Articolo 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1903
Articolo 2
Versione
25 dicembre 1952
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 26.000,000 per la costruzione del tempio-ossario dei Caduti di Marzabotto, da iscriversi nello stato di previsione della spesa de Ministro dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52.
La spessa cui al presente articolo verra' fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952