Improcedibile
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/05/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04532/2025REG.PROV.COLL.
N. 06965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2024, proposto da
S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Stea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di CE, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di CE (Sezione Terza) n. 00471/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S-. (di qui in poi S-) ha adito il T.a.r. per la Puglia, CE, chiedendo l'annullamento del decreto prot. S-, emesso dal Prefetto della Provincia di CE, con il quale è stata negata l'iscrizione della società nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ed è stata adottata la relativa interdizione ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha impugnato il decreto S-, con il quale il Prefetto di CE ha respinto l’istanza di aggiornamento del decreto impugnato con il ricorso principale, confermando il provvedimento interdittivo.
2. Con la sentenza in questa sede impugnata il T.a.r. pugliese ha respinto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
3. Avverso la decisione ha proposto appello S-, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, relativi tanto all’originario provvedimento interdittivo, quanto al successivo diniego di aggiornamento.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame.
5. Nelle more del giudizio di appello, con provvedimento prot. S-, il Prefetto della Provincia di CE ha accolto la richiesta di riesame avanzata dalla società in data S-, revocando il provvedimento di diniego di aggiornamento dell’interdittiva antimafia ed adottando un’informativa pienamente liberatoria.
6. La società appellante, con memoria depositata in data 29 gennaio 2025, ha manifestato la persistenza dell’interesse ad una decisione sul merito, nonostante l’improcedibilità sopravvenuta, “ anche al solo fine di ottenere una diversa regolazione delle spese di soccombenza ”.
7. Il Ministero dell’Interno ha insistito per la reiezione del gravame nel merito.
8. Ritiene il Collegio che l’appello debba essere dichiarato improcedibile in relazione all’impugnativa del decreto S- (di cui in particolare al secondo ed al terzo motivo di appello), con il quale il Prefetto di CE ha confermato il provvedimento interdittivo antimafia prot. S-, avendo tale decreto cessato di avere ogni efficacia a seguito del provvedimento di revoca emanato dalla Prefettura di CE in data S-, successivo alla proposizione dell’appello.
Con tale ultimo provvedimento, la Prefettura, rivedendo la propria precedente determinazione confermativa, ha ritenuto essere venute meno le situazioni pregiudizievoli legate alla figura di S-, S- dell’amministratore unico della società S-, alla luce delle successive indagini svolte dal Gruppo investigativo antimafia e delle conclusioni rese dall’amministratore straordinario nominato ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014.
9. A prescindere dall’assorbente declaratoria di improcedibilità dei sopraindicati motivi di appello, gli stessi si appalesano in ogni caso infondati, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il diniego di aggiornamento non risulta appiattito sugli indizi e sulle circostanze che avevano condotto all’emanazione dell’originaria interdittiva, quanto piuttosto fondato su elementi sopravvenuti, che hanno confermato quelle circostanze e quegli indizi, rendendoli ancora attuali e rilevanti.
9.1. Il riferimento è, innanzitutto, alle decisioni del giudice della prevenzione, che, nel negare l’ammissione della società al controllo giudiziario, ha rilevato la riconducibilità della stessa ad S- e la sostanziale unicità tra S- ed S-, nonché la strumentlaità del contratto di affitto di ramo di azienda tra le due società rispetto all’elusione degli accertamenti penali a carico di S- (cfr. decreto del Tribunale di CE Sezione Riesame e Misure di Prevenzione S- e decreto della Corte di Appello di CE Sezione Promiscua S-).
9.2. Il riferimento è, inoltre, agli ulteriori accertamenti investigativi che hanno confermato la gestione unitaria della S- da parte dei due S- S- e S-, per la gestione di affari riconducibili alla società nel Comune S-.
9.3. Tali elementi hanno condivisibilmente condotto l’Autorità amministrativa a ritenere insufficienti le motivazioni addotte dall’appellante a fondamento dell’istanza di aggiornamento, avendo peraltro la Prefettura ritenuto non dirimente il fatto che la società avesse adottato un modello organizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché l’atteggiamento collaborativo dell’amministratore giudiziario di nomina prefettizia ed il trasferimento della sede della società, in quanto tale trasferimento era avvenuto presso S- e comunque in un luogo familiare ad entrambi.
Parimenti non dirimente è stata ritenuta l’intervenuta procedura di liquidazione giudiziale della S-, che in effetti non è idonea, da sola, ad incide sulla potenziale capacità di influenza esercitata ed esercitabile da parte di S- sulla S-, poiché non sufficiente ad elidere il collegamento tra le due società, né i rapporti personali e commerciali tra S-.
9.4. Non risultano peraltro fondate le censure relative all’assenza di misure cautelari o di prevenzione personale, ovvero ancora di imputazioni per reati in tema di criminalità organizzata a carico di S-, atteso che le condotte illecite poste a base dell’adozione di un’interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti, non essere state oggetto di procedimenti o di processi penali e possono perfino essere già stato oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione, ovvero di indagini preliminari concluse con decreto di archiviazione, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all’autorità preposta all’ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517; id., 31 gennaio 2024, n. 952; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 21 luglio 2023, n. 7156; id., 18 luglio 2023, n. 7045; id., 16 maggio 2023, n. 4856; id., 4 aprile 2022, n. 2465; id., 21 gennaio 2022, n. 424; id., 6 settembre 2021, n. 6225; id., 4 giugno 2021, n. 4293; id., 17 febbraio 2021, n. 1447; id., 8 luglio 2020, n. 4372; C.g.a.r.s., 3 marzo 2021, n. 171).
9.5. Alla luce di tali accertamenti, si appalesano infondate anche le censure relative ad una asserita compromissione delle garanzie partecipative della società nel procedimento di aggiornamento dell’interdittiva, risultando al contrario comprovata l’avvenuta audizione del S- e non potendosi la Prefettura ritenere onerata di ulteriori contestazioni relative alle acquisizioni infoinvestigative raccolte, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 92 c. 2 bis del d.lgs. n. 159/2011.
10. L’appello deve essere respinto anche in relazione all’impugnativa del decreto prot. S- (primo motivo di appello), con il quale la società odierna appellante è stata interdetta ai fini antimafia e ne è stata preclusa l’iscrizione in “white list”.
11. La società ha dedotto che il contratto di affitto di ramo di azienda tra la S- e la S- era stato stipulato in data S-, quasi un anno prima dell’emanazione del provvedimento prefettizio antimafia e prima che la società S- fosse interdetta ai fini antimafia (in data S-), non essendo emerso alcun indizio idoneo a supportare la tesi prefettizia, secondo la quale S- (amministratore di S-,) sarebbe l’amministratore/gestore di fatto della società odierna appellante.
11.1. Il motivo è infondato e la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata nella parte in cui ha condivisibilmente rilevato la sostanziale unicità di gestione tra la società S- e la S-, entrambe riconducibili al sig. S- - socio di maggioranza della S-, già destinataria di un’interdittiva antimafia – come dimostrata da una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti.
Rileva innanzitutto l’unicità della sede legale delle società S- e S- in S-, nonché lo svolgimento della medesima attività di impresa S-, oltre al fatto che la S- è risultata costituita dai due S- S- e S- e dalla S- (S-), essendo risultati S- in affari anche in altra società (S-, con sede in S-), da essi stessi costituita e colpita da interdittiva antimafia.
12. Oltre a tale compendio di indizi seri, gravi e concordanti, che si assommano alla incontestata contiguità della figura di S- con la criminalità organizzata, ha confermato la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa la circostanza che dipendenti della S- sono risultati essere soggetti contronidicati, uno dei quali gravato da precedenti per reati associativi di stampo mafioso.
13. Pertanto, a prescindere dalla collocazione temporale del contratto di affitto di ramo di azienda, sul quale ha insistito l’appellante, è chiaramente emerso dagli atti di causa uno strettissimo rapporto, se non proprio una vera e propria unicità di gestione, delle società S- e S-, tale da rendere plausibile il rischio di contaminazione della seconda società da parte della prima, incontestabilmente nel dominio di S- e colpita da informativa antimafia, a prescindere anche da ogni considerazione in merito alla effettiva preordinazione dell’operazione di affitto del ramo di azienda all’elusione dell’interdittiva che ha colpito S-
13.1. A tal riguardo è sufficiente richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta a rischio di infiltrazione, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppure in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata, o che addirittura interpreta e persegue (cfr. Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7081; id., 26 febbraio 2019, n. 1359; id., 26 luglio 2018, n. 4588).
14. Per tali motivi l’appello deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere respinto in quanto infondato, per le ragioni esposte in parte motiva.
15. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.