Sentenza 14 novembre 2024
Massime • 1
L'aggravante di aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-ter), cod. pen., è applicabile non solo ai delitti contro la persona previsti nel titolo XII del libro II del codice penale, ma anche a quelli, non compresi nel titolo indicato, che contemplano la condotta di offesa alla persona, pur se in termini concorrenti con la lesione di altri beni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aggravante è applicabile al delitto di rapina, per la natura plurioffensiva dello stesso, che, oltre al patrimonio, lede anche la libertà e l'integrità fisica e morale del minore aggredito, in funzione della realizzazione del profitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
00036-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da sent. n. 1738 Luciano Imperiali Presidente - Pierluigi Cianfrocca Relatore - UP 14/11/2024= Massimo Perrotti Reg. Gen. n. 25722/2024 Antonio Saraco Alessandro Leopizzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal PG presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di AO DO, RA AN, AO IS RA, AI IL, nonché da AO DO, nato a [...] il [...], RA AN, nato in [...] l'[...], AO IS AC, nato in [...] il [...], SA BI, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte d'appelio di Brescia del 14.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrecca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG e di quello di AN RA e per l'inammissibilità degli altri. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24.4.2023 il GU del Tribunale di Brescia aveva riconosciuto, per quel che interessa in questa sede: ME DO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 46) - riqualificata la condotta ivi contestata nel delitto di rapina aggravata - 47) e 49); AO IS HA responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 44), 47) e 49); RA AN responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 2) riqualificata la condotta in termini di rapina impropria aggravata - 3), - 4), 6) - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11quinquies cod. pen. 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) - esclusa la cessione del 23.12.2020 e la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma quarto, cod. pen. - 23), 24), 26) e 27); SA BI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 28), 29), 30), 38) e 43); il GU aveva pertanto condannato AO DO, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla contestata recidiva, alla pena finale di anni 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000 di multa;
AO IS RA, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.600 di multa;
RA AN, esclusa la recidiva, alla pena di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.400 di multa;
SA BI alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 3.600 di multa;
aveva inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali ed applicato e pene accessorie conseguenti all'entità della pena principale nonché disposto per l'espulsione del Iaone, dell'AL, del RA e del SA dal territorio dello Stato a pena espiata;
il GU aveva, ancora, condannato RA Aassane al risarcimento dei dai danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva disposto una provvisionale di euro 1.000 in aggiunta alla somma già versata nel corso del giudizio;
2. la Corte d'appello di Brescia ha deciso sulle impugnazioni di RA AN, AO DO, AO IS RA, SA BI: quanto all'impugnazione di BI SA, provvedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena nella misura, concordata dalle parti, di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, con la sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione temporanea e la revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
procedendo invece nelle forme ordinarie, ha escluso, per AN RA, 2 l'aggravante di cui all'art. 80, lett. a) DPR 309 del 1990 contestata sui reati di cui ai capi 15), 18) e 23), nonché quella di cui all'art. 112, comma quarto, cod. pen., contestata sul capo 17) e, pertanto, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle altre contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura finale di anni 4 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.300 di multa, con revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata;
ha escluso, per ME DO, la recidiva contestata ed ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla residua aggravante rideterminando così la pena inflittagli in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa, sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e la revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
ha riconosciuto a AO IS RA le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata ed ha confermato la pena inflitta al predetto imputato;
ha condannato AN RA alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile;
3. ricorrono per cassazione il PG presso la Corte d'appello di Brescia nonché AO DO, RA AN, AO IS e SA BI questi ultimi tramite i rispettivi difensori:
3.1 i PG deduce inosservanza di norme processuali in relazione alla esclusione officiosa della recidiva specifica reiterata ed infaquinquennale contestata a AO DO: richiama, infatti, l'atto d'appello formulato nell'interesse dell'imputato e con cui la difesa aveva segnalato che costui, al momento dei fatti oggetto del processo, era gravato da un solo precedente specifico mentre le successive condanne erano intervenute negli anni 2021 e 2022; osserva che la Corte d'appello, pur a fronte di una impugnazione con cui la stessa difesa aveva evidenziato la presenza di un (sia pure unico) precedente al momento dei fatti, ha invece escluso la recidiva sul presupposto dell'assenza, in quel momento, di qualsiasi precedente penale, in tal modo inammissibilmente decidendo oltre il devoluto;
3.2 l'Avv. Luca Crotti, nell'interesse di ME DO, deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309 del 1990: rileva che la Corte d'appello non ha sopperito al vizio motivazionale che era stato evidenziato con l'atto di gravame relativamente alla aggravante contestata e ritenuta dal primo giudice sul capo 37) della rubrica e, in particolare, sul profilo della consapevolezza della minore età del soggetto coinvolto;
rileva, inoltre, la infondatezza del ricorso del PG avendo la difesa, con l'atto d'appello, comunque contestato la applicazione della recidiva conferendo 3 perciò alla Corte territoriale il potere di procedere alla sua esclusione anche per ragioni diverse da quelle addotte;
3.3 l'Avv. Enrico Maria Abeni, nell'interesse di RA AN deduce:
3.3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11-ter cod pen. al reato di cui all'art. 628 cod. pen. contestato ai capi 2), 3) e 4): rileva, infatti, che la Corte d'appello non si è confrontata con le argomentazioni difensive articolate con l'atto di gravame essendosi limitata a condividere l'opzione ermeneutica adottata dal primo giudice senza tuttavia vagliare i rilievi difensivi circa la portata del riferimento operato ai "delitti contro la persona" inserito nel testo della norma in luogo della più ampia espressione utilizzata nell'originaria formulazione del disegno di legge;
3.3.2 violazione del principio del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo: rileva che la Corte d'appello, nel riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, non ha tuttavia operato alcuna diminuzione della pena avendo motivato la sua decisione sul rilievo secondo cui il primo giudice aveva errato applicando una pena inferiore al minimo edittale previsto dalla legge vigente al momento del fatto;
osserva che la pena stabilita dal primo giudice, pur illegalmente determinata, non poteva essere intaccata in appello in assenza di gravame del pubblico ministero e che la Corte d'appello, investita dalla difesa della questione delle attenuanti generiche, non avrebbe potuto annullarne la portata rideterminando la pena "di partenza" su cui considerarle;
3.3.3 mancanza di motivazione in riferimento alla determinazione della pena in relazione agli aumenti per i reati di cui all'art. 73 comma quinto, DPR 309 del 1990 posti in continuazione;
violazione della legge penale in relazione alla disapplicazione della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 112 cod. pen. sul capo 17): rileva che la Corte d'appello, escludendo le aggravanti contestate sui capi 15), 17), 18) e 23), ha operato una apodittica diminuzione di pena per ciascun capo (ad eccezione del capo 17), nella misura di giorni 5 di reclusione ed euro 50 di multa, replicando tuttavia la carenza motivazionale che aveva caratterizzato la sentenza di primo grado in cui era stato operato un aumento nella misura complessiva ed indifferenziata di anni 1 e mesi 2 di reclusione, ridotto in appello in anni, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.050 di multa senza dar conto dei criteri utilizzati;
aggiunge che la Corte ha invece escluso di poter incidere sulla pena inflitta per il capo 17) ritenendo che già il primo giudice l'avesse stabilita escludendo in motivazione la aggravante di cui all'art. 112, comma quarto, cod. pen.; segnala, infatti, che con l'atto d'appello la difesa aveva fatto presente come il dispositivo della sentenza di primo grado dovesse considerarsi necessariamente prevalente rispetto alla parte motiva della sentenza tuttavia carente nella indicazione dell'aumento operato per ciascun singolo reato posto in continuazione;
3.4 l'Avv. Cristian Mongodi, nell'interesse di AO ISi AC deduce:
3.4.1 sui capi 44) e 47): violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ed alla ravvisata sussistenza del delitto contestato: rileva che le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito riposano su mere presunzioni prive di riscontri oggettivi non essendovi alcuna prova certa che i fatti in danno di QY EP e di AR RA fossero stati commessi con violenza poiché l'uso di un tirapugni era stato desunto dal contenuto di una conversazione intercettata in cui il AO il cui contenuto ben poteva spiegarsi nel contesto di uno scontro tra bande di spacciatori;
sottolinea, tuttavia, che in ordine al fatto contestato in danno del QY non potevano ritenersi attendibili le dichiarazioni del coimputato e che, con riferimento al fatto contestato in danno del RA, soggetto pacificamente reticente, nemmeno le lesioni da costui riportate potevano comprovare che la condotta di impossessamento era stata accompagnata dalla violenza;
3.4.2 sui capi 44) e 47): violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024: rileva, in subordine rispetto alle considerazioni sviluppate nel primo motivo, che i fatti erano certamente modesti sia in relazione al quantum' oggetto di spossessamento che, anche, al contesto in cui erano maturati gli episodi;
3.4.3 sul capo 49): vizio di motivazione in ordine alla responsabilità ed alla ravvisata sussistenza del delitto contestato: rileva che la partecipazione dell'imputato alle condotte in danno di AR RA aveva indotto i giudici di merito a concludere nel senso che ricorrente aveva trattenuto quantomeno una parte dello stupefacente per destinarlo allo spaccio, attività cui l'AO era sempre stato estraneo non potendo deporre in tal senso, in maniera convincente, il tenore della telefonata intercorsa tra il AO e SA BI;
3.5 l'Avv. Federica Turano, nell'interesse di SA BI, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso del PG e di quello di AN RA e per l'inammissibilità degli altri. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO La diversità delle questioni sollevate dalle diverse difese e dallo stesso PG consiglia una trattazione separata dei singoli ricorsi.
1. Il ricorso della Procura Generale della Corte d'appello di Brescia. Il ricorso è infondato. II GU (cfr., pagg. 120 e 121 della sentenza di primo grado) aveva riconosciuto ed applicato a AO DO la contestata recidiva qualificata (reiterata, specifica ed infraquinquennale). Con l'atto d'appello, la difesa dell'imputato (cfr., ivi, pagg. 3-4) aveva per un verso evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere la recidiva qualificata atteso che, al momento dei fatti, soltanto una delle precedenti condanne che avevano attinto l'odierno ricorrente era passata in giudicato e che pertanto, in quel momento, il AO era gravato da un unico precedente;
in ogni caso, con l'atto d'appello la difesa aveva contestato la esistenza dei presupposti sostanziali per far luogo all'aggravamento della pena e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul punto. La Corte d'appello ha escluso la recidiva "... non sussistendone i presupposti normativi" (cfr., pag. 60 della sentenza impugnata) in quanto l'ultimo dei fatti ritenuti (quello di cui al capo 49) era stato commesso prima del passaggio in giudicato della prima condanna riportata dal medesimo imputato che "... al momento della commissione dei reati in contestazione non aveva riportato alcuna condanna definitiva" (cfr., ivi, pag. 61). Secondo la parte pubblica ricorrente la Corte non avrebbe potuto provvedere in tal senso in quanto avrebbe deciso officiosamente andando al di là della stessa prospettazione difensiva. Il rilievo è errato. Ritiene i collegio che l'esclusione della recidiva da parte della Corte d'appello non ha violato i limiti della devoluzione in appello in quanto, come accennato, la difesa del AO, pur avendo evidenziato che si era presenza, semmai, di una recidiva "semplice", aveva tuttavia contestato la sussistenza dei relativi presupposti sotto il profilo sostanziale autorizzando, in tal modo, i giudici di secondo grado a riformare sul punto la sentenza impugnata anche con argomentazioni diverse da quelle spese dalla difesa. 6 Questa Corte ha chiarito in più occasioni che, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, e non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (cfr., in tal senso, Schiraldi, Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021 Rv. 281697 01; Giumelli, 01; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261366 Rv. 242995 01;Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009, Pizzi, Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214111 - 01). Il che è esattamente ciò che avvenuto nel caso di specie.
2. Il ricorso di AO DO Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure non consentite finendo per riproporre, in questa sede, la medesima doglienza già avanzata con l'atto d'appello senza, tuttavia, alcun confronto con la risposta fornita dalla Corte territoriale che ha reso, sul punto, una motivazione esaustiva in quanto puntualmente ancorata alle risultanze investigative ben evidenziate: in particolare, la Corte ha evocato il contenuto delle conversazioni intercettate da cui emerge lo stretto rapporto tra il ricorrente ed i minori coinvolti nella sua attività sia in veste di "collaboratori" che in veste di cessionari dello stupefacente ceduto ed a sua volta destinato allo spaccio;
ha spiegato come lo stesso episodio della richiesta di restituzione di parte dello stupefacente recuperato a casa di uno costoro fosse emblematico della sicura dimestichezza di rapporti e della continuità e quotidianità della collaborazione nell'attività di spaccio da cui la Corte, con inferenza logica non arbitraria o meramente congetturale, ha desunto la consapevolezza della minore età del "collaboratore". È appena il caso di ricordare che quella di cui all'art. 80 del DPR 309 del 1990 è una circostanza oggettiva per la quale il coefficiente psicologico è quello della consapevolezza essendo tuttavia sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per determinato da colpa (cfr., tra le tante,errore Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01; 7 Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 01; Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240057 - 01). È altrettanto pacifico che la prova di detta conoscenza o conoscibilità, in quanto relativa ad un aspetto inerente alla sfera interiore dell'agente, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 5386 del 15/04/1994, Matrone, Rv. 198651 - 01; Sez. 6, n. 12211 del 01/07/1991, Sancakli, Rv. 189187 01, entrambe relative ad aggravanti "oggettive"). Non è nemmeno inutile ricordare che la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all'interpretazione letterale della norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte ad opera dell'art. 11, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi commissione di un delitto" (cfr., "partecipato nella Rv. 274270 02; Abramo, Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Rv. 273053 01; Vitale, Sez. 3, n. 23848 del 23/02/2018, Sez. 6, n. 4967 del 01/12/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266170 01; Sez. 6, n. 44403 del 17/10/2013, Sciarretta, Rv. 256688-01).
