, pur con il limite del risotto della dignità del lavoratore. Si concorda pertanto con l'appellante incidentale nell'affermare che l'esame della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ed in specie dell'assolvimento dell'obbligo del repechage, esame solo indirettamente collegato alle avanzate pretese economiche, avrebbe richiesto una valutazione di elementi quali il numero degli addetti alla traduzione (se fosse o meno congruo e/o sufficiente rispetto alle necessità dello Stato estero), l'eventuale trasferibilità di alcuno dei traduttori a funzioni simili, la possibile adibizione della ricorrente a mansioni diverse all'interno dell' cosicchè l'accertamento della eventuale violazione dell'obbligo di repechage CP_1 avrebbe comportato intrinsecamente proprio quel “sindacato sull'esercizio dei poteri organizzativi sovrani” che lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto essere elemento essenziale per escludere o meno la giurisdizione del giudice nazionale.
Questa stessa Corte ha ritenuto validi e ribadito detti principi da ultimo nella sentenza n. 3939/2023
(che richiamava altra pronuncia della SC a sezioni unite, n. 34474 del 2019), in ipotesi di licenziamento disciplinare del dipendente, anche con svolgimento di mansioni operative, prive di immediato rilievo pubblicistico.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice nazionale, con assorbimento di ogni diversa questione mossa nel gravame incidentale e dei motivi di appello di cui al gravame principale.
Le spese del doppio grado possono essere compensate per la peculiarità dell'accertamento richiesto e per l'obiettiva incertezza della lite.
Per gli stessi motivi non si rinvengono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, assorbita ogni restante questione. Spese del doppio grado compensate.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste