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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2610/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. MIRO SANTANGELO Presidente relatore Dott.ssa MARIA EUGENIA PUPA Giudice Dott.ssa MANUELA PALVARINI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2610 /2025, promossa con ricorso depositato il 26/5/2025 da:
1) nata a [...] il [...], residente a [...]
(VA), in via Lazzaretto n. 41/B, C.F. , cittadina italiana, C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avvocato Simona Aspesi del
Foro di Busto AR (CF – pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
AR Via Nino Locarno 87/89 con indicazione, a ogni effetto di legge, della pec sopraindicata.
e
2) , nato a [...] il [...], residente a [...]
AR (VA), in via Lazzaretto n. 41/B, C.F. , cittadino italiano, C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avvocato Elisabetta Canavesi del Foro di Milano, (C.F. , pec: CodiceFiscale_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallarate (VA), Via Mercanti n.1.
Con indicazione, a ogni effetto di legge, della pec sopraindicata.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a MO ES (CE) l'8.6.2008, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di MO ES (CE) al n. 18, Parte 2, Serie A, anno
2008 nonché nei Registri dello stato civile del Comune di AR al n.7, Parte II, Serie B, anno
2008, optando per la separazione dei beni;
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Per_1
, cittadino italiano, minore di età non economicamente autosufficiente;
C.F._5
1 , nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. Per_2
, cittadina italiana, minore di età non economicamente autosufficiente;
C.F._6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, richiedevano congiuntamente pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
− DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
− ORDINARE al Comune di MO ES (CE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli altri adempimenti di rito;
− OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Per_ 1) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido Per_1 condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse relative ai medesimi, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di loro.
I figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 2) I figli minori e sono collocati prevalentemente presso la madre in AR, via Per_1
Lazzaretto 41/B e ciò anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e termini:
a) a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17 prelevandoli presso l'abitazione materna
(o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore
17) sino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola);
b) ogni settimana il martedì dalle ore 18 prelevandoli presso l'abitazione materna (o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 18) sino al mercoledì mattina, riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola) nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il mercoledì dalle ore 18 prelevandoli presso l'abitazione materna (o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna
2 alle ore 18) sino al giovedì mattina, riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola);
c) durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre trascorrerà con i figli alternativamente o il periodo comprendente la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del 25 dicembre nonché dalle ore 10.30 del 31 dicembre sino alla ripresa della scuola oppure il periodo dalle ore 10.30 del 25 dicembre alle ore 10.30 del 31 dicembre, dandosi atto ai fini della prevista alternanza che per le vacanze natalizie 2025/2026 i figli trascorreranno con il padre il periodo comprendente la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del 25 dicembre nonché dalle ore 10.30 del 31 dicembre sino alla ripresa della scuola;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali il padre terrà con sé i figli alternativamente per il periodo dalle 10.30 del giovedì santo alle 10.30 del giorno di Pasqua oppure per il periodo dalle 10.30 del giorno di Pasqua al mercoledì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola. Le parti danno atto, ai fini della prevista alternanza, che per le vacanze pasquali 2026 il padre trascorrerà con i figli il secondo periodo, mentre la madre il primo periodo e così a seguire in alternanza.
e) Nel corso delle vacanze di Carnevale il padre terrà con sé i figli per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre, dandosi atto ai fini delle prevista alternanza che per le vacanze di Carnevale 2026 i figli staranno con il padre.
f) per i ponti previsti dal calendario scolastico, i figli staranno con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte” che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo, se invece è di lunedì-martedì si accorperà a quello immediatamente precedente). Le festività che cadono di sabato e/o di domenica restano escluse dal computo generale e saranno di spettanza del genitore che ha con sé i figli minori per il fine settimana;
g) le festività infrasettimanali e i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico non espressamente disciplinati nel presente accordo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
h) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che anche la madre avrà diritto ad un analogo periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, sempre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3 In assenza di accordo, resta inteso che negli anni pari il padre trascorrerà con i figli il periodo dall'1 al 15 agosto compresi mentre negli anni dispari il periodo dal 16 al 31 agosto compresi.
