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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 820/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. TROVATO RITA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025; il PM ha apposto il visto in data 23/04/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/03/2024, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione con Persona_1 [...]
e per determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento del CP_1 figlio, quantificata nella misura di € 300,00.
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione d'udienza. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 18/11/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato la minore in via esclusiva alla madre Per_1 con collocazione presso la stessa e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva e ha disposto che contribuisca al mantenimento della Controparte_1 figlia versando alla , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da novembre 2024, al netto dell'assegno unico che sarebbe stato percepito integralmente dalla ricorrente. All'udienza del 20/05/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia di tre anni, alla madre , Per_1 Parte_1 con collocazione della stessa presso la ricorrente, trattandosi, allo stato, della soluzione più confacente all'interesse della minore nei confronti della quale, per le circostanze dedotte dalla ricorrente, il resistente si è sempre dimostrato disinteressato sia sotto l'aspetto economico che affettivo, tant'è che il Torneo si è reso irreperibile, non avendo più avuto alcuna frequentazione con la figlia da oltre un anno
(cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 14/11/2024).
Il resistente, oltretutto, non si è costituito nel presente procedimento.
Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno disporre che il Torneo veda e tenga con sé la minore un solo pomeriggio alla settimana, il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, senza la previsione di alcun pernottamento, nell'ottica del principio di gradualità, considerata la tenera età della minore e atteso che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la bambina non ha mai dormito insieme al resistente in quanto la convivenza tra le parti è cessata dal momento della nascita della figlia. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
, la quale abita unitamente alla madre in una casa di sua proprietà, ha dichiarato di essere Parte_1 disoccupata e di aver svolto, in passato, lavori saltuari guadagnando circa € 600,00/700,00 al mese;
in base alla documentazione in atti la ricorrente, comproprietaria per la quota di 1/6 e di 1/3 di taluni pagina 2 di 3 immobili siti in Scicli, ha dichiarato un reddito complessivo di € 4.945,00 per il 2020, di € 8.651,00 per il 2021 e di € 7.997,00 per l'anno 2022 (cfr. doc. 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo). La ricorrente ha riferito di non conoscere l'attuale posizione lavorativa del resistente, il quale avrebbe svolto in precedenza l'attività di cameriere, né ha documentato alcunché sulla situazione reddituale di quest'ultimo. Giova osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013).
In base alle sopra descritte condizioni economiche della ricorrente e all'età della bambina, alla luce dell'esposto principio di diritto, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1
la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1 somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla . Pt_1
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 820/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia di : Controparte_1
Affida la minore in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la Persona_1 Parte_1 stessa e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente a . Parte_1
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 820/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. TROVATO RITA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025; il PM ha apposto il visto in data 23/04/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/03/2024, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione con Persona_1 [...]
e per determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento del CP_1 figlio, quantificata nella misura di € 300,00.
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione d'udienza. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 18/11/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato la minore in via esclusiva alla madre Per_1 con collocazione presso la stessa e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva e ha disposto che contribuisca al mantenimento della Controparte_1 figlia versando alla , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza da novembre 2024, al netto dell'assegno unico che sarebbe stato percepito integralmente dalla ricorrente. All'udienza del 20/05/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia di tre anni, alla madre , Per_1 Parte_1 con collocazione della stessa presso la ricorrente, trattandosi, allo stato, della soluzione più confacente all'interesse della minore nei confronti della quale, per le circostanze dedotte dalla ricorrente, il resistente si è sempre dimostrato disinteressato sia sotto l'aspetto economico che affettivo, tant'è che il Torneo si è reso irreperibile, non avendo più avuto alcuna frequentazione con la figlia da oltre un anno
(cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 14/11/2024).
Il resistente, oltretutto, non si è costituito nel presente procedimento.
Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno disporre che il Torneo veda e tenga con sé la minore un solo pomeriggio alla settimana, il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, senza la previsione di alcun pernottamento, nell'ottica del principio di gradualità, considerata la tenera età della minore e atteso che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, la bambina non ha mai dormito insieme al resistente in quanto la convivenza tra le parti è cessata dal momento della nascita della figlia. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
, la quale abita unitamente alla madre in una casa di sua proprietà, ha dichiarato di essere Parte_1 disoccupata e di aver svolto, in passato, lavori saltuari guadagnando circa € 600,00/700,00 al mese;
in base alla documentazione in atti la ricorrente, comproprietaria per la quota di 1/6 e di 1/3 di taluni pagina 2 di 3 immobili siti in Scicli, ha dichiarato un reddito complessivo di € 4.945,00 per il 2020, di € 8.651,00 per il 2021 e di € 7.997,00 per l'anno 2022 (cfr. doc. 6, 7 e 8 del ricorso introduttivo). La ricorrente ha riferito di non conoscere l'attuale posizione lavorativa del resistente, il quale avrebbe svolto in precedenza l'attività di cameriere, né ha documentato alcunché sulla situazione reddituale di quest'ultimo. Giova osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013).
In base alle sopra descritte condizioni economiche della ricorrente e all'età della bambina, alla luce dell'esposto principio di diritto, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla CP_1
la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Pt_1 somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla . Pt_1
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 820/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia di : Controparte_1
Affida la minore in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la Persona_1 Parte_1 stessa e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente a . Parte_1
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3