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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/12/2024, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2348/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]1 Argenta- Parte_1
Ospital Monacale (FE), cod. fisc.: C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] e ivi residente Via Minozzi Nerina Parte_2
n. 57, cod. fisc.: C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. Piera Buscaroli del Foro di Ferrara (cod. fisc ), CodiceFiscale_3
con studio professionale in Argenta (FE), Via Don Minzoni n. 5, PEC:
, che dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così Email_1 come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. B), n. 2 L. 28/12/2005, n. 263, di potere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800895 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: – PEC: Email_2
, con domicilio eletto presso e nello Studio della prima, Email_1
come da mandato telematico allegato al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 19/09/2015 in
Ferrara, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla unione coniugale è nato il figlio a Ferrara il giorno 08/08/2016; di essersi separati in forza di convenzione di Per_1
negoziazione assistita sottoscritta in data 30/09/2023; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, avendo di fatto la Sig.ra già Pt_1
trasferito, unitamente al figlio , la residenza ed abitazione in Argenta (FE), Via Don G. Per_1
Cvallini, 5/1 portando con sé i propri oggetti e beni personali.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, a fini anagrafici, Per_1 risiederà con la madre presso la residenza di quest'ultima in Argenta (FE) Via Don Parte_1
Giovanni Cavallini 5/1.
3) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione, di cura nel prioritario interesse del figlio , garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con Per_1
entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse dello stesso.
5) Il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina entro le ore 12,00. Si concorda che il padre avrà facoltà di tenere con se il figlio un giorno a settimana e precisamente dall'uscita da scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola. Tale giorno sarà concordato tenendo conto della programmazione scolastica della madre (insegnante) – per questo anno scolastico 2024/2025 sarà il lunedì; Il padre, inoltre, nella settimana in cui non lo terrà il otrà tenere anche il venerdì sera. Il tutto CP_1 Per_1
fatti salvi diversi accordi tra le parti. Si stabilisce che le parti possono concordare, tenuto conto degli impegni di , di trascorrere un intero W.E. con il figlio dal venerdì sera alla domenica sera, per Per_1
portarlo in gita o in altro luogo scelto dal genitore proponente.
6) Quanto alle festività Natalizie e Pasquali, le parti concordano che il figlio trascorrerà, equamente e previo accordo, le predette festività con l'uno o con l'altro genitore, quindi alternativamente il giorno di Natale con uno ed il giorno di Capodanno con l'altro, così come la notte del 24/12 e quella del 31/12, mentre il giorno di Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il tutto con alternanza annuale. I sigg.ri e potranno, comunque, raggiungere, di Parte_1 Parte_2
volta in volta, intese finalizzate a trascorrere diversamente tali giornate;
i sigg.ri e Pt_1 Parte_2
potranno trascorrere con il figlio anche il giorno del loro compleanno ed onomastico;
in ogni caso, in base alle esigenze del caso concreto, i sigg.ri potranno accordarsi per una diversa Pt_1 Parte_2
regolamentazione dei periodi di alternanza, tenendo sempre conto delle esigenze del figlio sia scolastiche, ricreative e psicofisiche.
7) Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di complessivi 15 giorni non consecutivi, sempre compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e ricreative, e sempre previo anticipato accordo con la sig.ra da raggiungere entro il 15 giugno di ogni anno. Pt_1
8) I genitori dovranno sempre favorire il rapporto del figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) I genitori si impegnano a non fare conoscere a a loro eventuali nuovi compagni/e per il Per_1
prossimo anno.
10) I sigg.ri e hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche Pt_1 Parte_2
telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore al di fuori dell'ordinario diritto/dovere di visita.
11) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
12) In considerazione delle condizioni economiche dei genitori, del tenore di vita in precedenza goduto dal figlio nonché delle sue esigenze attuali e prossime, dei tempi di permanenza convenuti e dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i sigg.ri e convengono Pt_1 Parte_2
concordemente che il sig. verserà in favore del figlio, per il tramite della signora Parte_2 Pt_1 un assegno periodico mensile di € 450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
13) Il sig. rinunzia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico familiare Parte_2 relativo al figlio, in favore della madre;
pertanto, l'assegno unico familiare sarà richiesto esclusivamente dalla sig. e versato alla stessa. Parte_1
14) Con riguardo agli oneri di mantenimento straordinario del figlio, le parti concordemente distinguono: • spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, tasse scolastiche (eccetto universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricariche cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: - spese scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce dopo la separazione dei genitori e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese per attività ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa per patente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, automobili, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura sportiva e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
15) Tutte le spese straordinarie, che dovessero necessitare al figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) I sigg.ri e , rilasciano reciproco consenso per il rilascio dei Parte_1 Parte_2 rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio.
17) I coniugi dichiarano entrambi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, dando atto di non aver diritto l'uno dall'altro ad alcun assegno di mantenimento.
18) I presenti accordi divorzili decorrono dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
19) Spese legali compensate.
