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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4475/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4475 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025, vertente
TRA pagina 1 di 9
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Di Parte_1 P.IVA_1
Monaco.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Colucci. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha chiesto:
pagina 2 di 9
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 809/2019, pubblicata in data 26.04.2019, del Parte_1
Tribunale di Velletri, confermando la legittimità della risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa, da parte del per grave inadempimento dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. Controparte_1
163/2006, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice/appellante. Con condanna della parte appellante alle spese ed alle competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pagina 3 di 9
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Parte_1
, quale stazione appaltante dei lavori inerenti il “Progetto di illuminazione del Controparte_1
centro storico di – 2° stralcio funzionale”, lamentando l'illegittimità e l'infondatezza, sia in CP_1
punto di fatto che in diritto, della procedura ex art. 136 D. Lgs. n. 163/2006 di risoluzione del relativo contratto di appalto stipulato in data 29.5.2008, e chiedendo la condanna del al risarcimento CP_1
di tutti i danni cagionati all'impresa.
L'attrice deduceva che l'anomalo andamento dei lavori era piuttosto imputabile alle seguenti condotte della stazione appaltante:
- modifica del capitolato speciale e della relativa contabilità senza l'adozione di una specifica variante progettuale in corso d'opera e in contravvenzione a un accordo tra le parti del
26.8.2008;
- ingiustificate ingerenze nella gestione dell'appalto, mediante ordini di servizio, controlli e ispezioni pretestuosi e finalizzati unicamente a rallentare il corso dei lavori;
- omessa messa a disposizione di aree finitime al cantiere e idonee allo stoccaggio dei materiali;
- anomala e non prevista riconsegna delle aree di cantiere per esigenze di ordine pubblico e mancata restituzione delle stesse, se non in procinto dell'avvio della procedura ex art. 136
del Codice degli Appalti.
A tali condotte l'impresa aveva difatti opposto l'applicazione dell'art. 132, comma 1, lett. e) e comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 che consente all'appaltatore, a fronte dell'omessa adozione di una necessaria variante, di chiedere la risoluzione del contratto e di essere indennizzato.
Le circostanze invocate dall'impresa appaltatrice quali presupposti della variante erano:
- la dislocazione delle aree di stoccaggio dei materiali;
pagina 4 di 9 - l'indicazione da parte della Direzione dei Lavori di corpi illuminanti differenti rispetto al progetto;
- l'indicazione della Direzione dei Lavori di riutilizzare i cubetti di pietra rimossi, con eventuale integrazione con cubetti nuovi dello stesso tipo di quelli utilizzati in un precedente appalto, in luogo dell'approvvigionamento di cubetti nuovi per l'intera area interessata dai lavori.
2. Il Tribunale di Velletri, all'esito di C.T.U., con sentenza n. 809/2019, dichiarava la legittimità
del provvedimento di risoluzione adottato dal ai sensi dell'art. 136 D.Lgs n. Controparte_1
163/2006 (d'ora in poi anche Codice Appalti) e rigettava tutte le richieste risarcitorie di parte attrice a eccezione di quella relativa all'illegittima rimozione da parte del dopo la Controparte_1
risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa, del prefabbricato di cantiere contenente materiali ed attrezzature di proprietà della senza l'espletamento delle procedure Parte_1
prescritte dal comma 1 dell'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006.
Il Tribunale quindi condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
6.700,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi, lamentando in generale Parte_1
un'acritica adesione del giudice di primo grado alle risultanze della C.T.U..
Con il primo motivo ha censurato in particolare la qualificazione delle modificazioni progettuali relative ai corpi illuminanti e alla riutilizzazione dei cubetti di pietra come fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 132 del Codice Appalti, sul presupposto che costituisse circostanza imprevista e imprevedibile il mutamento della compagine politica dell'amministrazione comunale. L'appellante ha invece ritenuto che la necessità della variante dipendesse da errori di progettazione imputabili alla stazione appaltante.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva attribuito il giusto rilievo alla circostanza della dislocazione delle aree di stoccaggio dei materiali e alla sua influenza sulla possibilità di rispettare il cronoprogramma.
Con il terzo motivo ha lamentato che le richieste risarcitorie non erano state riconosciute a causa della mancata iscrizione delle relative riserve, sebbene tale circostanza fosse irrilevante a seguito della avvenuta risoluzione del contratto che però era imputabile alla condotta della stazione appaltante.
pagina 5 di 9 Con il quarto motivo l'appellante ha contestato l'immotivata valutazione di mancanza di prova dei danni subiti dall'impresa, il mancato rilievo dell'obbligo di remunerare comunque i lavori già
svolti e riconosciuti dalla stessa stazione appaltante in sede di risoluzione del contratto, e il mancato riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 132, comma 5, Codice Appalti.
Con il quinto motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva proceduto alla necessaria valutazione dell'incidenza delle illegittime condotte della stazione appaltante sull'andamento dell'appalto e alla comparazione delle stesse con le inadempienze contestate all'impresa.
Con il sesto motivo ha lamentato l'omesso rilievo delle risultanze delle prove testimoniali.
Con il settimo motivo infine ha chiesto il rinnovo del C.T.U..
4. Preliminarmente, partendo dall'esame del quinto motivo, dalla documentazione in atti si può
ricostruire l'effettivo andamento dell'appalto e le condotte delle parti, tenuto conto anche della ricostruzione cronologica operata dal C.T.U. dalla quale emerge sia una inerzia prolungata dell'impresa e non sorretta da idonee giustificazioni, con conseguente esecuzione, a distanza di mesi, di lavori in una percentuale minima rispetto al cronoprogramma, sia la mancata ottemperanza alle direttive in materia di sicurezza.
In particolare, a seguito della stipula del contratto in data 29.5.2008, risultano sottoscritti dall'impresa in pari data, senza osservazioni, il Verbale di cantierabilità dei lavori e il Verbale di consegna dei lavori, ma in data 14.7.2008 il Processo verbale di constatazione dei lavori sottoscritto dalla Direzione dei Lavori dà atto che i lavori non hanno avuto ancora inizio.
Nell' Ordine di servizio n. 1 del 4.8.2008 si dà atto dell'inizio dei lavori in data 30.7.2008 e dell'assenza di maestranze nei giorni 1 e 4 agosto, si contesta che il cantiere risulta totalmente sprovvisto di recinzioni atte a impedire che possano prodursi danni a persone e/o a cose e si contesta un gravissimo ritardo nell'esecuzione dei lavori, anche rispetto al cronoprogramma presentato dall'Impresa nella riunione del 21.7.2008.
Le medesime prescrizioni, e l'intimazione a rimuovere le cause di pericolo a persone e/o a cose,
nonché a riprendere senza indugio i lavori - presentando un nuovo cronoprogramma che tenga conto del tempo perduto - vengono ripetute con successivo Ordine di servizio n. 2 del 6.8.2008.
In questo lasso di tempo non sono documentate repliche da parte dell'impresa da cui evincere una totale impossibilità di eseguire i lavori. pagina 6 di 9 Nel Verbale di Riunione del 26.8.2008 le parti concordano di proseguire nelle lavorazioni sia previste dall'appalto sia da una variante progettuale che dovrà essere dettagliatamente determinata.
Nell'Ordine di servizio n. 7 del 13.9.2008 si premette che l'esigenza di concludere le opere nel più breve tempo possibile, come convenuto nella riunione del 26.8.2008, ha imposto modifiche e variazioni rispetto al progetto d'appalto, cambiamenti recepiti nella perizia di variante in corso di elaborazione.
Per la prima volta in data 3.11.2008 l'impresa, con nota indirizzata al Sindaco di , al RUP CP_1
ed alla D.L., rappresenta l'esigenza di redigere una perizia di variante, stigmatizzando l'operato della D.L., nonché della riconsegna delle aree oggetto del verbale del 31.10.2008.
Seguono quindi scambi di comunicazioni con cui la stazione appaltante sollecita la prosecuzione dei lavori e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e l'impresa richiede l'adozione della perizia di variante, fino alla risoluzione dell'appalto in data 13.2.2009.
Deve quindi ritenersi corretta la valutazione del Tribunale di legittimità dell'avvenuta risoluzione del contratto su iniziativa del e a causa della gravità degli inadempimenti Controparte_1
dell'impresa, anche in ragione di quanto si dirà con riferimento agli ulteriori motivi d'appello.
La mancanza di una formale riconsegna del cantiere all'impresa, una volta cessate le esigenze di cautela legate allo svolgimento di una manifestazione, non ha costituito un ostacolo fondamentale alla ripresa dei lavori, ma è passata in secondo piano rispetto alle altre ragioni di contrasto tra le parti.
5. Passando all'esame del primo motivo, si ritiene non provata la necessità di adottare una perizia di variante per difetto di progettazione e infatti nel verbale della riunione del 26.8.2008 si parla unicamente di un accordo per una futura perizia di variante, evidentemente con lo scopo di adeguare il corrispettivo dell'appalto alle sopravvenute esigenze. Solo a seguito delle ripetute contestazioni da parte della stazione appaltante, l'impresa oppone la necessità dell'adozione della perizia di variante concordata, ma in ogni caso la mancanza di adozione della stessa non legittima di per sé la sospensione dei lavori e la mancata ottemperanza agli ordini di servizio. Qualora non sussistano giustificazioni oggettive, l'impresa è tenuta alla prosecuzione di lavori, salva la possibilità
di richiedere il ristoro dei maggiori oneri sopportati e denunciati in una riserva regolarmente e tempestivamente iscritta.
pagina 7 di 9 6. Parimenti è infondato il secondo motivo d'appello con cui si contesta la mancata messa a disposizione di una idonea area di stoccaggio.
Non risulta né fu mai specificamente contestato che i lavori non potevano essere eseguiti per tale ragione, trattandosi di circostanza semmai rilevante anche in questo caso ai fini di una richiesta di ristoro di maggiori oneri.
Difatti la questione era stata affrontata dalla Direzione Lavori, sin dal 25.6.2008, allorché vennero proposte all'impresa esecutrice ben tre diverse soluzioni, senza che fosse a quella data frapposto alcun ostacolo.
7. Il terzo motivo pure è infondato. Seppure è vero che non rileva la formale iscrizione di riserve ai fini della ammissibilità delle domande di risarcimento derivanti da inadempimento comporta la risoluzione del contratto di appalto, si presuppone comunque, ai fini del risarcimento, che l'appalto sia cessato per colpa dell'appaltante, circostanza invece da escludere nel caso in esame.
8. Medesime considerazioni valgono in relazione al quarto motivo, rimanendo assorbita la questione della prova dei danni subiti dalla mancanza di responsabilità della stazione appaltante.
Deve inoltre rilevarsi che nel motivo di appello si fa anche riferimento alla necessità di remunerare le prestazioni eseguite nella misura riconosciuta dall'appaltante, ma nel primo grado di giudizio non era stata avanzata specifica richiesta sul punto, mentre erano state proposte solo diverse richieste di risarcimento e indennizzo.
9. L'appello deve essere quindi rigettato, anche con riferimento al sesto motivo, dato che non è
stato dedotto per quale motivo l'omesso riferimento alle prove testimoniali abbia inciso sulla decisione e anche con riferimento al settimo motivo, non emergendo elementi per un rinnovo di
C.T.U..
10. Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1
di lite che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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