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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
n. 511/2024 R.G.V.G.
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 511/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “Esecutorietà
sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio-domanda congiunta (L. 121/85)-Altri
procedimenti camerali”, promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Eugenia E. Parte_1
Santoro, e rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giovanni CP_1
Moramarco
- Ricorrenti congiunti -
con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Bari
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso congiunto ex artt. 737 cpc e 8 L. n. 121/1985, depositato il 23.4.2024,
e hanno adito l'intestata Corte d'Appello, domandando Parte_1 CP_1
1 la declaratoria di efficacia in Italia della sentenza canonica prot. n. 207/2023 pronunciata il
14.12.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario da essi contratto il 21.1.2017.
1.1. – Dagli atti del procedimento emerge che la vita coniugale si è protratta per circa quattro anni. Il matrimonio è stato invalidato per esclusione dell'indissolubilità da parte del marito, la cui volontà simulatoria, ossia la volontà di contrarre un matrimonio dissolubile, è
stata conosciuta dall'altro coniuge. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il
14.4.2024 ha decretato l'esecutività della sentenza canonica.
2. – E' stato acquisito il parere favorevole all'accoglimento del ricorso reso dal PG il
3.5.2024.
3. – Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4. – Il Tribunale ecclesiastico, sulla scorta dell'istruttoria espletata, ha accertato che ha manifestato alla consorte la volontà di contrarre un matrimonio Parte_1
dissolubile nel caso non fossero cessate le frequenti intromissioni della suocera nella loro vita coniugale.
5. – Il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così
come emerge dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'audizione dell'attore e dell'ascolto di tre testi.
6. – La stessa pronunzia, inoltre, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
7. – In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica: non è dubbia la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio,
regolarmente instauratosi;
l'istruttoria è stata espletata con l'interrogatorio di Pt_1
2 e l'assunzione di testimonianze;
non risulta che la sentenza in questione sia Parte_1
contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano, né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti;
la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
8. – Dai suesposti rilievi discende l'accoglimento della domanda e la conseguente declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica.
9. – A norma degli artt. 63 co. 2 lett. h) e 49 lett. h) Dpr 3.11.2000 n. 396
sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altamura e l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita degli ex coniugi.
10. – Nulla per le spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari così provvede:
1) dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva prot. n. 207/2023 del 14.12.2023, resa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese,
munita del Decreto di Esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Prot.
n. 57157/24/EC) del 10.4.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Altamura (BA) il giorno 21.1.2017, tra , nato Parte_1
a Matera il 21.7.1984, e nata ad [...] il [...], trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Altamura (BA), Anno 2017, numero 6, parte II, serie
A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura e di Matera di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni;
3) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
3 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
4
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 511/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “Esecutorietà
sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio-domanda congiunta (L. 121/85)-Altri
procedimenti camerali”, promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Eugenia E. Parte_1
Santoro, e rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giovanni CP_1
Moramarco
- Ricorrenti congiunti -
con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Bari
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso congiunto ex artt. 737 cpc e 8 L. n. 121/1985, depositato il 23.4.2024,
e hanno adito l'intestata Corte d'Appello, domandando Parte_1 CP_1
1 la declaratoria di efficacia in Italia della sentenza canonica prot. n. 207/2023 pronunciata il
14.12.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario da essi contratto il 21.1.2017.
1.1. – Dagli atti del procedimento emerge che la vita coniugale si è protratta per circa quattro anni. Il matrimonio è stato invalidato per esclusione dell'indissolubilità da parte del marito, la cui volontà simulatoria, ossia la volontà di contrarre un matrimonio dissolubile, è
stata conosciuta dall'altro coniuge. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il
14.4.2024 ha decretato l'esecutività della sentenza canonica.
2. – E' stato acquisito il parere favorevole all'accoglimento del ricorso reso dal PG il
3.5.2024.
3. – Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
4. – Il Tribunale ecclesiastico, sulla scorta dell'istruttoria espletata, ha accertato che ha manifestato alla consorte la volontà di contrarre un matrimonio Parte_1
dissolubile nel caso non fossero cessate le frequenti intromissioni della suocera nella loro vita coniugale.
5. – Il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così
come emerge dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'audizione dell'attore e dell'ascolto di tre testi.
6. – La stessa pronunzia, inoltre, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
7. – In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica: non è dubbia la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio,
regolarmente instauratosi;
l'istruttoria è stata espletata con l'interrogatorio di Pt_1
2 e l'assunzione di testimonianze;
non risulta che la sentenza in questione sia Parte_1
contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano, né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti;
la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
8. – Dai suesposti rilievi discende l'accoglimento della domanda e la conseguente declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica.
9. – A norma degli artt. 63 co. 2 lett. h) e 49 lett. h) Dpr 3.11.2000 n. 396
sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altamura e l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita degli ex coniugi.
10. – Nulla per le spese.
PQM
La Corte di Appello di Bari così provvede:
1) dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva prot. n. 207/2023 del 14.12.2023, resa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese,
munita del Decreto di Esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Prot.
n. 57157/24/EC) del 10.4.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Altamura (BA) il giorno 21.1.2017, tra , nato Parte_1
a Matera il 21.7.1984, e nata ad [...] il [...], trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Altamura (BA), Anno 2017, numero 6, parte II, serie
A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura e di Matera di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni;
3) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024
3 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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