Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 03.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell'opponente e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127
ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore degli opposti ha rappresentato che, alla redazione delle note scritte del
14.04.2025, ha partecipato, ai fini della pratica forense, la Dott.ssa . Persona_1
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Carmelo Musso) Parte_1
opponente
E
e (difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c.) Controparte_1 Controparte_2
opposti
Oggetto: Opposizione a precetto.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
03.07.2023 avverso l'atto di precetto notificato in data 23.06.2023, su istanza di CP_1
[...] Controparte_2
opposto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto notificato a mezzo pec in data 23.06.2023, e Controparte_1 Controparte_2
hanno intimato a il pagamento dell'importo di € 18.620,87, oltre interessi e Parte_1
spese successive, in forza della sentenza n. 1924/2022 emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 04.11.2022, pubblicata il 22.11.2022, corretta con provvedimento in data 03.02.2023, annotato in calce, e spedita in forma esecutiva il 07.02.2023 - sentenza che ha definito il giudizio di appello tra l'odierno opponente e , con la condanna al pagamento delle spese legali in Controparte_3
favore degli stessi, quali procuratori antistatari di quest'ultimo.
Con l'atto di citazione del 03.07.2023, ha proposto opposizione, eccependo di Parte_1
avere proposto ricorso per Cassazione notificato al in data 21.02.2023 e di avere instato CP_3
ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
l'opponente ha, dunque, rappresentato l'accoglimento del ricorso con ordinanza del 15.05.2023 da parte della Corte di
Appello di Palermo, che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1924/2022, così privando di efficacia il titolo posto alla base del precetto.
Costituendosi in giudizio, gli opposti hanno rappresentato l'autonomia del diritto vantato verso il soccombente del difensore distrattario delle spese ed onorari.
Svolte le superiori premesse in fatto, la linearità delle questioni rappresentate consente una rapida definizione della controversia.
È incontestato, oltre che documentalmente dimostrato, che la sentenza n. 1924/2022 emessa dalla
Corte di Appello di Palermo il 04.11.2022, corretta con provvedimento del 03.02.2023 "mediante
aggiunta alla fine del II punto del dispositivo, a seguire della frase ivi contenuta, la frase “e
dispone la distrazione delle stesse spese in favore degli Avv.ti e Controparte_1 Controparte_2
quali difensori di ” e spedita in forma esecutiva il 07.02.2023, abbia disposto Controparte_3
(appunto) la distrazione delle spese legali in favore dei due opposti.
È documentato, poi, che il , ricorrendo per Cassazione, abbia presentato il 30.03.2023 Parte_1
istanza ex art. 373 c.p.c., affinché la Corte di Appello disponesse la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza n. 1924/2022 per i gravi motivi esposti nel ricorso, e che, con ordinanza del 15.05.2023, la Corte abbia accolto il ricorso e sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza de qua.
Assumono gli opposti che, il provvedimento della Corte abbia inteso sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alle somme riconosciute in favore della parte vincitrice, id est , e non anche nella parte che ha disposto la condanna dell'odierno opponente Controparte_3
al pagamento delle spese di lite in favore dei due procuratori distrattari.
Siffatta argomentazione non può essere condivisa.
Vero è che, il , con il ricorso ex art. 373 c.p.c., ha chiesto la “sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva o dell'esecuzione della Sentenza nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento di euro 397.315,35, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo …”; vero è, anche, che la II sezione civile della Corte ha, con il provvedimento del 15.05.2023 in atti, motivato lo stesso valutando la sussistenza del periculum in mora con riferimento alla “considerevole entità del credito (di circa €
300.000,00) vantato dal resistente in forza della sentenza di appello”.
Nondimeno, pur così argomentando, nella parte dispositiva i Giudici hanno disposto la sospensione dell'“efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione II Civile, n.
1924/2022, pubblicata il 22.11.2022”, senza alcuna ulteriore specifica.
In buona sostanza, la disposizione dell'ordinanza non lascia adito a dubbi: l'efficacia esecutiva della sentenza di II grado è stata sospesa in ogni suo capo.
Ove i Giudici avessero inteso sospendere soltanto in parte l'efficacia della sentenza, ben avrebbero dovuto precisare nel dispositivo che detta sospensione era limitata ai capi della stessa che prevedono la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato ovvero che escludeva il capo della stessa che riguarda la distrazione delle spese processuali.
Così non è.
Anzi, proprio il fatto di essere pervenuti ad una statuizione nei termini anzidetti, dopo avere argomentato il percorso logico seguito, induce al convincimento che gli argomenti oggetto del ricorso – prima – e dell'ordinanza di sospensione – poi – siano stati presi in considerazione dai
Giudici, che, ciononostante, hanno concluso nel senso di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza nella sua interezza, senza limitazione alcuna. Le superiori argomentazioni inducono ad accogliere l'opposizione spiegata da Parte_1
e a dichiarare la nullità dell'atto di precetto, di cui va attestata l'inefficacia.
In ordine al governo delle spese di lite, in considerazione dell'opinabilità delle questioni poste alla base della decisione, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17 aprile 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina