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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 823 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante pro tempore della società Controparte_1
(C.F.: ), con l'avv. GUASTELLA FRANCESCO;
[...] P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_2
) con l'avv. GALEANO MANLIO;
P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2023 , in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. OI-000967573 emessa nei suoi confronti dall' e CP_2
notificatale in data 17.02.2023 per il pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2016 e basata sugli accertamenti Prot. n. .6500.10/04/2018.0061197 del 24.04.2018, e CP_2
.6500.10/04/2018.0061198 del 24.04.2018, nonché avverso CP_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002415779 emessa nei suoi confronti dall' e notificatale in data 17.02.2023 per il pagamento della somma CP_2
di € 10.000,00 a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2020 e basata sugli accertamenti
.6500.28/06/2022.0124834 del 12.07.2022 e CP_2
.6500.28/06/2022.0124835 del 12.07.2022, eccependo, tra l'altro, CP_2
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
L' , sebbene ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Pagina 2 di 6 Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016 che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente l'art. 14 l.
689/1989 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la CP_2
tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pagina 3 di 6 Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizioneinfatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (nello stesso senso App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App.
Torino 89/2023 App. Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del d.lgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla CP_2
scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché solo in tale momento è possibile verificare se l'omissione sia rimasta entro la soglia dell'illecito amministrativo.
Pagina 4 di 6 Pertanto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni relative agli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative agli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anni 2016 e 2020), e quindi, come si è visto, il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre, di regola, dal 31 dicembre degli stessi anni solari.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel CP_2
momento sopra individuato (in cui l' ha contezza delle retribuzioni CP_2
denunciate e degli importi versati).
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano gli anni 2016 e
2020 e quindi il termine in esame decorreva rispettivamente dal
31.12.2016 e dal 31.12.2020, mentre gli accertamenti risalgono rispettivamente al 24.04.2018 e al 12.07.2022, gli accertamenti devono considerarsi tardivi e quindi le sanzioni estinte.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara la nullità delle ingiunzioni opposte;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
Pagina 5 di 6 € 1700 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, €
43 per rimborso c.u., distratte a favore del difensore.
19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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