3. Il ricorso di RA AN erronea3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza applicazione della legge penale quanto all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11- ter cod pen. che i giudici di merito hanno riconosciuto sulle fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen. contestate ai capi 2), 3) e 4): in particolare, il ricorso rileva l'errore in cui sarebbero caduti i giudici di merito nel riferire l'aggravante al delitto di rapina a fronte del tenore testuale della disposizione - introdotta nel 2009 - che contiene un esplicito quanto inequivoco riferimento ai "delitti contro la persona", con un rinvio esplicito a quelli contemplati nel titolo XII ("delitti contro la persona") del libro II ("dei delitti in particolare") del codice penale non estensibile in via analogica ai reati c.d. "plurioffensivi" ma, come la rapina, collocati in altra parte dello stesso codice sostanziale. Il rilievo è infondato. Èvero,come è stato puntualmente rilevato dalla difesa, che nel passaggio del disegno di legge (che sarebbe poi esitato nella legge n. 90 del 2009) dalla Camera al Senato, il tenore della disposizione (all'epoca art. 14 del DDL intitolato 8 "ulteriori modifiche al codice penale") era stato modificato nel senso che, mentre in precedenza il comma 11-ter aveva contemplato una aggravante per "... l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado", nel passaggio al Senato la formulazione della norma era stata modificata prevedendo un aggravamento della pena per "... aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione". Si tratta, pertanto, di stabilire se l'inserimento della indicazione relativa al "delitto contro la persona" (in luogo del più generico "fatto") debba essere inteso nel senso che l'aggravante di nuovo conio possa essere applicata solo ed esclusivamente ai reati "contro la persona" ovvero a quelli contemplati nella relativa collocazione codicistica;
oppure se, diversamente, possa e debba riguardare tutti i reati che, pur collocati in altri settori del codice, sono comunque strutturati contemplando una condotta di offesa alla persona, sia pure in termini concorrenti con la offesa di altri beni. Ritiene il collegio di dover percorrere questa seconda opzione che, va detto, non implica affatto una interpretazione "analogica" che, come è evidente, sarebbe vietata in ambito penale, limitandosi a privilegiare una lettura della disposizione normativa alla luce dei comuni criteri dettati in materia di interpretazione della legge. Ecco, allora, che, sotto il profilo strettamente letterale, balza agli occhi il fatto che, nello stesso art. 3 della legge 94 del 2009, in cui sono stati ricondotti tutti gli interventi correttivi operati nell'occasione sul codice penale, il legislatore, dove aveva voluto riferire l'aggravante a specifici reati, lo aveva fatto con riferimento specifico al titolo del reato ovvero alla collocazione codicistica (cfr., comma 1, laddove ha sostituito l'art. 36 della legge 104 del 1992 "quando i reati di cui all'art. 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà"). All'interno dello stesso art. 61 cod. pen., frutto di plurime e ricorrenti interpolazioni, il legislatore ha d'altra parte utilizzato espressioni di volta in volta diverse: così, ai numeri 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies, introdotti, rispettivamente, con la legge 199 del 2010, con la legge 119 del 2013 (di conversione del DL 93 del 2013), e dalla legge n. 3 del 2018, ha riferito le aggravanti ivi contemplate ai delitti non colposi". 9 Più in particolare, n. 11-quinquies prevede un aggravamento della pena "... nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale" quanto il fatto sia commesso "... in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". La legge n. 24 del 2024 ha inoltre introdotto il n. 11-nonies che riferisce l'aggravante comune ai delitti "... commessi con violenza e minaccia" in danno di "un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni" replicando la medesima espressione utilizzata dalla legge 113 del 2020 che aveva a sua volta introdotto il n. 11-octies per i delitti commessi "con violenza e minaccia" in danno di esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie ovvero di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali a tali professioni o attività. A fianco della variegata tecnica normativa che, di per sé, non consente di attribuire all'espressione utilizzata dal legislatore del 2009 il significato suggerito dalla difesa, rileva, tuttavia, la "ratio" dell'aggravante che è stata inserita, come si legge nei lavori preparatori, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, inserendosi nell'ambito di una serie di interventi che avevano riguardato sia le circostanze aggravanti comuni che l'introduzione di due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale (cfr., comma 22 e comma 23 dell'art. 3) e, inoltre, con portata estensiva, sulla fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (comma 21), estesa al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il legislatore era intervenuto, all'interno del più ampio e complesso articolato della legge 94 del 2009 per dar séguito a precisi obblighi di natura sovranazionale alla luce della raccomandazione al Consiglio Europeo sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 3 febbraio 2009 che aveva indotto il Parlamento Europeo a chiedere che fosse considerata quale circostanza aggravante il compimento di reati ai danni di minori in un contesto familiare, educativo o professionale e di volontariato;
in questo contesto, il 25 marzo 2009 la Commissione europea aveva infatti presentato una proposta di decisione quadro (COM(2009)135) sulla lotta all'abuso, allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia. Tenuto conto di questo quadro di riferimento, sarebbe allora del tutto irragionevole, e contrario alla finalità esplicitamente perseguita dal legislatore, limitare l'ambito di operatività dell'aggravante di nuovo conio ai soli delitti contemplati nel titolo XII del libro II in cui sono compresi delitti colposi ma, anche, 10 i "delitti contro la maternità" o "contro l'uguaglianza" ovvero, ancora, i delitti contro "l'inviolabilità dei segreti"; per contro sarebbe analogamente irragionevole escludere reati che, pur collocati diversamente, sono tuttavia tali da recare offesa alla persona e, in particolare, al minore. Tra questi, per l'appunto, il delitto di rapina o quello di estorsione, la cui natura pacificamente plurioffensiva ha consentito di affermare il principio, costantemente ribadito da questa Corte in innumerevoli decisioni, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgo, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01; Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lenzini, Rv. 260201 01); si è affermato, con riguardo al delitto di rapina, che non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto;
consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685- 01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01). Ma è proprio a queste condotte che, seguendo l'interpretazione suggerita dalla difesa, l'aggravante di cui all'art. 11-ter cod. pen. non sarebbe applicabile mentre, è appena il caso di rilevarlo, è proprio in esse che vengono declinati gli episodi in danno di minori anche in un contesto scolastico.
3.2 Con il secondo motivo la difesa deduce violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo atteso che, nel riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, la Corte d'appello non ha tuttavia operato alcuna diminuzione della pena inflitta dal giudice di primo grado giustificando la propria decisione con il fatto che il primo giudice aveva applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto ratione temporis per l'estorsione aggravata. Il rilievo è fondato. 11 II GU (cfr., pagg. 121-122 della sentenza di primo grado) aveva determinato la pena per tutti i fatti di reato per i quali era stata affermata la penale responsabilità del ricorrente (due rapine aggravate consumate ed una, pure aggravata, tentata, un furto con strappo e dodici episodi di spaccio o detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio) individuando in primo luogo il delitto più grave in quello di cui al capo 2) per il quale aveva stabilito una pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.300 di multa. Va segnalato, a tal proposito, che il giudice di primo grado aveva certamente ritenuto, a carico del ricorrente, le aggravanti contestate (cfr., pag. 121 laddove aveva precisato che "... si ritiene equo condannare l'imputato per la rapina aggravata consumata ai danni di RI S. alla pena base di a. 5 r. ed euro 1300 m..."), ma, in tal modo, avendo stabilito una pena effettivamente inferiore al minimo edittale in quel momento previsto per l'ipotesi contemplata al capoverso dell'art. 629 cod. pen. nella misura di anni 7 di reclusione ed euro 2.500 di multa;
sulla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.300 di multa aveva quindi operato gli aumenti per le altre due rapine, per il furto con strappo e per i singoli episodi di violazione della normativa sugli stupefacenti. La Corte d'appello (cfr., pagg. 56-57 della sentenza di secondo grado) si è avveduta dell'errore in cui era incorso il GU (cfr., in particolare, pag. 56: la pena individuata dal primo giudice quale pena base... risulta inferiore rispetto al minimo legale vigente all'epoca dei fatti... e che il primo giudice avrebbe dovuto applicare in assenza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche"); ha tuttavia ritenuto di potervi porre rimedio riconoscendo, per l'appunto, al RA AN le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti e, così, confermando la pena-base per il delitti di cui al capo 2) in anni 5 di reclusione ed euro 1.300 di multa, pari - quanto alla pena detentiva al minimo edittale per la rapina "semplice". 1 In tal modo, tuttavia, la Corte d'appello è pervenuta al risultato di confermare la stessa pena "di partenza" di quella stabilita dal giudice di primo grado "neutralizzando", ovvero finendo per escludere ogni incidenza su di essa alle circostanze attenuanti generiche che pure ha riconosciuto in considerazione della "... condotta processuale dl RA parzialmente collaborativa nell'ammissione di numerosi degli episodi contestatigli e dell'avvenuto risarcimento del danno ad alcune delle persone offese" (cfr., ivi, pag. 56). E, soprattutto, la "neutralizzazione” delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche è intervenuta avendo la Corte d'appello preso in considerazione (pur in assenza di appello del PM) la pena stabilita dal terzo comma 12 dell'art. 628 cod. pen. per poi "tornare" a quella del primo comma in esito al giudizio di equivalenza. Questa operazione, tuttavia, non era consentita non potendo la Corte rimediare all'errore in cui era incorso il primo giudice nell'applicare una pena inferiore al minimo edittale per la rapina aggravata senza che sul punto fosse stata proposta una impugnazione da parte del PM. Così facendo, infatti, i giudici di secondo grado hanno violato il principio stabilito dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. in quanto, in presenza del solo appello dell'imputato e pur riconoscendo una circostanza attenuante che non era stata invece ritenuta dal primo giudice, hanno tuttavia confermato la stessa pena che era stata stabilita da quest'ultimo. Si tratta di un approdo cui questa Corte è pervenuta in altri casi in cui, per l'appunto, si era ritenuto che il giudice d'appello avesse violato il divieto di reformatio in pejus: in tal senso si era sostenuto in una fattispecie in cui, a séguito di impugnazione del solo imputato, il giudice d'appello aveva riconosciuto allo stesso una circostanza attenuante, ma non aveva proceduto ad operare alcuna diminuzione della pena base, giudicando tale circostanza equivalente ad un'aggravante contestata, ma non computata dal giudice di primo grado nella così.(cfr., determinazione sanzionatoriodel trattamento - 01; conf.,Sez. 5, n. 40890 del 28/09/2022, Tatangelo, Rv. 283804 Sez. 1, n. 23708 del 15/07/2020, Bixi, Rv. 279523 01, in cui la Corte ha - affermato che incorre in violazione del divieto di reformatio in peius giudice d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l'aumento di pena per un'aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ed aveva ribadito tale principio in un caso nel quale la sentenza di primo grado aveva omesso di computare l'aumento di pena conseguente alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 12-ter d. lgs. n. 286 del 1998, per cui, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non avrebbe potuto, se non a pena di incorrere nella violazione del menzionato divieto, correggere l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado e tener conto nella determinazione della pena dell'elemento circostanziale). divieto diQuesta stessa sezione ha anche di recente affermato che viola reformatio in pejus il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ponga in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice aveva fatto menzione determinare la pena (cfr.,non nel 13 Sez. 2, n. 18865 del 03/04/2024, Forniti, Rv. 286429 01; Sez. 2, n. 16584 del 27/03/2009, Giuliani, Rv. 244550 – 01). In definitiva, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello non poteva - in assenza di impugnazione del PM - "neutralizzarne" la portata comparandole con la pena "virtualmente" applicabile alla rapina aggravata ma erroneamente non applicata dal primo giudice;
al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe pertanto dovuto corrispondere una correlativa revisione, in melius, della pena cui non era di ostacolo il fatto che essa era stata fissata, dal GU, nel minimo edittale (per la pena detentiva) stabilita per l'ipotesi del primo comma dell'art. 628 cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905 - 01, in cui la Corte ha affermato che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo e, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la decisione che aveva motivato la mancata applicazione della riduzione relativa alle circostanze attenuanti generiche - la cui concessione non era oggetto di contestazione con l'impossibilità di applicare - ulteriori diminuzioni su una pena illegalmente quantificata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale, non impugnata dal pubblico ministero;
cfr., anche. Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677 - 01, secondo cui il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo, ovvero una pena detentiva inferiore al minimo edittale). La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia che procederà a rideterminare la pena per AN RA tenendo presenti i principi sopra richiamati.
3.3 L'annullamento con rinvio conseguente alla ritenuta fondatezza del rilievo mosso con il secondo motivo ed alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, preclude l'esame del terzo motivo essendo tuttavia a tal proposito opportuno puntualizzare che, per un verso, già il primo giudice aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. contestata sul capo 17) e che, in ogni caso, gli aumenti per la continuazione con i fatti di violazione della disciplina sugli stupefacenti, già determinati in misura minima dal GU, erano stati comunque ridotti in misura corrispondente dalla Corte d'appello in esito alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del DPR 309 del 1990, sui capi 15), 18) e 23).
4. Il ricorso di AL RA 14 Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure non consentite in questa sede.
4.1 Con il primo motivo, infatti, la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione dei fatti di cui ai capi 44) e 47) che si vorrebbero ricondotti nel paradigma del furto piuttosto che in quello della rapina, come ritenuto dai giudici di merito. E, tuttavia, la censura difensiva, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, si risolve nella contestazione del giudizio di responsabilità, ovvero non della corretta sussunzione del fatto nel paradigma normativa quanto, piuttosto, del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del delitto di rapina nella ricostruzione della concreta vicenda processuale;
ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, che impinge una valutazione di merito, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano, in concreto, di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel caso di specie, il ricorso poggia, in effetti, sulla ritenuta mancanza di prova dell'uso della violenza o della minaccia che, nei due episodi, sarebbero state usate nei confronti delle persone offese, così da far trasmodare il fatto nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.. Posta in questi termini, la censura è evidentemente estranea al perimetro delle questioni delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. finendo per sollecitare valutazioni non consentite in sede di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Tanto premesso, rileva il collegio che la Corte territoriale (cfr., pagg. 61-63 della sentenza impugnata) ha congruamente ed esaustivamente motivato sul punto richiamando il tenore della denuncia resa dalla persona offesa QY, che 15 aveva riferito di essere stata minacciata e spintonata dai correi fino a causarne la caduta in terra al fine di impossessarsi della sostanza stupefacente detenuta;
il dato, come hanno spiegato i giudici bresciani, aveva trovato conferma nelle intercettazioni e nelle dichiarazioni rese dal AO in sede di interrogatorio di garanzia. In termini analogamente corretti ed altrettanto incensurabili la Corte bresciana ha argomentato con riguardo al capo 47) dove l'utilizzo della violenza : per l'impossessamento delle collanine e dello stupefacente ai danni della persona offesa era emerso chiaramente dal tenore delle conversazioni registrate prima e durante l'azione quando era stato possibile sentire urla e riferimenti "... a soldi, droga ed allo stesso tirapugni" (cfr., ivi, pag. 61).
4.2 Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo del ricorso, con il quale la difesa denunzia violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 sul rilievo secondo cui, in ogni caso, i fatti erano certamente modesti sia in relazione al quantum' oggetto di spossessamento che, anche, al contesto in cui erano maturati gli episodi. Si tratta, in primo luogo, di una censura ammissibile benché non formulata con l'atto d'appello: l'impugnazione di merito era stata redatta ed inoltrata alla fine di settembre del 2023 per il giudizio di secondo grado che si era concluso il 14.2.2024 mentre la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta il giorno 13.5.2024 con pubblicazione sulla G.U. del 15.5.2024); è pertanto evidente che la difesa non poteva sollevare la questione prima della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione che ha rappresentato la prima occasione utile per prospettarla. Come è noto, con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Con la sentenza n. 86 del 2024, sul solco della sentenza n. 120 del 2023, i giudici delle leggi hanno fatto presente che "in presenza di una fattispecie astratta connotata... da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi violenza o minaccia, cosa sottratta, possesso, impunità, e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in 16 relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.". Hanno spiegato, infatti, che "la ratio decidendi della sentenza n. 120 del 2023 vale anche per la rapina ... " poiché la descrizione tipica operata dall'art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l'utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo"; hanno considerato emblematico "... il caso di cui deve giudicare il rimettente, nel quale la sottrazione è stata relativa a pochi generi di consumo, del prezzo di qualche euro appena, e la violenza o minaccia si è esaurita in frasi scarsamente intimidatorie e in una spinta data per divincolarsi" osservando che "... in simili fattispecie, per la rapina come per l'estorsione, il minimo edittale di notevole asprezza, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo, determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione". A conferma della assimilabilità, sotto il profilo della congruità della risposta sanzionatoria, della fattispecie della rapina a quella dell'estorsione, la Corte Costituzionale ha richiamato la sentenza n. 141 del 2023, resa in una fattispecie concreta "... di incerta sussunzione tra i paradigmi..." ed in cui aveva osservato che la