Nei restanti periodi di vacanze estive resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore - con sospensione delle frequentazioni con l'altro genitore - e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori, consentendo all'altro genitore un contatto telefonico serale.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, in occasione dei periodi che i figli trascorreranno con il padre sia per le frequentazioni ordinarie sia durante le vacanze, al padre dovranno essere consegnati in originale la carta d'identità e/o passaporto e la tessera sanitaria dei figli.
È fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori nell'interesse dei figli, anche nel rispetto e tenuto conto delle loro richieste, esigenze ed aspettative.
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici, in ogni caso escludendo che i minori possano espatriare con i genitori per motivi diversi da quelli turistici/gite scolastiche o da necessità/urgenze oggettive preventivamente concordate tra i genitori.
4) La casa coniugale, sita a AR, via Lazzaretto 41/B, di proprietà comune dei coniugi, è assegnata alla signora che ivi continuerà a vivere con i figli. Il signor Parte_1 Parte_2 rilascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione emessa in conformità alle presenti condizioni e contenente la rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza emessa in conformità alle presenti condizioni. Il signor porterà con sé i propri Parte_2 beni ed effetti personali nonché i seguenti beni che sono riconosciuti di proprietà esclusiva del signor
, con rinuncia di ogni eventuale diritto e/o pretesa da parte della signora sugli Parte_2 Pt_1 stessi:
- bicicletta da corsa marca CP_1
- sacca e mazze da golf
- carrello da golf
- vogatore
- 3 chitarre
- tastiera
- computer fisso
I coniugi concordano espressamente che la signora si farà carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, ivi compreso il riscaldamento, gli abbonamenti
4 televisivi, Fastweb, la tassa rifiuti, i tributi connessi all'utilizzo e/o godimento dell'immobile in quanto assegnataria della casa coniugale, a far tempo dal mese di uscita del signor Parte_2 dalla casa coniugale. I coniugi danno atto di aver provveduto alla voltura dell'utenza Fastweb in favore della signora che si farà carico dei relativi oneri. Parte_1
5)I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto non svolgono reciproche domande di mantenimento.
6) Il signor , tenuto conto del progredire dell'età e dell'accrescersi delle esigenze Parte_2 anche future dei figli, corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, un assegno pari a € 650,00 mensili (e cioè € 325,00 mensili per ciascun figlio), per dodici mensilità l'anno, con decorrenza dalla mensilità successiva a quella del rilascio della casa coniugale.
Tale assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (ivi compresi canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), abbonamenti a trasporti urbani per esigenze di istruzione,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, materiale didattico e di cancelleria durante l'anno, i medicinali da banco.
L'assegno dovrà essere versato alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo- vita (prima rivalutazione giugno 2026 su base giugno 2025).
7) In aggiunta all'assegno che precede e a integrazione dello stesso, il signor Parte_2 provvederà al pagamento, nella misura del 50%, delle seguenti spese dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali da vista o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
5 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) abbonamenti a trasporti extra-urbani (bus /treno) per esigenze di istruzione dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, anche a mezzo comunicazione telematica, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) I coniugi convengono di suddividere l'assegno unico al 50% a far tempo dal mese successivo all'uscita del signor dalla casa coniugale. Parte_2
Ciascun coniuge indicherà nella propria dichiarazione dei redditi i figli a carico nella misura del
50%. I coniugi detrarranno altresì le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, ove e se detraibili, al 50% o in proporzione alla propria diversa quota di riparto delle spese medesime. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
− PRENDERE ATTO CHE:
9) Tutti i conti correnti, i depositi titoli e ogni altra forma di investimento e accantonamento, di cui ciascuno dei coniugi risulta formale intestatario, sono riconosciuti di proprietà esclusiva del coniuge
6 attuale intestatario, con conseguente espressa reciproca rinuncia dei coniugi a ogni rivendica e a ogni possibile diritto.
I coniugi si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato a entrambi i coniugi n. 42392553 acceso presso Banca BPER entro e non oltre una settimana dall'uscita del signor dalla Parte_2 casa coniugale con l'intesa tra i coniugi medesimi che, al momento dell'estinzione, verrà attribuito alla signora il saldo attivo del predetto conto corrente esistente al momento Parte_1 dell'uscita del signor dalla casa coniugale, previa detrazione di tutte le spese/oneri Parte_2 connessi all'estinzione del conto corrente comune.
10) I coniugi danno atto che nell'ambito del complessivo accordo di separazione, la signora Pt_1 ha ceduto e trasferito, senza corrispettivo, al signor , che ha accettato, la
[...] Parte_2 proprietà del motociclo Kawasaki Ninja targato CK24088. Spese trasferimento a carico dei coniugi al 50%.
I coniugi riconoscono e danno atto che l'autovettura modello MG ZS targata GV555MN intestata alla signora resta a lei definitivamente attribuita in proprietà. Parte_1
11) Il signor e la signora dichiarano e danno atto che, con il Parte_2 Parte_1 corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune, nonché alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche dipendenti dal matrimonio e/o dalla pregressa convivenza matrimoniale e/o dalla separazione e/o da reciproche partite di debito/credito e/o, comunque, da ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi.
12) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.
13) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di separazione che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
7 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto AR, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a MO ES (CE) l'8.6.2008.
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a MO ES (CE) l'8.6.2008, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MO ES (CE) al n. 18, Parte 2, Serie A, anno 2008 nonché nei Registri dello stato civile del Comune di AR al n.7, Parte II, Serie B, anno 2008, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto AR nella Camera di Consiglio del ____16.7.2025_______.
8 Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. MIRO SANTANGELO Presidente relatore Dott.ssa MARIA EUGENIA PUPA Giudice Dott.ssa MANUELA PALVARINI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2610 /2025, promossa con ricorso depositato il 26/5/2025 da:
1) nata a [...] il [...], residente a [...]
(VA), in via Lazzaretto n. 41/B, C.F. , cittadina italiana, C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avvocato Simona Aspesi del
Foro di Busto AR (CF – pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
AR Via Nino Locarno 87/89 con indicazione, a ogni effetto di legge, della pec sopraindicata.
e
2) , nato a [...] il [...], residente a [...]
AR (VA), in via Lazzaretto n. 41/B, C.F. , cittadino italiano, C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avvocato Elisabetta Canavesi del Foro di Milano, (C.F. , pec: CodiceFiscale_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallarate (VA), Via Mercanti n.1.
Con indicazione, a ogni effetto di legge, della pec sopraindicata.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a MO ES (CE) l'8.6.2008, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di MO ES (CE) al n. 18, Parte 2, Serie A, anno
2008 nonché nei Registri dello stato civile del Comune di AR al n.7, Parte II, Serie B, anno
2008, optando per la separazione dei beni;
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Per_1
, cittadino italiano, minore di età non economicamente autosufficiente;
C.F._5
1 , nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. Per_2
, cittadina italiana, minore di età non economicamente autosufficiente;
C.F._6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, richiedevano congiuntamente pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
− DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
− ORDINARE al Comune di MO ES (CE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere agli altri adempimenti di rito;
− OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Per_ 1) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido Per_1 condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse relative ai medesimi, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di loro.
I figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 2) I figli minori e sono collocati prevalentemente presso la madre in AR, via Per_1
Lazzaretto 41/B e ciò anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e termini:
a) a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17 prelevandoli presso l'abitazione materna
(o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore
17) sino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola);
b) ogni settimana il martedì dalle ore 18 prelevandoli presso l'abitazione materna (o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 18) sino al mercoledì mattina, riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola) nonché, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, il mercoledì dalle ore 18 prelevandoli presso l'abitazione materna (o, nei periodi di chiusura della scuola, prelevandoli presso l'abitazione materna
2 alle ore 18) sino al giovedì mattina, riaccompagnandoli a scuola (o presso l'abitazione materna o centro estivo alle ore 9, nei periodi di chiusura della scuola);
c) durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre trascorrerà con i figli alternativamente o il periodo comprendente la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del 25 dicembre nonché dalle ore 10.30 del 31 dicembre sino alla ripresa della scuola oppure il periodo dalle ore 10.30 del 25 dicembre alle ore 10.30 del 31 dicembre, dandosi atto ai fini della prevista alternanza che per le vacanze natalizie 2025/2026 i figli trascorreranno con il padre il periodo comprendente la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del 25 dicembre nonché dalle ore 10.30 del 31 dicembre sino alla ripresa della scuola;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali il padre terrà con sé i figli alternativamente per il periodo dalle 10.30 del giovedì santo alle 10.30 del giorno di Pasqua oppure per il periodo dalle 10.30 del giorno di Pasqua al mercoledì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola. Le parti danno atto, ai fini della prevista alternanza, che per le vacanze pasquali 2026 il padre trascorrerà con i figli il secondo periodo, mentre la madre il primo periodo e così a seguire in alternanza.
e) Nel corso delle vacanze di Carnevale il padre terrà con sé i figli per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni con la madre, dandosi atto ai fini delle prevista alternanza che per le vacanze di Carnevale 2026 i figli staranno con il padre.
f) per i ponti previsti dal calendario scolastico, i figli staranno con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte” che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo, se invece è di lunedì-martedì si accorperà a quello immediatamente precedente). Le festività che cadono di sabato e/o di domenica restano escluse dal computo generale e saranno di spettanza del genitore che ha con sé i figli minori per il fine settimana;
g) le festività infrasettimanali e i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico non espressamente disciplinati nel presente accordo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore;
h) durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che anche la madre avrà diritto ad un analogo periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, sempre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3 In assenza di accordo, resta inteso che negli anni pari il padre trascorrerà con i figli il periodo dall'1 al 15 agosto compresi mentre negli anni dispari il periodo dal 16 al 31 agosto compresi.
Nei restanti periodi di vacanze estive resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore - con sospensione delle frequentazioni con l'altro genitore - e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori, consentendo all'altro genitore un contatto telefonico serale.
A ciò aggiungasi che, in ogni caso, in occasione dei periodi che i figli trascorreranno con il padre sia per le frequentazioni ordinarie sia durante le vacanze, al padre dovranno essere consegnati in originale la carta d'identità e/o passaporto e la tessera sanitaria dei figli.
È fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori nell'interesse dei figli, anche nel rispetto e tenuto conto delle loro richieste, esigenze ed aspettative.
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici, in ogni caso escludendo che i minori possano espatriare con i genitori per motivi diversi da quelli turistici/gite scolastiche o da necessità/urgenze oggettive preventivamente concordate tra i genitori.
4) La casa coniugale, sita a AR, via Lazzaretto 41/B, di proprietà comune dei coniugi, è assegnata alla signora che ivi continuerà a vivere con i figli. Il signor Parte_1 Parte_2 rilascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione emessa in conformità alle presenti condizioni e contenente la rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza emessa in conformità alle presenti condizioni. Il signor porterà con sé i propri Parte_2 beni ed effetti personali nonché i seguenti beni che sono riconosciuti di proprietà esclusiva del signor
, con rinuncia di ogni eventuale diritto e/o pretesa da parte della signora sugli Parte_2 Pt_1 stessi:
- bicicletta da corsa marca CP_1
- sacca e mazze da golf
- carrello da golf
- vogatore
- 3 chitarre
- tastiera
- computer fisso
I coniugi concordano espressamente che la signora si farà carico in via esclusiva del Parte_1 pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, ivi compreso il riscaldamento, gli abbonamenti
4 televisivi, Fastweb, la tassa rifiuti, i tributi connessi all'utilizzo e/o godimento dell'immobile in quanto assegnataria della casa coniugale, a far tempo dal mese di uscita del signor Parte_2 dalla casa coniugale. I coniugi danno atto di aver provveduto alla voltura dell'utenza Fastweb in favore della signora che si farà carico dei relativi oneri. Parte_1
5)I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto non svolgono reciproche domande di mantenimento.
6) Il signor , tenuto conto del progredire dell'età e dell'accrescersi delle esigenze Parte_2 anche future dei figli, corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, un assegno pari a € 650,00 mensili (e cioè € 325,00 mensili per ciascun figlio), per dodici mensilità l'anno, con decorrenza dalla mensilità successiva a quella del rilascio della casa coniugale.
Tale assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (ivi compresi canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), abbonamenti a trasporti urbani per esigenze di istruzione,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, materiale didattico e di cancelleria durante l'anno, i medicinali da banco.
L'assegno dovrà essere versato alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo- vita (prima rivalutazione giugno 2026 su base giugno 2025).
7) In aggiunta all'assegno che precede e a integrazione dello stesso, il signor Parte_2 provvederà al pagamento, nella misura del 50%, delle seguenti spese dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali da vista o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
5 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) abbonamenti a trasporti extra-urbani (bus /treno) per esigenze di istruzione dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, anche a mezzo comunicazione telematica, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) I coniugi convengono di suddividere l'assegno unico al 50% a far tempo dal mese successivo all'uscita del signor dalla casa coniugale. Parte_2
Ciascun coniuge indicherà nella propria dichiarazione dei redditi i figli a carico nella misura del
50%. I coniugi detrarranno altresì le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, ove e se detraibili, al 50% o in proporzione alla propria diversa quota di riparto delle spese medesime. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
− PRENDERE ATTO CHE:
9) Tutti i conti correnti, i depositi titoli e ogni altra forma di investimento e accantonamento, di cui ciascuno dei coniugi risulta formale intestatario, sono riconosciuti di proprietà esclusiva del coniuge
6 attuale intestatario, con conseguente espressa reciproca rinuncia dei coniugi a ogni rivendica e a ogni possibile diritto.
I coniugi si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato a entrambi i coniugi n. 42392553 acceso presso Banca BPER entro e non oltre una settimana dall'uscita del signor dalla Parte_2 casa coniugale con l'intesa tra i coniugi medesimi che, al momento dell'estinzione, verrà attribuito alla signora il saldo attivo del predetto conto corrente esistente al momento Parte_1 dell'uscita del signor dalla casa coniugale, previa detrazione di tutte le spese/oneri Parte_2 connessi all'estinzione del conto corrente comune.
10) I coniugi danno atto che nell'ambito del complessivo accordo di separazione, la signora Pt_1 ha ceduto e trasferito, senza corrispettivo, al signor , che ha accettato, la
[...] Parte_2 proprietà del motociclo Kawasaki Ninja targato CK24088. Spese trasferimento a carico dei coniugi al 50%.
I coniugi riconoscono e danno atto che l'autovettura modello MG ZS targata GV555MN intestata alla signora resta a lei definitivamente attribuita in proprietà. Parte_1
11) Il signor e la signora dichiarano e danno atto che, con il Parte_2 Parte_1 corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune, nonché alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche dipendenti dal matrimonio e/o dalla pregressa convivenza matrimoniale e/o dalla separazione e/o da reciproche partite di debito/credito e/o, comunque, da ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi.
12) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.
13) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di separazione che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
7 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto AR, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a MO ES (CE) l'8.6.2008.
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a MO ES (CE) l'8.6.2008, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MO ES (CE) al n. 18, Parte 2, Serie A, anno 2008 nonché nei Registri dello stato civile del Comune di AR al n.7, Parte II, Serie B, anno 2008, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto AR nella Camera di Consiglio del ____16.7.2025_______.
8 Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
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