Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 5 marzo
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2776/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
in proprio, nonché, in qualità di amministratore unico di Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1
Greco,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, ritualmente notificato,
[...]
, in proprio e quale amministratore unico de “ Parte_2 Controparte_1
, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 18/24, Prot.
[...]
Nr.3357, emessa in data 24.01.2024 dal Direttore dell' e notificata a CP_3
mani il 25.03.2024.
In particolare, all'odierno ricorrente veniva contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, decreto legge 22 febbraio 2002 nr.
12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002 nr. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 nr. 151 – Misure di
1
MANTENERE IN SERVIZIO, “poiché ha occupato dal 19.02.2020 i lavoratori
e senza la preventiva comunicazione Parte_3 Parte_4
di instaurazione del rapporto di lavoro, pertanto nella fattispecie in esame la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 13 del D.L. 124/04 è pari ad euro 3.600,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della L.689/81 è di euro 7.200,00”.
Il adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1) Nullità Pt_2
dell'ordinanza ingiunzione attesa la nullità degli atti prodromici;
2) Nel merito delle contestazioni: a. Infondatezza. b. Sull'omessa preventiva comunicazione. c.
In ordine alla mancata prosecuzione per almeno tre mesi del rapporto lavorativo;
3) Sul difetto di prova;
4) Sull'onere della prova: ricorrente CP_3
sostanziale.”.
Quindi, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, in accoglimento del suesteso ricorso accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione come di ogni atto prodromico e consequenziale e in subordine
l'infondatezza in fatto e diritto;
per l'effetto revocarla e dichiararla priva di effetti giuridici con ogni conseguenza di legge;
In subordine nel merito ridurre le sanzioni al minimo edittale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.05.2024, si costituiva nel presente giudizio l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Con ordinanza del 11.07.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale e all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, merita Parte_2
rigetto per i seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ET
2 effettuato in data 19.02.2020 dai Funzionari e Parte_5 Parte_6
in servizio presso l' di in agro di Matino
[...] Controparte_2 CP_3
(LE), loc. Spirito Santo, sede operativa della “ CP_1 Controparte_1
rappresentata da . Parte_2
Al momento dell'accesso venivano trovati in attualità di lavoro i lavoratori
, , e i quali, Persona_1 Parte_4 Per_2 Persona_3
dopo essere stati identificati, rendevano delle dichiarazioni spontanee, trascritte in apposito verbale (cfr. doc. in atti).
I funzionari, avendo riscontrato che i lavoratori e Parte_4 Parte_3
erano stati irregolarmente adibiti al lavoro, ricorrendo i presupposti per la
[...]
sospensione dell'attività (personale “in nero” superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro), adottavano il relativo provvedimento, successivamente revocato, a seguito della loro regolarizzazione e del pagamento della relativa sanzione (cfr. provv. n. 7075 del 20.02.2020 in atti).
Al termine della visita ispettiva veniva rilasciato il verbale di primo accesso, con il quale si chiedeva di esibire la documentazione di lavoro, funzionale alla prosecuzione degli accertamenti.
Quindi, alla luce di quanto emerso sia in sede di accesso ET che a seguito dell'esibizione della documentazione richiesta, in data 23.11.2020 il NZ ET redigeva il Verbale Unico di Accertamento e Controparte_4
Notificazione n.LE00000/2020-488-02 (cfr. doc. in atti) con il quale contestava a e alla SO , in qualità di obbligato solidale, Parte_2 Controparte_1
le violazioni accertate.
In particolare, il veniva diffidato al mantenimento in servizio dei Pt_2
lavoratori e per almeno tre mesi e al Parte_3 Parte_4
pagamento della relativa sanzione.
In data 13.05.2020, il Dott. , quale Consulente del Persona_4
ricorrente esibiva la documentazione richiesta dalla quale emergeva che i lavoratori erano stati regolarizzatati dal 19.02.2020 sino al 30.06.2020, ma che, tuttavia, il lavoratore era stato successivamente licenziato con Persona_1
decorrenza 20.02.2020 e allo stesso era stata registrata una sola giornata di lavoro;
mentre nei confronti del lavoratore , nel periodo 19.02.2020- Parte_4
3 31.07.2020 erano state denunciate solo 5 giornate di lavoro.
Pertanto, riscontrata la mancata ottemperanza alla IF (mantenimento dei lavoratori in servizio per ameno tre mesi ovvero 90 giorni di calendario nonché pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi) il NZ ET
, in data 16.04.2021, provvedeva a redigere rapporto al Direttore Controparte_4
dell'Ispettorato di ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981 CP_2 CP_3
(cfr. doc. in atti).
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
A parere della scrivente deve ritenersi infondato il primo dei suddetti motivi, con cui il eccepisce la nullità del verbale di primo accesso ritenendo lo Pt_2
stesso lacunoso in ordine alla specificazione delle attività compiute in sede di accesso nonché per omessa indicazione della facoltà per il ricorrente di rilasciare informazioni e di avvalersi di un professionista abilitato, giusta Legge n. 12/79.
Invero, come si evince da una semplice lettura del suddetto Verbale, alle pagg.
1 e 2 vengono dettagliatamente descritte tutte lee attività compiute dai funzionari in sede di primo accesso ET (cfr. doc. in atti).
Inoltre, come riportato al punto 1) di pag. 1, il datore di lavoro veniva informato della facoltà di farsi assistere dal consulente del lavoro (cfr. doc. in atti).
Parimenti, non si ritiene viziato da alcuna lacuna il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, in quanto lo stesso, alla pag. 7, riporta dettagliate indicazioni relative agli “Strumenti di tutela”, specificando anche i relativi organi amministrativi, a cui proporre opposizione (cfr. doc. in atti).
A tal proposito, inoltre, non può farsi a meno di rilevare che l'odierno ricorrente si è avvalso proprio di uno di tali strumenti di tutela, ossia il ricorso al
Comitato per i Rapporti di Lavoro (cfr. doc. in atti).
Altrettanto infondata si ritiene la doglianza relativa alla omessa indicazione, all'interno del predetto verbale, degli importi sanzionatori previsti dal D.Lgs. n.
124/2004; invero, alla pag. 4, nella sezione dedicata alla “IF”, viene indicato sia l'importo della sanzione determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
(€ 3.600,00) sia quello relativo alla sanzione determinata ai sensi dell'art. 16 della
Legge n. 689/1981 (€7.200,00).
Per quanto concerne il merito del giudizio, si osserva che, a partire dal
4 1.01.2007, il comma 1180 dell'art. unico della Legge n. 296/2006, ha previsto l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
Invero, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”.
Pertanto, è fuor di dubbio che il presupposto oggettivo della maxisanzione è
l'impiego di un lavoratore senza la preventiva comunicazione di assunzione.
Nel caso di specie, il aveva effettuato tardivamente l'invio della Pt_2
comunicazione di assunzione, ossia il giorno 19.02.2022 (giorno del primo accesso ET), con decorrenza in pari data.
L'art. 22, c.
3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015 ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi.
Al riguardo, occorrerà distinguere 3 ipotesi: a)regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza;
b) regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero”; c)regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all'atto dell'accesso ET.
Per ottemperare alla diffida – nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico – devono realizzarsi le seguenti condizioni: 1)instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%; 2) contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore
5 a 3 mesi;
3) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a 3 mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario.
Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato.
In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l'adempimento alla diffida andrà
“conteggiato” dalla data dell'accesso ET.
Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro
è possibile ottemperare alla diffida con un separato contratto, stipulato successivamente all'accesso ET, che dovrà consentire il mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi. In ogni caso, entro il 120° giorno dalla notifica del verbale deve trovare pieno compimento l'intero periodo di mantenimento in servizio del lavoratore (3 mesi).
Pertanto, ai fini della dimostrazione dell'ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver: -regolarizzato l'intero periodo di lavoro, con avvenuto pagamento anche dei contributi e premi;
-stipulato uno dei contratti di lavoro sopra indicati;
-mantenuto in servizio il lavoratore per almeno 3 mesi. Tale circostanza deve essere provata attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine per l'adempimento; -pagato la sanzione nella misura minima.
Orbene, deve ritenersi che la mancata applicazione del beneficio non è un recupero contributivo bensì il venire meno di una opportunità di pagamento ridotto subordinata, in modo tassativo dalla norma, al verificarsi delle condizioni in essa previste. Il mantenimento del rapporto di lavoro è quindi comunque necessario e prescinde dalla motivazione della eventuale cessazione.
A parere di questo giudice, alcuna valenza assume in questa sede l'affermazione del ricorrente, secondo cui le attività in cui erano coinvolti i lavoratori in questione avevano natura “straordinaria” e si sarebbero esaurite in un'unica giornata;
invero, tale elemento, non giustifica in alcun modo la condotta colposa del che, comunque, ha consapevolmente adibito al lavoro in modo Pt_2
irregolare i suddetti lavoratori, accettandone tutte le conseguenze discendenti da un mancato rispetto delle norme.
6 Infine, per quanto attiene all'onere della prova, alcuna censura può essere mossa in ordine all'operato dell' resistente, il quale ha provato CP_5
documentalmente l'attività ispettiva svolta, gli esiti della stessa e gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato il provvedimento impugnato.
A quanto innanzi, aggiungasi che, al momento del primo accesso ET, i lavoratori sono stati trovati intenti al lavoro e la regolarizzazione degli stessi è intervenuta lo stesso giorno dell'accertamento, successivamente all'accesso ET;
pertanto, non v'è dubbio alcuno che i lavoratori, al momento dell'accesso ET, non erano regolarmente assunti, dovendo la comunicazione essere inviata il giorno antecedente alla formale immissione al lavoro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da , Parte_2
nella sua qualità in atti, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_2
Amministratore unico de “ ; Controparte_1
2. per l'effetto, conferma integralmente l'Ordinanza-Ingiunzione n. 18/24,
Prot. Nr.3357, emessa in data 24.01.2024 dal Direttore dell' e notificata CP_3
il 25.03.2024;
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 5 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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