formulazione delle norme incriminatrici "... fa sì che essi si prestino ad abbracciare anche condotte di modesto disvalore: non solo con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che può anche ammontare (come nel caso oggetto del giudizio a quo) a pochi euro" ma anche ".... con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza" (come, nel caso di specie, una lieve spinta), ovvero "... nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia ..." rispetto alle quali "... la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: una pena che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi - anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona - se l'ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi". Non è mancato, infine, un puntuale richiamo al principio di individualizzazione della pena ed alla sua finalità rieducativa giudicando perciò illegittima una disciplina, quale quella contemplata nel capoverso dell'art. 628 cod. 17 pen. per la rapina "impropria" che, caratterizzata negli anni da plurimi interventi ispirati ad un progressivo inasprimento sanzionatorio, non contempla tuttavia una sorta di "valvola di sicurezza che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo", in grado di evitare che si pervenga alla "... irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza". In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato che "... il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost."; ha dichiarato dunque "... l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Per altro verso, ha precisato che, come era accaduto per l'estorsione, gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona" pervenendo, infine, ad estendere la portata della decisione, in via consequenziale, anche all'ipotesi della rapina propria. Tanto premesso, rileva il collegio che la ricostruzione dell'episodio restituita dalla lettura delle due sentenze di merito non consente in alcun modo, e senza necessità di ulteriori approfondimenti "in fatto”, di ricondurlo nell'ambito della fattispecie attenuata frutto dell'intervento della Corte Costituzionale di cui si è dato ampiamente conto. Si tratta, infatti, di due episodi di rapina commessi con l'uso di un tirapugni e finalizzati ad impossessarsi di sostanza stupefacente e di denaro di importo non minimale, entrambi peraltro maturati in un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti in cui erano coinvolti vuoi gli autori dell'atto predatorio che le stesse vittime. 18 Ed è proprio tale contesto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, impedisce di ricondurre gli episodi nell'ambito della rapina "di lieve entità" di nuovo conio.
4.3 Manifestamente infondato, per ragioni simili a quelle esposte al punto 3.1, è il terzo motivo con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato quanto al delitto di cui al capo 49); anche in tal caso, infatti, la difesa tende a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, a fronte di una motivazione del tutto congrua ed esente da vizi deducibili in questa sede;
la Corte d'appello ha infatti correttamente valorizzato le conversazioni intercettate tra il AO e il coimputato SA BI, da cui emergeva che l'AL aveva tenuto per sé almeno una parte di quanto sottratto al RA ed ha perciò potuto desumere dal loro contenuto concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente, anche a prescindere dal fatto che egli abbia contribuito direttamente alla fase di cessione a terzi rilevando, come è pacifico, la sola finalizzazione della sostanza a quella illecita destinazione finale.
5. Il ricorso di SA BI Il ricorso è inammissibile. Con l'atto d'appello, la difesa dell'odierno ricorrente aveva articolato varie censure: aveva in primo luogo contestato la mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi 29), 30) e 38) nell'ipotesi "lieve" contemplata nel comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990; con un secondo aveva invocato, sul capo 43), l'ipotesi della desistenza di cui all'art. 56 comma 3, cod. pen.; con il terzo motivo aveva sollecitato il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; con il quinto motivo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il sesto motivo, il contenimento della pena inflitta in aumento per la continuazione. Nel corso del giudizio di appello, il difensore di SA BI, a tal fine munito di procura speciale, aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di appello ed aveva formulato una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. insistendo nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul capo 43) con rideterminazione della pena nella misura finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa su cui aveva ottenuto il consenso della Procura Generale formalizzato in data 7.2.2024. La rinuncia parziale ai motivi d'appello in punto di responsabilità ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere 19 rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate;
con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado. Per questa ragione, con la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522-01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 -01).
5. L'inammissibilità dei ricorsi di AO DO, AO IS RA e AH BI comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma che si stima equa di euro - 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni che consentano di escludere profili di colpevolezza nell'attivare l'impugnazione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara irrevocabile l'affermzione di I L responsabilità del predetto. Rigetta il ricorso del PM. Dichiara inammissibili i ricorsi di AO DO, AO IS RA e SA BI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15.10.2024 il Presidente Il Consigliere estensore Luciano Imperia Pierluigi Cianfrocca 20