***
All'udienza in data 12 dicembre 2024, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data del 30 settembre 2023 certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Previa riqualificazione della domanda come domanda per lo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 19 settembre 2015 fra
, nato il [...] ad [...] e , nata il Parte_2 Parte_1
30/12/1982 a Ferrara alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 325 Parte II Serie C
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2348/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]1 Argenta- Parte_1
Ospital Monacale (FE), cod. fisc.: C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] e ivi residente Via Minozzi Nerina Parte_2
n. 57, cod. fisc.: C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. Piera Buscaroli del Foro di Ferrara (cod. fisc ), CodiceFiscale_3
con studio professionale in Argenta (FE), Via Don Minzoni n. 5, PEC:
, che dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così Email_1 come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. B), n. 2 L. 28/12/2005, n. 263, di potere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800895 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: – PEC: Email_2
, con domicilio eletto presso e nello Studio della prima, Email_1
come da mandato telematico allegato al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 19/09/2015 in
Ferrara, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla unione coniugale è nato il figlio a Ferrara il giorno 08/08/2016; di essersi separati in forza di convenzione di Per_1
negoziazione assistita sottoscritta in data 30/09/2023; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, avendo di fatto la Sig.ra già Pt_1
trasferito, unitamente al figlio , la residenza ed abitazione in Argenta (FE), Via Don G. Per_1
Cvallini, 5/1 portando con sé i propri oggetti e beni personali.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e, a fini anagrafici, Per_1 risiederà con la madre presso la residenza di quest'ultima in Argenta (FE) Via Don Parte_1
Giovanni Cavallini 5/1.
3) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione, di cura nel prioritario interesse del figlio , garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con Per_1
entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse dello stesso.
5) Il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina entro le ore 12,00. Si concorda che il padre avrà facoltà di tenere con se il figlio un giorno a settimana e precisamente dall'uscita da scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola. Tale giorno sarà concordato tenendo conto della programmazione scolastica della madre (insegnante) – per questo anno scolastico 2024/2025 sarà il lunedì; Il padre, inoltre, nella settimana in cui non lo terrà il otrà tenere anche il venerdì sera. Il tutto CP_1 Per_1
fatti salvi diversi accordi tra le parti. Si stabilisce che le parti possono concordare, tenuto conto degli impegni di , di trascorrere un intero W.E. con il figlio dal venerdì sera alla domenica sera, per Per_1
portarlo in gita o in altro luogo scelto dal genitore proponente.
6) Quanto alle festività Natalizie e Pasquali, le parti concordano che il figlio trascorrerà, equamente e previo accordo, le predette festività con l'uno o con l'altro genitore, quindi alternativamente il giorno di Natale con uno ed il giorno di Capodanno con l'altro, così come la notte del 24/12 e quella del 31/12, mentre il giorno di Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il tutto con alternanza annuale. I sigg.ri e potranno, comunque, raggiungere, di Parte_1 Parte_2
volta in volta, intese finalizzate a trascorrere diversamente tali giornate;
i sigg.ri e Pt_1 Parte_2
potranno trascorrere con il figlio anche il giorno del loro compleanno ed onomastico;
in ogni caso, in base alle esigenze del caso concreto, i sigg.ri potranno accordarsi per una diversa Pt_1 Parte_2
regolamentazione dei periodi di alternanza, tenendo sempre conto delle esigenze del figlio sia scolastiche, ricreative e psicofisiche.
7) Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di complessivi 15 giorni non consecutivi, sempre compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e ricreative, e sempre previo anticipato accordo con la sig.ra da raggiungere entro il 15 giugno di ogni anno. Pt_1
8) I genitori dovranno sempre favorire il rapporto del figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) I genitori si impegnano a non fare conoscere a a loro eventuali nuovi compagni/e per il Per_1
prossimo anno.
10) I sigg.ri e hanno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche Pt_1 Parte_2
telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore al di fuori dell'ordinario diritto/dovere di visita.
11) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
12) In considerazione delle condizioni economiche dei genitori, del tenore di vita in precedenza goduto dal figlio nonché delle sue esigenze attuali e prossime, dei tempi di permanenza convenuti e dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i sigg.ri e convengono Pt_1 Parte_2
concordemente che il sig. verserà in favore del figlio, per il tramite della signora Parte_2 Pt_1 un assegno periodico mensile di € 450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
13) Il sig. rinunzia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico familiare Parte_2 relativo al figlio, in favore della madre;
pertanto, l'assegno unico familiare sarà richiesto esclusivamente dalla sig. e versato alla stessa. Parte_1
14) Con riguardo agli oneri di mantenimento straordinario del figlio, le parti concordemente distinguono: • spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, tasse scolastiche (eccetto universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricariche cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: - spese scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce dopo la separazione dei genitori e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese per attività ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa per patente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, automobili, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura sportiva e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
15) Tutte le spese straordinarie, che dovessero necessitare al figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) I sigg.ri e , rilasciano reciproco consenso per il rilascio dei Parte_1 Parte_2 rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio.
17) I coniugi dichiarano entrambi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, dando atto di non aver diritto l'uno dall'altro ad alcun assegno di mantenimento.
18) I presenti accordi divorzili decorrono dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
19) Spese legali compensate.
***
All'udienza in data 12 dicembre 2024, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data del 30 settembre 2023 certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Previa riqualificazione della domanda come domanda per lo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 19 settembre 2015 fra
, nato il [...] ad [...] e , nata il Parte_2 Parte_1
30/12/1982 a Ferrara alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 325 Parte II Serie C
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri