Art. 13. Finanziamento degli interventi
Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni piu' 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa e' comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del-Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.
All'onere di lire 18.690 milioni piu' lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso in lire 270 milioni, si fara' fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.
Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero in utilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO(3) La L. 25 ottobre 1968, n. 1089 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale".
Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni piu' 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa e' comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del-Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.
All'onere di lire 18.690 milioni piu' lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso in lire 270 milioni, si fara' fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.
Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero in utilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO(3) La L. 25 ottobre 1968, n. 1089 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale".