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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14149/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Lo Bianco Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicosia, Via Vittorio
Emanuele, 75 giusta procura in atti
Parte attrice
Contro
rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici
Parte convenuta
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
7.1 dell'Avviso 1/2017, il diritto dell'attrice al pagamento del contributo del 30% previsto per
l'attività espletata e pari ad €. 2.400,00 per ogni destinatario di cui all'allegato elenco
(all.7) per avere svolto il 70% delle ore previste per l'intero percorso;
Per l'effetto, condannare l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t. al pagamento della somma di €. 110.400,00 (€. 2.400,00 x 46); accertare e dichiarare il diritto al pagamento dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 11 del bando per la
pagina 1 di 5 complessiva somma di €. 39.920,00, e per l'effetto condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della complessiva
[...] somma di € 150.320,00 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: preliminarmente, rigettare l'avversa istanza cautelare;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex
R.D. 639/1910, confermandone la piena legittimità; Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge
114/2014.
MOTIVI della DECISIONE ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_4
150.320,00, asseritamente dovutagli quale soggetto attuatore del “contratto di ricollocazione”, in uno con il rimborso delle indennità di frequenza, agendo sulla base della convenzione conclusa con l'Assessorato giusta avviso 1/2017, emesso in attuazione del
D.A. n. 3421/2016 del 1/08/2016, avente ad oggetto il predetto “contratto di ricollocazione” per l'inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione e di soggetti disoccupati ma privi di indennità di disoccupazione.
Parte attrice ha sostenuto di avere diritto, sulla base dell'art.
7.1 dell'avviso 1/2017, al riconoscimento del 30% del contributo previsto, considerato il livello basso di collocabilità dei 46 utenti con cui aveva sottoscritto il contratto di ricollocazione, nonché la Parte_1
circostanza che il percorso si era concluso con il mancato conseguimento del risultato occupazionale da parte della totalità dei destinatari.
L'Assessorato ha negato il pagamento sulla base della mancata erogazione da parte della società attrice del servizio di orientamento specialistico, condizione asseritamente necessaria ai fini del riconoscimento del contributo pubblico.
La domanda va accolta.
pagina 2 di 5 Come da avviso pubblico 1/2007, , che ha gestito i contratti di ricollocazione Parte_1
di 46 utenti di basso livello di collocabilità, avrebbe dovuto assicurare quanto previsto all'art.
6.1 dell'avviso – cui rimanda l'art. 7.1. –, ossia 24 ore di servizio di orientamento specialistico (finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo),
94 ore di servizio di accompagnamento al lavoro;
118 ore di servizio di collocamento intensivo. In quanto “percorso” diretto all'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di “persone in cerca di occupazione o disoccupate che non hanno un'indennità di disoccupazione”, tutti e tre i servizi avrebbero dovuto essere erogati per ottenere il pagamento richiesto. Il primo servizio di orientamento specialistico, ossia finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo, era poi comune a tutte le tipologie di utenti (quindi anche a quelle di medio ed alto livello di collocabilità).
L'art.
7.1 prevedeva poi che, indipendentemente dal raggiungimento del risultato occupazionale, sarebbe spettato il 30% del contributo se il destinatario avesse effettivamente frequentato “almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso”.
Orbene, ritiene il Tribunale che non si possa dubitare dell'interpretazione della norma che non specifica come questo 70% vada suddiviso, riferendosi esclusivamente al “70% delle ore previste per l'intero percorso”, né è condivisibile l'assunto dell'Assessorato secondo il quale, per ottenere la quota di contributo, occorre che l'utente abbia comunque frequentato tutte le 24 ore di servizio di orientamento specialistico.
Nella norma, infatti, non si fa alcuna specificazione in questo senso, ed anzi si parla espressamente del “70% delle ore previste per l'intero percorso”, né, tantomeno, inficia questa interpretazione quanto previsto al punto 4.5 dell'avviso in oggetto, che specifica che
“qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, questa quota si riduce al 10% del contributo pubblico per un ammontare differenziato secondo il livello di collocabilità (minimo 400,00 euro massimo 800,00 euro), ed è riconosciuta solo a condizione che il destinatario abbia frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento specialistico”.
Appare evidente che quest'ultima norma disciplina il caso particolare dell'utente che abbandoni il percorso, mentre, nell'ipotesi regolata dall'art. 7.1, l'utente ha completato il pagina 3 di 5 percorso, pur non avendolo seguito per tutte le ore di durata previste. Nel caso di abbandono, il contributo erogabile è minore rispetto a tutti gli altri ed è richiesto, quale ulteriore presupposto, che l'utente deve avere frequentato almeno le 24 ore di orientamento specialistico.
Si deve concludere allora che proprio la specificazione operata nel punto 4.5 dimostra che il
70% del percorso richiamato al punto 7.1 è inteso in senso complessivo, ossia il 70% delle ore previste per l'intero percorso (che nel caso di specie, sono pari a 175 ore e mezza, considerata la durata complessiva di 236 ore).
In disparte il fatto che non vi è alcuna contestazione sul quantum (né del 30% del contributo né dell'indennità di frequenza calcolata secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'avviso), la documentazione depositata fornisce prova della quantificazione del complessivo importo richiesto.
L'Assessorato Regionale convenuto va quindi condannato a pagare a parte attrice l'importo complessivo di € 150.320,00 (di cui di €. 110.400,00 ex punto 7.1. (€. 2.400,00 x 46) ed €
39.920,00 per indennità di frequenza ex art. 11 del medesimo avviso). Su detta somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (e non quelli moratori ex Dlgs
231/02 non vertendosi in tema di transazioni commerciali).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.066,00, di cui € 759,00 per spese
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie la domanda di e condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento di € 150.320,00, oltre interessi Controparte_4
legali dalla data della domanda al saldo;
Condanna l' al pagamento, Controparte_4
in favore di parte attrice, delle spese di giudizi liquidate in € 7.066,00, oltre iva, cpa e spese pagina 4 di 5 generali come per legge.
Palermo, 28 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14149/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Lo Bianco Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicosia, Via Vittorio
Emanuele, 75 giusta procura in atti
Parte attrice
Contro
rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici
Parte convenuta
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
7.1 dell'Avviso 1/2017, il diritto dell'attrice al pagamento del contributo del 30% previsto per
l'attività espletata e pari ad €. 2.400,00 per ogni destinatario di cui all'allegato elenco
(all.7) per avere svolto il 70% delle ore previste per l'intero percorso;
Per l'effetto, condannare l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t. al pagamento della somma di €. 110.400,00 (€. 2.400,00 x 46); accertare e dichiarare il diritto al pagamento dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 11 del bando per la
pagina 1 di 5 complessiva somma di €. 39.920,00, e per l'effetto condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della complessiva
[...] somma di € 150.320,00 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: preliminarmente, rigettare l'avversa istanza cautelare;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex
R.D. 639/1910, confermandone la piena legittimità; Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge
114/2014.
MOTIVI della DECISIONE ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_4
150.320,00, asseritamente dovutagli quale soggetto attuatore del “contratto di ricollocazione”, in uno con il rimborso delle indennità di frequenza, agendo sulla base della convenzione conclusa con l'Assessorato giusta avviso 1/2017, emesso in attuazione del
D.A. n. 3421/2016 del 1/08/2016, avente ad oggetto il predetto “contratto di ricollocazione” per l'inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione e di soggetti disoccupati ma privi di indennità di disoccupazione.
Parte attrice ha sostenuto di avere diritto, sulla base dell'art.
7.1 dell'avviso 1/2017, al riconoscimento del 30% del contributo previsto, considerato il livello basso di collocabilità dei 46 utenti con cui aveva sottoscritto il contratto di ricollocazione, nonché la Parte_1
circostanza che il percorso si era concluso con il mancato conseguimento del risultato occupazionale da parte della totalità dei destinatari.
L'Assessorato ha negato il pagamento sulla base della mancata erogazione da parte della società attrice del servizio di orientamento specialistico, condizione asseritamente necessaria ai fini del riconoscimento del contributo pubblico.
La domanda va accolta.
pagina 2 di 5 Come da avviso pubblico 1/2007, , che ha gestito i contratti di ricollocazione Parte_1
di 46 utenti di basso livello di collocabilità, avrebbe dovuto assicurare quanto previsto all'art.
6.1 dell'avviso – cui rimanda l'art. 7.1. –, ossia 24 ore di servizio di orientamento specialistico (finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo),
94 ore di servizio di accompagnamento al lavoro;
118 ore di servizio di collocamento intensivo. In quanto “percorso” diretto all'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di “persone in cerca di occupazione o disoccupate che non hanno un'indennità di disoccupazione”, tutti e tre i servizi avrebbero dovuto essere erogati per ottenere il pagamento richiesto. Il primo servizio di orientamento specialistico, ossia finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all'inserimento lavorativo, era poi comune a tutte le tipologie di utenti (quindi anche a quelle di medio ed alto livello di collocabilità).
L'art.
7.1 prevedeva poi che, indipendentemente dal raggiungimento del risultato occupazionale, sarebbe spettato il 30% del contributo se il destinatario avesse effettivamente frequentato “almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso”.
Orbene, ritiene il Tribunale che non si possa dubitare dell'interpretazione della norma che non specifica come questo 70% vada suddiviso, riferendosi esclusivamente al “70% delle ore previste per l'intero percorso”, né è condivisibile l'assunto dell'Assessorato secondo il quale, per ottenere la quota di contributo, occorre che l'utente abbia comunque frequentato tutte le 24 ore di servizio di orientamento specialistico.
Nella norma, infatti, non si fa alcuna specificazione in questo senso, ed anzi si parla espressamente del “70% delle ore previste per l'intero percorso”, né, tantomeno, inficia questa interpretazione quanto previsto al punto 4.5 dell'avviso in oggetto, che specifica che
“qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, questa quota si riduce al 10% del contributo pubblico per un ammontare differenziato secondo il livello di collocabilità (minimo 400,00 euro massimo 800,00 euro), ed è riconosciuta solo a condizione che il destinatario abbia frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento specialistico”.
Appare evidente che quest'ultima norma disciplina il caso particolare dell'utente che abbandoni il percorso, mentre, nell'ipotesi regolata dall'art. 7.1, l'utente ha completato il pagina 3 di 5 percorso, pur non avendolo seguito per tutte le ore di durata previste. Nel caso di abbandono, il contributo erogabile è minore rispetto a tutti gli altri ed è richiesto, quale ulteriore presupposto, che l'utente deve avere frequentato almeno le 24 ore di orientamento specialistico.
Si deve concludere allora che proprio la specificazione operata nel punto 4.5 dimostra che il
70% del percorso richiamato al punto 7.1 è inteso in senso complessivo, ossia il 70% delle ore previste per l'intero percorso (che nel caso di specie, sono pari a 175 ore e mezza, considerata la durata complessiva di 236 ore).
In disparte il fatto che non vi è alcuna contestazione sul quantum (né del 30% del contributo né dell'indennità di frequenza calcolata secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'avviso), la documentazione depositata fornisce prova della quantificazione del complessivo importo richiesto.
L'Assessorato Regionale convenuto va quindi condannato a pagare a parte attrice l'importo complessivo di € 150.320,00 (di cui di €. 110.400,00 ex punto 7.1. (€. 2.400,00 x 46) ed €
39.920,00 per indennità di frequenza ex art. 11 del medesimo avviso). Su detta somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (e non quelli moratori ex Dlgs
231/02 non vertendosi in tema di transazioni commerciali).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.066,00, di cui € 759,00 per spese
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie la domanda di e condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento di € 150.320,00, oltre interessi Controparte_4
legali dalla data della domanda al saldo;
Condanna l' al pagamento, Controparte_4
in favore di parte attrice, delle spese di giudizi liquidate in € 7.066,00, oltre iva, cpa e spese pagina 4 di 5 generali come per legge.
Palermo, 28 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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