Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(PART. IVA , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. DONATO DI BONA;
- attrice -
CONTRO
, con sede in Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uni- Controparte_1
ti);
- convenuta contumace -
OGGETTO: Vendita internazionale di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice concludeva come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , esponendo di aver concluso
[...] Controparte_1
con la convenuta due distinti contratti, rispettivamente in data 1.3.2022 e
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
in data 4.4.2022, aventi ciascuno ad oggetto la vendita internazionale di
3.000 tonnellate metriche (MTON) di rottami di acciaio (steel scrap HMS
80/20).
Quanto al primo contratto, parte attrice deduceva:
<di essersi impegnata a vendere alla convenuta, a condizione FOB
Stowed, il quantitativo pattuito per il prezzo unitario di € 380,00/MTON,
mediante consegna della merce presso il porto di Trapani, da caricarsi sulla
motonave AD ID noleggiata dalla convenuta;
- di avere caricato e stivato a bordo del vettore marittimo la merce, conse-
gnando al comandante la relativa documentazione (il secondo dei tre origi-
nali della polizza di carico n. 1, una copia non negoziabile della polizza di
carico, il manifesto del carico, il certificato di circolazione delle merci E 1 N.
A549368, un originale della fattura di vendita n. 129/R3, un originale
dell'Allegato VII n. 2/2022, il certificato di ispezione, la list of trucks, ossia
la lista dei documenti di trasporto che accompagnavano i camion alla cari-
cazione);
- che sulla polizza di carico, il comandante aveva accertato che erano state
caricate a bordo 3.614,08 MTON di rottami d'acciaio, di cui 2.529,86
MTON, in esecuzione del contratto del 1° marzo 2022, e 1.084,22 MTON, in
esecuzione di un precedente contratto di compravendita del 12 gennaio
2022, come da intese intercorse tra le parti;
- che il prezzo complessivo del carico era stato determinato in €
1.324.560,50, poiché 2.529,86 MTON, in esecuzione del contratto del 1°
marzo 2022, erano state vendute al pezzo unitario di 380 , CP_2
mentre, ulteriori 1.084,22 MTON erano state vendute al prezzo unitario di €
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Sezione Civile
R.G. n. 1968/2022
335,00;
- che, pertanto, il prezzo unitario medio del carico alla tonnellata era pari a
€ 366,50 MTON (€ 1.324.560,50:MT 3.614,08=€ 366,50/MT);
- che le parti, con scambio di corrispondenze dei 7-8 marzo 2022 per il tra-
mite del broker del contratto, avevano stabilito anche che, una CP_3
volta caricata la nave delle 3000 MTON, in adempimento del contratto del
1° marzo 2022, e delle ulteriori 1.084,22 MTON, in adempimento del con-
tratto del 12 gennaio 2022, la avrebbe restituito alla Controparte_1 [...]
25.000,00 (pari a € 23.320,89 al cambio Parte_2
del 24 maggio 2022) quale metà del nolo morto (dead freight), che la
[...]
aveva trattenuto dal prezzo del contratto del 12 gennaio 20221; CP_1
che, la caricazione della merce veniva ultimata in data 24 maggio 2022 e
che, il giorno successivo, i documenti del carico venivano spediti dall'Agente
marittimo, , al broker del contratto, affin- Testimone_1 CP_3
ché la trasmettesse al ricevitore della merce Parte_3
- che, avendo la adempiuto a tutte le obbli- Parte_1
gazioni contrattuali, aveva diritto, ai sensi della clausola denominata “Ter-
mini di pagamento”, al pagamento del 95% del prezzo di vendita, di €
1.324.560,50, ossia € 1.258.332,48, entro un giorno lavorativo dalla tra-
smissione delle copie elettroniche dei documenti al destinatario della merce,
cioè entro il 26 maggio 2022;
- che la non aveva provveduto al pagamento, eccependo Controparte_1
che la motonave AD ID era stata sottoposta, dapprima a fermo, da
parte della Guardia Costiera di Trapani, quindi, a sequestro probatorio e
preventivo, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
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R.G. n. 1968/2022
Trapani, nell'ambito del proc. RGNR: 1721/2022;
- che essa attrice, con nota del 10.06.2022, aveva messo in mora la
[...]
; CP_1
- che, persistendo l'inadempimento dell'acquirente, e Parte_1 [...]
con nota del 12 agosto 2022, a firma del proprio legale, si era vista CP_4
costretta a risolvere il contratto di compravendita del 1° marzo 2022, ai
sensi degli art. 64 e ss. della Convenzione sulla vendita internazionale di
cose mobili (CISG 1980), per poter rientrare in possesso del carico e vender-
lo a nuovi acquirenti;
- che, poiché, il prezzo di mercato dei rottami di ferro, nel frattempo era no-
tevolmente diminuito, la con contratto del 17 Parte_1
agosto 2022 (doc. 24), si era vista costretta a vendere il carico al prezzo di
€ 355,00 per tonnellata metrica a condizioni CIF Iskenderun, Turchia, alla
società CO Ltd, per un prezzo di complessivi € 1.282.998,40, oltre a
sostenere le spese di nolo della nave, per un importo di € 70.707,07;>>.
Quanto al contratto di vendita del 4.4.2022, parte attrice deduceva:
<di essersi impegnata a vendere alla convenuta, a condizione FOB
Stowed, 3.000 M/TON di rottami d'acciaio (steel scrap HMS 80/20) per il
prezzo unitario di € 490,00/MTON (totale € 1.470.000,00), a condizioni
FOB Stowed, mediante consegna della merce presso il porto di Trapani, da
caricarsi sulla motonave che, ai sensi della clausola contrattuale “Terms of
Delivery” avrebbe dovuto essere noleggiata dall'acquirente, con obbligo di
accettazione da parte della venditrice;
- che la consegna della merce veniva contrattualmente fissata alla data del
30.05.2022;
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- che, nonostante la venditrice avesse messo a disposizione la merce per la
caricazione e avesse, più volte, sollecitato l'acquirente a noleggiare il mezzo
di trasporto, la , anche in considerazione del sensibile ab- Controparte_1
bassamento dei prezzi di mercato della merce, si rendeva inadempiente.
- che, in considerazione dell'inadempimento dell'acquirente, il contratto di
vendita del 4.04.2022 doveva essere dichiarato risolto per fatto e colpa del-
la ai sensi degli art. 74 e 75 della CISG 1980 o, alternati- Controparte_1
vamente, degli artt. 1453 e 1223 c.c.;
. che, in ogni caso, la era tenuta al pagamento in favore Controparte_1
della società venditrice, a titolo di risarcimento per il danno patito,
dell'importo di € 576.000,00, pari alla differenza tra il prezzo pattuito e
quello realizzato con la vendita del materiale ad altro acquirente;
>>.
Parte attrice concludeva, chiedendo:
<1) Ritenere e dichiarare che la si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assunte con i contratti di compravendita dei
1 marzo e 4 aprile 2022;
2) Dichiarare risoluto il contratto di compravendita del 4 aprile 2022;
3) Condannare la a pagare alla Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto del
[...]
1 marzo 2022, la complessiva somma di € 148.840,06, oltre agli interessi,
fino al soddisfo;
4) Condannare la a pagare alla Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto del
[...]
4 aprile 2022, la complessiva somma di € 576.000,00, oltre agli interessi,
fino al soddisfo;
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5) Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1
dell'onorario del giudizio, oltre alle spese generali e oltre a IVA e CPA, come
per legge>>.
La società convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudi-
zio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va esaminata la questione relativa alla giurisdizione del giudice italiano, in considerazione del fatto che la società convenuta,
con sede legale negli Emirati Arabi Uniti, non risulta avere domicilio o rappresentante residente in Italia. L'art. 3 della Legge 31.5.1995 n. 218
dispone che: “
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizza-
to a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inol-
tre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Conven-
zione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci-
sioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e suc-
cessive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non
sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una
delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Ri-
spetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri
stabiliti per la competenza per territorio”.
Così, considerato che il titolo II, sezione 2, art. 5, della L. 804/1971
contempla, tra le altre, la “materia contrattuale, davanti al giudice del luo-
go in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” e
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che la fattispecie dedotta in giudizio concerne, per l'appunto, la vendita di beni mobili (rottami di ferro) da consegnarsi in Italia, va certamente af-
fermata la giurisdizione del giudice ordinario italiano, a nulla rilevando in contrario la presenza delle clausole compromissorie per arbitrato estero contenute nei contratti di vendita oggetto di causa (cfr. all.ti 4, 7 e 26 atto
di citazione), poiché non ne è consentito il rilievo ufficioso, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 218/1995, come chiarito da Cass. S.U. 27 maggio
2022, n. 17244 (“Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conse-
guenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rileva-
bile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in
forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria,
possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giu-
dice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in
via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'ec-
cezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta
applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressa-
mente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una conven-
zione di arbitrato estero”).
Va, poi, esaminata la questione della legge applicabile alla fattispecie e, in particolare, dell'applicabilità della “Convenzione ONU riguardante i
contratti di vendita internazionale di merci”, adottata a Vienna l'11.4.1980
e ratificata in Italia con legge 11.12.1985 n. 765, invocata da parte attri-
ce.
Dall'esame del regolamento contrattuale emerge come le parti abbiano inteso richiamare le rispettive leggi nazionali ai fini della decisione di
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eventuali dispute, senza, però, fissare alcuno specifico criterio per l'applicazione dell'una o dell'altra (cfr. clausola “order of dispute regula-
tion” in all.ti 4, 7 e 26 atto di citazione).
Va ancora osservato che la società convenuta ha sede legale negli
Emirati Arabi Uniti, paese che non risulta aver aderito ad alcuna conven-
zione internazionale in materia di commercio internazionale e/o di obbli-
gazioni contrattuali.
Ciò posto, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 765/1985, la
Convenzione ONU, concernente i contratti di vendita internazionale di merci, “si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro
sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti;
o
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applica-
zione della legge di uno Stato contraente”. Esclusa l'applicabilità della
Convenzione sulla base del criterio dell'adesione da parte dello Stato emi-
ratino, occorre verificare se le norme interne di diritto internazionale pri-
vato rendano applicabile il diritto italiano ai contratti oggetto di causa. Al
riguardo, l'art. 57 della legge 1.9.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato) prevede che “le obbligazioni contrattuali
sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la
legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili”; ancora, gli articoli 3 e 4 della “Con-
vezione di Roma” dispongono che “il contratto è regolato dalla legge scelta
dalle parti (art. 3)” e che, in difetto di scelta, “il contratto è regolato dalla
legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto” (art. 4). Poi-
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ché le parti hanno espressamente convenuto la consegna della merce presso il porto di Trapani, “franco a bordo” (FOB), al vettore marittimo de-
signato e/o designando (cfr. pagg.
1 - all.ti 4, 7 e 26 atto di citazione), tale circostanza appare sufficiente a radicare il collegamento tra la fattispecie in esame e la legge italiana, anche in ragione della sede legale della socie-
tà attrice (Verona). Come da criteri di rinvio alla legge italiana ed, in par-
ticolare, in forza del criterio di collegamento di cui al richiamato comma 1
dell'art. 1 della L. 765/1985, le vicende contrattuali dedotte in giudizio andranno vagliate in base alla predetta Convenzione ONU e, in via sussi-
diaria, ove non espressamente normato, sulla base della legge italiana.
Venendo al merito, ha concluso con la Parte_1
convenuta tre distinti contratti di vendita aventi ciascuno ad oggetto la fornitura rottami d'acciaio del tipo “HMS 1/2 80/20” e, segnatamente:
1) Contratto del giorno 12.1.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rottami d'acciaio al prezzo unitario di € 335,00/mton, data di consegna
28.02.2022, FOB presso Porto di Trapani (cfr. all. 7 atto di citazione);
2) Contratto del giorno 1.3.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rot-
tami d'acciaio al prezzo unitario di € 380,00/mton, data di consegna
10.4.2022, FOB presso Porto di Trapani (cfr. all. 4 atto di citazione);
3) Contratto del 4.4.2022 per la fornitura di 3000 MTON di rottami d'acciaio al prezzo unitario di € 490,00/mton, data di consegna
30.05.2022, FOB presso Porto di Trapani (cfr. all. 26 atto di citazione).
Per ciascuna delle forniture sopra elencate, le parti hanno designato,
quale addetta alle operazioni di carico (shipping agent), la Di Girolamo
Carpinteri Agency di Trapani.
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In relazione al contratto di vendita del 12.1.2022, parte attrice ha pre-
cisato che a seguito della consegna parziale della merce pattuita, la
[...]
, aveva decurtato dal corrispettivo l'importo di € 50.000,00, a CP_5
titolo di nolo morto;
le parti avrebbero, quindi, convenuto che, in occasio-
ne della consegna della merce oggetto del successivo contratto del giorno
1.3.2022, in aggiunta alle concordate Parte_1
3000 MTON al prezzo di € 380/mton, avrebbe inviato ulteriori 1.084,22
MTON di rottami d'acciaio, a completamento della prima fornitura;
la convenuta, dal canto suo, si sarebbe impegnata a restituire la metà
dell'importo del nolo morto (25.000,00 USD), a suo tempo trattenuto,
nonché a pagare il supplemento di merci al prezzo originariamente pattui-
to (€ 335/mton).
La ha, quindi, consegnato 3.614,80 Parte_1
MTON di rottami HMMS 80/20, in data 24.5.2022, come emerge dalla documentazione di carico rilasciata dal comandante della motonave AD
ID, inviata dalla società acquirente al porto di Trapani per il traspor-
to (cfr. all. 5 atto di citazione). Nello stesso giorno del carco della merce, la
AD ID è stata sottoposta a fermo da parte dell'Autorità portuale di
Trapani e, successivamente, a sequestro penale probatorio da parte dell' (all.ti 5, 15, 16 e 17 atto di citazione). CP_6
L'attrice è rientrata in possesso delle merci caricate a bordo della “La-
dy ID”, nelle more dissequestrata (cfr. all. 17 atto di citazione), e le ha rivendute, in data 18.08.2022, alla CO LT (cfr. all. 24 atto di citazio-
ne). Tale ultima vendita è avvenuta per il prezzo di € 355,00/mton e a condizione CIF FREE OUT, cioè, con costo di assicurazione e trasporto a
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carico del venditore, che ne ha sostenuto la spesa per un importo di
70.000,00 USD (cfr. all. 25 atto di citazione).
Sulla scorta delle articolate vicende contrattuali sopra richiamate, oc-
corre soffermarsi sulla domanda relativa al contratto del giorno 1.3.2022.
Il contratto va senz'altro ritenuto risolto per la condotta delle parti: da un lato, l'acquirente non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pa-
gamento del corrispettivo, dall'altro, la venditrice ha ottenuto la riconse-
gna della merce, che ha rivenduto ad altro soggetto, così manifestando la volontà di non voler richiedere l'adempimento del contratto.
Ciò posto, in considerazione dell'allegato inadempimento della conve-
nuta e dell'assenza di prova del pagamento del corrispettivo, graveranno sulla società acquirente le conseguenze risarcitorie per il proprio inadem-
pimento. Va precisato che non può escludere l'obbligo di pagamento del corrispettivo per la merce consegnata l'avvenuto sequestro della motonave
AD ID per carenza delle condizioni di navigabilità (cfr. all.ti 16 e 17
atto di citazione). Ed, infatti, il vettore in questione risulta essere stato scelto dal “buyer”, mentre a carico del venditore gravava, sulla base della clausola FOB STOWED, il solo obbligo di carico e stivaggio della merce
(cfr. pag. 1 contratto vendita 1.03.22 - all. 4 atto di citazione). Risulta pro-
vato, di contro, che a fronte dell'impegno Parte_1
di consegnare, entro il 10.4.2022, un quantitativo di rottami pari a 3000
mton, ha consegnato in effetti 3614 mton e in data 24.5.2022 (cfr. all. 5
atto di citazione).
Vanno quindi richiamate le norme di cui al Capitolo V, Sezione II della legge n. 765/1985 (artt. da 74 a 77): l'art. 74 prevede che “I danni-
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interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono
uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito
dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla
perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previ-
sto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto,
considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a co-
noscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”. Gli
articoli 75 e 76 fissano, a loro volta, specifici criteri di determinazione del danno.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla rifusione dei seguenti danni:
- danno da minor guadagno, pari alla differenza tra il prezzo unitario della merce pattuito con (€ 380/mton) ed il prezzo unitario Controparte_1
ottenuto dalla rivendita della merce in favore di CO LT (€
355/mton), oltre al maggior onere derivante dal costo del trasporto marit-
timo della merce a carico della venditrice (USD 70.000,00);
- mancata restituzione della metà dell'importo del nolo morto trattenuto dalla , in relazione all'inesatto adempimento del contrat- Controparte_1
to sottoscritto in data 12.01.2022 (€ 25.000,00).
Deve, però, escludersi la ripetibilità del nolo morto, non avendo parte attrice fornito prova dell'accordo in forza del quale si sa- CP_1 CP_1
rebbe impegnata alla restituzione dell'importo sopra indicato. Sul punto,
unico documento a riscontro è una nota, datata 8.3.2022, a firma del le-
gale rappresentante dell'attrice, con la quale Parte_1
rappresentava di non avere potuto completare il carico della moto-
[...]
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nave “Anna”, offrendosi di caricare la differenza in occasione del successi-
vo trasporto, nulla prevedendo in ordine all'eventuale restituzione di somme a qualsivoglia titolo versate e/o trattenute (cfr all. 8 atto di citazio-
ne). Invece, dall'allegato 9 della produzione attorea (“scambio di corrispon-
denze per il tramite del broker”) emergerebbe, al più, l'impegno della con-
venuta a restituire la metà del nolo morto, a condizione dell'invio di 4.000
mton di merce, in occasione del successivo invio di materiale;
condizione questa il cui avveramento non emerge dagli atti di causa (cfr. ultima mail
trascritta a pag. 1 dell'allegato in commento).
Può, invece, essere liquidato il danno da lucro cessante invocato dall'attrice, che, in data 17.8.2022, ha proceduto a rivendere “in compen-
sazione” le merci al minor prezzo unitario di € 355/mton, rispetto al prez-
zo di € 380/mton, concordato con (cfr all.ti 4 e 24 atto Controparte_1
di citazione). La differenza pare dovuta al calo delle quotazioni dei rottami di ferro intervenuto tra il mese di marzo ed il mese di agosto del 2022. In
ragione di quanto precede, la società convenuta dovrà corrispondere all'attrice la differenza di € 25,00/mton (380 – 355 = 25), da calcolarsi sul quantitativo, contrattualmente previsto, di 3.000 mton, e, così in totale €
75.000,00. Nessuna differenza è dovuta per l'eccedenza di 614 mton, do-
vendosi escludere, per i motivi esposti in precedenza, l'esistenza di patti aggiunti al contratto del giorno 1.3.2022.
Va riconosciuto, inoltre, a l'ulteriore ri- Parte_1
sarcimento per le spese di trasporto delle merci, affrontate per la vendita di compensazione alla condizione CIF FREE OUT (spese di trasporto a ca-
rico del venditore), rispetto alla più favorevole condizione FOB (consegna e
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stivaggio a bordo del vettore), pattuita con la convenuta, liquidato in €
70.126,84 (70.000 USD al cambio del 14.09.2022 – data del pagamento),
pari all'importo corrisposto all'armatore della nave (cfr all.ti 23 e 25 atto di
citazione).
In conclusione, dovrà corrispondere all'attrice la Controparte_1
complessiva somma di € 145.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato in data 1.3.2022,
Vanno, invece, rigettate le domande risarcitorie relative al contratto di compravendita del 4.4.2022, avente ad oggetto la fornitura di 3000 MTON
di rottami d'acciaio al prezzo unitario di € 490,00/mton, in riferimento al quale, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione del vettore delle merci, da parte dell'acquirente, che avrebbe in tal modo impedito la con-
segna delle merci (cfr. all. 26 atto di citazione). Non risultano, infatti, pro-
vati i “numerosi inviti a nominare il vettore” rivolti alla società convenuta:
l'unico documento dal quale emerge il generico sollecito ad adempiere è
una nota datata 10/6/2022, a firma del legale dell'attrice, priva di qualsi-
voglia indicazione e documentazione attestante il relativo invio e ricezione da parte della convenuta (cfr all. 18 atto di citazione). In definitiva, non ri-
[... sulta provata che la mancata consegna della merce, poi rivenduta a dall'attrice, sia imputabile alla condotta della società conve- CP_7
nuta.
In definitiva, le domande risarcitorie relative al contratto del 4.4.2022
vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in di-
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Sezione Civile
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spositivo (non potendosi liquidare anche le spese del procedimento caute-
lare ante causam, in considerazione dell'avvenuto rigetto della domanda cautelare in prime cure, per assenza di periculum, e dell'esito del recla-
mo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 145.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 4.930,00, di cui € 1.713,00
per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Trapani, in data 28/03/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 15 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile